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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/06/2024, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente, alla via Lattaro, n. 17, cod. fisc. , rappresentato e difeso, C.F._1
in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Pentangelo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, alla via Messina, n. 6; appellante
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
SS. Cosma e Damiano, n. 46, cod. fisc. , rappresentata e difesa, C.F._2
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Attilio
Gargano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani, alla via C. Astarita, n. 44; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 179/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere il qui proposto appello avverso la sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 30.1.2023, notificata il 14.2.2023, con cui è stata decisa la causa vertita inter partes sub n. 1575/2008
1 di R.G., la domanda attorea e per l'effetto, in totale riforma di essa, così provvedere: - accertare e dichiarare che la compravendita avvenuta inter partes il 29.5.2006 con l'atto a ministero del Notaio di Roma (n. 18490 di repertorio e n. 5036 di raccolta), ha Per_1 avuto ad oggetto anche l'immobile in catasto terreni del Comune di Sant'Egidio del Monte
Albino al foglio 3 particella n. 183 sub 1; - ordinare la trascrizione in favore dell'attore dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “ferma la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarare inammissibile l'appello, e comunque rigettarlo nel merito perché infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 179/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato il 10 marzo 2008, così provvedeva: 1) rigettava la domanda spiegata dal per sentir dichiarare che l'atto pubblico di compravendita per notaio Pt_1 [...]
da Roma del 29 maggio 2006, rep. n. 18490 – racc. n. 5036, con il quale aveva Per_2
acquistato dalla il compendio immobiliare di cui la convenuta era CP_1
proprietaria in Sant'Egidio del Monte Albino, aveva ad oggetto anche il fondo contraddistinto nel catasto terreni di tale Comune al foglio 3, particella, n. 183, subalterno
1, sebbene non formalmente riportato nel contratto;
2) condannava il alla Pt_1
refusione delle spese processuali, che liquidava in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva;
3) condannava il al pagamento, ai sensi dell'art. 96, c. 3, Pt_1
c.p.c., della somma di euro 2.539,00; 4) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti alla luce della deposizione resa del teste Testimone_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 16 marzo 2023, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 1362 cod. civ., atteso che, sebbene la particella 183, subalterno 1, del foglio 3 del catasto terreni del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino non fosse stata inserita nel contratto di compravendita del 29 maggio 2006, tuttavia, tale atto pubblico conteneva espressioni, come “vendita a corpo” e “vendita operata in blocco”, che consentivano di ritenerla ricompresa nel compendio immobiliare acquistato dall'attore; 2) parimenti, la circostanza che la particella in questione fosse ancora catastalmente intestata alla defunta madre della non escludeva la sua volontà di alienarla all'attore; 3) contrariamente a CP_1
2 quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la prova testimoniale diretta a confermare che la compravendita del 29 maggio 2006 aveva riguardato in blocco il compendio immobiliare di cui la era proprietaria in Sant'Egidio del Monte Albino e, CP_1
dunque, anche la particella 183, subalterno 1, del catasto terreni era ammissibile, non essendo configurabile il divieto previsto dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.; 4) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva erroneamente considerato inattendibile la deposizione del teste secondo cui la e il notaio rogante lo avevano invitato a mutare la Tes_1 CP_1
destinazione catastale della particella 183, subalterno 1, per sanare l'omissione del contratto di compravendita, per poi esonerarlo da tale incarico, giacché non inficiata dalle missive con le quali il pubblico ufficiale aveva ribadito che il cespite non era stato riportato nell'atto, né avrebbe potuto esserlo;
5) parimenti errata era stata la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario affermato che il fabbricato insistente sulla particella in esame era stato edificato in data anteriore al 1956 ed era trasferibile, previa voltura e regolarizzazione catastale;
6) la decisione impugnata era nulla per vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale di Nocera Inferiore rigettato la domanda proposta dall'attore sulla base di un presupposto non contestato, vale a dire la regolarità edilizia e catastale dell'immobile; 7) non ricorrevano i presupposti per applicare l'art. 96, c. 3, c.p.c. nei confronti dell'attore, che, di contro, era legittimato a reclamare il risarcimento dei danni sofferti a causa della mala fede della , per avere la CP_1
convenuta negato di aver trasferito un bene di cui aveva ricevuto il corrispettivo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29 maggio 2023, la contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza dell'11 aprile 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 24/29 aprile 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine ai primi due motivi di gravame, con i quali il lamenta la violazione Pt_1 dell'art. 1362 cod. civ., occorre preliminarmente osservare che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal significato letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale,
3 coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 cod. civ., giacché, per senso letterale delle parole, va intesa tutta la formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, come una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e termini al fine di chiarirne il significato (cfr., ex plurimis, Cass. 22 febbraio 2007, n. 4176; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28468; Cass. ord. 29 aprile 2024, n. 11475).
Ne consegue che, qualora il giudice di merito ritenga che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi ricorrere ai criteri interpretativi sussidiari solo quando quelli principali
(significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) risultino insufficienti all'individuazione del comune proposito delle parti
(cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2002, n. 5635; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass.
26 maggio 2016, n. 10896; Cass. ord. 11 novembre 2021, n. 33451).
