CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 825/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di CA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di CA, composta dai magistrati
GA LE presidente
RB LE consigliera
IO AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 825 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Rinaldo Sementa), e il , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CA).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. Nel precedente giudizio (definito con sentenza n. 298/2022), il Tribunale di
CA ha accolto parzialmente il ricorso promosso da (e altri), Pt_1 riconoscendo il diritto agli incrementi retributivi correlati all'anzianità di servizio maturata durante il rispettivo periodo di precariato, ma rigettando la domanda principale di risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
4. Il giudice – in particolare – ha ritenuto come, pur essendo configurabile un abuso nei contratti (purché stipulati su organico di diritto, e protratti oltre i 36 mesi), nel caso specifico mancasse la prova d'un uso distorto della contrattazione a termine, da parte del . CP_1
5. Il Tribunale ha – quindi – condannato il al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate (nei limiti della prescrizione quinquennale).
6. Nella successiva sentenza n. 297/2025, il medesimo Tribunale ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso presentato da , volto a ottenere la Pt_1 ricostruzione integrale della carriera, con computo pieno dei servizi pre-ruolo.
7. Il – infatti – ha eccepito in quel (secondo) procedimento il ne bis in CP_1 idem, sostenendo come la medesima domanda fosse già stata proposta (e – appunto – decisa con la sentenza del 2022).
8. Il giudice ha accolto l'eccezione, rilevando come l'oggetto del nuovo giudizio coincidesse con quello già definito, e ha – quindi – dichiarato il ricorso inammissibile.
9. appella la (seconda) sentenza n. 297/2025, sostenendo come il giudice Pt_1 di primo grado abbia applicato erroneamente il principio del ne bis in idem.
10. L'appellante – più segnatamente – ritiene come le due azioni giudiziarie siano fondate su presupposti giuridici differenti, il primo ricorso (del 2019) dovendosi ricondurre all'abuso ministeriale del contratto a termine (ai sensi della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE), mentre il secondo (oggetto dell'appello) insistendo sulla violazione del principio di non discriminazione (di cui alla clausola 4 della
2 stessa Direttiva), con riferimento al mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici.
11. evidenzia – altresì – come il decreto di ricostruzione della carriera non Pt_1 sia stato oggetto del primo giudizio, e come le due azioni si riferiscano a momenti diversi del rapporto di lavoro: il primo al periodo pre-ruolo, mentre il secondo alla fase successiva all'immissione in ruolo.
12. Richiamando – dunque – giurisprudenza della Corte di cassazione e di
Giustizia, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del decreto di ricostruzione della carriera, il riconoscimento dell'anzianità effettiva, la condanna del al pagamento delle differenze stipendiali, e CP_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
13. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
14. L'iniziativa processuale qui delibata ha ad oggetto il decreto (del 17 gennaio
2009) di ricostruzione della carriera di , di cui la ricorrente (e appellante) Pt_1 sostiene l'incapienza – ai fini giuridici ed economici – determinata dalla mancata valorizzazione integrale dell'attività lavorativa prestata dalla collaboratrice scolastica, antecedentemente alla sottoscrizione – da parte di lei – del contratto a tempo indeterminato con il Dicastero convenuto (efficace a decorrere dal primo settembre 2007).
15. Dalla lettura del decreto – prodotto da e inconfutato nel suo Pt_1 contenuto, al pari dell'indicazione delle diverse lavorazioni (con i relativi periodi) effettuate dall'appellante (e puntualizzate nell'autodichiarazione pure allegata al ricorso di primo grado) – emerge come a) la ricorrente avesse richiesto la valutazione (fra gli altri) di periodi di servizio compresi fra il 30 gennaio 1999 e il
31 agosto 2007, e b) il – a decorrere dal primo settembre 2007 – abbia CP_1 ascritto ad un'anzianità di 6 anni, 4 mesi e dieci giorni di servizio. Pt_1
16. Sennonché, questo computo – per effetto del quale l'anzianità di Pt_1 risulta riconosciuta positivamente (solo) a partire dal 2001 – non considera il periodo di servizio pure espletato dalla collaboratrice precedentemente al 2001, e del quale non vi è motivo di non tenere conto, dovendo esso ricomprendersi altrettanto, nel computo dell'anzianità giuridica ed economica (si consideri – al riguardo – Cass., Sez. Lav., sent. n. 15231/2020).
