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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 11234 /2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 11234/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 20.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 11234 /2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, rappresentato da se stesso nonché per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente
[...] dall' Avv. Loredana Lombardo, elettivamente domiciliato in Catania, via Enna 24
- ricorrente -
CONTRO , C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Roma via Ennio Quirino Visconti n.
8;
- resistente contumace –
E
cod. fiscale e Controparte_2
Partita IVA n. , rappresentata e difesa per procura in calce dall'Avv. Prof. Giovanni Di P.IVA_2
Salvo presso il cui studio in Palermo Via L. Ariosto n. 12 è elettivamente domiciliata
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2023 90251357 47/000, notificatogli dall'
[...]
in data 24.10.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2013 000 Controparte_2
1271432 000 presuntivamente notificatagli il 19.04.2013 dalla Controparte_3
per un importo di €. 2.268,58 per pretese sanzioni dich. L.141/92 che si
[...] riferirebbero agli anni 2006, 2007,2008 e 2009 nonché avverso ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale
Eccepiva a tal riguardo: Mancata prova della notificazione degli atti presupposti;
Intervenuta estinzione del preteso credito per maturata prescrizione.
Concludeva chiedendo: sospendere per le ragioni esposte in narrativa l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale. NEL MERITO: dichiarare nullo, annullare e rendere comunque inefficaci e inopponibile al ricorrente l'intimazione di pagamento opposta, in ogni caso accertare e dichiarare che i pretesi crediti di cui alla cartella esattoriale n. 293 2013 000 1271432 000 sono estinti per prescrizione. Il tutto con totale vittoria delle spese giudiziali e salvi ogni altro diritto, ragione ed azione.
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile il ricorso per il motivo suddetto: nel merito rigettare il ricorso nei confronti dell' , perché infondato in fatto e diritto;
Controparte_2
Con il favore delle spese di giudizio, I.V.A. e CPA nella misura vigente al momento del pagamento.
Nessuno si costituiva per la di cui, va pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia,
Con provvedimento del 7.11.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva a del titolo più dettagliatamente indicati in ricorso e rinviata la causa al fine di consentire al ricorrente il deposito della ricevuta di consegna della notifica a mezzo pec del ricorso in formato eml alla con successivo provvedimento del 8/6/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva CP_1 delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione che veniva rinviata all'udienza del 20 giugno 2025 sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 20.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Ciò premesso, dalle censure formulate in ricorso il ricorrente, affermando che la cartella di pagamento postata fondamento dell'atto impugnato, non gli sia mai stato notificato ha tempestivamente promosso un'opposizione a ruolo.
Or bene, dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che la cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata il 19/04/2013 al ricorrente a mani del figlio ditalchè il credito in essa portato, in assenza di tempestiva opposizione è ormai divenuto definitivo e non contestabile
Il ricorrente ha tuttavia eccepito, altresì, la prescrizione successiva maturata tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnato, cioè ha sollevato un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, qualificata come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza.
Orbene, nella fattispecie in esame, in mancanza di prova di validi atti interruttivi, deve darsi atto che la fattispecie estintiva si è perfezionata essendo decorso oltre un quinquennio tra la data della notifica della cartella di pagamento (19/04/2013) e quella della intimazione di pagamento, atto oggi impugnato (24.10.2023); non coglie, pertanto, nel segno il richiamo dell'odierna resistente al periodo di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi per complessivi 311 giorni disposta ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, nonché al successivo l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21 co. 9, atteso che la prescrizione quinquennale successiva è maturata in un periodo di gran lunga precedente all' emanazione delle norme appena richiamate, pertanto, il credito portato dalla superiore intimazione di pagamento, per il quale il ricorrente ha formulato un'opposizione all'esecuzione, è ormai definitivamente prescritto
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11234/2023 R.G. così statuisce: Accoglie l'opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90251357 47/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2013 000 1271432 000 e per l'effetto dichiara non dovuti i crediti previdenziali e assistenziali di cui alla predetta cartella per essere gli stessi prescritti;
Condanna la , e l' Controparte_1 Controparte_2
, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano
[...] nella complessiva somma di €. 1700,00 oltre IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 11234/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 20.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 11234 /2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, rappresentato da se stesso nonché per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente
[...] dall' Avv. Loredana Lombardo, elettivamente domiciliato in Catania, via Enna 24
- ricorrente -
CONTRO , C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Roma via Ennio Quirino Visconti n.
