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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1257/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERI CLAUDIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AS (NON PIU' ISCRITTO ALL'ALBO) ( ) PIAZZA D. Pt_2 C.F._1
MARTIRI N. 5/2 C/O AVV. E. R. GOLLINI 40100 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in
VIALE G. ER N. 674 47521 CESENApresso il difensore avv. PIERI CLAUDIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLICCIA Controparte_1 P.IVA_2
AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VECCHIO N.13 05100 TERNIpresso il difensore avv. GALLICCIA AN
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 203/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 30 marzo 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 05.05.2017, d'ora in poi, Parte_1 Parte Cont solo ) domandava alla d'ora in poi, solo ) il pagamento Controparte_1 della somma di € 101.637,37 (€ 84.936,60, oltre ad interessi moratori), a titolo di saldo residuale della fattura n. 140060 del 31.03.2014 (doc. 6, fascicolo primo grado).
pagina 1 di 11 Parte In particolare, deduceva che tra le parti intercorreva un contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera di pannelli sandwich, porte, celle frigorifere ed accessori vari utili alla realizzazione di un complesso produttivo per gastronomia, sito in Terni (docc. 1-4, fascicolo primo grado). Parte In adempimento di tale contratto, aveva eseguito le opere, a cui erano seguiti pagamenti parziali Cont da parte della . Cont Parte
contestava a l'esistenza di vizi nelle opere eseguite e, perciò, i tecnici di entrambe le parti si incontravano presso la sede della CTR (in data 30.10.2014, doc. 8) e nei mesi successivi veniva redatto un verbale, in cui venivano elencati gli interventi di ripristino ritenuti necessari (in data 20.01.2015, doc. 10). Cont Eseguiti gli interventi concordati, non seguiva il collaudo, e la effettuava un ulteriore pagamento parziale, contestando ulteriori inadempimenti.
1.1. Veniva, quindi, radicato innanzi il Tribunale di Forlì un procedimento di consulenza tecnica preventiva e si accertava un credito, pari alla somma di € 82.736,06; detta somma era determinata, includendo le somme residue, relative alle opere commissionate, oltre alle somme relative ai lavori extra contratto, sottratte le somme relative ai costi di ripristino, costi di ripristino stimati in €
23.700,00.
1.2. Ritenuta insufficiente la proposta formulata dalla CTR, NAV radicava il procedimento ex art. 702 bis c.p.c.. Cont
2. Si costituiva , anzitutto deducendo che il verbale redatto in data 20.01.2015 (doc. 10) era da intendersi quale contratto di transazione.
Inoltre, contestava parte delle risultanze della consulenza preventiva, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in subordine la riduzione del prezzo dell'appalto, oltreché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni quantificati in € 40.000,00, e la vittoria delle spese.
3. Ammessa la CTU richiesta da CTR, il Giudice ordinava il mutamento del rito in ordinario e concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; disposta, poi, l'integrazione della
CTU, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva però rifiutata dall'appellante-attrice NAV.
4. Fissata l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che si svolgeva in modalità cartolare, il
Tribunale coì decideva:
“definitivamente pronunciando sul proc. n.1152 dell'anno 2017, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di ell'importo di € 82.736,06, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
- compensa integralmente le spese di lite;
pagina 2 di 11 - dispone che le spese di c.t.u. siano distribuite in parti uguali a carico di entrambe le parti;
- dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.”
5. Anzitutto, in via preliminare, il Tribunale affermava la natura del documento redatto in data
20.01.2015 (doc. 10) in termini di mero verbale di verifica dell'opera svolta, essendo carente la firma del legale rappresentante della Parte_3
5.1. Nel merito, poi, ritenuta adeguata e conferente l'attività svolta dal consulente, affermava la Parte sussistenza di vizi nelle opere svolte da , determinando in 19,5 giornate lavorative il tempo necessario per l'eliminazione dei vizi e in € 23.700,00 le spese necessarie per tale eliminazione.
5.2. Il Tribunale accertava altresì che le difformità non avevano inciso sull'attività produttiva della Cont
, né vi avrebbero inciso in futuro.
5.3. Tuttavia, sussistendo difformità e vizi tempestivamente denunciati ed eccepiti dalla committente Cont
, riconosceva i presupposti per una riduzione del prezzo dell'appalto, definendo il quantum della riduzione del prezzo nei costi accertati dalla CTU necessari per la rimozione dei vizi, ossia in €
23.700,00.
5.4. Il Tribunale rigettava la domanda della NAV di fare decorrere gli interessi moratori ex art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza della fattura n. 140060 del 31.03.2014 (doc. 6, fascicolo prima grado) o dalla domanda giudiziale, invece accordandoli dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo. Cont Secondo il Tribunale, il rifiuto della al pagamento integrale del corrispettivo in presenza degli accertati vizi risultava legittimo.
Per effetto dell'inadempimento, l'appaltatore non era titolare di un credito di valuta, bensì di valore.
Pertanto, la quantificazione del danno da ritardato pagamento del corrispettivo da parte del committente-appaltante presupponeva la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta.
In presenza di un inesatto adempimento a carico dell'appaltatore, come accertato dal consulente, gli interessi non potevano decorrere, non solo al saggio moratorio, ma neppure a quello legale, se non dopo la determinazione di tale somma. Parte 5.5. Infine, sulle spese, dato atto della reciproca soccombenza e della condotta processuale della , specie in relazione al rifiuto della proposta conciliativa effettuata dal Giudice ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., compensava integralmente le spese di lite e dell'espletata CTU.
