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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1274/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1274 2019
TRA
(C.F. , con l'Avv. La Monica Parte_1 C.F._1
Angelina;
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ) con l'Avv. Angela Longo e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marcella Alberghina;
CONVENUTO
, (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , con l'Avv. Maria Teresa D'Amico; Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO
(P.IVA ), con l'Avv. Stefano Genco;
Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 CP_3
e , per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, quale terza
[...] Controparte_1
1 trasportata, nel sinistro stradale avvenuto in data 13 agosto 2016, intorno alle ore 10:00, all'altezza dell'incrocio tra la via Lungarini e la via Enrico Alliata, in Casteldaccia.
A fondamento della domanda l'attrice ha esposto che in data 13 agosto 2016, intorno alle ore 10:00, viaggiava a bordo del motociclo Yamaha FZ6, targato CC12571 e condotto da
, lungo la via Lungarini, in Casteldaccia, con direzione di marcia verso Controparte_3
Bagheria, allorquando, in corrispondenza dell'intersezione tra la via Lungarini e la via Enrico
Alliata, un'autovettura modello Fiat Grande Punto, targata DH287NP e proveniente dalla via Enrico Alliata, non si fermava allo stop e, impegnando l'incrocio, entrava in collisione con la moto, urtandola sul lato sinistro.
In conseguenza dell'impatto, l'attrice ha rappresentato di essere caduta al suolo, insieme al conducente della Yamaha investita, riportando gravi lesioni fisiche, consistenti in “trauma contusivo fianco sinistro, braccio sinistro, gamba sinistra, caviglia sinistra, ferita lacero-contusa con perdita di sostanza dorso del piede sinistro, abrasioni cutanee””, trattate chirurgicamente.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva di , proprietario e conducente della Fiat Grande Punto, per il sinistro Controparte_1 occorso, con condanna del convenuto e della in solido, al Controparte_2 pagamento della somma di 277.433,33, o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con rivalutazione e interessi. In subordine,
l'attrice ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità di e per Controparte_1 Controparte_3 il sinistro occorso, con condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento della somma di
277.433,33 euro, o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con rivalutazione ed interessi.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta Controparte_1 ha fatto valere il concorso di colpa del ed ha rappresentato che i postumi CP_3 invalidanti riportati dall'attrice sono da addebitare all'erroneo trattamento della ferita lacero- contusa presente sul piede sinistro da parte dei sanitari.
Sulla scorta di tali motivi, il convenuto ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la corresponsabilità del conducente del motociclo per il sinistro occorso in data 13 agosto 2016;
ii) quantificare il danno biologico subito dall'attrice in conseguenza del sinistro nella misura del 3%, con esclusione dei danni derivanti da trattamenti medici erronei.
Pag. 2 di 9 Si è tardivamente costituita in giudizio la , compagnia assicurativa del Controparte_4 motociclo condotto da , la quale, associandosi alla ricostruzione della Controparte_3 dinamica del sinistro operata da parte attrice, ha eccepito di aver già corrisposto in sede stragiudiziale la somma di euro 76.335,00, da ritenersi interamente satisfattiva.
Sulla scorta di tali ragioni, la compagnia convenuta ha chiesto all'intestato Tribunale: i) di dichiarare l'esclusiva responsabilità di per il sinistro, rigettando le domande Controparte_1 formulate da parte attrice, in via subordinata, nei propri confronti;
ii) in subordine, di dichiarare la prevalente responsabilità dello , riconoscendo la congruità dell'importo CP_1 di euro 76.355,00 già corrisposto all'attrice a titolo di risarcimento del danno;
iii) in ulteriore subordine, di dichiarare il proprio diritto di agire in regresso nei confronti di e della CP_1
. Controparte_2
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio a cura del Dott. , previa remissione sul ruolo per Persona_1 regolarizzare la notifica nei confronti di , costituitosi tempestivamente in Controparte_3 giudizio supportando la domanda principale dell'attrice, è stata posta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di regresso proposta dalla
, la quale, essendosi tardivamente costituita in giudizio, è decaduta dalla Controparte_4 facoltà di formulare domande trasversali.
Tanto premesso, giova ricordare, in diritto, che il codice delle assicurazioni offre al terzo trasportato, oltre ai rimedi previsti dall'art. 2054 c.c, due azioni distinte per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale: l'azione ex art. 141 cod. ass., esperibile direttamente contro la compagnia assicurativa del vettore;
l'azione ex art. 144 cod. ass., esperibile direttamente sia contro la compagnia assicurativa del vettore, sia contro la compagnia assicurativa del veicolo antagonista.
La differenza tra le due azioni risiede nel fatto che l'art. 141 cod. ass. richiede: i) il coinvolgimento, nel sinistro, di almeno due veicoli, che non devono necessariamente essersi scontrati (Cass. 35318/22); ii) la dimostrazione della qualità di terzo trasportato;
iii)
l'accertamento del solo nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro stradale;
iv) il danno- conseguenza.
Pag. 3 di 9 Va precisato che il risarcimento ex art. 141 cod. ass. sussiste anche in caso di assenza di colpa del vettore assicurato ed è escluso solo al ricorrere del presupposto del caso fortuito, che, come precisato dalla Cassazione nella sentenza 17963/21, richiamata dalle Sezioni Unite nella sentenza 35318/22, racchiude i “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.
L'obbligazione risarcitoria ex art. 144 cod. ass, invece, si basa interamente sui fatti costitutivi della responsabilità da circolazione di veicoli, prevista e disciplinata dall'art. 2054 comma I e II cc.
Il comma I dell'art. 2054 cc, nell'ottica di garantire la massima tutela del danneggiato, pone, una volta raggiunta la prova del nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso, una presunzione di responsabilità a carico del conducente, superabile attraverso la dimostrazione del caso fortuito ovvero “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il comma II dell'art. 2054 cc, applicabile all'ipotesi dello scontro tra veicoli, pone una presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti coinvolti, che rende ciascuno responsabile, nella misura del 50%, dei danni subiti dall'altro.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di corresponsabilità è destinata ad operare soltanto in funzione sussidiaria, laddove non sia possibile accertare, in concreto, la dinamica del sinistro od il grado della colpa dei due conducenti (Cass. 6941/21). Ne consegue che la disposizione non potrà trovare applicazione nei casi in cui sia possibile ricostruire le condotte di guida dei conducenti ed accertare l'entità delle colpe individuali.
In particolare, è stato evidenziato che il conducente che intende conseguire il ristoro integrale del danno subito è tenuto a dimostrare tanto la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista quanto la regolarità della propria condotta di guida, potendo servirsi, a tal fine, non solo di prove dirette ma anche di prove indirette, quali
“l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr Cass. 6655/20; Cass. 13672/19). Più di recente, la Cassazione ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la
Pag. 4 di 9 colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. 29927/24).
Tanto esposto in diritto, la domanda principale e la domanda subordinata di parte attrice, tenuto conto dell'oggetto e dei soggetti contro cui sono state avanzate, vanno senza dubbio qualificate ai sensi degli artt. 2054 c.c e 144 cod. ass. ed esaminate e decise in applicazione della relativa disciplina.
A riguardo va, innanzitutto, osservato che non vi è contestazione né sulla proprietà dei veicoli coinvolti nel sinistro, né sull'esistenza dei rapporti assicurativi che legano, rispettivamente, , proprietario del motociclo Yamaha FZ6, targato Controparte_3
CC12571, alla , e , proprietario della Fiat Grande Controparte_2 Controparte_1
Punto, targata DH287NP, alla . Ciò consente di affermare Controparte_5
l'integrità del contraddittorio nonché la titolarità attiva e passiva del rapporto in capo alle parti in causa.
Nel merito, il sinistro stradale è stato chiaramente descritto dal teste , Testimone_1 il quale, all'udienza del 22 settembre 2021, ha riferito (“Capitolo e) della memoria ex art. 183 6 co.
n. 2 c.p.c. di parte attrice: “Sì, ho assistito ad un incidente avvenuto nel mese di agosto 2016. Io mi trovavo in corso Lungarini, a Casteldaccia, vicino all'incrocio tra via Lungarini, via Alliata e via Veneto. Era di mattina. Io ero dietro una moto, con la mia macchina e ho visto una punto grigia che veniva da via Alliata, che non si è fermata allo stop. Ho visto la macchina che ha preso il motore, che è caduto a terra. Io mi sono fermato per prestare soccorso e poi sono intervenuti i vigili”. “Capitolo f): a seguito dell'urto, la moto è caduta
a terra con entrambi i passeggeri. Pensavo che la signora fosse morta perché non dava segni di vita).
Nello stesso senso depone il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di
Casteldaccia, in cui si legge “Il teatro del sinistro, è il tratto di strada rettilineo della via Lungarini in corrispondenza dell'intersezione con Via Vittorio Veneto e Via E.Alliata. Il veicolo A percorreva la via via E. Alliata all'intersezione svoltava per immettersi in Via Vittorio veneto non rispettando il segnale di
STOP e omettendo di dare la precedenza al veicolo B. Il veicolo B percorreva via Lungarini in direzione
“Mare” giunto all'intersezione veniva urtato dal veicolo A provocando la caduta dello stesso veicolo. Lo scontro avveniva tra la parte anteriore del veicolo A e la parte sinistra del veicolo B […]”.
