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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6383/2015 R.G., Oggetto: Mutuo
proposta da
( ), difeso dagli avv.ti Giuseppe Melazzo e Parte_1 C.F._1
IO Villari,
‒ attore contro
), difesa dall'avv. Roberto Meconi, Controparte_1 P.IVA_1
‒ convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La Idea Finanziaria s.p.a. aveva concesso a in base al contratto Parte_1 stipulato in data 27.10.2005 (rapporto n. 0006183), un prestito di euro 28.926,57 (somma netta, esclusi i costi e gli interessi), da rimborsare tramite la cessione di una quota della retribuzione: complessivamente, euro 48.000,00, in 120 rate mensili ciascuna di euro
400,00; nel contratto erano previste e pattuite le seguenti condizioni: tasso annuo nominale del 5%; tasso annuo effettivo globale dell'11,68%; tasso effettivo globale del
9,58%; ammontare degli interessi di euro 10.287,07; commissioni finanziarie di euro
3.248,93; commissioni accessorie di euro 2.880,00; premi assicurativi di euro 1.215,24 e
1.192,19; spese di euro 250,00; interessi moratori al tasso (massimo) dell'1,5% per mese o frazione di mese;
una commissione per estinzione anticipata nella misura dell'1% del capitale residuo.
1 Alla Idea Finanziaria s.p.a. subentrava la Controparte_1
Esposti tali fatti e sostenendo che la società mutuante aveva applicato interessi su interessi (anatocistici), interessi superiori a quelli pattuiti e interessi “certamente usurari”, per effetto dell'incidenza di tutti i costi correlati al prestito, il ha chiesto che, Pt_1 accertata la nullità delle relative clausole e l'illegittimità degli importi addebitati a detto titolo, la sia condannata a restituirgli la somma di euro 10.277,64, CP_1 corrispondente a quanto pagato a titolo di interessi.
La costituitasi, ha contestato gli assunti attorei, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande.
Le domande sono infondate.
Preliminarmente, è da rilevare che la titolarità del rapporto contrattuale o, comunque, del credito della non è motivo di contrasti tra le parti, Controparte_1 nonostante non sia descritta la causa (fenomeno successorio o traslativo) del suo subentro alla Idea Finanziaria s.p.a.
In forza del contratto stipulato in data 27.10.2005 la Idea Finanziaria s.p.a. aveva concesso a mutuo al la somma di euro 28.926,57. Pt_1
La restituzione era stata pattuita in 120 rate mensili, ciascuna dell'importo di euro
400,00, che sarebbero state pagate tramite la cessione di una quota dello stipendio.
Preliminarmente, è utile delineare il quadro normativo rilevante.
L'art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 ha stabilito che non possono essere ceduti, se non nei limiti previsti, gli stipendi corrisposti a dipendenti pubblici.
L'art. 5 ha ammesso che i dipendenti (anche di aziende private) possano «contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la cessione del quinto si colloca indubbiamente nell'alveo della cessione del credito» (Cass. n.
22362/24), così che integra, normalmente, una cessione pro solvendo (Cass. n. 15080/18).
La cessione della quota stipendiale, oggetto di un credito, va inquadrata come cessione pro solvendo (v. Trib. Torino n. 1354 del 2016).
L'art. 1815 c.c. dispone, al comma 2, che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
L'art. 2 della legge n. 108/96 – nel testo applicabile ratione temporis – dispone, al comma 4: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale
2 gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».
L'art. 644 c.p., dopo avere previsto, al comma 3, che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ha stabilito, al comma 4, che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Nel contratto di mutuo stipulato dalle parti il tasso annuo nominale degli interessi corrispettivi è determinato nella misura (fissa) del 5,00%, con un tasso annuo effettivo globale (o indicatore sintetico di costo) dell'11,68%, mentre gli interessi moratori sono determinati nella misura (“massima”) dell'1,5% mensile.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di usura nei rapporti bancari, «ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento» (Cass. n. 31615/21, la quale ha affermato che la legge n. 108/96 non ammette, ai fini dell'accertamento dell'usura, una comparazione tra il tasso-soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, anche perché è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non deve corrispondere il cumulo di tali interessi).
