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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 02.01.2023
da
c.f. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LU GE (Albania), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lauretta
Alberti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Borgonovo Val Tidone (PC),
p.zza Garibaldi, n. 19, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro c.f. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Albania), residente in [...], di fatto domiciliato in
Piacenza, via Antonio Zanetti n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Dalla
Giovanna del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in
Piacenza, Corso Garibaldi, n. 14, giusta procura come da foglio separato allegato alla memoria di costituzione.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 23.05.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2023 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dal marito , con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Piacenza, in data 30.11.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Piacenza, anno 2002, parte I, n. 153, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, matrimonio dal quale erano nati i figli R_
(il 16.5.2002) e (l'8.7.2005). ER
A sostegno del ricorso, deduceva: Parte_1 che l'unione era definitivamente venuta meno a causa di condotte particolarmente autoritarie assunte dal signor anche nel rapporto coi figli, ciò che aveva CP_1 determinato la cessazione della convivenza tra i coniugi già dal febbraio 2022, a seguito della quale la ricorrente si era trasferita con i figli presso l'abitazione dei propri genitori sita in Calendasco – ove allo stato viveva – mentre il signor inizialmente CP_1 trasferitosi presso l'abitazione della madre, era poi rientrato nella casa coniugale;
che in seguito alla cessazione della convivenza tra i coniugi i genitori della ricorrente avevano manifestato la loro disponibilità ad aiutare anche economicamente la figlia, la quale, potendo contare solamente sul proprio stipendio anche per quanto riguardava il mantenimento dei figli, non sarebbe stata in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione per la casa coniugale, vedendosi dunque costretta a ricorrere all'aiuto, anche di ordine economico, dei suoi genitori;
che non vi erano beni mobili o immobili in comproprietà tra i coniugi;
che la ricorrente lavorava in qualità di operatrice sociosanitaria, percependo un reddito lordo annuo pari a 16.723,00 Euro per l'anno 2022, mentre il signor CP_1
svolgeva da tempo attività di autotrasportatore, con una retribuzione mensile netta pari a circa 2.400,00 Euro, ma, a causa di un prolungato periodo di malattia ed assenza da parte del signor la ricorrente non aveva contezza dell'attuale situazione lavorativa del CP_1
resistente;
che la ricorrente provvedeva integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, senza ricevere alcun contributo economico da parte del marito;
che il figlio primogenito, pur essendo maggiorenne, non aveva ancora reperito un'occupazione lavorativa che gli consentisse di raggiungere un'indipendenza anche economica, mentre la figlia stava frequentando la terza classe dell'istituto tecnico ER commerciale “Romagnosi” a Piacenza;
che la ricorrente, per il tramite del suo Difensore, aveva invitato il marito a valutare un'ipotesi di separazione consensuale, ma invano;
che era venuta meno ogni comunione morale e materiale tra i coniugi.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia minore ER
ad entrambi i genitori e collocamento prevalente della stessa presso la residenza materna, con i più ampi diritti di visita del padre, purché nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e con congruo preavviso da comunicarsi alla madre, ponendo a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli nella misura complessiva di Euro 600,00 (Euro 400,00 per la figlia minore ed Euro 200,00 per ER
il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ) oltre alla R_ rivalutazione annuale Istat a decorrere dall'anno successivo alla data dell'ordinanza presidenziale di assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, come da linee guida del CNF. Chiedeva, infine, il riconoscimento integrale dell'assegno unico universale, anche in ragione del collocamento della prole presso la madre.
Con decreto in data 11-16 gennaio 2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del 21 febbraio 2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con istanza di differimento udienza depositata in data 17 febbraio 2023, il
Procuratore di parte resistente rappresentava che il signor era stato ricoverato CP_1 presso l'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma per edema polmonare acuto per poi essere sottoposto ad un delicato intervento di rivascolarizzazione chirurgica del miocardio con innesto di triplice bypass aortocoronarico, di tal che con decreto in data 20 febbraio
2023 l'udienza veniva differita al giorno 28 marzo 2023 per i medesimi incombenti.