3 17. Per quanto appena illustrato – allora – il va condannato a rettificare CP_1 la ricostruzione qui impugnata, tenendo conto di tutti i servizi pre-ruolo prima dell'immissione in ruolo di (appunto avvenuta il primo settembre 2007), Pt_1 nonché alla collocazione della ricorrente nelle conseguenti posizioni stipendiali, e al versamento delle differenze retributive pure rivendicate e derivanti, sebbene nei limiti della prescrizione quinquennale.
18. S'impone, pertanto, l'accoglimento dell'appello, e la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e competenze d'ambo i gradi.
19. Queste ultime vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, sono determinate secondo il prospetto seguente
(attingendo allo scaglione andante da 5.201,00 a 26.000,00 euro, cui la Corte fa riferimento per le cause di valore dichiaratamente indeterminato), e vengono ascritte con distrazione in favore del procuratore anticipatario:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare € 2.540,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di CA, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
4 , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, a riconoscere ad tutti i Parte_1 servizi pre-ruolo svolti dalla stessa antecedentemente alla sua immissione in ruolo avvenuta il primo settembre 2007, nonché a collocare la ricorrente nelle conseguenti posizioni stipendiali, e a versarle le differenze retributive derivanti, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna – altresì – il , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
, e liquidate – per ambo i gradi giudiziali – in 5.446,00 euro Parte_1 complessivi, oltre agli accessori di legge e con distrazione in favore del relativo procuratore, siccome dichiaratosi distrattario;
Così deciso a CA, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IO AS
La presidente
GA LE
5
Corte d'appello di CA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di CA, composta dai magistrati
GA LE presidente
RB LE consigliera
IO AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 825 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Rinaldo Sementa), e il , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CA).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. Nel precedente giudizio (definito con sentenza n. 298/2022), il Tribunale di
CA ha accolto parzialmente il ricorso promosso da (e altri), Pt_1 riconoscendo il diritto agli incrementi retributivi correlati all'anzianità di servizio maturata durante il rispettivo periodo di precariato, ma rigettando la domanda principale di risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
4. Il giudice – in particolare – ha ritenuto come, pur essendo configurabile un abuso nei contratti (purché stipulati su organico di diritto, e protratti oltre i 36 mesi), nel caso specifico mancasse la prova d'un uso distorto della contrattazione a termine, da parte del . CP_1
5. Il Tribunale ha – quindi – condannato il al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate (nei limiti della prescrizione quinquennale).
6. Nella successiva sentenza n. 297/2025, il medesimo Tribunale ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso presentato da , volto a ottenere la Pt_1 ricostruzione integrale della carriera, con computo pieno dei servizi pre-ruolo.
7. Il – infatti – ha eccepito in quel (secondo) procedimento il ne bis in CP_1 idem, sostenendo come la medesima domanda fosse già stata proposta (e – appunto – decisa con la sentenza del 2022).
8. Il giudice ha accolto l'eccezione, rilevando come l'oggetto del nuovo giudizio coincidesse con quello già definito, e ha – quindi – dichiarato il ricorso inammissibile.
9. appella la (seconda) sentenza n. 297/2025, sostenendo come il giudice Pt_1 di primo grado abbia applicato erroneamente il principio del ne bis in idem.
10. L'appellante – più segnatamente – ritiene come le due azioni giudiziarie siano fondate su presupposti giuridici differenti, il primo ricorso (del 2019) dovendosi ricondurre all'abuso ministeriale del contratto a termine (ai sensi della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE), mentre il secondo (oggetto dell'appello) insistendo sulla violazione del principio di non discriminazione (di cui alla clausola 4 della
2 stessa Direttiva), con riferimento al mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici.
11. evidenzia – altresì – come il decreto di ricostruzione della carriera non Pt_1 sia stato oggetto del primo giudizio, e come le due azioni si riferiscano a momenti diversi del rapporto di lavoro: il primo al periodo pre-ruolo, mentre il secondo alla fase successiva all'immissione in ruolo.
12. Richiamando – dunque – giurisprudenza della Corte di cassazione e di
Giustizia, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del decreto di ricostruzione della carriera, il riconoscimento dell'anzianità effettiva, la condanna del al pagamento delle differenze stipendiali, e CP_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
13. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
14. L'iniziativa processuale qui delibata ha ad oggetto il decreto (del 17 gennaio
2009) di ricostruzione della carriera di , di cui la ricorrente (e appellante) Pt_1 sostiene l'incapienza – ai fini giuridici ed economici – determinata dalla mancata valorizzazione integrale dell'attività lavorativa prestata dalla collaboratrice scolastica, antecedentemente alla sottoscrizione – da parte di lei – del contratto a tempo indeterminato con il Dicastero convenuto (efficace a decorrere dal primo settembre 2007).
15. Dalla lettura del decreto – prodotto da e inconfutato nel suo Pt_1 contenuto, al pari dell'indicazione delle diverse lavorazioni (con i relativi periodi) effettuate dall'appellante (e puntualizzate nell'autodichiarazione pure allegata al ricorso di primo grado) – emerge come a) la ricorrente avesse richiesto la valutazione (fra gli altri) di periodi di servizio compresi fra il 30 gennaio 1999 e il
31 agosto 2007, e b) il – a decorrere dal primo settembre 2007 – abbia CP_1 ascritto ad un'anzianità di 6 anni, 4 mesi e dieci giorni di servizio. Pt_1
16. Sennonché, questo computo – per effetto del quale l'anzianità di Pt_1 risulta riconosciuta positivamente (solo) a partire dal 2001 – non considera il periodo di servizio pure espletato dalla collaboratrice precedentemente al 2001, e del quale non vi è motivo di non tenere conto, dovendo esso ricomprendersi altrettanto, nel computo dell'anzianità giuridica ed economica (si consideri – al riguardo – Cass., Sez. Lav., sent. n. 15231/2020).
3 17. Per quanto appena illustrato – allora – il va condannato a rettificare CP_1 la ricostruzione qui impugnata, tenendo conto di tutti i servizi pre-ruolo prima dell'immissione in ruolo di (appunto avvenuta il primo settembre 2007), Pt_1 nonché alla collocazione della ricorrente nelle conseguenti posizioni stipendiali, e al versamento delle differenze retributive pure rivendicate e derivanti, sebbene nei limiti della prescrizione quinquennale.
18. S'impone, pertanto, l'accoglimento dell'appello, e la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e competenze d'ambo i gradi.
19. Queste ultime vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, sono determinate secondo il prospetto seguente
(attingendo allo scaglione andante da 5.201,00 a 26.000,00 euro, cui la Corte fa riferimento per le cause di valore dichiaratamente indeterminato), e vengono ascritte con distrazione in favore del procuratore anticipatario:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare € 2.540,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di CA, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
4 , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, a riconoscere ad tutti i Parte_1 servizi pre-ruolo svolti dalla stessa antecedentemente alla sua immissione in ruolo avvenuta il primo settembre 2007, nonché a collocare la ricorrente nelle conseguenti posizioni stipendiali, e a versarle le differenze retributive derivanti, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna – altresì – il , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
, e liquidate – per ambo i gradi giudiziali – in 5.446,00 euro Parte_1 complessivi, oltre agli accessori di legge e con distrazione in favore del relativo procuratore, siccome dichiaratosi distrattario;
Così deciso a CA, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IO AS
La presidente
GA LE
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