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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 705/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIORATI
[...] C.F._1
GIULIANO,
APPELLANTI contro
(GIA' ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FERLITO FRANCESCO, P.IVA_2
APPELLATA avverso la sentenza n. 337/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 4.2.2022.
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
-- in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetti di gravame;
-- in via preliminare, stante la criticità emersa nella lettura dell'elaborato redatto dal Dottor CTU nominato in seno al procedimento civile nr 5327/2018 RG, Per_1 dispor contabile volta agli accertamenti di cui in premessa;
-- nel merito, in riforma della sentenza recante n. 337/2022, resa a definizione del procedimento recante n. 5327/2018 RG, accertare ed accogliere le censure dedotte con il presente appello della sentenza gravata, per tutti i motivi in fatto ed in diritto argomentati nei propri atti e, per l'effetto, accogliere la domanda di parte attrice”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere l'appello proposto dal sig. in proprio e quale titolare della Parte_1 ditta individuale , avverso la sentenza n. Parte_1
337/22, emessa febbraio 2022, questa confermando in ogni sua parte, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
L' , in persona del Parte_2 suo titolare, ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 chiedendo di accertare la nullità di determinate clausole contenute in due
[...] contratti di leasing, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In particolare, l'attrice riferiva di avere stipulato i contratti nr. 489964 e nr.
491491 in data 5 aprile 2006 con la società CENTRO LEASING S.p.A. per la concessione in locazione finanziaria di alcuni beni mobili e che il contratto aveva avuto regolare svolgimento fino a quel momento, considerando che i beni erano stati consegnati al conduttore e i canoni mensili erano stati regolarmente versati.
Nelle more, la società CENTRO LEASING S.p.A. si era fusa per incorporazione pagina 2 di 7 nella società che a sua volta aveva conferito alla Controparte_4 società il ramo di azienda, la quale a sua volta si era fusa per CP_5 incorporazione nella società Controparte_6
In relazione a tali contratti veniva lamentato che:
- gli interessi moratori e corrispettivi pattuiti erano superiori al Tasso Soglia di Usura;
- la clausola di indicizzazione dei canoni sarebbe stata nulla perché parametrata all'EURIBOR, tasso manipolato al momento della stipula dei contratti medesimi;
- nei contratti non era indicato né il TAEG, né l'ISC;
- il tasso leasing indicato nei contratti non corrispondeva a quello applicato;
- nelle clausole di indicizzazione era presente un costo occulto, quantificabile in € 1.828,72.
L'attrice invocava pertanto la gratuità dei contratti, con rimodulazione del Piano di
Ammortamento tenendo conto della sola sorte capitale. In ipotesi di violazione delle norme di trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB, si chiedeva poi la sostituzione con il tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro.
Si costituiva in giudizio l' bancario convenuto, contestando integralmente CP_3 quanto dedotto, eccepito e richiesto e chiedendo il rigetto integrale di tutte le domande attoree.
La causa veniva istruita a mezzo di una C.T.U. contabile per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 337/2022 pubblicata il 4.2.2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“A) rigetta ogni domanda attrice.
B) compensa integralmente le spese processuali e di C.T.U.”.
Nello specifico, il giudice richiamava le risultanze della consulenza tecnica, che avevano escluso la natura usuraria dei tassi di interesse, escludeva che la pagina 3 di 7 manipolazione del tasso EURIBOR desse luogo a nullità della pattuizione, evidenziava che il contratto indicava correttamente in tasso nominale annuo, mentre non vi era alcun obbligo di indicare l'ISC o il TAEG.
Il decidente richiamava altresì la consulenza nella parte in cui era stata riscontata la corrispondenza tra il tasso leasing indicato nel contratto e quello effettivamente applicato ed escludeva che fossero stati applicati costi occulti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
ed il suo titolare, (di seguito anche APPELLANTI)
[...] Parte_1 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
(GIA' ) (di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello attinente alla mancata indagine sui pagamenti eseguiti nel corso del tempo ed alla mancata verifica dell'applicazione degli oneri contrattuali secondo quanto contrattualmente previsto – motivazione carente e incongrua della sentenza oggetto di gravame.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendo comunque il rigetto anche nel merito, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con ordinanza del 12.9.2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ”per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha già avuto modo di precisare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
La giurisprudenza evidenzia altresì che la specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata deve proporzionarsi all'ampiezza ed alla specificità della motivazione della stessa (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 27199/2017) e, d'altro lato,
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della pagina 5 di 7 decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
Nel caso in esame la parte appellante non si confronta minimamente con il contenuto della sentenza impugnata e con le motivazioni addotte per il rigetto delle domande.