Pag. 5 di 9 Non essendoci ragioni per dubitare dell'attendibilità della ricostruzione operata dalla P.M. di Casteldaccia e delle dichiarazioni rese dal , precise, coerenti ed arricchite da Tes_1 particolari, può certamente concludersi per la sussistenza dello scontro tra il motociclo
Yamaha FZ6, targato CC12571, e la Fiat Grande Punto, targata DH287NP, avvenuto in data
13 agosto 2016, intorno alle ore 10:00, in corrispondenza dell'intersezione tra la via Lungarini
e la via Enrico Alliata.
Quanto alle condotte di guida dei due conducenti, è emersa una grave ed inescusabile imprudenza da parte del conducente della Fiat Grande Punto, il quale ha violato l'obbligo di fermarsi allo Stop imposto dall'art. 145 comma V del Codice della Strada ed invaso la corsia di marcia percorsa dal senza dargli la dovuta precedenza, innescando così la CP_3 sequenza causale che ha portato all'incidente.
Su altro versante, dalle prove acquisite non è emerso alcun elemento indicativo di una responsabilità del conducente del motociclo, il quale non è stato sanzionato dagli agenti della
P.M e non pare stesse procedendo ad una velocità non congrua. Inoltre, si ritiene che il non avrebbe potuto evitare la collisione o eseguire una manovra di fortuna dal CP_3 momento che il veicolo dello lo ha colpito sul fianco sinistro. CP_1
Alla luce della superiore esposizione dei fatti, va affermata la colpa esclusiva dello in relazione al sinistro verificatosi il 13 agosto 2016. CP_1
Occorre, ora, soffermarsi sui danni non patrimoniali patiti dall'attrice.
In proposito, si impone il rinvio agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, il quale ha verificato che, in conseguenza dell'incidente, l'attrice ha riportato all'arto inferiore sinistro “postumi cicatriziali di ferita lacero-contusa con perdita di sostanza interessante la regione del dorso piede sn, morbo di Sudek di secondo tipo per esiti di lesione post-traumatica del n. sciatico-popliteo esterno sn da entrapment post-traumatico ed asportazione di neuroma, lesione del nervo cutaneo dorsale mediale del piede sn da entrapment post-traumatico e lesione del n. cutaneo dorsale intermedio del piede sn da transezione totale (neurotmesi) post-traumatica e severa paresi collo-piede sn e piede sn da lesione post- traumatica del nervo sciatico-popliteo esterno sn”.
Inoltre, il CTU ha escluso la sussistenza di profili di colpa in capo ai medici che hanno avuto in cura l'attrice: “Il comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura l'attrice nelle fasi immediatamente successive all'evento traumatico è risultato corretto nei modi e nei tempi dell'iter diagnostico terapeutico in corso di trauma all'arto inferiore sinistro con caratteristiche simili a quello patito dalla paziente.
Pag. 6 di 9 Anche i successivi eventi diagnostici e terapeutici risultano corretti ed appropriati, considerata l'evoluzione patologica osservata, le indagini diagnostiche e le decisioni terapeutiche adottate”. Ne consegue che, non essendo configurabili aggravamenti dovuti a condotte mediche suscettibili di qualificazione come cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento ex art. 41 comma II cp, il danno biologico patito dall'attrice va interamente posto a carico dello e della CP_1 compagnia assicuratrice.
In merito ai postumi invalidanti, il CTU ha evidenziato che le lesioni hanno procurato all'attrice un'inabilità temporanea totale di 21 giorni, un'inabilità temporanea al 75% di 30 giorni, un'inabilità temporanea al 50% di 30 giorni, un'inabilità temporanea al 25% di 30 giorni”.
Relativamente all'invalidità permanente, il CTU ha calcolato una percentuale del 25% per la “Lesione dello SPE” dell'arto inferiore sinistro ed una percentuale del 8% per la “Nevralgia da deafferentazione del nervo cutaneo dorsale intermedio sinistro e da lesione del nervo cutaneo dorsale mediale sinistro (per criterio di analogia)”.
Il valore ottenuto è stato, poi, aumentato dal perito fino al 33% in ragione del pregiudizio estetico sofferto dall'attrice, dell'incidenza delle lesioni su particolari aspetti dinamico- relazionali, del danno morale e della riduzione della capacità di produrre in reddito.