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso-soglia va quindi risolto in modo differenziato.
Quanto ai primi, si deve prendere a riferimento il tasso medio risultante dalle rilevazioni pubblicate, aumentato della metà, per i contratti stipulati fino al 12 luglio
2011, e aumentato di un quarto e con aggiunta di altri quattro punti percentuali, per i contratti stipulati dal 13 luglio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del della legge n.
108/96.
3 Quanto agli interessi moratori, invece, assume rilievo il principio elaborato dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 19597/20), secondo il quale «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti»
(in senso conforme, Cass. n. 16526/24).
Più nello specifico, esclusa la cumulabilità tra loro di interessi corrispettivi e moratori, quando il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti un dato numero di punti percentuali, è il «valore complessivo risultante da tale somma», non solo i punti percentuali aggiuntivi, che occorre considerare al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (Cass. n. 26286/19).
È utile puntualizzare altresì che una difforme soluzione non potrebbe farsi discendere da pronunce diverse: non solo perché gli indirizzi attuali sono consolidati, ma anche perché è stata la Suprema Corte a liberare il campo da ipotetici precedenti in senso contrario, quando ha rilevato che il criterio della sommatoria non è stato sicuramente affermato neanche da Cass. n. 350 del 2013, «che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui – come frequentemente accade – il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi» (Cass. n. 14214/23, in motivazione).
Né si potrebbero sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata, non costituendo questa «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un
4 corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi»
(Cass. n. 7352/22).
Al tempo in cui il mutuo era stato stipulato il tasso-soglia (relativo alle operazioni e alla classe di importo in cui rientra il rapporto oggetto della causa) era del 16,86%, corrispondente al TEGM dell'11,24%, rilevato dal decreto ministeriale del periodo, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, nel testo applicabile ratione temporis.
Il tasso-soglia, oltre ad essere immediatamente accertabile, mediante la lettura del decreto ministeriale e l'applicazione dell'aumento previsto dalla legge, non è oggetto o motivo di contestazioni o contrasti tra le parti: è stato indicato nella relazione di perizia stragiudiziale prodotta dall'attore stesso, è stato riportato nell'atto di citazione e allegato anche nella comparsa di risposta, oltre ad essere stato riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 20 della relazione).
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto nel contratto di mutuo, corrispondente all'11,68%, non aveva superato la soglia, e non l'avrebbe superata – giova osservare – neanche se si considerasse il tasso effettivo globale dell'11,67%, determinato
‒ con uno scarto evidentemente irrilevante ‒ dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 18 della relazione).
È da notare, peraltro, come per la perizia stragiudiziale il TAEG sia addirittura inferiore (11,09%) a quello indicato nel contratto.
Anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, attenendosi al metodo esatto, che il TAEG non aveva superato la soglia dell'usura (pagg. 21 e 23 della relazione).
Quanto agli interessi moratori, il relativo tasso annuo è del 18%.
Il tasso degli interessi moratori non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi e deve essere considerato come dato a sé, risultante dalla sommatoria prevista, senza che si possano effettuare altre operazioni.
È evidente che nemmeno il tasso degli interessi moratori aveva superato la soglia usuraria, al momento della stipulazione.
In proposito, è da considerare il principio – già citato – per cui, in relazione agli interessi moratori, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e – se applicabile, ratione temporis – con l'aggiunta dei punti percentuali previsti (Cass. Sez.
Un. n. 19597/20; in senso conforme, Cass. n. 16526/24).
5 Il decreto ministeriale relativo al periodo in cui era stato stipulato il mutuo reca anche la maggiorazione media rilevata per gli interessi moratori, indicandola in 2,1 punti percentuali.
Per determinare il tasso-soglia degli interessi moratori, il TEGM deve essere incrementato della maggiorazione media di 2,1 (rilevata nel decreto per il periodo di riferimento: art. 3) e quindi aumentato di metà (del 50%), secondo la formula seguente:
(TEGM + 2,1) x 1,5.
Al TEGM dell'11,24% devono essere aggiunti 2,1 punti percentuali, per operare, dopo, l'aumento del 50%.
La soglia usuraria per gli interessi moratori era, quindi, del 20,01%.
Il tasso degli interessi moratori determinato nel contratto di mutuo era largamente inferiore alla soglia.
Il criterio a cui ha fatto ricorso il perito di parte, e sostenuto dall'attore, oltre a implicare la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, non ha considerato il fattore di aumento da applicare al tasso degli interessi moratori.
Per la stessa ragione ‒ legislativa e giurisprudenziale ‒ le conclusioni a cui è arrivato il consulente d'ufficio non sono recepibili.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati, alla luce di questi principi, gli elementi di fatto (documentali), le domande volte a sentire accertare il superamento delle soglie usurarie e a condannare la società finanziaria alla restituzione degli importi pagati indebitamente, a titolo di interessi, vanno rigettate.
Sorte identica spetta alla domanda volta a sentire accertare che gli interessi applicati sarebbero stati maggiori di quelli pattuiti.
L'allegazione è generica, non essendo specificati non solamente gli importi maggiori o i margini di divergenza, ma nemmeno i fattori o i motivi della (asserita) difformità, che deve essere riferibile specificamente ai tassi di interesse.
Se l'asserzione fosse riferibile ad una ‒ ipotetica ‒ difformità tra TAEG indicato nel contratto e TAEG reale ‒ difformità che rileverebbe sempre a condizione che l'uno sia inferiore all'altro ‒, la questione sarebbe comunque ininfluente.
In linea generale, in materia di contratti bancari, «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
6 condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (Cass. n. 39169/21; in senso analogo Cass. n. 4597/23).
Il principio si applica anche ai contratti di mutuo.
Dalla pronuncia si evince che eventuali difformità nell'ISC, o TAEG, indicato non integrano vizi di nullità del contratto e possono dare luogo a «responsabilità contrattuale o precontrattuale» della banca (Cass. n. 4597/23), il cui titolo (causa petendi) è diverso dalla nullità determinata dal superamento delle soglie usurarie.
Ne deriva che la domanda di accertamento di una mera difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello che si assuma risulti dai costi dell'operazione, svincolata da una domanda fondata su fatti ed elementi indicativi di una (eventuale) responsabilità precontrattuale o contrattuale, non può essere accolta, perché la pronuncia sarebbe per un verso fine a sé stessa e per un altro verso non inciderebbe sul rapporto obbligatorio esistente.
Infine, della capitalizzazione degli interessi che sarebbe stata operata non c'è alcuna prova documentale: mancanza riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio (pagg. 22 e 23 della relazione).
A questo rilievo ‒ di per sé decisivo ‒ è da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione ai mutui che prevedano un rimborso con ammortamento c.d. alla francese standardizzato – come quello oggetto della controversia: lo ha riscontrato il consulente tecnico (pag. 5 della relazione) e si desume dal piano di rimborso prodotto (rate costanti, quote crescenti di capitale e decrescenti di interessi) –,
«deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo» (Cass. Sez. Un. n. 15130/24).
La detta tipologia di ammortamento non prevede, in sé, come elemento costitutivo o tratto caratterizzante, che sugli interessi scaduti (e non scaduti) si producano altri interessi.
Anzi, una simile evenienza, produzione di interessi su interessi, per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel
7 tasso effettivo, sarebbe una patologia, da analizzare tenendo conto delle domande, delle eccezioni e, complessivamente, delle allegazioni delle parti.
Ma è una evenienza da escludersi in relazione ai piani di ammortamento, cc.dd. alla francese, «standardizzati tradizionali».
Anche le domande in esame, volte a sentire accertare l'illegittimità degli interessi applicati a tasso difforme da quello pattuito e su altri interessi, pertanto, vanno rigettate.
Esclusa l'illegittimità delle clausole e della esecuzione del contratto, è da rigettare, per logica, la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 20% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Per la stessa ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in euro
4.061,60 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.;
3) pone a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Messina il 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
8
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6383/2015 R.G., Oggetto: Mutuo
proposta da
( ), difeso dagli avv.ti Giuseppe Melazzo e Parte_1 C.F._1
IO Villari,
‒ attore contro
), difesa dall'avv. Roberto Meconi, Controparte_1 P.IVA_1
‒ convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La Idea Finanziaria s.p.a. aveva concesso a in base al contratto Parte_1 stipulato in data 27.10.2005 (rapporto n. 0006183), un prestito di euro 28.926,57 (somma netta, esclusi i costi e gli interessi), da rimborsare tramite la cessione di una quota della retribuzione: complessivamente, euro 48.000,00, in 120 rate mensili ciascuna di euro
400,00; nel contratto erano previste e pattuite le seguenti condizioni: tasso annuo nominale del 5%; tasso annuo effettivo globale dell'11,68%; tasso effettivo globale del
9,58%; ammontare degli interessi di euro 10.287,07; commissioni finanziarie di euro
3.248,93; commissioni accessorie di euro 2.880,00; premi assicurativi di euro 1.215,24 e
1.192,19; spese di euro 250,00; interessi moratori al tasso (massimo) dell'1,5% per mese o frazione di mese;
una commissione per estinzione anticipata nella misura dell'1% del capitale residuo.
1 Alla Idea Finanziaria s.p.a. subentrava la Controparte_1
Esposti tali fatti e sostenendo che la società mutuante aveva applicato interessi su interessi (anatocistici), interessi superiori a quelli pattuiti e interessi “certamente usurari”, per effetto dell'incidenza di tutti i costi correlati al prestito, il ha chiesto che, Pt_1 accertata la nullità delle relative clausole e l'illegittimità degli importi addebitati a detto titolo, la sia condannata a restituirgli la somma di euro 10.277,64, CP_1 corrispondente a quanto pagato a titolo di interessi.
La costituitasi, ha contestato gli assunti attorei, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande.
Le domande sono infondate.
Preliminarmente, è da rilevare che la titolarità del rapporto contrattuale o, comunque, del credito della non è motivo di contrasti tra le parti, Controparte_1 nonostante non sia descritta la causa (fenomeno successorio o traslativo) del suo subentro alla Idea Finanziaria s.p.a.
In forza del contratto stipulato in data 27.10.2005 la Idea Finanziaria s.p.a. aveva concesso a mutuo al la somma di euro 28.926,57. Pt_1
La restituzione era stata pattuita in 120 rate mensili, ciascuna dell'importo di euro
400,00, che sarebbero state pagate tramite la cessione di una quota dello stipendio.
Preliminarmente, è utile delineare il quadro normativo rilevante.
L'art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 ha stabilito che non possono essere ceduti, se non nei limiti previsti, gli stipendi corrisposti a dipendenti pubblici.
L'art. 5 ha ammesso che i dipendenti (anche di aziende private) possano «contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la cessione del quinto si colloca indubbiamente nell'alveo della cessione del credito» (Cass. n.
22362/24), così che integra, normalmente, una cessione pro solvendo (Cass. n. 15080/18).
La cessione della quota stipendiale, oggetto di un credito, va inquadrata come cessione pro solvendo (v. Trib. Torino n. 1354 del 2016).
L'art. 1815 c.c. dispone, al comma 2, che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
L'art. 2 della legge n. 108/96 – nel testo applicabile ratione temporis – dispone, al comma 4: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale
2 gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».
L'art. 644 c.p., dopo avere previsto, al comma 3, che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ha stabilito, al comma 4, che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Nel contratto di mutuo stipulato dalle parti il tasso annuo nominale degli interessi corrispettivi è determinato nella misura (fissa) del 5,00%, con un tasso annuo effettivo globale (o indicatore sintetico di costo) dell'11,68%, mentre gli interessi moratori sono determinati nella misura (“massima”) dell'1,5% mensile.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di usura nei rapporti bancari, «ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento» (Cass. n. 31615/21, la quale ha affermato che la legge n. 108/96 non ammette, ai fini dell'accertamento dell'usura, una comparazione tra il tasso-soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, anche perché è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non deve corrispondere il cumulo di tali interessi).