Peraltro, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole denoti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del negozio giuridico, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, atteso che non può assumere alcuna rilevanza la formazione del consenso quando non sia stata incorporata nel documento (cfr., ex plurimis, Cass. 4 giugno 2002, n. 8080; Cass. 5 febbraio 2004, n. 2216; Cass. 22 giugno
2006, n. 14444; Cass. ord. 5 marzo 2018, n. 5112).
Nei contratti assoggettati alla forma scritta ad substantiam, infatti, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarirne l'interpretazione del contenuto, per come desumibile dal testo, ma non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale (cfr. Cass. ord. 15 maggio 2018, n. 11828; Cass. 9 agosto 2019,
n. 21244; Cass. ord. 12 dicembre 2023, n. 34698).
In ogni caso, ai fini dell'interpretazione del contratto, il comportamento delle parti può essere preso in considerazione esclusivamente come loro condotta complessiva, essendo inidoneo il contegno isolato di una soltanto di esse ad evidenziare il contenuto di un
4 proposito comune (cfr., ex ceteris, Cass. 23 luglio 2004, n. 13839; Cass. 12 gennaio 2006,
n. 415; Cass. 19 luglio 2012, n. 12535).
Come emerge dall'art. 1 dell'atto pubblico per notaio da Roma del 29 maggio Per_2
2006, rep. n. 18490 – racc. n. 5036, vendeva a i Controparte_1 Parte_1
“seguenti appezzamenti di terreno agricolo siti nel territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), e precisamente: - appezzamento di terreno agricolo esteso circa ettari due are cinquantasette e centiare trentasei (Ha. 2.57.36), con annesso fabbricato rurale di are una e centiare quaranta (are 1.40) con diritto all'aia numero 184 del Foglio 3; il tutto confinante con strada ferrata, terreno appresso descritto stessa ditta,
e strada vicinale, salvo altri. Riportato nel Catasto terreni del Comune di S. Egidio del
Monte Albino al Foglio 3 Particelle: 109 sem. irr. di Classe 2 are 10.80 RDE 47,97 RAE
13,67 182 fabbr. Rurale are 1.40 senza reddito 186 sem. irr. Classe 1 Ha 1.70.70 RDE
793,43 RAE 198,36 382 sem. irr. Classe 2 di are 9.60 RDE 42,64 RAE 12,15 404 sem. irr.
Classe 2 di are 64.86 RAE 288,08 RAE 73,69; - appezzamento di terreno agricolo esteso circa are quarantadue e centiare ventotto (are 42.28); confinante con strada ferrata, terreno sopra descritto e due lati, salvo altri. Riportato nel Catasto terreni del Comune di
S. Egidio del Monte Albino al Foglio 3 Particelle: 72 seminativo di are 4.44 RDE 6.88
RAE 4.24 572 sem. irr. Classe 1 di are 37.84 RDE 175.88 RAE 43.97”.
All'art. 2, il notaio rogante attestava che l'alienante gli consegnava il “certificato di destinazione urbanistica concernente i terreni qui negoziati, rilasciato dal Comune di S.
Egidio del Monte Albino in data 6 aprile 2006”, certificato che, previa lettura, veniva allegato al contratto di compravendita sotto la lettera “A”.
All'art. 5 del contratto di cui trattasi, le parti precisavano che la “vendita a corpo e non a misura, comprende tutte le accessioni, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui i fondi attualmente si trovano, stato di fatto ben noto all'acquirente”, che, al riguardo, dichiarava che “i fondi venduti sono da lustri occupati da diversi coloni, i quali a vario titolo hanno dichiarato e dichiarano di volersi avvalere dei diritti, delle facoltà e dei privilegi connessi con la conduzione agricola dei fondi, ivi compreso il vantato diritto di prelazione agraria in rapporto a quanto detenuto da ciascuno di essi, per l'ipotesi, qui verificata, della vendita ancorché qui operata in blocco”. L'acquirente, a sua volta, preso atto “dello stato di fatto, del quale da più mesi ha preso formale cognizione in una alle vantate prelazioni”, dichiarava “di volere ugualmente procedere all'acquisto, avendo già avviato e concluso a proprie cure le procedure idonee per conseguire il rilascio dei fondi”.
5 All'art. 8, infine, il notaio rogante dava atto di aver letto il contratto e l'allegato certificato di destinazione urbanistica “ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà”.
Il certificato di destinazione urbanistica era stato specificamente richiesto al Comune di
Sant'Egidio del Monte Albino e rilasciato dall'Ente in relazione ai soli fondi censiti nel relativo catasto terreni al foglio 3, particelle 72, 572, 404, 382, 186, 182 e 109.
Pertanto, la lettura combinata delle richiamate disposizioni contrattuali e del certificato di destinazione urbanistica, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto pubblico del
29 maggio 2006, induce ad escludere con certezza che le parti, nel descrivere ed identificare specificamente i fondi compravenduti, riportandone l'estensione, la natura, i confini e i dati catastali, e, dunque, nell'individuare in maniera circostanziata e compiuta l'oggetto del contratto su cui si formava il loro consenso, intendessero comprendere nel negozio giuridico un bene ulteriore, quale la particella 183, subalterno 1, del foglio 3 del catasto terreni del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.
In sostanza, il tenore letterale delle clausole del rogito notarile del 29 maggio 2006 risulta talmente chiaro ed univoco da precludere la ricerca di una diversa volontà dei contraenti, non emergendo dal contesto del negozio dispositivo alcun indice sintomatico dell'effettivo intento delle parti di estendere la compravendita alla particella 183, subalterno 1, porzione di terreno per la quale non era stato neanche richiesto il certificato di destinazione urbanistica, id est il documento la cui allegazione è prevista dall'art. 30, comma 2, D.P.R.
n. 380/2001 a pena di nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che le parti, all'art. 5 dell'atto pubblico in questione, abbiano utilizzato le locuzioni “vendita a corpo” e “vendita operata in blocco”, atteso che la prima sta a significare, ai sensi dell'art. 1538, comma 1, cod. civ., che il prezzo del bene o dei beni alienati viene determinato unitariamente, a prescindere dalla loro misura o quantità, anche se menzionata, mentre la seconda contraddistingue un negozio giuridico riguardante una pluralità di beni trasferiti in maniera globale e non atomistica, sicché nessuna delle due espressioni consente di considerare incluso nell'oggetto del contratto un fondo non riportatovi con i confini e gli identificativi catastali, né compreso nell'allegato certificato di destinazione urbanistica.
Parimenti, il giudice di primo grado non è incorso in alcun errore di interpretazione del contratto del 29 maggio 2006 nel rilevare, quale elemento ostativo all'accoglimento della domanda spiegata dal , che la particella 183, subalterno 1, era ancora intestata a Pt_1
6 defunta madre della , giacché proprio la mancata Controparte_2 CP_1
effettuazione della voltura catastale prima del rogito notarile costituiva circostanza tale da inficiare la tesi che le parti avevano inteso compravendere anche quel bene, integrando un contegno omissivo incompatibile con il rispettivo proposito di alienarlo e di acquistarlo.
Infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale il asserisce che la prova Pt_1
testimoniale articolata per suffragare il proprio assunto difensivo era ammissibile, non essendo vietata dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ., per essere diretta a suffragare e non a contrastare il contenuto del contratto di compravendita.
Ed invero, il , con la richiesta ed espletata prova testimoniale, perseguiva Pt_1
l'obiettivo non già di chiarire l'interpretazione del contenuto dell'atto pubblico del 29 maggio 2006, per come desumibile dal suo contesto, ma di integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale, tendendo a dimostrare che, contrariamente all'inequivoco tenore letterale di un contratto avente forma scritta ad substantiam, le parti, di fatto, avevano inteso includere nella compravendita immobiliare anche la particella 183, subalterno 1.
A tal fine, in ogni caso, il non può utilmente richiamare, con il quarto motivo di Pt_1
gravame, la deposizione con la quale il teste consulente tecnico che lo coadiuvò Tes_1 nell'acquisto del compendio immobiliare, dichiarava all'udienza del 9 febbraio 2011, tra l'altro, che, in seguito alla stipulazione della contratto di compravendita in questione, sarebbe stato invitato dal notaio rogante e dalla ad attivarsi per la variazione CP_1
della destinazione catastale della particella 183, subalterno 1, per poi non portare a compimento l'incarico in ragione dei loro ripetuti “rifiuti”, atteso che proprio la precisazione secondo cui, “dopo aver richiesto la voltura catastale, a seguito del diniego di correzione dell'atto, ho formulato istanza al catasto per recedere dalla precedente richiesta” conferma che l'alienante non aveva intenzione di trasferire all'acquirente un bene ulteriore rispetto a quelli indicati nell'atto pubblico del 29 maggio 2006, tenendo un comportamento radicalmente inconciliabile con tale proposito.
Né, del resto, può dimostrare la volontà della di trasferire al il bene CP_1 Pt_1 in contestazione la dichiarazione del di “essere stato presente circa dieci volte Tes_1
alle trattative relative alla vendita e di avere anche effettuato accertamenti catastali circa il compendio immobiliare della signora ”, giacché, di contro, il riconosciuto CP_1
espletamento di verifiche catastali in ordine ai fondi che sarebbero stati oggetto di alienazione rende inverosimile che il teste, quale consulente appositamente incaricato dall'acquirente, non si avvedesse, nel compiere i controlli di rito, della mancanza della
7 particella 183, subalterno 1, tra quelle riportate nel certificato di destinazione urbanistica propedeutico alla stipulazione dell'atto pubblico e, dunque, che le parti avessero inteso includerla nella compravendita.
La circostanza che le parti non concordarono la compravendita anche della particella 183, subalterno 1, inoltre, è corroborata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario accertato, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado ed ad onta di quanto asserito dal con il quinto motivo di gravame, che il fondo in Pt_1 esame non era “trasferibile” non solo “a causa di irregolarità catastali che, tuttavia, possono essere sanate attraverso una serie di attività tecniche da eseguirsi preliminarmente ad una eventuale vendita”, ma, ancor prima, “a causa di irregolarità edilizie in parte sanabili”, con la conseguenza che non può revocarsi in dubbio che, qualora la avesse effettivamente voluto alienarlo con l'atto pubblico del 29 CP_1
maggio 2006, avrebbe provveduto alla preventiva regolarizzazione delle opere edili realizzate in mancanza del necessario titolo abilitativo, a norma dell'art. 36 D.P.R. n.
380/2001, oltre che delle difformità catastali.
Destituito di fondamento è il sesto motivo di gravame, con il quale il eccepisce Pt_1
la nullità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale di Nocera Inferiore rigettato la domanda sulla base di un presupposto non contestato, quale la regolarità edilizia e catastale dell'immobile.