L'intero atto di appello ruota esclusivamente in ordine al fatto che il CTU abbia concluso le sue operazioni in mancanza della prova dei pagamenti.
Ci si lamenta poi del fatto che il giudice non abbia disposto l'acquisizione di tali documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., senza indicare il motivo per cui essi sarebbero stati rilevanti ai fini della decisione, non venendo fatto alcun cenno agli stessi nella pronuncia impugnata.
Inoltre, l'appello risulta interamente incentrato sull'aspetto istruttorio, ma non vengono riproposte le domande di merito rigettate in primo grado, per cui l'integrazione istruttoria richiesta risulterebbe assolutamente inutile, in quanto non funzionale alla verifica di alcuna domanda.
La richiesta ex art. 210 c.p.c. è per di più infondata, in quanto gravava sulla parte attrice l'onere di produrre i documenti necessari per compiere le attività peritali.
L'appellante non deduce alcun motivo per il quale gli stessi dovevano essere necessariamente acquisiti dalla banca, trattandosi per di più della prova di pagamenti da essa stessa eseguiti, per cui la richiesta dell'ordine di esibizione, in quanto finalizzata a supplire alle carenze probatorie imputabili alla parte, non poteva comunque essere accolta.
A maggior ragione considerando che i pagamenti, in quanto fatti estintivi, devono essere provati dall'utilizzatrice e l'ordine di esibizione non può costituire un mezzo per superare le carenze istruttorie imputabili alla parte.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. pagina 6 di 7 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile, alla bassa complessità della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e personalmente nei Parte_1 Parte_1 confronti di (GIA' MEDIOCREDITO ) avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza n. 337/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 4.2.2022, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna quale titolare della , a rifondere a Parte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_4 complessivi € 6.946 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 705/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIORATI
[...] C.F._1
GIULIANO,
APPELLANTI contro
(GIA' ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FERLITO FRANCESCO, P.IVA_2
APPELLATA avverso la sentenza n. 337/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 4.2.2022.
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
-- in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetti di gravame;
-- in via preliminare, stante la criticità emersa nella lettura dell'elaborato redatto dal Dottor CTU nominato in seno al procedimento civile nr 5327/2018 RG, Per_1 dispor contabile volta agli accertamenti di cui in premessa;
-- nel merito, in riforma della sentenza recante n. 337/2022, resa a definizione del procedimento recante n. 5327/2018 RG, accertare ed accogliere le censure dedotte con il presente appello della sentenza gravata, per tutti i motivi in fatto ed in diritto argomentati nei propri atti e, per l'effetto, accogliere la domanda di parte attrice”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere l'appello proposto dal sig. in proprio e quale titolare della Parte_1 ditta individuale , avverso la sentenza n. Parte_1
337/22, emessa febbraio 2022, questa confermando in ogni sua parte, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
L' , in persona del Parte_2 suo titolare, ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 chiedendo di accertare la nullità di determinate clausole contenute in due
[...] contratti di leasing, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In particolare, l'attrice riferiva di avere stipulato i contratti nr. 489964 e nr.
491491 in data 5 aprile 2006 con la società CENTRO LEASING S.p.A. per la concessione in locazione finanziaria di alcuni beni mobili e che il contratto aveva avuto regolare svolgimento fino a quel momento, considerando che i beni erano stati consegnati al conduttore e i canoni mensili erano stati regolarmente versati.
Nelle more, la società CENTRO LEASING S.p.A. si era fusa per incorporazione pagina 2 di 7 nella società che a sua volta aveva conferito alla Controparte_4 società il ramo di azienda, la quale a sua volta si era fusa per CP_5 incorporazione nella società Controparte_6
In relazione a tali contratti veniva lamentato che:
- gli interessi moratori e corrispettivi pattuiti erano superiori al Tasso Soglia di Usura;
- la clausola di indicizzazione dei canoni sarebbe stata nulla perché parametrata all'EURIBOR, tasso manipolato al momento della stipula dei contratti medesimi;
- nei contratti non era indicato né il TAEG, né l'ISC;
- il tasso leasing indicato nei contratti non corrispondeva a quello applicato;
- nelle clausole di indicizzazione era presente un costo occulto, quantificabile in € 1.828,72.
