Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1901/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 2/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1901 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 8/5/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BANDINU GIULIANA Parte_1 C.F._1
DIANA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SATTA CLAUDIA CP_1 C.F._2
RITA
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione (divenuta) consensuale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8/5/2025.
1
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, , Parte_1 CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Cossoine il 27/6/2015 (trascritto nei relativi registri al n. 1, P. 2, serie A) dal quale sono nati i figli (18.06.2016) e Per_1 Per_2
(26.03.2021), formulando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
si è costituito nel procedimento a ridosso della prima udienza (8/5/2025), CP_1
rappresentando che tra le parti era stato raggiunto un accordo conciliativo e depositando lo stesso in allegato alla propria comparsa.
All'udienza del 8/5/2025 i procuratori delle parti hanno confermato che tra le parti era stato raggiunto un accordo conciliativo del quale hanno chiesto l'accoglimento da parte del tribunale.
All'esito del deposito di ulteriore documentazione strumentale all'accoglimento delle condizioni patrimoniali indicate nell'accordo, il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Con separata ordinanza verrà disposta la prosecuzione della causa per la residua domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DISPONE la separazione dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1
di seguito indicate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. Fatta salva la facoltà del padre di visitare i figli ogni volta che sia lui che loro lo desiderino, ma nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi, dello stato di salute e degli impegni assunti in precedenza con la madre, egli dovrà tenerli con come segue: due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì), con prelievo presso la scuola, sino alle 21:00 così da cenare insieme;
due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00;
In tutti i casi in cui i minori non avessero lezioni scolastiche, il padre se ne prenderà cura sin dalle ore 9:00 del mattino
3. fatti salvi imprevisti gravi e urgenti, i genitori dovranno comunicarsi, con congruo anticipo, non inferiore a due giorni, eventuali impedimenti e concordare le conseguenti variazioni del calendario di visita che, in caso di disaccordo, continuerà a restare quello di cui al punto precedente;
4. i minori trascorreranno, ad anni alternati e nel rispetto del principio della turnazione tra i genitori, le vacanze di Natale come segue: la vigilia con uno (2025 con la madre) e il giorno di
Natale con l'altro (2025 con il padre); idem per la vigilia di Capodanno (2025 con il padre) e il 1° gennaio (2026 con la madre), nonché il 5 gennaio (2026 con il padre) e il 6 gennaio (2026 con la madre).
I genitori potranno concordemente decidere di trascorrere le festività natalizie come segue: il periodo di vacanze dal 23 al 30 compreso con la madre dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 7 gennaio con il padre;
salvo diversi accordi, per la Pasqua e la Pasquetta varrà sempre il medesimo principio di turnazione: Pasqua 2025 con la madre e il giorno di Pasquetta 2025 con il padre, per poi trascorrere, l'anno successivo, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
5. fatti salvi i turni di lavoro che non consentissero l'attuazione del seguente calendario, i giorni di carnevale, del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa). Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con i figli;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno dei figli, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre, così come la comunione e la cresima;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno dei figli, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione,
3 iniziando dalla madre;
6. Resta comunque ferma la possibilità per le parti di modificare concordemente i giorni e gli orari in relazione alle rispettive necessità;
7. Oltre ai periodi di vacanza di cui sopra, i genitori potranno trascorrere con i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ulteriori due settimane non consecutive, pure all'estero; ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che dei figli pertanto nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore;
il già menzionato periodo di vacanze dovrà essere concordato preventivamente almeno un mese prima;
8. Durante il periodo di collocamento dei minori con un genitore, questi garantirà all'altro, compatibilmente con gli impegni lavorativi, di poter sentire telefonicamente i figli, indicativamente tra le 19 e le 20, collaborando affinché tale abitudine diventi per questi una rassicurante routine;
i minori potrà contattare ciascun genitore ogni volta che ne facciano richiesta;
9. Ciascun genitore si impegna a condurre e riaccompagnare i minori alle attività sportive, ludiche o extrascolastiche, nei giorni in cui gli stessi si trovino presso la rispettiva abitazione;
10. i genitori valuteranno di comune accordo la scelta delle attività ludiche, nonché dei giochi e degli intrattenimenti dei figli nel rispetto delle attitudini, degli interessi e dell'età evolutiva degli stessi;
11. le questioni di maggiore importanza relative ai figli saranno prese di comune accordo tra i genitori con l'impegno di consultarsi periodicamente. In caso di contrasti, prima di rivolgersi al giudice, i genitori cercheranno di trovare una soluzione condivisa nel precipuo interesse dei minori;
12. Nell'ipotesi in cui sorga, per i genitori, qualunque impedimento ad occuparsi personalmente dei minori, entrambi si impegnano a rivolgersi prioritariamente all'altro genitore e, solo in caso di impossibilità per quest'ultimo, potranno essere affidati esclusivamente a persone di loro fiducia che potranno indicare anche come delegate al ritiro a scuola;
nell'ipotesi in cui nessuna delle persone di cui sopra potesse occuparsi di loro e ciò avvenisse per ragioni connesse ai minori, quali ad esempio malattia ovvero interruzione delle lezioni scolastiche, i genitori parteciperanno in pari misura alle spese della baby sitter;
invece, nell'ipotesi in cui nessuna delle persone di cui sopra potesse occuparsi di loro e ciò avvenisse per ragioni dipendenti dal genitore a cui spettano (lavoro o impegni personali) tali spese saranno interamente a carico di quest'ultimo;
13. i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
14. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso per il mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario dei figli € 550 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), decorrenti
4 dal deposito del ricorso ed entro il 15 di ogni mese da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG a;
l'intero assegno unico familiare, l'eventuale indennità Pt_1
scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in favore dei minori saranno percepiti interamente dalla IG;
le parti concorreranno pari misura alle spese straordinarie, Pt_1 così come indicato nell'allegato Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del novembre 2017 che si richiama come parte integrante del presente atto (a titolo meramente esemplificativo rientrano tra le spese straordinarie la scuola estiva, i viaggi d'istruzione e tutte le attività connesse alla vita sociale dei minori, come partecipazione a feste di compleanno e similari);
15. In caso di viaggio all'estero con i minori, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro, fermo restando l'obbligo per entrambi, anche i viaggi nazionali, di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) ed evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconsigliati” dalla
. In caso di disaccordo, i genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
i genitori si CP_2
impegnano altresì a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, rendendosi comunque sempre reperibili con una chiamata o videochiamata.
16. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi tipo di anomalia che sul piano del comportamento, della salute e/o sotto ogni altro aspetto possa palesare una situazione di disagio per i minori.
17. I genitori si impegnano a comunicarsi, via e-mail o tramite messaggio telefonico, ma comunque in forma scritta, ogni eventuale legittimo impedimento che non consenta loro di osservare le condizioni di cui sopra;
In ordine alle questioni patrimoniali a) Sul patrimonio mobiliare e immobiliare
A definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, le parti concordano sin d'ora di sciogliere la comunione legale relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare di cui sono comproprietari e di procedere ad una divisione del seguente bene: fabbricato, abitazione tipo civile e relative pertinenze, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri Porto San Paolo, località l'Ulivariu, al foglio 228, particella 825 sub 1, categoria A/2, classe 1, vani 4, rendita €
506,13.
In virtù di quanto disposto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del
29 luglio 2021 n. 21761, la sig.ra e il sig. convengono, quindi, di Parte_1 CP_1
dividere i beni di cui sono comproprietari come in appresso:
a. Il sig. assegna in piena proprietà, senza nulla pretendere, con ogni garanzia di CP_1 legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli relativi a debiti personali diversi dal mutuo ipotecario, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà alla IG Pt_1
5 , che accetta, la quota di comproprietà di 500/1000 del prezzo di vendita del fabbricato, Pt_1
abitazione tipo civile, pertinenze annesse e arredi inclusi, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri Porto San Paolo, località l'Ulivariu, al foglio 228, particella 825 sub 1, categoria A/2, classe
1, vani 4, rendita € 506,13;
b. La IG si impegna ad avviare, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di Pt_1
separazione, la procedura di accollo del mutuo fondiario agevolato n. 120234 presso il Banco di
Sardegna Spa, presentando tutta la documentazione necessaria richiesta dall'istituto di credito. Le parti concordano che, nelle more del perfezionamento dell'accollo, la IG assumerà Pt_1
l'obbligo di corrispondere direttamente all'istituto bancario le rate del mutuo, manlevando il signor da ogni onere relativo. Qualora, per cause non imputabili alla IG , l'istituto CP_1 Pt_1
bancario non dovesse autorizzare l'accollo del mutuo entro 180 giorni dall'avvio della procedura, le parti si impegnano a ricercare soluzioni alternative, quali la surroga presso altro istituto di credito o la rinegoziazione delle condizioni, mantenendo comunque fermo l'impegno della IG
alla liberazione del signor dall'obbligazione. Pt_1 CP_1
IDENTIFICAZIONE
Fabbricato, abitazione tipo civile, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri Porto San
Paolo, località l'Ulivariu, al foglio 228, particella 825 sub 1, categoria A/2, classe 1, vani 4, rendita € 506,13;
PROVENIENZA quanto trasferito è pervenuto ai Signori e in forza di atto di Parte_1 CP_1
compravendita da , nata a [...], il [...], c.f. a rogito Persona_3 C.F._3
del Notaio Dr. repertorio n. 105871/35191, raccolta n. 35191, in data Persona_4
13.04.2016, registrato presso l'Ufficio del Registro di Olbia, in data 11.05.2016 al n. 2178 Mod. 1T, e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio P. in data 11.05.2016 ai numeri 3602
d'ordine e 2508 di formalità.
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive proroghe e modifiche, entrambi i coniugi dichiarano che il compendio immobiliare oggetto di trasferimento è stato costruito in base alla Concessione Edilizia N.15/2014 (prot.
Edilizia n. 77/2017) rilasciata dal Comune di Loiri Porto San Paolo in data 08.4.2014
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 la cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 20.10.2015, prot. n.
6 SS0117001, in copia allegata all'atto di compravendita sotto la lettera all.to “A”, racc. n.35191, per farne parte integrante sostanziale.
Il compendio immobiliare oggetto di trasferimento in quota ha classe energetica A2, come da attestazione di certificazione energetica allegata all'atto di compravendita sotto la lettera all.to B).
Il cedente dichiara che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa, inoltre l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, la signor diviene piena ed esclusiva proprietaria Pt_1 dell'immobile dinanzi descritti.
I coniugi dichiarano sin d'ora, ai fini del riconoscimento del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previsto per i trasferimenti effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio, di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, che il presente accordo patrimoniale raggiunto ai fini della separazione consensuale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In ordine ad altri finanziamenti
Il signor trasferirà immediatamente l'addebito del finanziamento personale CP_1
contratto col Banco di Sardegna n. 00540/344337, con estinzione al 2030, dal conto cointestato su un suo conto personale rinunciando ad ogni diritto di ripetizione e o rimborso verso la IG
. Pt_1
Spese compensate”.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile di Cossoine l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in data 27/6/2015 e trascritto al n. 1, P. 2, serie A;
DICHIARA compensate le spese processuali.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio per la delibazione della residua domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 2/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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