6. Proponeva appello NAV.
7. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'“erroneo mancato riconoscimento degli interessi moratori”.
pagina 3 di 11 7.1. In particolare, affermava che, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal primo giudice,
l'esigibilità del corrispettivo nel contratto di appalto matura nel momento in cui i vizi sono eliminati o in cui il committente opta per la riduzione del prezzo.
Nella specie, avendo la CTR optato per la riduzione del prezzo già prima del radicamento del giudizio con la comunicazione 09.03.2017 (doc. 17, fascicolo primo grado), oltreché nelle conclusioni della costituzione di primo grado, gli interessi moratori erano da riconoscersi sin dal 09.03.2017 o, quantomeno, dalla costituzione in giudizio del 25.07.2017. Cont 7.2. L'appellante deduceva altresì l'illegittimità dell'eccezione di inadempimento formulata dalla .
Infatti, ammontando i costi di ripristino a € 23.700,00 in relazione ad un rapporto avente un valore complessivo pari ad € 106.436,06, deduceva la illegittimità dell'eccezione di inadempimento. Cont In tal senso, risultando illegittima l'eccezione di inadempimento formulata dalla , chiedeva di far retroagire la decorrenza degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda giudiziale di primo grado o in subordine, dalla costituzione avversaria (25/07/2017) al saldo effettivo.
7.3. Ad ogni modo, precisava che, avendo CTR successivamente alla sentenza di primo grado provveduto a corrispondere quanto previsto in sentenza, nel caso di condanna il pagamento avrebbe dovuto imputarsi prima agli interessi ai sensi della disciplina di cui all'art. 1194 c.c.
8. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva “inesatta applicazione da parte del giudice di primo grado della disciplina dettata dall'art. 92/II co. c.p.c. con conseguente errata compensazione delle spese di lite tra le parti ". Parte 8.1. L'appellante contestava il rilievo dato dal primo giudice alla condotta processuale di e, in Parte particolare, al rifiuto da parte di della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Infatti, evidenziava che il rifiuto della proposta conciliativa, ammontante a soli € 77.000,00, era legittimo, specie in ragione dell'esito dell'istruttoria, complessivamente confermativa delle domande dell'attrice-appellante.
Peraltro, nemmeno si sarebbe potuto applicare analogicamente l'art. 91 comma I c.p.c., risultando la condanna superiore alla proposta del giudice.
8.2. L'appellante contestava altresì l'insussistenza della reciproca soccombenza in ordine all'accertamento dei vizi.
Nello specifico, l'appellante aveva domandato il pagamento di € 83.000,00 oltre interessi moratori, vale a dire una somma già decurtata del valore dei vizi e, nella sostanza, confermata dalla CTU e dalla sentenza (la differenza tra domanda e condanna risultava essere di soli € 263,94).
Invece, evidenziava che la domanda riconvenzionale risarcitoria della controparte ammontante a €
40.000,00 era stata integralmente rigettata.
pagina 4 di 11 9. L'appellante così concludeva:
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado:
- condannarsi la al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 interessi conteggiati sull'importo di € 82.736,06 individuato a titolo di corrispettivo per i lavori esenti da vizi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale di I° grado (17/03/2017) al saldo effettivo o, in subordine, dalla costituzione avversaria (25/07/2017) al saldo effettivo ovvero dal differente momento che verrà ritenuto di giustizia, fermo restando che i pagamenti ex adverso effettuati post sentenza di primo grado dovranno essere imputati ex art. 1194 c.c.;
- sempre nel merito, rigettarsi in toto l'appello incidentale ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale dei capi della sentenza impugnata dalla
[...]
Controparte_1
- con vittoria di spese (anche di CTU e CTP) e compensi come da parametri ex D.M. n. 147/2022, spese generali oltre ad IVA (se non ripetibile) e C.P.A. come per legge, in primo e in secondo grado e per il procedimento di consulenza tecnica preventiva radicato presso il Tribunale di Forlì con R.G. 3777/2015”.
Cont 10. Si costituiva , contestando l'infondatezza dell'appello avversario e proponendo appello incidentale.
101. Quanto al primo motivo di gravame, ne contestava l'infondatezza e la parziale inammissibilità, avendo il primo giudice correttamente rigettato la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori. Cont 10.2. Anzitutto, contestava l'affermazione della controparte secondo la quale avrebbe optato immediatamente per la riduzione del prezzo dell'opera.
Al riguardo, l'LL aveva domandato l'eliminazione dei vizi (doc. 10, appellante;
docc. 7, 8, 9 LL procedimento ex art. 696 bis;
docc. 3 e 4 procedimento ex art. 702 bis;
doc. 1 memoria LL ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c.).
10.3. Contestava altresì l'irrilevanza e l'inammissibilità del richiamo della controparte alla giurisprudenza di Cassazione, avendo il primo giudice fatto corretto uso dei principi generali e giurisprudenziali.
Infatti, il principio invocato dalla controparte dell'inesigibilità delle somme da parte dell'appaltatore solo “…ove siano riconosciuti difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento” era prodotto di un'estrapolazione parziale. Diversamente, le ragioni del rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori erano l'inesatto adempimento dell'opera da parte dell'appellante e la mancata accettazione della stessa da parte della committente.
10.4. Inoltre, argomentava per la correttezza delle statuizioni del primo giudice, dovendosi qualificare il credito in oggetto come credito di valore sino alla liquidazione avvenuta in sentenza.
11. Quanto al secondo motivo di gravame.
pagina 5 di 11 11.1. In primo luogo, evidenziava che il primo giudice non aveva individuato le ragioni della compensazione nella mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., come argomentato dall'appellante. Parte Diversamente, il primo giudice aveva valorizzato la causa del rifiuto, ossia l'insistenza di per la corresponsione degli interessi moratori;
in tal senso, avendo la sentenza confermato il rigetto della domanda proprio in punto di condanna al pagamento degli interessi moratori, il giudice aveva correttamente valutato detto comportamento processuale di Pt_1
In tal senso, evidenziava l'esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali relativi alla valutazione dell'ingiustificata accettazione delle proposte ex art. 185 bis ai fini della condanna alle spese.
11.2. Inoltre, qualificata la proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c. in termini di proposta transattiva e non meramente conciliativa, argomentava per l'inconferenza del richiamo all'art. 91 comma I, in quanto tale inapplicabile alle proposte transattive.
11.3. Peraltro, sempre in ragione del rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto parzialmente soccombente Pt_1 Parte Secondo l'LL, poi, risultava soccombente anche perché, contrariamente a quanto affermato nell'appello, essa aveva inizialmente contestato la sussistenza di vizi. Perciò, argomentava per Parte l'infondatezza della ricostruzione avversaria, secondo la quale avrebbe riconosciuto i vizi accertati dal CTU e agito per il saldo sottraendo i costi di ripristino stimati nella stessa consulenza. Cont
12. L'LL proponeva altresì appello incidentale.
13. In particolare, col primo motivo di appello incidentale l'LL contestava l'erronea qualificazione della prova documentale di cui al documento n. 1 delle memorie 183 comma VI, n. 2
c.p.c. Infatti, la scrittura 21.01.2015 era da qualificarsi come transazione, e non come mero verbale.
Al riguardo, richiamava il verbale di udienza 06.11.2017, ove si dava atto del deposito da parte di CTR della copia del documento già prodotto da controparte come doc. 10. Evidenziava che in detto documento era presente la sottoscrizione dell'amministratore di Pt_1
Pertanto, il primo giudice aveva errato nel non qualificare il documento in esame come transazione in ragione della mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
Inoltre, l'LL attribuiva valore al comportamento della controparte nfatti, rilevava che: a) Pt_1 Parte anteriormente alla presa visione della copia esibita in udienza, aveva dedotto degli effetti di tale Parte contratto nel contenzioso;
b) non aveva contestato in udienza la sussistenza della firma del Parte proprio legale rappresentante;
c) non aveva mai disconosciuto le sottoscrizioni.
14. Col secondo motivo di appello incidentale, l'LL contestava l'errata compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 11 Parte Rilevando che il collaudo non era mai stato eseguito a causa della , affermava che il mancato Parte pagamento del saldo del prezzo era la conseguenza dell'inadempimento contrattuale della , oltreché dell'ostinata richiesta anche dopo il procedimento sommario, di pagamento degli interessi moratori.
Pertanto, domandava la riforma della sentenza nella parte in cui aveva previsto nel dispositivo la compensazione integrale delle spese di lite. Cont 15. L'LL così concludeva:
“Nel merito rigettare le domande tutte di all'atto di citazione in appello in quanto infondate. In accoglimento dell'appello incidentale, Voglia riformare la sentenza n. 203/2022 emessa dal Tribunale di Forlì pubblicata in data 03.03.2022, e disporre, accertata e dichiarata la natura giuridica dei documenti n. 10 di parte appellante appellante e n. 1 di cui alla memoria ex art.183 comma 6 n. 2 cpc della quale di contratto di transazione, accertata e dichiarata la mancata esecuzione del CP_1 collaudo da parte di , per l'effetto condanni alla refusione in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese di lite come da parametri ex DM n.55/2014 e n.147/2022, spese Controparte_1 generali e cpa come per legge di primo e secondo grado e per il procedimento di istruzione preventiva radicato presso il Tribunale di Forlì con RG 3777/2015, e adotti i conseguenti provvedimenti restitutori in favore di di quanto pagato a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza CP_1 riformata”.
16. L'appello è fondato. Parte
17. Col primo motivo di gravame, l'appaltatrice impugna la sentenza di primo grado per non avere riconosciuto gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, domandandone il riconoscimento nel presente giudizio di appello.
In particolare, individua il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori nella domanda giudiziale di primo grado (17.03.2017) o, in subordine, nella costituzione avversaria (25.07.2017).
Il motivo è fondato.
17.1. Infatti, pur riconoscendo in capo alla NAV il diritto al corrispettivo, il primo giudice ha riconosciuto il diritto agli interessi moratori solamente a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Detta decisione si è fondata sull'assunto che per effetto dell'inadempimento imputabile all'appaltatore Parte
, quest'ultima non sarebbe titolare di un credito di valuta, bensì di un credito di valore;
in tal senso, secondo il Tribunale, in presenza di un inesatto adempimento a carico dell'appaltatore, come accertato nella specie dai consulenti, gli interessi non potrebbero decorrere, non solo al saggio moratorio, ma neppure a quello legale, se non dopo la determinazione della somma.
Il primo giudice ha anche valorizzato il precedente Cass. Sez. II, sentenza n. 5734/2019 , secondo cui
“In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per
l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il
pagina 7 di 11 committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile”.
17.2 Le contestazioni dell'appellante colgono nel segno, posto che non è ravvisabile una sufficiente Parte proporzionalità tra l'entità dell'inadempimento dell'appaltatrice e l'entità del credito della medesima per le opere realizzate.
Infatti, non solo il valore dei vizi risulta obiettivamente basso rispetto al complessivo corrispettivo che Parte si è accertato spettare a , ma la circostanza è ancor più significativa alla luce dell'espletata ATP.