Con memoria depositata in data 21 marzo 2023 si costituiva in giudizio CP_1
, aderendo alla domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente, ma
[...]
alle diverse condizioni dallo stesso indicate in comparsa di costituzione. In particolare, il resistente contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e riferiva che la convivenza tra i coniugi era cessata nel febbraio 2022 quando la ricorrente si era trasferiva insieme ai figli in Calendasco presso l'abitazione dei genitori, mentre il resistente aveva disdetto il contratto di affitto della casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della madre in Piacenza. Precisava, inoltre, che a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute (diabete mellito, cardiopatia ipertensiva ed epatologia cronica) da mesi non svolgeva più l'attività lavorativa di autotrasportatore, che lo costringeva a numerose ore di trasferta, e allo stato era disoccupato nonché inabile al lavoro, non potendo dunque mantenere la capacità reddituale di cui beneficiava in passato. Di contro – a dire del resistente - la ricorrente percepiva una retribuzione mensile di circa 1.500,00 Euro, viveva nella casa di proprietà dei suoi genitori, non più residenti in Italia, non essendo dunque tenuta al pagamento di un canone di locazione, e di recente aveva acquistato un'autovettura nuova. Quanto al figlio maggiorenne , il resistente respingeva R_
la richiesta di versamento di un contributo per il suo mantenimento, posto che lo stesso non frequentava alcun istituto scolastico o comunque di istruzione superiore, era perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa ma non aveva mai mostrato interesse a sottoporsi a colloqui lavorativi per rendersi, almeno parzialmente, economicamente autosufficiente. Quanto alla figlia minore il resistente si associava alla richiesta di ER
affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regime di frequentazione proposto da controparte (seppur senza congruo preavviso alla madre), domandando però un ridimensionamento del contributo per il mantenimento proposto da controparte, ritenendo congruo un contributo mensile pari a
Euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da linee guida del CNF, contributo che il resistente non era comunque in grado di sostenere, non percependo – allo stato – alcun reddito ed essendo di fatto economicamente a carico della madre con lui convivente.
All'udienza presidenziale del 28 marzo 2023, comparivano i Procuratori delle parti, nonché la ricorrente personalmente, mentre il resistente non compariva per motivi di salute. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la ricorrente, la quale confermava il ricorso e precisava che dall'attività lavorativa svolta presso una casa di riposo in qualità di OSS percepiva una retribuzione mensile compresa tra i 1.100,00 ed i 1.500,00 Euro, con cui manteneva entrambi i figli e pagava le utenze per la casa in cui abitava unitamente ai figli. Riferiva altresì di aver lasciato la casa familiare a febbraio 2022, dopo essere stata intimata dalla suocera in tal senso, e di vivere – allo stato – presso la casa dei suoi genitori sita in Calendasco con i figli, non riuscendo a reperire una soluzione abitativa alternativa in locazione, pur non potendo considerarsi questa una soluzione definitiva. Precisava, inoltre, che il marito aveva abbandonato la casa familiare il 1°.
2.2022 in seguito all'ennesimo litigio e non aveva più alcun rapporto con la figlia da maggio 2022, mentre aveva avuto solo incontri sporadici con il figlio . Sosteneva che il padre non aveva più versato alcunché da quando R_
si era allontanato dalla casa familiare, eccetto i primi due mesi di febbraio e marzo 2022 quando aveva consegnato al figlio la somma di Euro 500,00 ogni mese. R_
Rilevava che durante la convivenza matrimoniale il marito sosteneva le spese per il soddisfacimento delle esigenze familiari, mentre il canone di locazione per la casa familiare, pari a Euro 450,00 mensili, veniva versato da un conto corrente cointestato.
Infine, riferiva di aver acquistato un'autovettura e di aver contratto a tal fine un finanziamento con rata mensile pari a Euro 225,00. A questo punto, il Procuratore di parte resistente insisteva nella richiesta di rinvio al fine di consentire la presenza del suo assistito per poterlo sentire in ordine alla sua attuale condizione economica e personale e di verificare la possibilità di contribuire al mantenimento dei figli alla luce delle sue condizioni di salute. Il Procuratore di parte ricorrente non si opponeva alla richiesta di rinvio e la causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 18.4.2023.
A tale udienza comparivano i Procuratori delle parti, nonché il resistente personalmente, il quale, sentito dal Presidente di Sezione delegato, si riportava alla comparsa di costituzione precisando: che i rapporti con i figli erano divenuti difficili;
che allo stato viveva a casa della madre e non aveva più rapporti con la moglie;
che non era più in grado di esercitare attività lavorativa, essendo ancora in convalescenza a seguito dell'intervento chirurgico eseguito pochi mesi prima;
che nei due mesi successivi all'allontanamento dalla casa familiare aveva versato Euro 500,00 per ciascun mese mentre successivamente non aveva più versato alcunché essendo rimasto deluso dal comportamento adottato dai familiari nei suoi confronti;
che era disponibile a versare un contributo mensile per il mantenimento della figlia minore, pari a Euro 200,00, con l'auspicio di reperire un'occupazione lavorativa compatibilmente con le sue già precarie condizioni di salute. Il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che la sua assistita dal 1°.
4.2023 avrebbe subìto una diminuzione delle ore lavorative, da 38 a 30 ore, con conseguente variazione della retribuzione;
rappresentava altresì che il figlio maggiorenne aveva svolto lavori stagionali ed era in attesa di risposta in relazione a colloqui lavorativi di assunzione presso CP_2
Venivano pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e così: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
veniva disposto l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre e frequentazione libera del padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore;
veniva posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile pari a Euro
200,00, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore individuate secondo le linee guida del CNF, nulla disponendo, allo stato, per il figlio maggiorenne , tenuto conto della condizione di salute ed economica del R_
padre nonché della circostanza che il figlio maggiorenne aveva prospettive di attività lavorativa.
Con memoria integrativa in data 5 luglio 2023, la ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso e in sede di comparizione personale, precisando che non vi era stato alcun abbandono della casa familiare da parte della moglie, quanto piuttosto una situazione di forte conflittualità tra i coniugi dalla quale era scaturito a febbraio 2022 un iniziale allontanamento dalla casa familiare da parte del signor a cui seguiva CP_1
l'intimazione da parte della suocera nei confronti della ricorrente diretta a sentire liberare l'abitazione. Ribadiva altresì che il suo orario di lavoro era stato ridotto da 38 a 30 ore settimanali, con conseguente riduzione della retribuzione, che ammontava a circa
1.400,00 euro mensili. Inoltre, precisava che a causa dell'invalidità civile riconosciutale dall'INPS riscontrava difficoltà ad effettuare un secondo lavoro per integrare il proprio reddito e a reperire un'autonoma abitazione per sé e per i figli. Allegava inoltre che il figlio primogenito, benché maggiorenne, non era ancora indipendente dal punto di vista economico, avendo lo stesso effettuato lavori precari, della durata di qualche mese, che non potevano ritenersi indicativi della raggiunta indipendenza economica, sia per la modestia dell'introito sia per la loro temporaneità. Deduceva altresì l'omesso versamento del mantenimento per il mese di maggio 2023 ed il ritardo nel pagamento della mensilità di giugno. Ribadiva, infine, che il recente acquisto di una nuova autovettura da parte della ricorrente aveva implicato la stipula di un finanziamento per il quale la stessa era tenuta al versamento di una rata mensile pari a 225,00 Euro.
Con memoria in data 15 settembre 2023, il resistente ribadiva quanto già esposto nella precedente comparsa di costituzione, evidenziando, in particolare, che dal mese di gennaio 2023 era disoccupato, totalmente sprovvisto di un reddito da lavoro ed in attesa del beneficio assistenziale riconosciutogli dall'Inps per l'accertata invalidità, nella misura di circa 400,00 Euro mensili, versando dunque in stato di bisogno per causa non a lui imputabile ed in una condizione fisica tale non poter riprendere l'attività lavorativa o comunque di mantenere la capacità reddituale di cui aveva beneficiato in passato.