8;
- resistente contumace –
E
cod. fiscale e Controparte_2
Partita IVA n. , rappresentata e difesa per procura in calce dall'Avv. Prof. Giovanni Di P.IVA_2
Salvo presso il cui studio in Palermo Via L. Ariosto n. 12 è elettivamente domiciliata
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2023 90251357 47/000, notificatogli dall'
[...]
in data 24.10.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2013 000 Controparte_2
1271432 000 presuntivamente notificatagli il 19.04.2013 dalla Controparte_3
per un importo di €. 2.268,58 per pretese sanzioni dich. L.141/92 che si
[...] riferirebbero agli anni 2006, 2007,2008 e 2009 nonché avverso ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale
Eccepiva a tal riguardo: Mancata prova della notificazione degli atti presupposti;
Intervenuta estinzione del preteso credito per maturata prescrizione.
Concludeva chiedendo: sospendere per le ragioni esposte in narrativa l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale. NEL MERITO: dichiarare nullo, annullare e rendere comunque inefficaci e inopponibile al ricorrente l'intimazione di pagamento opposta, in ogni caso accertare e dichiarare che i pretesi crediti di cui alla cartella esattoriale n. 293 2013 000 1271432 000 sono estinti per prescrizione. Il tutto con totale vittoria delle spese giudiziali e salvi ogni altro diritto, ragione ed azione.
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile il ricorso per il motivo suddetto: nel merito rigettare il ricorso nei confronti dell' , perché infondato in fatto e diritto;
Controparte_2
Con il favore delle spese di giudizio, I.V.A. e CPA nella misura vigente al momento del pagamento.
Nessuno si costituiva per la di cui, va pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia,
Con provvedimento del 7.11.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva a del titolo più dettagliatamente indicati in ricorso e rinviata la causa al fine di consentire al ricorrente il deposito della ricevuta di consegna della notifica a mezzo pec del ricorso in formato eml alla con successivo provvedimento del 8/6/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva CP_1 delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione che veniva rinviata all'udienza del 20 giugno 2025 sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 20.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Ciò premesso, dalle censure formulate in ricorso il ricorrente, affermando che la cartella di pagamento postata fondamento dell'atto impugnato, non gli sia mai stato notificato ha tempestivamente promosso un'opposizione a ruolo.
Or bene, dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che la cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata il 19/04/2013 al ricorrente a mani del figlio ditalchè il credito in essa portato, in assenza di tempestiva opposizione è ormai divenuto definitivo e non contestabile
Il ricorrente ha tuttavia eccepito, altresì, la prescrizione successiva maturata tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnato, cioè ha sollevato un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, qualificata come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza.
Orbene, nella fattispecie in esame, in mancanza di prova di validi atti interruttivi, deve darsi atto che la fattispecie estintiva si è perfezionata essendo decorso oltre un quinquennio tra la data della notifica della cartella di pagamento (19/04/2013) e quella della intimazione di pagamento, atto oggi impugnato (24.10.2023); non coglie, pertanto, nel segno il richiamo dell'odierna resistente al periodo di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi per complessivi 311 giorni disposta ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, nonché al successivo l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21 co. 9, atteso che la prescrizione quinquennale successiva è maturata in un periodo di gran lunga precedente all' emanazione delle norme appena richiamate, pertanto, il credito portato dalla superiore intimazione di pagamento, per il quale il ricorrente ha formulato un'opposizione all'esecuzione, è ormai definitivamente prescritto
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11234/2023 R.G. così statuisce: Accoglie l'opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90251357 47/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2013 000 1271432 000 e per l'effetto dichiara non dovuti i crediti previdenziali e assistenziali di cui alla predetta cartella per essere gli stessi prescritti;
Condanna la , e l' Controparte_1 Controparte_2
, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano
[...] nella complessiva somma di €. 1700,00 oltre IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011