Nello specifico, si è accertato che le opere realizzate hanno valore pari a complessivi € 106.436,06
(importo ottenuto sommando all'ammontare del corrispettivo residuo di € 96.400,00 per le opere concordate il valore delle opere extra contratto, pari a € 10.036,06); rispetto a tale valore, i costi di eliminazione dei vizi sono stati determinati in € 23.700,00.
Detti accertamenti risalgono al 2015, quando la NAV ha instaurato un procedimento di consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c.
Detti accertamenti, poi, sono stati confermati dalla consulenza espletata nel corso del giudizio di merito di primo grado, a seguito del disposto mutamento del rito in rito ordinario. mediante l'eccezione di inadempimento ha rifiutato l'adempimento dell'obbligazione di CP_1 Parte pagamento del prezzo, nonostante la somma spettante a quale corrispettivo per le opere svolte, decurtata dei vizi accertati, fosse stata accertata sin dal 2015, nell'ambito dell'ATP ante causam.
In tal senso, l'eccezione di inadempimento è stata illegittimamente proposta.
Al riguardo, è pacifica la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
26365 del 26 novembre 2013).
Nel caso di specie, appare evidente la sproporzione tra l'entità delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi (€ 23.700,00) e il corrispettivo che “il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (€ 106.436,06).
pagina 8 di 11 17.3. Risultando l'eccezione di inadempimento illegittimamente proposta, gli interessi moratori ex art. 5, D.Lgs. 231/2002 debbono riconoscersi a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, come domandato dall'appellante nel presente grado.
17.4. Quanto alla dedotta tardività dell'eccezione di illegittimità dell'eccezione di inadempimento Cont formulata dalla nella comparsa conclusionale, tale illegittimità è rilevabile ex officio.
In ogni caso, l'eccezione relativa all'illegittimità dell'eccezione di inadempimento è stata tempestivamente formulata nel corso del primo grado;
in particolare, detta difesa si rinviene a pagina 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ove si legge che “si ritiene evidente che l'eccezione di inadempimento ex adverso sollevata sia in realtà fuori luogo, stante la mancanza del rapporto di proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti”.
18. Quanto al secondo motivo di gravame.
Il giudice di primo grado ha compensato le spese di giudizio per due ordini di motivi.
L'appellante ha contestato le ragioni sostanziali poste a fondamento della decisione in punto alle spese;
tuttavia, è assorbente la circostanza che, all'accoglimento del primo motivo di gravame principale Cont segue la soccombenza di , sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, anche in considerazione della inammissibilità dell'appello incidentale (come si vedrà infra).
19. L'appello incidentale, infatti, è inammissibile.
19.1. Invero, occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante Parte
, l'appello incidentale è stato proposto tempestivamente;
esso, infatti, è stato depositato in data
23.11.2022, dunque, tempestivamente, posto che con decreto 19.07.2022 la prima udienza è stata differita d'ufficio al 13.12.2022.
20. Ciononostante, è egualmente inammissibile per carenza di interesse. Cont L'LL , infatti, domanda la riqualificazione del documento n. 1 delle memorie 183 comma
VI, n. 2 c.p.c., deducendo che detto documento non sarebbe un mero verbale, ma dovrebbe qualificarsi come transazione.
Orbene, si rileva che la difesa dell'LL non conclude chiaramente sulle conseguenze giuridiche della domandata riqualificazione e, pertanto, su quale utilità l'LL potrebbe trarre dalla riforma della sentenza. Cont L'unica utilità, che sembra desumersi dalle difese della , riguarda la domandata condanna della Parte
al pagamento delle spese processuali, in funzione della quale viene chiesta la suddetta riqualificazione giuridica in termini di transazione.
Tuttavia, non è possibile evincere come, considerando la scrittura 21.01.2015 quale transazione, le spese di giudizio dovrebbero interamente gravare sulla Pt_1
pagina 9 di 11 In sostanza, l'eventuale riqualificazione giuridica richiesta in appello incidentale non avrebbe alcuna incidenza effettiva sul giudizio di soccombenza e dunque sul regolamento delle spese.
Non rinvenendosi alcun interesse ad appellare, in quanto come visto non è dato cogliere quale utilità la Cont
otterrebbe dall'accoglimento del motivo di gravame, l'appello incidentale è inammissibile.
21. Spese di giudizio.
L'esito dell'appello evidenzia la soccombenza di parte LL in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, ciò implicando la refusione a suo carico delle spese di lite di entrambi i gradi, oltre spese di lite per ATP, tutte liquidate come da dispositivo, oltre spese per compenso del consulente in sede di
ATP, come liquidate dal giudice procedente in quella sede.