Ebbene, la complessiva valutazione medico-legale effettuata dal CTU non è del tutto condivisibile atteso che: i) in mancanza di una specifica domanda di parte, non può riconoscersi alcuna personalizzazione per il pregiudizio arrecato a “particolari aspetti dinamico- relazionali”, peraltro solo genericamente riportati nella relazione peritale e neppure esplicitati dall'attrice; ii) la perdita della capacità di guadagno costituisce un danno patrimoniale a sé stante, che va liquidato separatamente e non unitamente al danno biologico;
iii) nel settore delle macropermanenti il danno morale va liquidato non aumentando i punti percentuali di invalidità bensì aumentando il valore del punto, in conformità al procedimento regolato dall'art. 138 cod. ass.
Ne consegue che, nel calcolo dell'invalidità permanente, può darsi rilevanza solo alla
“Lesione dello SPE” dell'arto inferiore sinistro, quantificata nella misura del 25%, alla “Nevralgia da deafferentazione del nervo cutaneo dorsale intermedio sinistro e da lesione del nervo cutaneo dorsale mediale sinistro (per criterio di analogia)”, quantificata nella misura del 8%, al pregiudizio estetico,
Pag. 7 di 9 quantificabile nella misura del 2% tenuto conto del distretto corporeo interessato, dell'entità delle cicatrici e dei dismorfismi, dell'età dell'attrice.
Applicando la formula di Balthazard, si perviene a quantificare un'invalidità permanente del 32%.
Oltre al danno biologico, all'attrice va riconosciuto il danno morale, comprovato dalla diagnosi di ““disturbo post-traumatico da stress” in accordo con i criteri del DSM V in data
30/11/2017” (cfr relazione di consulenza tecnica di ufficio), dall'elevato grado di invalidità permanente riportato nonché dalle severe difficoltà di deambulazione che hanno limitato e limitano significativamente il compimento degli atti della vita quotidiana (cfr relazione di consulenza tecnica di ufficio, in cui si legge che l'attrice ha incontrato “severa difficoltà sia nella stazione eretta statica che, soprattutto, dinamica rese possibili soltanto con l'impiego di doppio appoggio con stampelle per brevissimi momenti con limitata funzionalità alla deambulazione e all'esecuzione dei movimenti quotidiani dell'arto inferiore sn anche semplici determinati sia dagli esiti dolorosi ed iperestesici con comparsa di vivo dolore al semplice lieve appoggio del piede sn o sua semplice sollecitazione tattile anche lieve sia lo stato di paresi del piede sn stesso;
per eseguire gli spostamenti quotidiani la paziente fa uso da circa un anno di carrozzina che le consente di spostarsi senza poggiare il piede sn”).
Traducendo in termini monetari il danno biologico ed il danno morale si perviene, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione 2024, e tenendo in considerazione l'acconto di euro 76.335 corrisposto il 27 gennaio 2017, a quantificare la somma di euro 116.685,99 rivalutazione inclusa.
Va, altresì, accordata a parte attrice la somma di € 3.306,81, già rivalutata a partire dalla data indicata in ciascuna fattura prodotta, per le spese mediche, da reputarsi congrue e riferibili all'evento dannoso oggetto del giudizio.
In definitiva, all'attrice spetta a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di euro 119.992,8, senza interessi compensativi, difettando qualsiasi allegazione e prova in ordine al danno da ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario (cfr Cass.
25906/23).
Al pagamento dell'anzidetta somma in favore dell'attrice, devono essere condannati, in solido, e la . Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite vanno regolate come segue.
Pag. 8 di 9 Nei rapporti tra l'attrice, e la , le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
Nei rapporti tra l'attrice, e la vi sono Controparte_3 Controparte_5 giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dal momento che l'esclusione della colpa in capo al conducente della Fiat Grande Punto è dipesa da una valutazione altamente discrezionale.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico di e la Controparte_1 [...]
, in solido tra loro. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA responsabile, in via esclusiva, del sinistro occorso a Controparte_1 Parte_1 il 13 agosto 2016;
[...]
NA e la a pagare, in solido, a Controparte_1 Controparte_2 la somma di euro 119.992,8 a titolo di risarcimento (residuo) del Parte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal sinistro;
NA e la a pagare, in solido, le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite in favore di liquidandole in complessivi euro 9.545,00 (di cui Parte_1 euro 9.000,00 per compensi ed euro 545 per esborsi), oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
PONE le spese della CTU definitivamente a carico di e della Controparte_1 [...]
, in solido tra loro;
Controparte_2
COMPENSA le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_3 [...]
