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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1429/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ANAN (Na) alla Via Pablo Picasso n. 12, presso lo studio dell'avv. Lucia Verde, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
AG (Na) alla Via Massimo Stanzione n. 80, presso lo studio dell'avv. Nicola Giaccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 8.4.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale.
All'udienza cartolare dell'8.5.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(22.1.2016), nell'alveo del procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. cronol. 3839/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 21.04.2016, depositato in Cancelleria il
3.5.2016, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse dei minori e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ANAN (Na), in data
7.2.2009, tra i coniugi (nata ad [...], il [...]) e Parte_1
(nato a [...], l'[...]) - atto n. 4, parte II, serie A, anno 2009; Parte_2
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANAN (Na) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 11.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1429/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ANAN (Na) alla Via Pablo Picasso n. 12, presso lo studio dell'avv. Lucia Verde, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
AG (Na) alla Via Massimo Stanzione n. 80, presso lo studio dell'avv. Nicola Giaccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 8.4.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale.
All'udienza cartolare dell'8.5.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(22.1.2016), nell'alveo del procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. cronol. 3839/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 21.04.2016, depositato in Cancelleria il
3.5.2016, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse dei minori e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ANAN (Na), in data
7.2.2009, tra i coniugi (nata ad [...], il [...]) e Parte_1
(nato a [...], l'[...]) - atto n. 4, parte II, serie A, anno 2009; Parte_2
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANAN (Na) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 11.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro