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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
VA NA AT RI, Relatore
ALPARONE EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2388/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 02 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. NT Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
NZ NT SS , NZ NT Direzione Provinciale di Palermo e,
Comune di Palermo, Ricorrente_1, rappr. e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 31.10.2022, limitatamente alle cartelle di pagamento aventi natura tributaria meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di €.1.530,50.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge
3) inesigibilità delle somme di cui alla cartella di pagamento 29620180022580378000 in quanto di ammontare inferiore al limite di euro 300,00
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita NZ NT Direzione Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
NZ delle NT SS si è costituita, controdeducendo ai motivi del ricorso e depositando documentazione a sostegno, ha chiesto il rigetto del ricorso , con condanna alle spese.
Comune di Palermo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva , chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte e va accolto limitatamente a quanto si dirà infra.
Poichè l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica delle stesse o siano prescritte le somme da esse portate anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta.
Al riguardo NZ delle NT SS ha fornito prova che la notifica della cartella n.
29620110031545006000 è stata effettuata a mezzo di messo notificatore a mani di familiare con prova dell'invio della racc. informativa in data 4.11.2011 e che la cartella n. 29620120012971063000 è stata validamente notificata a mani il 16.5.2012, sicchè i suddetti atti presupposti sono stati regolarmente notificati e sono divenuti definitivi in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pertanto, pur essendosi i crediti tributari consolidati, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle stesse, aventi ad oggetto TARSU, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione.
E' fuor di dubbio che poichè trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, il termine prescrizionale è quiquennale, pertanto non avendo parte resistente dato prova di aver notificato atti interruttivi, quanto richiesto con le cartelle di che trattasi deve ritenersi prescritto.
Invero, NZ delle NT SS ha dedotto di aver notificato in data 28.6.2016 l'intimazione di pagamento n. 29620169001293825000, ma non è stata depositata la copia del suddetto avviso da cui ricavare la riferibilità dello stesso alle cartelle su indicate.
Con riferimento alla cartella 29620160071331929000, avente ad oggetto tasse automobilistiche, validamente notificata il 4.1.2017, dovendosi applicare il termine di prescrizione triennale previsto per tale tributo, lo stesso è venuto a scadere il 4.3.2020, per cui l'intimazione impugnata, notificata il 31.10.2022 , è tardiva.
Presa in esame la data di avvenuta notifica della cartella n. 29620160108688211000, avente ad oggetto tasse automobilistiche 2012, avvenuta regolarmente il 19.5.2017 è da dire che non è maturato il termine prescrizionale triennale previsto in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, ( normativa emergenziale Covid) sicchè l'intimazione impugnata ha validamente interrotto tale termine.
Infatti, l'art.68 D.L.n.18/2020 ha previsto - con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie durante il periodo di sospensione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre - la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente. Peraltro dette previsioni vanno applicate in combinato disposto con l'art. 12 del D.L.gs. n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.
n.18/2020.
Di conseguenza, poiché il termine di prescrizione va prorogato fino ad ulteriori 24 mesi, in ragione della normativa emergenziale sopra richiamata, esso non è decorso.
Infine, con riferimento alla cartella 29620180022580378000, parte resistente non dà prova che la stessa sia stata notificata al ricorrente, per cui si accoglie il primo motivo del ricorso, non avendo dato prova della regolare notifica dell'atto presupposto.
La Corte intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U. n.16412/2007
In conclusione, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e conferma le pretese di cui all'atto impugnato limitatamente alla cartella 29620160108688211000 e annulla per il resto.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento parziale del ricorso, conferma l'atto impugnato limitatamente alla cartella
29620160108688211000 e annulla per il resto. Spese compensate.
Così deciso il 10.12.2025
Relatore
NN AS
Presidente
AN TO PO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
VA NA AT RI, Relatore
ALPARONE EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2388/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 02 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. NT Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003737991000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
NZ NT SS , NZ NT Direzione Provinciale di Palermo e,
Comune di Palermo, Ricorrente_1, rappr. e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 31.10.2022, limitatamente alle cartelle di pagamento aventi natura tributaria meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di €.1.530,50.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge
3) inesigibilità delle somme di cui alla cartella di pagamento 29620180022580378000 in quanto di ammontare inferiore al limite di euro 300,00
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita NZ NT Direzione Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
NZ delle NT SS si è costituita, controdeducendo ai motivi del ricorso e depositando documentazione a sostegno, ha chiesto il rigetto del ricorso , con condanna alle spese.
Comune di Palermo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva , chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte e va accolto limitatamente a quanto si dirà infra.
Poichè l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica delle stesse o siano prescritte le somme da esse portate anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta.
Al riguardo NZ delle NT SS ha fornito prova che la notifica della cartella n.
29620110031545006000 è stata effettuata a mezzo di messo notificatore a mani di familiare con prova dell'invio della racc. informativa in data 4.11.2011 e che la cartella n. 29620120012971063000 è stata validamente notificata a mani il 16.5.2012, sicchè i suddetti atti presupposti sono stati regolarmente notificati e sono divenuti definitivi in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pertanto, pur essendosi i crediti tributari consolidati, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle stesse, aventi ad oggetto TARSU, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione.
E' fuor di dubbio che poichè trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, il termine prescrizionale è quiquennale, pertanto non avendo parte resistente dato prova di aver notificato atti interruttivi, quanto richiesto con le cartelle di che trattasi deve ritenersi prescritto.
Invero, NZ delle NT SS ha dedotto di aver notificato in data 28.6.2016 l'intimazione di pagamento n. 29620169001293825000, ma non è stata depositata la copia del suddetto avviso da cui ricavare la riferibilità dello stesso alle cartelle su indicate.
Con riferimento alla cartella 29620160071331929000, avente ad oggetto tasse automobilistiche, validamente notificata il 4.1.2017, dovendosi applicare il termine di prescrizione triennale previsto per tale tributo, lo stesso è venuto a scadere il 4.3.2020, per cui l'intimazione impugnata, notificata il 31.10.2022 , è tardiva.
Presa in esame la data di avvenuta notifica della cartella n. 29620160108688211000, avente ad oggetto tasse automobilistiche 2012, avvenuta regolarmente il 19.5.2017 è da dire che non è maturato il termine prescrizionale triennale previsto in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, ( normativa emergenziale Covid) sicchè l'intimazione impugnata ha validamente interrotto tale termine.
Infatti, l'art.68 D.L.n.18/2020 ha previsto - con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie durante il periodo di sospensione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre - la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente. Peraltro dette previsioni vanno applicate in combinato disposto con l'art. 12 del D.L.gs. n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.
n.18/2020.
Di conseguenza, poiché il termine di prescrizione va prorogato fino ad ulteriori 24 mesi, in ragione della normativa emergenziale sopra richiamata, esso non è decorso.
Infine, con riferimento alla cartella 29620180022580378000, parte resistente non dà prova che la stessa sia stata notificata al ricorrente, per cui si accoglie il primo motivo del ricorso, non avendo dato prova della regolare notifica dell'atto presupposto.
La Corte intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U. n.16412/2007
In conclusione, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e conferma le pretese di cui all'atto impugnato limitatamente alla cartella 29620160108688211000 e annulla per il resto.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento parziale del ricorso, conferma l'atto impugnato limitatamente alla cartella
29620160108688211000 e annulla per il resto. Spese compensate.
Così deciso il 10.12.2025
Relatore
NN AS
Presidente
AN TO PO