L'attrice invocava pertanto la gratuità dei contratti, con rimodulazione del Piano di
Ammortamento tenendo conto della sola sorte capitale. In ipotesi di violazione delle norme di trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB, si chiedeva poi la sostituzione con il tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro.
Si costituiva in giudizio l' bancario convenuto, contestando integralmente CP_3 quanto dedotto, eccepito e richiesto e chiedendo il rigetto integrale di tutte le domande attoree.
La causa veniva istruita a mezzo di una C.T.U. contabile per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 337/2022 pubblicata il 4.2.2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“A) rigetta ogni domanda attrice.
B) compensa integralmente le spese processuali e di C.T.U.”.
Nello specifico, il giudice richiamava le risultanze della consulenza tecnica, che avevano escluso la natura usuraria dei tassi di interesse, escludeva che la pagina 3 di 7 manipolazione del tasso EURIBOR desse luogo a nullità della pattuizione, evidenziava che il contratto indicava correttamente in tasso nominale annuo, mentre non vi era alcun obbligo di indicare l'ISC o il TAEG.
Il decidente richiamava altresì la consulenza nella parte in cui era stata riscontata la corrispondenza tra il tasso leasing indicato nel contratto e quello effettivamente applicato ed escludeva che fossero stati applicati costi occulti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
ed il suo titolare, (di seguito anche APPELLANTI)
[...] Parte_1 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
(GIA' ) (di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello attinente alla mancata indagine sui pagamenti eseguiti nel corso del tempo ed alla mancata verifica dell'applicazione degli oneri contrattuali secondo quanto contrattualmente previsto – motivazione carente e incongrua della sentenza oggetto di gravame.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendo comunque il rigetto anche nel merito, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con ordinanza del 12.9.2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ”per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha già avuto modo di precisare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
La giurisprudenza evidenzia altresì che la specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata deve proporzionarsi all'ampiezza ed alla specificità della motivazione della stessa (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 27199/2017) e, d'altro lato,
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della pagina 5 di 7 decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
Nel caso in esame la parte appellante non si confronta minimamente con il contenuto della sentenza impugnata e con le motivazioni addotte per il rigetto delle domande.
L'intero atto di appello ruota esclusivamente in ordine al fatto che il CTU abbia concluso le sue operazioni in mancanza della prova dei pagamenti.
Ci si lamenta poi del fatto che il giudice non abbia disposto l'acquisizione di tali documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., senza indicare il motivo per cui essi sarebbero stati rilevanti ai fini della decisione, non venendo fatto alcun cenno agli stessi nella pronuncia impugnata.
Inoltre, l'appello risulta interamente incentrato sull'aspetto istruttorio, ma non vengono riproposte le domande di merito rigettate in primo grado, per cui l'integrazione istruttoria richiesta risulterebbe assolutamente inutile, in quanto non funzionale alla verifica di alcuna domanda.
La richiesta ex art. 210 c.p.c. è per di più infondata, in quanto gravava sulla parte attrice l'onere di produrre i documenti necessari per compiere le attività peritali.
L'appellante non deduce alcun motivo per il quale gli stessi dovevano essere necessariamente acquisiti dalla banca, trattandosi per di più della prova di pagamenti da essa stessa eseguiti, per cui la richiesta dell'ordine di esibizione, in quanto finalizzata a supplire alle carenze probatorie imputabili alla parte, non poteva comunque essere accolta.
A maggior ragione considerando che i pagamenti, in quanto fatti estintivi, devono essere provati dall'utilizzatrice e l'ordine di esibizione non può costituire un mezzo per superare le carenze istruttorie imputabili alla parte.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. pagina 6 di 7 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile, alla bassa complessità della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e personalmente nei Parte_1 Parte_1 confronti di (GIA' MEDIOCREDITO ) avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza n. 337/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 4.2.2022, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna quale titolare della , a rifondere a Parte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_4 complessivi € 6.946 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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