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso-soglia va quindi risolto in modo differenziato.
Quanto ai primi, si deve prendere a riferimento il tasso medio risultante dalle rilevazioni pubblicate, aumentato della metà, per i contratti stipulati fino al 12 luglio
2011, e aumentato di un quarto e con aggiunta di altri quattro punti percentuali, per i contratti stipulati dal 13 luglio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del della legge n.
108/96.
3 Quanto agli interessi moratori, invece, assume rilievo il principio elaborato dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 19597/20), secondo il quale «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti»
(in senso conforme, Cass. n. 16526/24).
Più nello specifico, esclusa la cumulabilità tra loro di interessi corrispettivi e moratori, quando il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti un dato numero di punti percentuali, è il «valore complessivo risultante da tale somma», non solo i punti percentuali aggiuntivi, che occorre considerare al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (Cass. n. 26286/19).
È utile puntualizzare altresì che una difforme soluzione non potrebbe farsi discendere da pronunce diverse: non solo perché gli indirizzi attuali sono consolidati, ma anche perché è stata la Suprema Corte a liberare il campo da ipotetici precedenti in senso contrario, quando ha rilevato che il criterio della sommatoria non è stato sicuramente affermato neanche da Cass. n. 350 del 2013, «che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui – come frequentemente accade – il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi» (Cass. n. 14214/23, in motivazione).
Né si potrebbero sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata, non costituendo questa «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un
4 corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi»
(Cass. n. 7352/22).
Al tempo in cui il mutuo era stato stipulato il tasso-soglia (relativo alle operazioni e alla classe di importo in cui rientra il rapporto oggetto della causa) era del 16,86%, corrispondente al TEGM dell'11,24%, rilevato dal decreto ministeriale del periodo, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, nel testo applicabile ratione temporis.
Il tasso-soglia, oltre ad essere immediatamente accertabile, mediante la lettura del decreto ministeriale e l'applicazione dell'aumento previsto dalla legge, non è oggetto o motivo di contestazioni o contrasti tra le parti: è stato indicato nella relazione di perizia stragiudiziale prodotta dall'attore stesso, è stato riportato nell'atto di citazione e allegato anche nella comparsa di risposta, oltre ad essere stato riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 20 della relazione).
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto nel contratto di mutuo, corrispondente all'11,68%, non aveva superato la soglia, e non l'avrebbe superata – giova osservare – neanche se si considerasse il tasso effettivo globale dell'11,67%, determinato
‒ con uno scarto evidentemente irrilevante ‒ dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 18 della relazione).
È da notare, peraltro, come per la perizia stragiudiziale il TAEG sia addirittura inferiore (11,09%) a quello indicato nel contratto.
Anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, attenendosi al metodo esatto, che il TAEG non aveva superato la soglia dell'usura (pagg. 21 e 23 della relazione).
Quanto agli interessi moratori, il relativo tasso annuo è del 18%.
Il tasso degli interessi moratori non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi e deve essere considerato come dato a sé, risultante dalla sommatoria prevista, senza che si possano effettuare altre operazioni.
È evidente che nemmeno il tasso degli interessi moratori aveva superato la soglia usuraria, al momento della stipulazione.
In proposito, è da considerare il principio – già citato – per cui, in relazione agli interessi moratori, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e – se applicabile, ratione temporis – con l'aggiunta dei punti percentuali previsti (Cass. Sez.
Un. n. 19597/20; in senso conforme, Cass. n. 16526/24).
5 Il decreto ministeriale relativo al periodo in cui era stato stipulato il mutuo reca anche la maggiorazione media rilevata per gli interessi moratori, indicandola in 2,1 punti percentuali.
Per determinare il tasso-soglia degli interessi moratori, il TEGM deve essere incrementato della maggiorazione media di 2,1 (rilevata nel decreto per il periodo di riferimento: art. 3) e quindi aumentato di metà (del 50%), secondo la formula seguente:
(TEGM + 2,1) x 1,5.
Al TEGM dell'11,24% devono essere aggiunti 2,1 punti percentuali, per operare, dopo, l'aumento del 50%.
La soglia usuraria per gli interessi moratori era, quindi, del 20,01%.
Il tasso degli interessi moratori determinato nel contratto di mutuo era largamente inferiore alla soglia.
Il criterio a cui ha fatto ricorso il perito di parte, e sostenuto dall'attore, oltre a implicare la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, non ha considerato il fattore di aumento da applicare al tasso degli interessi moratori.
Per la stessa ragione ‒ legislativa e giurisprudenziale ‒ le conclusioni a cui è arrivato il consulente d'ufficio non sono recepibili.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati, alla luce di questi principi, gli elementi di fatto (documentali), le domande volte a sentire accertare il superamento delle soglie usurarie e a condannare la società finanziaria alla restituzione degli importi pagati indebitamente, a titolo di interessi, vanno rigettate.
Sorte identica spetta alla domanda volta a sentire accertare che gli interessi applicati sarebbero stati maggiori di quelli pattuiti.
L'allegazione è generica, non essendo specificati non solamente gli importi maggiori o i margini di divergenza, ma nemmeno i fattori o i motivi della (asserita) difformità, che deve essere riferibile specificamente ai tassi di interesse.
Se l'asserzione fosse riferibile ad una ‒ ipotetica ‒ difformità tra TAEG indicato nel contratto e TAEG reale ‒ difformità che rileverebbe sempre a condizione che l'uno sia inferiore all'altro ‒, la questione sarebbe comunque ininfluente.
In linea generale, in materia di contratti bancari, «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
6 condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (Cass. n. 39169/21; in senso analogo Cass. n. 4597/23).
Il principio si applica anche ai contratti di mutuo.
Dalla pronuncia si evince che eventuali difformità nell'ISC, o TAEG, indicato non integrano vizi di nullità del contratto e possono dare luogo a «responsabilità contrattuale o precontrattuale» della banca (Cass. n. 4597/23), il cui titolo (causa petendi) è diverso dalla nullità determinata dal superamento delle soglie usurarie.
Ne deriva che la domanda di accertamento di una mera difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello che si assuma risulti dai costi dell'operazione, svincolata da una domanda fondata su fatti ed elementi indicativi di una (eventuale) responsabilità precontrattuale o contrattuale, non può essere accolta, perché la pronuncia sarebbe per un verso fine a sé stessa e per un altro verso non inciderebbe sul rapporto obbligatorio esistente.
Infine, della capitalizzazione degli interessi che sarebbe stata operata non c'è alcuna prova documentale: mancanza riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio (pagg. 22 e 23 della relazione).
A questo rilievo ‒ di per sé decisivo ‒ è da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione ai mutui che prevedano un rimborso con ammortamento c.d. alla francese standardizzato – come quello oggetto della controversia: lo ha riscontrato il consulente tecnico (pag. 5 della relazione) e si desume dal piano di rimborso prodotto (rate costanti, quote crescenti di capitale e decrescenti di interessi) –,
«deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo» (Cass. Sez. Un. n. 15130/24).
La detta tipologia di ammortamento non prevede, in sé, come elemento costitutivo o tratto caratterizzante, che sugli interessi scaduti (e non scaduti) si producano altri interessi.
Anzi, una simile evenienza, produzione di interessi su interessi, per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel
7 tasso effettivo, sarebbe una patologia, da analizzare tenendo conto delle domande, delle eccezioni e, complessivamente, delle allegazioni delle parti.
Ma è una evenienza da escludersi in relazione ai piani di ammortamento, cc.dd. alla francese, «standardizzati tradizionali».
Anche le domande in esame, volte a sentire accertare l'illegittimità degli interessi applicati a tasso difforme da quello pattuito e su altri interessi, pertanto, vanno rigettate.
Esclusa l'illegittimità delle clausole e della esecuzione del contratto, è da rigettare, per logica, la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 20% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Per la stessa ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in euro
4.061,60 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.;
3) pone a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Messina il 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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