Non risultano invece documentate in atti le spese per compenso di ctu in sede di giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza LL n. 203/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 30 marzo 2022, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore somma, rappresentata dagli interessi Parte_1 moratori ex art. 5, D.Lgs. 231/2002 calcolati sull'importo capitale liquidato in sentenza di euro €
82.736,06, a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale di primo grado (17.03.2017) sino alla data di pubblicazione della sentenza, confermando ogni altra statuizione, eccezion fatta per il regolamento spese disciplinato come segue;
II – dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
III - condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di ATP e di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al procedimento per ATP, in euro 1701,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, oltre spese per compenso di consulenza d'ufficio in sede di Atp, come liquidato dal giudice procedente in quella sede, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al presente grado, in euro 10.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
IV - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, per l'appellante incidentale, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore pagina 10 di 11 dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1257/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERI CLAUDIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AS (NON PIU' ISCRITTO ALL'ALBO) ( ) PIAZZA D. Pt_2 C.F._1
MARTIRI N. 5/2 C/O AVV. E. R. GOLLINI 40100 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in
VIALE G. ER N. 674 47521 CESENApresso il difensore avv. PIERI CLAUDIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLICCIA Controparte_1 P.IVA_2
AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VECCHIO N.13 05100 TERNIpresso il difensore avv. GALLICCIA AN
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 203/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 30 marzo 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 05.05.2017, d'ora in poi, Parte_1 Parte Cont solo ) domandava alla d'ora in poi, solo ) il pagamento Controparte_1 della somma di € 101.637,37 (€ 84.936,60, oltre ad interessi moratori), a titolo di saldo residuale della fattura n. 140060 del 31.03.2014 (doc. 6, fascicolo primo grado).
pagina 1 di 11 Parte In particolare, deduceva che tra le parti intercorreva un contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera di pannelli sandwich, porte, celle frigorifere ed accessori vari utili alla realizzazione di un complesso produttivo per gastronomia, sito in Terni (docc. 1-4, fascicolo primo grado). Parte In adempimento di tale contratto, aveva eseguito le opere, a cui erano seguiti pagamenti parziali Cont da parte della . Cont Parte
contestava a l'esistenza di vizi nelle opere eseguite e, perciò, i tecnici di entrambe le parti si incontravano presso la sede della CTR (in data 30.10.2014, doc. 8) e nei mesi successivi veniva redatto un verbale, in cui venivano elencati gli interventi di ripristino ritenuti necessari (in data 20.01.2015, doc. 10). Cont Eseguiti gli interventi concordati, non seguiva il collaudo, e la effettuava un ulteriore pagamento parziale, contestando ulteriori inadempimenti.
1.1. Veniva, quindi, radicato innanzi il Tribunale di Forlì un procedimento di consulenza tecnica preventiva e si accertava un credito, pari alla somma di € 82.736,06; detta somma era determinata, includendo le somme residue, relative alle opere commissionate, oltre alle somme relative ai lavori extra contratto, sottratte le somme relative ai costi di ripristino, costi di ripristino stimati in €
23.700,00.
1.2. Ritenuta insufficiente la proposta formulata dalla CTR, NAV radicava il procedimento ex art. 702 bis c.p.c.. Cont
2. Si costituiva , anzitutto deducendo che il verbale redatto in data 20.01.2015 (doc. 10) era da intendersi quale contratto di transazione.
Inoltre, contestava parte delle risultanze della consulenza preventiva, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in subordine la riduzione del prezzo dell'appalto, oltreché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni quantificati in € 40.000,00, e la vittoria delle spese.
3. Ammessa la CTU richiesta da CTR, il Giudice ordinava il mutamento del rito in ordinario e concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; disposta, poi, l'integrazione della
CTU, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva però rifiutata dall'appellante-attrice NAV.
4. Fissata l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che si svolgeva in modalità cartolare, il
Tribunale coì decideva:
“definitivamente pronunciando sul proc. n.1152 dell'anno 2017, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di ell'importo di € 82.736,06, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
- compensa integralmente le spese di lite;
pagina 2 di 11 - dispone che le spese di c.t.u. siano distribuite in parti uguali a carico di entrambe le parti;
- dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.”
5. Anzitutto, in via preliminare, il Tribunale affermava la natura del documento redatto in data
20.01.2015 (doc. 10) in termini di mero verbale di verifica dell'opera svolta, essendo carente la firma del legale rappresentante della Parte_3
5.1. Nel merito, poi, ritenuta adeguata e conferente l'attività svolta dal consulente, affermava la Parte sussistenza di vizi nelle opere svolte da , determinando in 19,5 giornate lavorative il tempo necessario per l'eliminazione dei vizi e in € 23.700,00 le spese necessarie per tale eliminazione.
5.2. Il Tribunale accertava altresì che le difformità non avevano inciso sull'attività produttiva della Cont
, né vi avrebbero inciso in futuro.
5.3. Tuttavia, sussistendo difformità e vizi tempestivamente denunciati ed eccepiti dalla committente Cont
, riconosceva i presupposti per una riduzione del prezzo dell'appalto, definendo il quantum della riduzione del prezzo nei costi accertati dalla CTU necessari per la rimozione dei vizi, ossia in €
23.700,00.
5.4. Il Tribunale rigettava la domanda della NAV di fare decorrere gli interessi moratori ex art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza della fattura n. 140060 del 31.03.2014 (doc. 6, fascicolo prima grado) o dalla domanda giudiziale, invece accordandoli dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo. Cont Secondo il Tribunale, il rifiuto della al pagamento integrale del corrispettivo in presenza degli accertati vizi risultava legittimo.
Per effetto dell'inadempimento, l'appaltatore non era titolare di un credito di valuta, bensì di valore.
Pertanto, la quantificazione del danno da ritardato pagamento del corrispettivo da parte del committente-appaltante presupponeva la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta.
In presenza di un inesatto adempimento a carico dell'appaltatore, come accertato dal consulente, gli interessi non potevano decorrere, non solo al saggio moratorio, ma neppure a quello legale, se non dopo la determinazione di tale somma. Parte 5.5. Infine, sulle spese, dato atto della reciproca soccombenza e della condotta processuale della , specie in relazione al rifiuto della proposta conciliativa effettuata dal Giudice ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., compensava integralmente le spese di lite e dell'espletata CTU.
6. Proponeva appello NAV.
7. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'“erroneo mancato riconoscimento degli interessi moratori”.
pagina 3 di 11 7.1. In particolare, affermava che, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal primo giudice,
l'esigibilità del corrispettivo nel contratto di appalto matura nel momento in cui i vizi sono eliminati o in cui il committente opta per la riduzione del prezzo.
Nella specie, avendo la CTR optato per la riduzione del prezzo già prima del radicamento del giudizio con la comunicazione 09.03.2017 (doc. 17, fascicolo primo grado), oltreché nelle conclusioni della costituzione di primo grado, gli interessi moratori erano da riconoscersi sin dal 09.03.2017 o, quantomeno, dalla costituzione in giudizio del 25.07.2017. Cont 7.2. L'appellante deduceva altresì l'illegittimità dell'eccezione di inadempimento formulata dalla .
Infatti, ammontando i costi di ripristino a € 23.700,00 in relazione ad un rapporto avente un valore complessivo pari ad € 106.436,06, deduceva la illegittimità dell'eccezione di inadempimento. Cont In tal senso, risultando illegittima l'eccezione di inadempimento formulata dalla , chiedeva di far retroagire la decorrenza degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda giudiziale di primo grado o in subordine, dalla costituzione avversaria (25/07/2017) al saldo effettivo.
7.3. Ad ogni modo, precisava che, avendo CTR successivamente alla sentenza di primo grado provveduto a corrispondere quanto previsto in sentenza, nel caso di condanna il pagamento avrebbe dovuto imputarsi prima agli interessi ai sensi della disciplina di cui all'art. 1194 c.c.
8. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva “inesatta applicazione da parte del giudice di primo grado della disciplina dettata dall'art. 92/II co. c.p.c. con conseguente errata compensazione delle spese di lite tra le parti ". Parte 8.1. L'appellante contestava il rilievo dato dal primo giudice alla condotta processuale di e, in Parte particolare, al rifiuto da parte di della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Infatti, evidenziava che il rifiuto della proposta conciliativa, ammontante a soli € 77.000,00, era legittimo, specie in ragione dell'esito dell'istruttoria, complessivamente confermativa delle domande dell'attrice-appellante.
Peraltro, nemmeno si sarebbe potuto applicare analogicamente l'art. 91 comma I c.p.c., risultando la condanna superiore alla proposta del giudice.
8.2. L'appellante contestava altresì l'insussistenza della reciproca soccombenza in ordine all'accertamento dei vizi.
Nello specifico, l'appellante aveva domandato il pagamento di € 83.000,00 oltre interessi moratori, vale a dire una somma già decurtata del valore dei vizi e, nella sostanza, confermata dalla CTU e dalla sentenza (la differenza tra domanda e condanna risultava essere di soli € 263,94).
Invece, evidenziava che la domanda riconvenzionale risarcitoria della controparte ammontante a €
40.000,00 era stata integralmente rigettata.
pagina 4 di 11 9. L'appellante così concludeva:
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado:
- condannarsi la al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 interessi conteggiati sull'importo di € 82.736,06 individuato a titolo di corrispettivo per i lavori esenti da vizi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale di I° grado (17/03/2017) al saldo effettivo o, in subordine, dalla costituzione avversaria (25/07/2017) al saldo effettivo ovvero dal differente momento che verrà ritenuto di giustizia, fermo restando che i pagamenti ex adverso effettuati post sentenza di primo grado dovranno essere imputati ex art. 1194 c.c.;
- sempre nel merito, rigettarsi in toto l'appello incidentale ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale dei capi della sentenza impugnata dalla
[...]
Controparte_1
- con vittoria di spese (anche di CTU e CTP) e compensi come da parametri ex D.M. n. 147/2022, spese generali oltre ad IVA (se non ripetibile) e C.P.A. come per legge, in primo e in secondo grado e per il procedimento di consulenza tecnica preventiva radicato presso il Tribunale di Forlì con R.G. 3777/2015”.
Cont 10. Si costituiva , contestando l'infondatezza dell'appello avversario e proponendo appello incidentale.
101. Quanto al primo motivo di gravame, ne contestava l'infondatezza e la parziale inammissibilità, avendo il primo giudice correttamente rigettato la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori. Cont 10.2. Anzitutto, contestava l'affermazione della controparte secondo la quale avrebbe optato immediatamente per la riduzione del prezzo dell'opera.
Al riguardo, l'LL aveva domandato l'eliminazione dei vizi (doc. 10, appellante;
docc. 7, 8, 9 LL procedimento ex art. 696 bis;
docc. 3 e 4 procedimento ex art. 702 bis;
doc. 1 memoria LL ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c.).
10.3. Contestava altresì l'irrilevanza e l'inammissibilità del richiamo della controparte alla giurisprudenza di Cassazione, avendo il primo giudice fatto corretto uso dei principi generali e giurisprudenziali.
Infatti, il principio invocato dalla controparte dell'inesigibilità delle somme da parte dell'appaltatore solo “…ove siano riconosciuti difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento” era prodotto di un'estrapolazione parziale. Diversamente, le ragioni del rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori erano l'inesatto adempimento dell'opera da parte dell'appellante e la mancata accettazione della stessa da parte della committente.
10.4. Inoltre, argomentava per la correttezza delle statuizioni del primo giudice, dovendosi qualificare il credito in oggetto come credito di valore sino alla liquidazione avvenuta in sentenza.
11. Quanto al secondo motivo di gravame.
pagina 5 di 11 11.1. In primo luogo, evidenziava che il primo giudice non aveva individuato le ragioni della compensazione nella mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., come argomentato dall'appellante. Parte Diversamente, il primo giudice aveva valorizzato la causa del rifiuto, ossia l'insistenza di per la corresponsione degli interessi moratori;
in tal senso, avendo la sentenza confermato il rigetto della domanda proprio in punto di condanna al pagamento degli interessi moratori, il giudice aveva correttamente valutato detto comportamento processuale di Pt_1
In tal senso, evidenziava l'esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali relativi alla valutazione dell'ingiustificata accettazione delle proposte ex art. 185 bis ai fini della condanna alle spese.
11.2. Inoltre, qualificata la proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c. in termini di proposta transattiva e non meramente conciliativa, argomentava per l'inconferenza del richiamo all'art. 91 comma I, in quanto tale inapplicabile alle proposte transattive.
11.3. Peraltro, sempre in ragione del rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto parzialmente soccombente Pt_1 Parte Secondo l'LL, poi, risultava soccombente anche perché, contrariamente a quanto affermato nell'appello, essa aveva inizialmente contestato la sussistenza di vizi. Perciò, argomentava per Parte l'infondatezza della ricostruzione avversaria, secondo la quale avrebbe riconosciuto i vizi accertati dal CTU e agito per il saldo sottraendo i costi di ripristino stimati nella stessa consulenza. Cont
12. L'LL proponeva altresì appello incidentale.
13. In particolare, col primo motivo di appello incidentale l'LL contestava l'erronea qualificazione della prova documentale di cui al documento n. 1 delle memorie 183 comma VI, n. 2
c.p.c. Infatti, la scrittura 21.01.2015 era da qualificarsi come transazione, e non come mero verbale.
Al riguardo, richiamava il verbale di udienza 06.11.2017, ove si dava atto del deposito da parte di CTR della copia del documento già prodotto da controparte come doc. 10. Evidenziava che in detto documento era presente la sottoscrizione dell'amministratore di Pt_1
Pertanto, il primo giudice aveva errato nel non qualificare il documento in esame come transazione in ragione della mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
Inoltre, l'LL attribuiva valore al comportamento della controparte nfatti, rilevava che: a) Pt_1 Parte anteriormente alla presa visione della copia esibita in udienza, aveva dedotto degli effetti di tale Parte contratto nel contenzioso;
b) non aveva contestato in udienza la sussistenza della firma del Parte proprio legale rappresentante;
c) non aveva mai disconosciuto le sottoscrizioni.
14. Col secondo motivo di appello incidentale, l'LL contestava l'errata compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 11 Parte Rilevando che il collaudo non era mai stato eseguito a causa della , affermava che il mancato Parte pagamento del saldo del prezzo era la conseguenza dell'inadempimento contrattuale della , oltreché dell'ostinata richiesta anche dopo il procedimento sommario, di pagamento degli interessi moratori.
Pertanto, domandava la riforma della sentenza nella parte in cui aveva previsto nel dispositivo la compensazione integrale delle spese di lite. Cont 15. L'LL così concludeva:
“Nel merito rigettare le domande tutte di all'atto di citazione in appello in quanto infondate. In accoglimento dell'appello incidentale, Voglia riformare la sentenza n. 203/2022 emessa dal Tribunale di Forlì pubblicata in data 03.03.2022, e disporre, accertata e dichiarata la natura giuridica dei documenti n. 10 di parte appellante appellante e n. 1 di cui alla memoria ex art.183 comma 6 n. 2 cpc della quale di contratto di transazione, accertata e dichiarata la mancata esecuzione del CP_1 collaudo da parte di , per l'effetto condanni alla refusione in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese di lite come da parametri ex DM n.55/2014 e n.147/2022, spese Controparte_1 generali e cpa come per legge di primo e secondo grado e per il procedimento di istruzione preventiva radicato presso il Tribunale di Forlì con RG 3777/2015, e adotti i conseguenti provvedimenti restitutori in favore di di quanto pagato a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza CP_1 riformata”.
16. L'appello è fondato. Parte
17. Col primo motivo di gravame, l'appaltatrice impugna la sentenza di primo grado per non avere riconosciuto gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, domandandone il riconoscimento nel presente giudizio di appello.
In particolare, individua il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori nella domanda giudiziale di primo grado (17.03.2017) o, in subordine, nella costituzione avversaria (25.07.2017).
Il motivo è fondato.
17.1. Infatti, pur riconoscendo in capo alla NAV il diritto al corrispettivo, il primo giudice ha riconosciuto il diritto agli interessi moratori solamente a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Detta decisione si è fondata sull'assunto che per effetto dell'inadempimento imputabile all'appaltatore Parte
, quest'ultima non sarebbe titolare di un credito di valuta, bensì di un credito di valore;
in tal senso, secondo il Tribunale, in presenza di un inesatto adempimento a carico dell'appaltatore, come accertato nella specie dai consulenti, gli interessi non potrebbero decorrere, non solo al saggio moratorio, ma neppure a quello legale, se non dopo la determinazione della somma.
Il primo giudice ha anche valorizzato il precedente Cass. Sez. II, sentenza n. 5734/2019 , secondo cui
“In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per
l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il
pagina 7 di 11 committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile”.
17.2 Le contestazioni dell'appellante colgono nel segno, posto che non è ravvisabile una sufficiente Parte proporzionalità tra l'entità dell'inadempimento dell'appaltatrice e l'entità del credito della medesima per le opere realizzate.
Infatti, non solo il valore dei vizi risulta obiettivamente basso rispetto al complessivo corrispettivo che Parte si è accertato spettare a , ma la circostanza è ancor più significativa alla luce dell'espletata ATP.
Nello specifico, si è accertato che le opere realizzate hanno valore pari a complessivi € 106.436,06
(importo ottenuto sommando all'ammontare del corrispettivo residuo di € 96.400,00 per le opere concordate il valore delle opere extra contratto, pari a € 10.036,06); rispetto a tale valore, i costi di eliminazione dei vizi sono stati determinati in € 23.700,00.
Detti accertamenti risalgono al 2015, quando la NAV ha instaurato un procedimento di consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c.
Detti accertamenti, poi, sono stati confermati dalla consulenza espletata nel corso del giudizio di merito di primo grado, a seguito del disposto mutamento del rito in rito ordinario. mediante l'eccezione di inadempimento ha rifiutato l'adempimento dell'obbligazione di CP_1 Parte pagamento del prezzo, nonostante la somma spettante a quale corrispettivo per le opere svolte, decurtata dei vizi accertati, fosse stata accertata sin dal 2015, nell'ambito dell'ATP ante causam.
In tal senso, l'eccezione di inadempimento è stata illegittimamente proposta.
Al riguardo, è pacifica la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
26365 del 26 novembre 2013).
Nel caso di specie, appare evidente la sproporzione tra l'entità delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi (€ 23.700,00) e il corrispettivo che “il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (€ 106.436,06).
pagina 8 di 11 17.3. Risultando l'eccezione di inadempimento illegittimamente proposta, gli interessi moratori ex art. 5, D.Lgs. 231/2002 debbono riconoscersi a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, come domandato dall'appellante nel presente grado.
17.4. Quanto alla dedotta tardività dell'eccezione di illegittimità dell'eccezione di inadempimento Cont formulata dalla nella comparsa conclusionale, tale illegittimità è rilevabile ex officio.
In ogni caso, l'eccezione relativa all'illegittimità dell'eccezione di inadempimento è stata tempestivamente formulata nel corso del primo grado;
in particolare, detta difesa si rinviene a pagina 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ove si legge che “si ritiene evidente che l'eccezione di inadempimento ex adverso sollevata sia in realtà fuori luogo, stante la mancanza del rapporto di proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti”.
18. Quanto al secondo motivo di gravame.
Il giudice di primo grado ha compensato le spese di giudizio per due ordini di motivi.
L'appellante ha contestato le ragioni sostanziali poste a fondamento della decisione in punto alle spese;
tuttavia, è assorbente la circostanza che, all'accoglimento del primo motivo di gravame principale Cont segue la soccombenza di , sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, anche in considerazione della inammissibilità dell'appello incidentale (come si vedrà infra).
19. L'appello incidentale, infatti, è inammissibile.
19.1. Invero, occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante Parte
, l'appello incidentale è stato proposto tempestivamente;
esso, infatti, è stato depositato in data
23.11.2022, dunque, tempestivamente, posto che con decreto 19.07.2022 la prima udienza è stata differita d'ufficio al 13.12.2022.
20. Ciononostante, è egualmente inammissibile per carenza di interesse. Cont L'LL , infatti, domanda la riqualificazione del documento n. 1 delle memorie 183 comma
VI, n. 2 c.p.c., deducendo che detto documento non sarebbe un mero verbale, ma dovrebbe qualificarsi come transazione.
Orbene, si rileva che la difesa dell'LL non conclude chiaramente sulle conseguenze giuridiche della domandata riqualificazione e, pertanto, su quale utilità l'LL potrebbe trarre dalla riforma della sentenza. Cont L'unica utilità, che sembra desumersi dalle difese della , riguarda la domandata condanna della Parte
al pagamento delle spese processuali, in funzione della quale viene chiesta la suddetta riqualificazione giuridica in termini di transazione.
Tuttavia, non è possibile evincere come, considerando la scrittura 21.01.2015 quale transazione, le spese di giudizio dovrebbero interamente gravare sulla Pt_1
pagina 9 di 11 In sostanza, l'eventuale riqualificazione giuridica richiesta in appello incidentale non avrebbe alcuna incidenza effettiva sul giudizio di soccombenza e dunque sul regolamento delle spese.
Non rinvenendosi alcun interesse ad appellare, in quanto come visto non è dato cogliere quale utilità la Cont
otterrebbe dall'accoglimento del motivo di gravame, l'appello incidentale è inammissibile.
21. Spese di giudizio.
L'esito dell'appello evidenzia la soccombenza di parte LL in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, ciò implicando la refusione a suo carico delle spese di lite di entrambi i gradi, oltre spese di lite per ATP, tutte liquidate come da dispositivo, oltre spese per compenso del consulente in sede di
ATP, come liquidate dal giudice procedente in quella sede.
Non risultano invece documentate in atti le spese per compenso di ctu in sede di giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza LL n. 203/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 30 marzo 2022, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore somma, rappresentata dagli interessi Parte_1 moratori ex art. 5, D.Lgs. 231/2002 calcolati sull'importo capitale liquidato in sentenza di euro €
82.736,06, a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale di primo grado (17.03.2017) sino alla data di pubblicazione della sentenza, confermando ogni altra statuizione, eccezion fatta per il regolamento spese disciplinato come segue;
II – dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
III - condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di ATP e di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al procedimento per ATP, in euro 1701,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, oltre spese per compenso di consulenza d'ufficio in sede di Atp, come liquidato dal giudice procedente in quella sede, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al presente grado, in euro 10.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
IV - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, per l'appellante incidentale, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore pagina 10 di 11 dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 11 di 11