. Controparte_5
14/05/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1274 2019
TRA
(C.F. , con l'Avv. La Monica Parte_1 C.F._1
Angelina;
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ) con l'Avv. Angela Longo e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marcella Alberghina;
CONVENUTO
, (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , con l'Avv. Maria Teresa D'Amico; Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO
(P.IVA ), con l'Avv. Stefano Genco;
Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 CP_3
e , per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, quale terza
[...] Controparte_1
1 trasportata, nel sinistro stradale avvenuto in data 13 agosto 2016, intorno alle ore 10:00, all'altezza dell'incrocio tra la via Lungarini e la via Enrico Alliata, in Casteldaccia.
A fondamento della domanda l'attrice ha esposto che in data 13 agosto 2016, intorno alle ore 10:00, viaggiava a bordo del motociclo Yamaha FZ6, targato CC12571 e condotto da
, lungo la via Lungarini, in Casteldaccia, con direzione di marcia verso Controparte_3
Bagheria, allorquando, in corrispondenza dell'intersezione tra la via Lungarini e la via Enrico
Alliata, un'autovettura modello Fiat Grande Punto, targata DH287NP e proveniente dalla via Enrico Alliata, non si fermava allo stop e, impegnando l'incrocio, entrava in collisione con la moto, urtandola sul lato sinistro.
In conseguenza dell'impatto, l'attrice ha rappresentato di essere caduta al suolo, insieme al conducente della Yamaha investita, riportando gravi lesioni fisiche, consistenti in “trauma contusivo fianco sinistro, braccio sinistro, gamba sinistra, caviglia sinistra, ferita lacero-contusa con perdita di sostanza dorso del piede sinistro, abrasioni cutanee””, trattate chirurgicamente.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva di , proprietario e conducente della Fiat Grande Punto, per il sinistro Controparte_1 occorso, con condanna del convenuto e della in solido, al Controparte_2 pagamento della somma di 277.433,33, o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con rivalutazione e interessi. In subordine,
l'attrice ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità di e per Controparte_1 Controparte_3 il sinistro occorso, con condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento della somma di
277.433,33 euro, o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con rivalutazione ed interessi.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta Controparte_1 ha fatto valere il concorso di colpa del ed ha rappresentato che i postumi CP_3 invalidanti riportati dall'attrice sono da addebitare all'erroneo trattamento della ferita lacero- contusa presente sul piede sinistro da parte dei sanitari.
Sulla scorta di tali motivi, il convenuto ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la corresponsabilità del conducente del motociclo per il sinistro occorso in data 13 agosto 2016;
ii) quantificare il danno biologico subito dall'attrice in conseguenza del sinistro nella misura del 3%, con esclusione dei danni derivanti da trattamenti medici erronei.
Pag. 2 di 9 Si è tardivamente costituita in giudizio la , compagnia assicurativa del Controparte_4 motociclo condotto da , la quale, associandosi alla ricostruzione della Controparte_3 dinamica del sinistro operata da parte attrice, ha eccepito di aver già corrisposto in sede stragiudiziale la somma di euro 76.335,00, da ritenersi interamente satisfattiva.
Sulla scorta di tali ragioni, la compagnia convenuta ha chiesto all'intestato Tribunale: i) di dichiarare l'esclusiva responsabilità di per il sinistro, rigettando le domande Controparte_1 formulate da parte attrice, in via subordinata, nei propri confronti;
ii) in subordine, di dichiarare la prevalente responsabilità dello , riconoscendo la congruità dell'importo CP_1 di euro 76.355,00 già corrisposto all'attrice a titolo di risarcimento del danno;
iii) in ulteriore subordine, di dichiarare il proprio diritto di agire in regresso nei confronti di e della CP_1
. Controparte_2
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio a cura del Dott. , previa remissione sul ruolo per Persona_1 regolarizzare la notifica nei confronti di , costituitosi tempestivamente in Controparte_3 giudizio supportando la domanda principale dell'attrice, è stata posta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di regresso proposta dalla
, la quale, essendosi tardivamente costituita in giudizio, è decaduta dalla Controparte_4 facoltà di formulare domande trasversali.
Tanto premesso, giova ricordare, in diritto, che il codice delle assicurazioni offre al terzo trasportato, oltre ai rimedi previsti dall'art. 2054 c.c, due azioni distinte per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale: l'azione ex art. 141 cod. ass., esperibile direttamente contro la compagnia assicurativa del vettore;
l'azione ex art. 144 cod. ass., esperibile direttamente sia contro la compagnia assicurativa del vettore, sia contro la compagnia assicurativa del veicolo antagonista.
La differenza tra le due azioni risiede nel fatto che l'art. 141 cod. ass. richiede: i) il coinvolgimento, nel sinistro, di almeno due veicoli, che non devono necessariamente essersi scontrati (Cass. 35318/22); ii) la dimostrazione della qualità di terzo trasportato;
iii)
l'accertamento del solo nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro stradale;
iv) il danno- conseguenza.
Pag. 3 di 9 Va precisato che il risarcimento ex art. 141 cod. ass. sussiste anche in caso di assenza di colpa del vettore assicurato ed è escluso solo al ricorrere del presupposto del caso fortuito, che, come precisato dalla Cassazione nella sentenza 17963/21, richiamata dalle Sezioni Unite nella sentenza 35318/22, racchiude i “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.
L'obbligazione risarcitoria ex art. 144 cod. ass, invece, si basa interamente sui fatti costitutivi della responsabilità da circolazione di veicoli, prevista e disciplinata dall'art. 2054 comma I e II cc.
Il comma I dell'art. 2054 cc, nell'ottica di garantire la massima tutela del danneggiato, pone, una volta raggiunta la prova del nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso, una presunzione di responsabilità a carico del conducente, superabile attraverso la dimostrazione del caso fortuito ovvero “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il comma II dell'art. 2054 cc, applicabile all'ipotesi dello scontro tra veicoli, pone una presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti coinvolti, che rende ciascuno responsabile, nella misura del 50%, dei danni subiti dall'altro.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di corresponsabilità è destinata ad operare soltanto in funzione sussidiaria, laddove non sia possibile accertare, in concreto, la dinamica del sinistro od il grado della colpa dei due conducenti (Cass. 6941/21). Ne consegue che la disposizione non potrà trovare applicazione nei casi in cui sia possibile ricostruire le condotte di guida dei conducenti ed accertare l'entità delle colpe individuali.
In particolare, è stato evidenziato che il conducente che intende conseguire il ristoro integrale del danno subito è tenuto a dimostrare tanto la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista quanto la regolarità della propria condotta di guida, potendo servirsi, a tal fine, non solo di prove dirette ma anche di prove indirette, quali
“l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr Cass. 6655/20; Cass. 13672/19). Più di recente, la Cassazione ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la
Pag. 4 di 9 colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. 29927/24).
Tanto esposto in diritto, la domanda principale e la domanda subordinata di parte attrice, tenuto conto dell'oggetto e dei soggetti contro cui sono state avanzate, vanno senza dubbio qualificate ai sensi degli artt. 2054 c.c e 144 cod. ass. ed esaminate e decise in applicazione della relativa disciplina.
A riguardo va, innanzitutto, osservato che non vi è contestazione né sulla proprietà dei veicoli coinvolti nel sinistro, né sull'esistenza dei rapporti assicurativi che legano, rispettivamente, , proprietario del motociclo Yamaha FZ6, targato Controparte_3
CC12571, alla , e , proprietario della Fiat Grande Controparte_2 Controparte_1
Punto, targata DH287NP, alla . Ciò consente di affermare Controparte_5
l'integrità del contraddittorio nonché la titolarità attiva e passiva del rapporto in capo alle parti in causa.
Nel merito, il sinistro stradale è stato chiaramente descritto dal teste , Testimone_1 il quale, all'udienza del 22 settembre 2021, ha riferito (“Capitolo e) della memoria ex art. 183 6 co.
n. 2 c.p.c. di parte attrice: “Sì, ho assistito ad un incidente avvenuto nel mese di agosto 2016. Io mi trovavo in corso Lungarini, a Casteldaccia, vicino all'incrocio tra via Lungarini, via Alliata e via Veneto. Era di mattina. Io ero dietro una moto, con la mia macchina e ho visto una punto grigia che veniva da via Alliata, che non si è fermata allo stop. Ho visto la macchina che ha preso il motore, che è caduto a terra. Io mi sono fermato per prestare soccorso e poi sono intervenuti i vigili”. “Capitolo f): a seguito dell'urto, la moto è caduta
a terra con entrambi i passeggeri. Pensavo che la signora fosse morta perché non dava segni di vita).
Nello stesso senso depone il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di
Casteldaccia, in cui si legge “Il teatro del sinistro, è il tratto di strada rettilineo della via Lungarini in corrispondenza dell'intersezione con Via Vittorio Veneto e Via E.Alliata. Il veicolo A percorreva la via via E. Alliata all'intersezione svoltava per immettersi in Via Vittorio veneto non rispettando il segnale di
STOP e omettendo di dare la precedenza al veicolo B. Il veicolo B percorreva via Lungarini in direzione
“Mare” giunto all'intersezione veniva urtato dal veicolo A provocando la caduta dello stesso veicolo. Lo scontro avveniva tra la parte anteriore del veicolo A e la parte sinistra del veicolo B […]”.
Pag. 5 di 9 Non essendoci ragioni per dubitare dell'attendibilità della ricostruzione operata dalla P.M. di Casteldaccia e delle dichiarazioni rese dal , precise, coerenti ed arricchite da Tes_1 particolari, può certamente concludersi per la sussistenza dello scontro tra il motociclo
Yamaha FZ6, targato CC12571, e la Fiat Grande Punto, targata DH287NP, avvenuto in data
13 agosto 2016, intorno alle ore 10:00, in corrispondenza dell'intersezione tra la via Lungarini
e la via Enrico Alliata.
Quanto alle condotte di guida dei due conducenti, è emersa una grave ed inescusabile imprudenza da parte del conducente della Fiat Grande Punto, il quale ha violato l'obbligo di fermarsi allo Stop imposto dall'art. 145 comma V del Codice della Strada ed invaso la corsia di marcia percorsa dal senza dargli la dovuta precedenza, innescando così la CP_3 sequenza causale che ha portato all'incidente.
Su altro versante, dalle prove acquisite non è emerso alcun elemento indicativo di una responsabilità del conducente del motociclo, il quale non è stato sanzionato dagli agenti della
P.M e non pare stesse procedendo ad una velocità non congrua. Inoltre, si ritiene che il non avrebbe potuto evitare la collisione o eseguire una manovra di fortuna dal CP_3 momento che il veicolo dello lo ha colpito sul fianco sinistro. CP_1
Alla luce della superiore esposizione dei fatti, va affermata la colpa esclusiva dello in relazione al sinistro verificatosi il 13 agosto 2016. CP_1
Occorre, ora, soffermarsi sui danni non patrimoniali patiti dall'attrice.
In proposito, si impone il rinvio agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, il quale ha verificato che, in conseguenza dell'incidente, l'attrice ha riportato all'arto inferiore sinistro “postumi cicatriziali di ferita lacero-contusa con perdita di sostanza interessante la regione del dorso piede sn, morbo di Sudek di secondo tipo per esiti di lesione post-traumatica del n. sciatico-popliteo esterno sn da entrapment post-traumatico ed asportazione di neuroma, lesione del nervo cutaneo dorsale mediale del piede sn da entrapment post-traumatico e lesione del n. cutaneo dorsale intermedio del piede sn da transezione totale (neurotmesi) post-traumatica e severa paresi collo-piede sn e piede sn da lesione post- traumatica del nervo sciatico-popliteo esterno sn”.
Inoltre, il CTU ha escluso la sussistenza di profili di colpa in capo ai medici che hanno avuto in cura l'attrice: “Il comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura l'attrice nelle fasi immediatamente successive all'evento traumatico è risultato corretto nei modi e nei tempi dell'iter diagnostico terapeutico in corso di trauma all'arto inferiore sinistro con caratteristiche simili a quello patito dalla paziente.
Pag. 6 di 9 Anche i successivi eventi diagnostici e terapeutici risultano corretti ed appropriati, considerata l'evoluzione patologica osservata, le indagini diagnostiche e le decisioni terapeutiche adottate”. Ne consegue che, non essendo configurabili aggravamenti dovuti a condotte mediche suscettibili di qualificazione come cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento ex art. 41 comma II cp, il danno biologico patito dall'attrice va interamente posto a carico dello e della CP_1 compagnia assicuratrice.
In merito ai postumi invalidanti, il CTU ha evidenziato che le lesioni hanno procurato all'attrice un'inabilità temporanea totale di 21 giorni, un'inabilità temporanea al 75% di 30 giorni, un'inabilità temporanea al 50% di 30 giorni, un'inabilità temporanea al 25% di 30 giorni”.
Relativamente all'invalidità permanente, il CTU ha calcolato una percentuale del 25% per la “Lesione dello SPE” dell'arto inferiore sinistro ed una percentuale del 8% per la “Nevralgia da deafferentazione del nervo cutaneo dorsale intermedio sinistro e da lesione del nervo cutaneo dorsale mediale sinistro (per criterio di analogia)”.
Il valore ottenuto è stato, poi, aumentato dal perito fino al 33% in ragione del pregiudizio estetico sofferto dall'attrice, dell'incidenza delle lesioni su particolari aspetti dinamico- relazionali, del danno morale e della riduzione della capacità di produrre in reddito.
Ebbene, la complessiva valutazione medico-legale effettuata dal CTU non è del tutto condivisibile atteso che: i) in mancanza di una specifica domanda di parte, non può riconoscersi alcuna personalizzazione per il pregiudizio arrecato a “particolari aspetti dinamico- relazionali”, peraltro solo genericamente riportati nella relazione peritale e neppure esplicitati dall'attrice; ii) la perdita della capacità di guadagno costituisce un danno patrimoniale a sé stante, che va liquidato separatamente e non unitamente al danno biologico;
iii) nel settore delle macropermanenti il danno morale va liquidato non aumentando i punti percentuali di invalidità bensì aumentando il valore del punto, in conformità al procedimento regolato dall'art. 138 cod. ass.
Ne consegue che, nel calcolo dell'invalidità permanente, può darsi rilevanza solo alla
“Lesione dello SPE” dell'arto inferiore sinistro, quantificata nella misura del 25%, alla “Nevralgia da deafferentazione del nervo cutaneo dorsale intermedio sinistro e da lesione del nervo cutaneo dorsale mediale sinistro (per criterio di analogia)”, quantificata nella misura del 8%, al pregiudizio estetico,
Pag. 7 di 9 quantificabile nella misura del 2% tenuto conto del distretto corporeo interessato, dell'entità delle cicatrici e dei dismorfismi, dell'età dell'attrice.
Applicando la formula di Balthazard, si perviene a quantificare un'invalidità permanente del 32%.
Oltre al danno biologico, all'attrice va riconosciuto il danno morale, comprovato dalla diagnosi di ““disturbo post-traumatico da stress” in accordo con i criteri del DSM V in data
30/11/2017” (cfr relazione di consulenza tecnica di ufficio), dall'elevato grado di invalidità permanente riportato nonché dalle severe difficoltà di deambulazione che hanno limitato e limitano significativamente il compimento degli atti della vita quotidiana (cfr relazione di consulenza tecnica di ufficio, in cui si legge che l'attrice ha incontrato “severa difficoltà sia nella stazione eretta statica che, soprattutto, dinamica rese possibili soltanto con l'impiego di doppio appoggio con stampelle per brevissimi momenti con limitata funzionalità alla deambulazione e all'esecuzione dei movimenti quotidiani dell'arto inferiore sn anche semplici determinati sia dagli esiti dolorosi ed iperestesici con comparsa di vivo dolore al semplice lieve appoggio del piede sn o sua semplice sollecitazione tattile anche lieve sia lo stato di paresi del piede sn stesso;
per eseguire gli spostamenti quotidiani la paziente fa uso da circa un anno di carrozzina che le consente di spostarsi senza poggiare il piede sn”).
Traducendo in termini monetari il danno biologico ed il danno morale si perviene, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione 2024, e tenendo in considerazione l'acconto di euro 76.335 corrisposto il 27 gennaio 2017, a quantificare la somma di euro 116.685,99 rivalutazione inclusa.
Va, altresì, accordata a parte attrice la somma di € 3.306,81, già rivalutata a partire dalla data indicata in ciascuna fattura prodotta, per le spese mediche, da reputarsi congrue e riferibili all'evento dannoso oggetto del giudizio.
In definitiva, all'attrice spetta a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di euro 119.992,8, senza interessi compensativi, difettando qualsiasi allegazione e prova in ordine al danno da ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario (cfr Cass.
25906/23).
Al pagamento dell'anzidetta somma in favore dell'attrice, devono essere condannati, in solido, e la . Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite vanno regolate come segue.
Pag. 8 di 9 Nei rapporti tra l'attrice, e la , le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
Nei rapporti tra l'attrice, e la vi sono Controparte_3 Controparte_5 giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dal momento che l'esclusione della colpa in capo al conducente della Fiat Grande Punto è dipesa da una valutazione altamente discrezionale.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico di e la Controparte_1 [...]
, in solido tra loro. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA responsabile, in via esclusiva, del sinistro occorso a Controparte_1 Parte_1 il 13 agosto 2016;
[...]
NA e la a pagare, in solido, a Controparte_1 Controparte_2 la somma di euro 119.992,8 a titolo di risarcimento (residuo) del Parte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal sinistro;
NA e la a pagare, in solido, le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite in favore di liquidandole in complessivi euro 9.545,00 (di cui Parte_1 euro 9.000,00 per compensi ed euro 545 per esborsi), oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
PONE le spese della CTU definitivamente a carico di e della Controparte_1 [...]
, in solido tra loro;
Controparte_2
COMPENSA le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_3 [...]
. Controparte_5
14/05/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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