In realtà, come emerge per tabulas, il Tribunale di Nocera Inferiore ha incentrato la pronuncia di rigetto della domanda proposta dal sull'insussistenza di elementi Pt_1 probatori che potessero avvalorare l'assunto secondo cui il fondo contraddistinto nel catasto terreni di tale Comune al foglio 3, particella, n. 183, subalterno 1, doveva, per volontà delle parti, ritenersi compreso nel contratto di compravendita del 29 maggio 2006, osservando, inoltre, che tale cespite, in ogni caso, “non risultava trasferibile a causa di irregolarità edilizie in parte sanabili ed irregolarità catastali … che … precluderebbero qualsiasi pronuncia di trasferimento immobiliare”, sicché ha valorizzato la conclusione cui sul punto è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio quale ulteriore ragione giuridica a sostegno della decisione, senza, per ciò stesso, incorrere in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che le accertate difformità edilizie e catastali del bene come cause ostative alla sua alienazione non costituiscono oggetto di un'eccezione in senso stretto, per essere tale quella che può essere sollevata soltanto dalla parte per espressa disposizione di legge o quella il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una sua manifestazione di volontà
8 per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico dedotto in giudizio dall'attore (cfr., ex plurimis, Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; Cass. ord.
14 giugno 2018, n. 15591; Cass. ord. 13 aprile 2023, n. 9810).
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la cui inosservanza determina il vizio di ultrapetizione, quindi, deve ritenersi violato soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, vale a dire il petitum e la causa petendi, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso neanche implicitamente o virtualmente nella domanda, o, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, per essere diretta ad contrastare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dal convenuto o, infine, ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2003,
n. 18991; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. ord. 13 novembre 2018, n. 29200).
Fondato, invece, è l'ultimo motivo di gravame, con il quale il contesta la Pt_1 sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Ed invero, la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, terzo comma, c.p.c., che, a differenza delle fattispecie delineate dal primo e dal secondo comma, non richiede la domanda della parte vittoriosa, né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, rispettivamente intese come consapevolezza dell'inammissibilità o dell'infondatezza della propria pretesa e come mancanza di quel minimo grado di diligenza che avrebbe agevolmente consentito l'acquisizione di tale consapevolezza, non essendo sufficiente l'irragionevolezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione nel suo complesso, al punto che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in quanto tale, come nel caso di pretestuosità della domanda per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata o per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912; Cass. ord. 27 ottobre 2023, n. 29831).
Pertanto, la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, la concreta sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, giacché l'agire in giudizio non è di per sé condotta rimproverabile, anche
9 quando la pretesa ivi dedotta si riveli infondata, con la conseguenza che deve attribuirsi a tale fattispecie carattere eccezionale o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, ponendosi una sua interpretazione lata o, addirittura, automaticamente collegata alla sconfitta processuale in evidente contrasto con i principi sanciti dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. ord. 12 luglio 2023, n. 19948).
Ne consegue che, nel caso di specie, non erano configurabili le condizioni per irrogare al la sanzione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che la domanda di Pt_1 accertamento dell'oggetto dell'atto pubblico del 29 maggio 2006 non era connotata da mala fede o colpa grave nell'esercizio dell'azione giudiziaria, né, comunque, costituiva espressione di un abuso del processo, essendo stata incentrata non sulla consapevolezza dell'infondatezza della sua pretesa o sulla carenza dell'ordinaria diligenza volta ad acquisirla, ma sull'erroneo convincimento che le argomentazioni addotte, i documenti prodotti e i mezzi istruttori articolati fossero idonei a dimostrare che la compravendita stipulata con la comprendeva anche il fondo riportato nel catasto terreni del CP_1
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino al foglio 3, particella 183, subalterno 1.
Il giudice di primo grado, inoltre, non poteva fondare la mala fede o la colpa grave del né sulla ritenuta inattendibilità delle deposizioni rese dai testi e, in particolare, Pt_1
dal giacché dichiarazioni imputabili soltanto a costoro, né sulla sottoscrizione Tes_1
apocrifa apposta a nome della defunta , madre della , Controparte_2 CP_1
sulla richiesta di voltura catastale della particella 183, subalterno 1, per essere tale condotta stata posta in essere nell'anno 2007 e, quindi, prima dell'introduzione del giudizio e, in ogni caso, per essere stata neutralizzata dal ritiro della domanda e dal conseguente annullamento della variazione da parte dell' . Controparte_3
Ne deriva che, in accoglimento del motivo di appello in esame, la sentenza di primo grado deve essere riformata in ordine al capo di condanna del al pagamento, in favore Pt_1
della , della somma di euro 2.539,00, liquidata dal Tribunale di Nocera CP_1
Inferiore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, l'accoglimento dell'appello limitatamente al capo accessorio di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva o sostanziale soccombenza della parte la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta (cfr.
Cass. ord. 28 febbraio 2020, n. 5466).
In tale prospettiva, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul , in Pt_1
10 ragione dell'infondatezza dell'appello sul merito della sentenza impugnata, e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, in assenza di parametri di riferimento di carattere patrimoniale, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in euro 6.000,00 per CP_1
compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il capo di condanna di al pagamento, ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 3, c.p.c., della somma di euro 2.539,00 in favore di Controparte_1
2. condanna alla refusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente, alla via Lattaro, n. 17, cod. fisc. , rappresentato e difeso, C.F._1
in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Pentangelo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, alla via Messina, n. 6; appellante
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
SS. Cosma e Damiano, n. 46, cod. fisc. , rappresentata e difesa, C.F._2
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Attilio
Gargano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani, alla via C. Astarita, n. 44; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 179/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere il qui proposto appello avverso la sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 30.1.2023, notificata il 14.2.2023, con cui è stata decisa la causa vertita inter partes sub n. 1575/2008
1 di R.G., la domanda attorea e per l'effetto, in totale riforma di essa, così provvedere: - accertare e dichiarare che la compravendita avvenuta inter partes il 29.5.2006 con l'atto a ministero del Notaio di Roma (n. 18490 di repertorio e n. 5036 di raccolta), ha Per_1 avuto ad oggetto anche l'immobile in catasto terreni del Comune di Sant'Egidio del Monte
Albino al foglio 3 particella n. 183 sub 1; - ordinare la trascrizione in favore dell'attore dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “ferma la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarare inammissibile l'appello, e comunque rigettarlo nel merito perché infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 179/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato il 10 marzo 2008, così provvedeva: 1) rigettava la domanda spiegata dal per sentir dichiarare che l'atto pubblico di compravendita per notaio Pt_1 [...]
da Roma del 29 maggio 2006, rep. n. 18490 – racc. n. 5036, con il quale aveva Per_2
acquistato dalla il compendio immobiliare di cui la convenuta era CP_1
proprietaria in Sant'Egidio del Monte Albino, aveva ad oggetto anche il fondo contraddistinto nel catasto terreni di tale Comune al foglio 3, particella, n. 183, subalterno
1, sebbene non formalmente riportato nel contratto;
2) condannava il alla Pt_1
refusione delle spese processuali, che liquidava in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva;
3) condannava il al pagamento, ai sensi dell'art. 96, c. 3, Pt_1
c.p.c., della somma di euro 2.539,00; 4) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti alla luce della deposizione resa del teste Testimone_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 16 marzo 2023, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 1362 cod. civ., atteso che, sebbene la particella 183, subalterno 1, del foglio 3 del catasto terreni del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino non fosse stata inserita nel contratto di compravendita del 29 maggio 2006, tuttavia, tale atto pubblico conteneva espressioni, come “vendita a corpo” e “vendita operata in blocco”, che consentivano di ritenerla ricompresa nel compendio immobiliare acquistato dall'attore; 2) parimenti, la circostanza che la particella in questione fosse ancora catastalmente intestata alla defunta madre della non escludeva la sua volontà di alienarla all'attore; 3) contrariamente a CP_1
2 quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la prova testimoniale diretta a confermare che la compravendita del 29 maggio 2006 aveva riguardato in blocco il compendio immobiliare di cui la era proprietaria in Sant'Egidio del Monte Albino e, CP_1
dunque, anche la particella 183, subalterno 1, del catasto terreni era ammissibile, non essendo configurabile il divieto previsto dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.; 4) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva erroneamente considerato inattendibile la deposizione del teste secondo cui la e il notaio rogante lo avevano invitato a mutare la Tes_1 CP_1
destinazione catastale della particella 183, subalterno 1, per sanare l'omissione del contratto di compravendita, per poi esonerarlo da tale incarico, giacché non inficiata dalle missive con le quali il pubblico ufficiale aveva ribadito che il cespite non era stato riportato nell'atto, né avrebbe potuto esserlo;
5) parimenti errata era stata la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario affermato che il fabbricato insistente sulla particella in esame era stato edificato in data anteriore al 1956 ed era trasferibile, previa voltura e regolarizzazione catastale;
6) la decisione impugnata era nulla per vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale di Nocera Inferiore rigettato la domanda proposta dall'attore sulla base di un presupposto non contestato, vale a dire la regolarità edilizia e catastale dell'immobile; 7) non ricorrevano i presupposti per applicare l'art. 96, c. 3, c.p.c. nei confronti dell'attore, che, di contro, era legittimato a reclamare il risarcimento dei danni sofferti a causa della mala fede della , per avere la CP_1
convenuta negato di aver trasferito un bene di cui aveva ricevuto il corrispettivo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29 maggio 2023, la contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza dell'11 aprile 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 24/29 aprile 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine ai primi due motivi di gravame, con i quali il lamenta la violazione Pt_1 dell'art. 1362 cod. civ., occorre preliminarmente osservare che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal significato letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale,
3 coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 cod. civ., giacché, per senso letterale delle parole, va intesa tutta la formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, come una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e termini al fine di chiarirne il significato (cfr., ex plurimis, Cass. 22 febbraio 2007, n. 4176; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28468; Cass. ord. 29 aprile 2024, n. 11475).
Ne consegue che, qualora il giudice di merito ritenga che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi ricorrere ai criteri interpretativi sussidiari solo quando quelli principali
(significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) risultino insufficienti all'individuazione del comune proposito delle parti
(cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2002, n. 5635; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass.
26 maggio 2016, n. 10896; Cass. ord. 11 novembre 2021, n. 33451).
Peraltro, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole denoti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del negozio giuridico, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, atteso che non può assumere alcuna rilevanza la formazione del consenso quando non sia stata incorporata nel documento (cfr., ex plurimis, Cass. 4 giugno 2002, n. 8080; Cass. 5 febbraio 2004, n. 2216; Cass. 22 giugno
2006, n. 14444; Cass. ord. 5 marzo 2018, n. 5112).
Nei contratti assoggettati alla forma scritta ad substantiam, infatti, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarirne l'interpretazione del contenuto, per come desumibile dal testo, ma non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale (cfr. Cass. ord. 15 maggio 2018, n. 11828; Cass. 9 agosto 2019,
n. 21244; Cass. ord. 12 dicembre 2023, n. 34698).
In ogni caso, ai fini dell'interpretazione del contratto, il comportamento delle parti può essere preso in considerazione esclusivamente come loro condotta complessiva, essendo inidoneo il contegno isolato di una soltanto di esse ad evidenziare il contenuto di un
4 proposito comune (cfr., ex ceteris, Cass. 23 luglio 2004, n. 13839; Cass. 12 gennaio 2006,
n. 415; Cass. 19 luglio 2012, n. 12535).
Come emerge dall'art. 1 dell'atto pubblico per notaio da Roma del 29 maggio Per_2
2006, rep. n. 18490 – racc. n. 5036, vendeva a i Controparte_1 Parte_1
“seguenti appezzamenti di terreno agricolo siti nel territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), e precisamente: - appezzamento di terreno agricolo esteso circa ettari due are cinquantasette e centiare trentasei (Ha. 2.57.36), con annesso fabbricato rurale di are una e centiare quaranta (are 1.40) con diritto all'aia numero 184 del Foglio 3; il tutto confinante con strada ferrata, terreno appresso descritto stessa ditta,
e strada vicinale, salvo altri. Riportato nel Catasto terreni del Comune di S. Egidio del
Monte Albino al Foglio 3 Particelle: 109 sem. irr. di Classe 2 are 10.80 RDE 47,97 RAE
13,67 182 fabbr. Rurale are 1.40 senza reddito 186 sem. irr. Classe 1 Ha 1.70.70 RDE
793,43 RAE 198,36 382 sem. irr. Classe 2 di are 9.60 RDE 42,64 RAE 12,15 404 sem. irr.
Classe 2 di are 64.86 RAE 288,08 RAE 73,69; - appezzamento di terreno agricolo esteso circa are quarantadue e centiare ventotto (are 42.28); confinante con strada ferrata, terreno sopra descritto e due lati, salvo altri. Riportato nel Catasto terreni del Comune di
S. Egidio del Monte Albino al Foglio 3 Particelle: 72 seminativo di are 4.44 RDE 6.88
RAE 4.24 572 sem. irr. Classe 1 di are 37.84 RDE 175.88 RAE 43.97”.
All'art. 2, il notaio rogante attestava che l'alienante gli consegnava il “certificato di destinazione urbanistica concernente i terreni qui negoziati, rilasciato dal Comune di S.
Egidio del Monte Albino in data 6 aprile 2006”, certificato che, previa lettura, veniva allegato al contratto di compravendita sotto la lettera “A”.
All'art. 5 del contratto di cui trattasi, le parti precisavano che la “vendita a corpo e non a misura, comprende tutte le accessioni, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui i fondi attualmente si trovano, stato di fatto ben noto all'acquirente”, che, al riguardo, dichiarava che “i fondi venduti sono da lustri occupati da diversi coloni, i quali a vario titolo hanno dichiarato e dichiarano di volersi avvalere dei diritti, delle facoltà e dei privilegi connessi con la conduzione agricola dei fondi, ivi compreso il vantato diritto di prelazione agraria in rapporto a quanto detenuto da ciascuno di essi, per l'ipotesi, qui verificata, della vendita ancorché qui operata in blocco”. L'acquirente, a sua volta, preso atto “dello stato di fatto, del quale da più mesi ha preso formale cognizione in una alle vantate prelazioni”, dichiarava “di volere ugualmente procedere all'acquisto, avendo già avviato e concluso a proprie cure le procedure idonee per conseguire il rilascio dei fondi”.
5 All'art. 8, infine, il notaio rogante dava atto di aver letto il contratto e l'allegato certificato di destinazione urbanistica “ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà”.
Il certificato di destinazione urbanistica era stato specificamente richiesto al Comune di
Sant'Egidio del Monte Albino e rilasciato dall'Ente in relazione ai soli fondi censiti nel relativo catasto terreni al foglio 3, particelle 72, 572, 404, 382, 186, 182 e 109.
Pertanto, la lettura combinata delle richiamate disposizioni contrattuali e del certificato di destinazione urbanistica, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto pubblico del
29 maggio 2006, induce ad escludere con certezza che le parti, nel descrivere ed identificare specificamente i fondi compravenduti, riportandone l'estensione, la natura, i confini e i dati catastali, e, dunque, nell'individuare in maniera circostanziata e compiuta l'oggetto del contratto su cui si formava il loro consenso, intendessero comprendere nel negozio giuridico un bene ulteriore, quale la particella 183, subalterno 1, del foglio 3 del catasto terreni del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.
In sostanza, il tenore letterale delle clausole del rogito notarile del 29 maggio 2006 risulta talmente chiaro ed univoco da precludere la ricerca di una diversa volontà dei contraenti, non emergendo dal contesto del negozio dispositivo alcun indice sintomatico dell'effettivo intento delle parti di estendere la compravendita alla particella 183, subalterno 1, porzione di terreno per la quale non era stato neanche richiesto il certificato di destinazione urbanistica, id est il documento la cui allegazione è prevista dall'art. 30, comma 2, D.P.R.
n. 380/2001 a pena di nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che le parti, all'art. 5 dell'atto pubblico in questione, abbiano utilizzato le locuzioni “vendita a corpo” e “vendita operata in blocco”, atteso che la prima sta a significare, ai sensi dell'art. 1538, comma 1, cod. civ., che il prezzo del bene o dei beni alienati viene determinato unitariamente, a prescindere dalla loro misura o quantità, anche se menzionata, mentre la seconda contraddistingue un negozio giuridico riguardante una pluralità di beni trasferiti in maniera globale e non atomistica, sicché nessuna delle due espressioni consente di considerare incluso nell'oggetto del contratto un fondo non riportatovi con i confini e gli identificativi catastali, né compreso nell'allegato certificato di destinazione urbanistica.
Parimenti, il giudice di primo grado non è incorso in alcun errore di interpretazione del contratto del 29 maggio 2006 nel rilevare, quale elemento ostativo all'accoglimento della domanda spiegata dal , che la particella 183, subalterno 1, era ancora intestata a Pt_1
6 defunta madre della , giacché proprio la mancata Controparte_2 CP_1
effettuazione della voltura catastale prima del rogito notarile costituiva circostanza tale da inficiare la tesi che le parti avevano inteso compravendere anche quel bene, integrando un contegno omissivo incompatibile con il rispettivo proposito di alienarlo e di acquistarlo.
Infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale il asserisce che la prova Pt_1
testimoniale articolata per suffragare il proprio assunto difensivo era ammissibile, non essendo vietata dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ., per essere diretta a suffragare e non a contrastare il contenuto del contratto di compravendita.
Ed invero, il , con la richiesta ed espletata prova testimoniale, perseguiva Pt_1
l'obiettivo non già di chiarire l'interpretazione del contenuto dell'atto pubblico del 29 maggio 2006, per come desumibile dal suo contesto, ma di integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale, tendendo a dimostrare che, contrariamente all'inequivoco tenore letterale di un contratto avente forma scritta ad substantiam, le parti, di fatto, avevano inteso includere nella compravendita immobiliare anche la particella 183, subalterno 1.
A tal fine, in ogni caso, il non può utilmente richiamare, con il quarto motivo di Pt_1
gravame, la deposizione con la quale il teste consulente tecnico che lo coadiuvò Tes_1 nell'acquisto del compendio immobiliare, dichiarava all'udienza del 9 febbraio 2011, tra l'altro, che, in seguito alla stipulazione della contratto di compravendita in questione, sarebbe stato invitato dal notaio rogante e dalla ad attivarsi per la variazione CP_1
della destinazione catastale della particella 183, subalterno 1, per poi non portare a compimento l'incarico in ragione dei loro ripetuti “rifiuti”, atteso che proprio la precisazione secondo cui, “dopo aver richiesto la voltura catastale, a seguito del diniego di correzione dell'atto, ho formulato istanza al catasto per recedere dalla precedente richiesta” conferma che l'alienante non aveva intenzione di trasferire all'acquirente un bene ulteriore rispetto a quelli indicati nell'atto pubblico del 29 maggio 2006, tenendo un comportamento radicalmente inconciliabile con tale proposito.
Né, del resto, può dimostrare la volontà della di trasferire al il bene CP_1 Pt_1 in contestazione la dichiarazione del di “essere stato presente circa dieci volte Tes_1
alle trattative relative alla vendita e di avere anche effettuato accertamenti catastali circa il compendio immobiliare della signora ”, giacché, di contro, il riconosciuto CP_1
espletamento di verifiche catastali in ordine ai fondi che sarebbero stati oggetto di alienazione rende inverosimile che il teste, quale consulente appositamente incaricato dall'acquirente, non si avvedesse, nel compiere i controlli di rito, della mancanza della
7 particella 183, subalterno 1, tra quelle riportate nel certificato di destinazione urbanistica propedeutico alla stipulazione dell'atto pubblico e, dunque, che le parti avessero inteso includerla nella compravendita.
La circostanza che le parti non concordarono la compravendita anche della particella 183, subalterno 1, inoltre, è corroborata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario accertato, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado ed ad onta di quanto asserito dal con il quinto motivo di gravame, che il fondo in Pt_1 esame non era “trasferibile” non solo “a causa di irregolarità catastali che, tuttavia, possono essere sanate attraverso una serie di attività tecniche da eseguirsi preliminarmente ad una eventuale vendita”, ma, ancor prima, “a causa di irregolarità edilizie in parte sanabili”, con la conseguenza che non può revocarsi in dubbio che, qualora la avesse effettivamente voluto alienarlo con l'atto pubblico del 29 CP_1
maggio 2006, avrebbe provveduto alla preventiva regolarizzazione delle opere edili realizzate in mancanza del necessario titolo abilitativo, a norma dell'art. 36 D.P.R. n.
380/2001, oltre che delle difformità catastali.
Destituito di fondamento è il sesto motivo di gravame, con il quale il eccepisce Pt_1
la nullità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale di Nocera Inferiore rigettato la domanda sulla base di un presupposto non contestato, quale la regolarità edilizia e catastale dell'immobile.
In realtà, come emerge per tabulas, il Tribunale di Nocera Inferiore ha incentrato la pronuncia di rigetto della domanda proposta dal sull'insussistenza di elementi Pt_1 probatori che potessero avvalorare l'assunto secondo cui il fondo contraddistinto nel catasto terreni di tale Comune al foglio 3, particella, n. 183, subalterno 1, doveva, per volontà delle parti, ritenersi compreso nel contratto di compravendita del 29 maggio 2006, osservando, inoltre, che tale cespite, in ogni caso, “non risultava trasferibile a causa di irregolarità edilizie in parte sanabili ed irregolarità catastali … che … precluderebbero qualsiasi pronuncia di trasferimento immobiliare”, sicché ha valorizzato la conclusione cui sul punto è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio quale ulteriore ragione giuridica a sostegno della decisione, senza, per ciò stesso, incorrere in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che le accertate difformità edilizie e catastali del bene come cause ostative alla sua alienazione non costituiscono oggetto di un'eccezione in senso stretto, per essere tale quella che può essere sollevata soltanto dalla parte per espressa disposizione di legge o quella il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una sua manifestazione di volontà
8 per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico dedotto in giudizio dall'attore (cfr., ex plurimis, Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; Cass. ord.
14 giugno 2018, n. 15591; Cass. ord. 13 aprile 2023, n. 9810).
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la cui inosservanza determina il vizio di ultrapetizione, quindi, deve ritenersi violato soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, vale a dire il petitum e la causa petendi, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso neanche implicitamente o virtualmente nella domanda, o, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, per essere diretta ad contrastare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dal convenuto o, infine, ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2003,
n. 18991; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. ord. 13 novembre 2018, n. 29200).
Fondato, invece, è l'ultimo motivo di gravame, con il quale il contesta la Pt_1 sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Ed invero, la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, terzo comma, c.p.c., che, a differenza delle fattispecie delineate dal primo e dal secondo comma, non richiede la domanda della parte vittoriosa, né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, rispettivamente intese come consapevolezza dell'inammissibilità o dell'infondatezza della propria pretesa e come mancanza di quel minimo grado di diligenza che avrebbe agevolmente consentito l'acquisizione di tale consapevolezza, non essendo sufficiente l'irragionevolezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione nel suo complesso, al punto che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in quanto tale, come nel caso di pretestuosità della domanda per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata o per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912; Cass. ord. 27 ottobre 2023, n. 29831).
Pertanto, la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, la concreta sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, giacché l'agire in giudizio non è di per sé condotta rimproverabile, anche
9 quando la pretesa ivi dedotta si riveli infondata, con la conseguenza che deve attribuirsi a tale fattispecie carattere eccezionale o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, ponendosi una sua interpretazione lata o, addirittura, automaticamente collegata alla sconfitta processuale in evidente contrasto con i principi sanciti dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. ord. 12 luglio 2023, n. 19948).
Ne consegue che, nel caso di specie, non erano configurabili le condizioni per irrogare al la sanzione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che la domanda di Pt_1 accertamento dell'oggetto dell'atto pubblico del 29 maggio 2006 non era connotata da mala fede o colpa grave nell'esercizio dell'azione giudiziaria, né, comunque, costituiva espressione di un abuso del processo, essendo stata incentrata non sulla consapevolezza dell'infondatezza della sua pretesa o sulla carenza dell'ordinaria diligenza volta ad acquisirla, ma sull'erroneo convincimento che le argomentazioni addotte, i documenti prodotti e i mezzi istruttori articolati fossero idonei a dimostrare che la compravendita stipulata con la comprendeva anche il fondo riportato nel catasto terreni del CP_1
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino al foglio 3, particella 183, subalterno 1.
Il giudice di primo grado, inoltre, non poteva fondare la mala fede o la colpa grave del né sulla ritenuta inattendibilità delle deposizioni rese dai testi e, in particolare, Pt_1
dal giacché dichiarazioni imputabili soltanto a costoro, né sulla sottoscrizione Tes_1
apocrifa apposta a nome della defunta , madre della , Controparte_2 CP_1
sulla richiesta di voltura catastale della particella 183, subalterno 1, per essere tale condotta stata posta in essere nell'anno 2007 e, quindi, prima dell'introduzione del giudizio e, in ogni caso, per essere stata neutralizzata dal ritiro della domanda e dal conseguente annullamento della variazione da parte dell' . Controparte_3
Ne deriva che, in accoglimento del motivo di appello in esame, la sentenza di primo grado deve essere riformata in ordine al capo di condanna del al pagamento, in favore Pt_1
della , della somma di euro 2.539,00, liquidata dal Tribunale di Nocera CP_1
Inferiore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, l'accoglimento dell'appello limitatamente al capo accessorio di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva o sostanziale soccombenza della parte la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta (cfr.
Cass. ord. 28 febbraio 2020, n. 5466).
In tale prospettiva, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul , in Pt_1
10 ragione dell'infondatezza dell'appello sul merito della sentenza impugnata, e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, in assenza di parametri di riferimento di carattere patrimoniale, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in euro 6.000,00 per CP_1
compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il capo di condanna di al pagamento, ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 3, c.p.c., della somma di euro 2.539,00 in favore di Controparte_1
2. condanna alla refusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto
12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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