Precisava altresì di aver visto sporadicamente il figlio e di non avere più alcun R_
rapporto con la figlia da oltre un anno. Rilevava inoltre che il contributo richiesto ER
da controparte era sproporzionato rispetto al reddito percepito dal resistente, che abitava presso l'abitazione della madre, la quale con la sola pensione di reversibilità aveva provveduto a versare, nel limite delle proprie disponibilità, il contributo per il mantenimento della nipote pari a Euro 200,00 per i mesi di giugno, luglio e agosto ER
2023. Rilevava comunque che la figlia nelle more era divenuta maggiorenne. ER
Quanto al mantenimento del figlio primogenito, si opponeva alla richiesta di contributo formulata da controparte, ritenendo che lo stesso non si fosse adoperato per raggiungere l'indipendenza economica, interrompendo gli studi superiori e sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa.
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 5 ottobre
2023, su concorde richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando alla successiva udienza per la discussione sulle istanze istruttorie.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 18 gennaio 2024, su concorde richiesta dei Procuratori delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 23 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni, alla predetta udienza il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che il resistente non stava versando puntualmente il contributo, rimanendo inadempiente ormai da due mensilità. Il Procuratore di parte resistente, invece, ribadiva che il suo assistito dal mese di dicembre 2023 era disoccupato a causa delle sue condizioni di salute e percepiva una pensione di invalidità pari a 450,00 Euro. A fronte di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, laddove risulta venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra le stesse.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
In primo luogo, occorre premettere che, essendo anche la figlia secondogenita nelle more del giudizio, divenuta maggiorenne, nessuna previsione va resa in ER
ordine al regime di affidamento della stessa e al regolamento di frequentazione genitoriale.
Quanto al regolamento economico, la ricorrente chiede stabilirsi il versamento a carico del padre di un contributo a titolo di mantenimento dei due figli e R_
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, pari a Euro 600,00 ER mensili (di cui Euro 400,00 per la figlia ed Euro 200,00 per il figlio ), ER R_
oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, richiesta a cui si oppone il resistente, che domanda a sua volta la riduzione del contributo previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti per il mantenimento della figlia chiedendo ER
altresì di non disporre alcun contributo per il mantenimento del figlio . R_
Al riguardo, rileva in primo luogo evidenziare che secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di separazione personale tra coniugi il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi (ex art. 337 ter c.c.) e tale criterio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i figli siano maggiorenni, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata dalla mancanza di autosufficienza economica, requisito che per i figli maggiorenni deve essere accertato dal giudice di merito, mentre per i figli minori di età va considerato in re ipsa (Cass. civ. sez.
VI, 14.09.2020, n. 19077). Infatti, l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori comprende altresì il dovere di assicurare ai figli – anche maggiorenni – in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass. civ. sez. VI, 22.07.2019, n. 19696). Inoltre, “in relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016). Ne consegue che deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro… A tal fine la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. civ. sez. I, 02.07.2021, n. 18785).
Ciò posto, il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso le circostanze che giustificano l'eventuale cessazione di tale obbligo, tra cui l'età della prole, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto dal raggiungimento della maggiore età (Cass. 18785/2021; Cass.
5088/2018; Cass. 12952/2016). Rileva altresì evidenziare che, secondo un orientamento ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova in ordine alle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul richiedente, posto che una volta raggiunta la maggiore età occorre fornire la prova delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento. In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca del contributo da parte del genitore obbligato al versamento, grava sul genitore richiedente l'onere di provare da un lato la mancata indipendenza economica del figlio – quale precondizione del diritto preteso – dall'altro lato la “circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”, con la conseguenza che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il
'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ. sez. I, 15.03.2024, n. 7015).
Venendo al caso di specie, per quanto attiene alla figlia va in primo luogo ER
osservato che dalle risultanze processuali emerge che il padre non si oppone al versamento di un contributo per il suo mantenimento – anzi all'udienza presidenziale del 18.04.2023 il resistente ha manifestato la sua disponibilità a versare alla moglie un contributo pari a
Euro 200,00 per il mantenimento della figlia – anche se in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di rideterminarlo rispetto a quanto già disposto in sede di provvedimenti presidenziali. Al riguardo occorre considerare che la figlia ER (attualmente di anni 19) ha da poco raggiunto la maggiore età, convive con la madre e con il fratello presso la casa dei nonni materni e ha interrotto qualsiasi rapporto con il padre da oltre un anno, gravando pertanto da tempo sulla madre ogni onere di cura e mantenimento della figlia. Inoltre, la circostanza dedotta dalla ricorrente in ordine alla circostanza che la figlia sia studentessa non risulta contestata da controparte, ER
dovendo pertanto ritenersi pacifica.
A fronte di ciò, occorre altresì tenere in debita considerazione la condizione economico-reddituale delle parti, posto che, secondo quanto emerge dalle risultanze processuali, la ricorrente lavora attualmente come operatrice sociosanitaria presso la casa di riposo di Calendasco e, a decorrere dal 01.04.2023, ha subìto una Controparte_3 riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a 30 ore settimanali (doc. n. 6 fascicolo ricorrente), con conseguente riduzione della retribuzione mensile, come emerge dalle buste paga allegate in atti (che evidenziano come, a fronte di una retribuzione pari a Euro
1.561,00 nel mese di luglio 2023, la ricorrente ha percepito Euro 1.469,00 nel mese di agosto 2023 ed Euro 1.159,00 nel mese di settembre 2023, doc. n. 11 fascicolo ricorrente).
Nel contempo rileva considerare che la ricorrente a decorrere dal 26.3.2015 è stata certificata invalida al 46% con riduzione permanente della capacità lavorativa ex artt. 2 e
13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 (doc. n. 8 fascicolo ricorrente). Il resistente, invece, durante la convivenza matrimoniale ha svolto senza soluzione di continuità attività lavorativa di autotrasportatore, potendo dunque contare su un'entrata reddituale costante, tale da poter soddisfare le esigenze familiari, ma, in seguito ad un ricovero intervenuto nel gennaio 2023 per edema polmonare acuto con successivo intervento di rivascolarizzazione chirurgica del miocardio (doc. n. 1 fascicolo resistente), ha dovuto interrompere l'attività lavorativa, per poi riprenderla gradualmente e in maniera discontinua durante la separazione, tanto che lo stesso resistente ha dedotto di aver ripreso il lavoro di autotrasportatore dal 21.9.2023 per tre mesi percependo uno stipendio lordo mensile di circa 1.800,00 Euro ed ancora dal 26.8.2024 con contratto a termine con scadenza prevista per il 26.9.2024 (cfr. memoria di replica ex art. 190 c.p.c. di parte resistente). Il resistente ha altresì riferito di percepire un assegno di invalidità pari a Euro
445,81 mensili, liquidato dall'INPS a seguito di riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa, pur dovendosi osservare che non risulta prodotta documentazione atta a riscontrare il grado di invalidità riconosciuto al resistente e l'effettiva riduzione della capacità lavorativa, tenuto peraltro conto del lavoro svolto anche recentemente in qualità di autotrasportatore. Alla luce delle risultanze di cui sopra, ritiene pertanto il Collegio di confermare a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento della figlia ER
nella misura da rideterminarsi in Euro 220,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in un quadro in cui, pur dovendo tenersi conto dei problemi di salute documentati dal resistente al medesimo occorsi nel gennaio 2023, lo stesso non è da considerarsi inabile al lavoro avendo dimostrato di conservare, dopo un periodo di convalescenza, la capacità lavorativa, a fronte del fatto che anche la ricorrente – sulla quale gravano da tempo gli oneri relativi ai figli - ha documentato una diminuzione del suo già modesto reddito ed il riconoscimento di un'invalidità.
Per quanto attiene al figlio primogenito , parte resistente chiede che R_
nulla venga disposto per il suo mantenimento, sostenendo che la persistente condizione di non autosufficienza economica-reddituale è dipesa dall'inerzia colpevole del medesimo, consistente nella mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo volto all'acquisizione di competenze professionali e nel rifiuto volontario ed ingiustificato allo svolgimento di un'attività lavorativa. Al riguardo, rileva osservare che quanto dedotto da parte resistente trova smentita nelle risultanze processuali, non potendo
– allo stato - ritenersi provata né l'acquisizione di autosufficienza economica da parte del figlio, ancora di giovane età (attualmente di anni 22) né la responsabilità dello stesso per tale mancata acquisizione. Infatti, dalla documentazione allegata dalla ricorrente si ricava che risulta privo di occupazione con carattere di stabilità o di sostanziale R_ continuità, posto che con la comunicazione in ordine alla proroga dell'ultimo contratto a termine il figlio veniva altresì informato della circostanza per cui alla scadenza del contratto, fissata per il giorno 23.12.2023, lo stesso si intendeva risolto senza necessità di congruo preavviso (doc. n. 13 fascicolo ricorrente). Inoltre, dall'esame dell'estratto conto previdenziale allegato da parte ricorrente si ricava che il figlio dal 2021 – e dunque da appena neomaggiorenne – si è impegnato assiduamente per inserirsi nel mondo del lavoro, ottenendo tuttavia sempre contratti a tempo determinato e a carattere discontinuo, non potendo dunque contare su un'entrata reddituale stabile tale da potersi ritenere economicamente autosufficiente e continuando a convivere con la madre nell'abitazione dei nonni materni (doc. nn. 9, 12 e 13 fascicolo ricorrente).
Ritiene pertanto il Collegio che in virtù delle circostanze di cui sopra debba ritenersi che il figlio , seppur maggiorenne, non abbia ancora raggiunto una R_
condizione di autosufficienza economica, con conseguente obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente un contributo mensile pari a Euro 150,00, misura che si ritiene congrua tenuto conto, da un lato, della mutata situazione di lavoro e personale del padre, che pur mantiene una capacità lavorativa che non può ritenersi disgiunta dalla professionalità acquisita nel tempo, e, dall'altro, delle prospettive di lavoro del figlio anche di natura stagionale o a tempo determinato.
Con riguardo alla domanda formulata dalla ricorrente volta al riconoscimento integrale dell'assegno unico universale, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per ciascun figlio minorenne a carico ovvero per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno. Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, tenuto conto che la figlia non ha ancora ER
raggiunto il ventunesimo anno di età (diversamente dal figlio ) e che i rapporti R_ tra padre e figlia risultano interrotti da oltre un anno, gravando per l'effetto prevalentemente sulla madre - con lei convivente - ogni onere di cura e di sostanziale mantenimento.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – laddove è stato riconosciuto un contributo a titolo di mantenimento di entrambi i figli maggiorenni da ritenersi non ancora economicamente autosufficienti – deve essere pronunciata la condanna di CP_1
al pagamento in favore della ricorrente della quota del 50% delle spese di giudizio, quota che si liquida come da dispositivo, con compensazione tra le parti del restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Pone a carico di il versamento della somma mensile di Euro 350,00, CP_1
quale contributo per il mantenimento dei figli e maggiorenni ma non R_ ER
economicamente autosufficienti (di cui Euro 220,00 per la figlia ed Euro 150,00 ER
per il figlio ), da versarsi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 10 di R_
ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3. Pone a carico di la corresponsione del 50% delle spese straordinarie CP_1
occorrenti per i figli, individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
4. Assegno Unico per la figlia da percepirsi integralmente dalla madre. Persona_3 - Condanna al pagamento in favore di della quota del 50% CP_1 Parte_1
delle spese processuali, quota che si liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del restante
50%;
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 153, parte
I, anno 2002).
Piacenza, 19 dicembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti