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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 17691/2018 promossa da:
(CF , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rita Antonietta Taglialatela;
PARTE ATTRICE - CREDITORE PROCEDENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Rocci;
CP_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA – DEBITORE ESECUTATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Bertoncini, Controparte_3 C.F._2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
PARTE CONVENUTA – DEBITRICE ESECUTATA
e nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marco Vouch;
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giulio Pellegrino e dell'Avv. Matteo Montemitro;
(CF , in persona Controparte_6 P.IVA_4 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Kräuter;
(C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_5 persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Comparetto;
CREDITORI INTERVENUTI
Oggetto: giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il in (all'udienza Controparte_8 CP_1 dell'11.12.2025, come da note depositate il 2.11.2025): “Ritenuta formalizzata la divisione della comunione tra e con l'assegnazione a ciascuno della somma di euro CP_2 Controparte_3
41.850,26 oltre 254,96 sotto il vincolo del pignoramento;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti comproprietari a rifondere, in via solidale tra loro, le spese di giudizio di divisione supportate dall'odierno creditore procedente;
- dedotte le spese della presente lite dal ricavato delle vendite, rimettere il saldo residuo nell'esecuzione immobiliare per l'ulteriore distribuzione delle somme a favore dei creditori procedente ed intervenuti.”
Per (come da comparsa di costituzione e risposta, considerato che non risultano CP_2 depositate in atti “note del 3.11.2025” come evocate in sede di precisazione delle conclusioni): “Nel merito ammettere la costituzione del sig. e , nella denegata e non creduta ipotesi di CP_2 mancato accoglimento delle richieste preliminari , concedere la rimessione in termini il sig. CP_2
– allo scadere del periodo di sospensione ex art. 54 ter legge 27/2020 – al momento di cui
[...] sarebbe dovuta avvenire la prima notifica da parte del creditore procedente , alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto , al fine di consentire il corretto esercizio del proprio diritto al contraddittorio e del proprio diritto di difesa . Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per (all'udienza dell'11.12.2025, come da note depositate il 3.11.2025): Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta divisione della comunione fra i Sigg.ri e con l'assegnazione a ciascuno della somma Controparte_3 CP_2 di Euro 42.105,22=, eventualmente condannare la Sig.ra alla rifusione delle spese Controparte_3 legali nei limiti del giusto e del provato”.
Per il in (all'udienza dell'11.12.2025, come da note Controparte_9 CP_1 datate 29.10.2025): “Voglia l'adito Tribunale di Torino, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: liquidare le spese sostenute dal creditore intervenuto come da nota spese allegata per compensi professionali di avvocato e per esposti documentati, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
condannare il sig. a rifondere al in i compensi CP_2 Controparte_9 CP_1 professionali di avvocato così come liquidati;
condannare il sig. e la sig.ra CP_2 [...]
, nella misura di ½ ciascuno, a rifondare al in gli CP_3 Controparte_9 CP_1 esposti sostenuti”.
Per il in (come da note datate 29.10.2025): “Voglia il Controparte_6 CP_1
Tribunale Illustrissimo, dato atto della intervenuta divisione della comunione fra i debitori esecutati
e con l'assegnazione a ciascuno della somma di euro 41.850,26 oltre CP_2 Controparte_3 ad € 254,96 sotto il vincolo del pignoramento dichiarare tenuti e condannare i convenuti comproprietari a rifondere, in via solidale tra loro, le spese del giudizio di divisione supportate dal odierno conchiudente;
dedotte le spese della presente lite dal ricavato delle vendite rimettere il saldo residuo nell'esecuzione immobiliare per l'ulteriore distribuzione delle somme a favore dei creditori procedenti ed intervenuti”.
Per il in (all'udienza dell'11.12.2025, Controparte_7 CP_1 come da note datate 29.9.2025): “Voglia liquidare, in favore di esso conchiudente, le spese del presente giudizio, come da nota seguente, oltre rimborso spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA
2 (22%) come per legge, ponendole a carico della massa, ovvero a carico dei soccombenti, in caso di contestazione”.
Per il in (all'udienza dell'11.12.2025, come Controparte_10 CP_1 da note depositate il 31.10.2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - confermare la declaratoria di esecutività del progetto divisionale;
- liquidare le spese sostenute dal creditore
, comprensive di onorari ed esborsi, oltre agli accessori Parte_1 di legge, ponendole per intero a carico dei debitori esecutati, ciascuno nei limiti della propria quota. In relazione al totale delle spese si produce la relativa nota”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , creditore procedente nell'esecuzione Parte_2 immobiliare iscritta al n. 1528/2016 RGE promossa nei confronti di con memoria CP_2 integrativa del 5.7.2018 ha evocato in giudizio il debitore esecutato, la comproprietaria
[...]
(all'epoca non ancora esecutata) e i creditori intervenuti CP_3 Controparte_6 CP_5
e al fine di ottenere lo scioglimento della
[...] Controparte_11 comunione esistente tra e la predetta comproprietaria sugli immobili oggetto CP_2 dell'espropriazione forzata per le quote indivise dell'esecutato, e precisamente:
-immobile sito in , C.so Giulio Cesare n. 109, piano primo, censito al NCEU al foglio n. 1148 CP_1 particella n. 290 sub. 4, Cat A/3;
- immobile sito in , Via Leinì n. 67 piano S, cat. C/6 Foglio 1148, particella 195 sub. 29; CP_1
- immobile sito in , Via Monte Nero n. 11 piano S, cat. C/6, Foglio 1130, particella 110 sub. CP_1
13.
In data 26.10.2018 si è costituito il creditore . Controparte_11
Dichiarata la contumacia di e di , all'udienza del 31.1.2019 il giudice CP_2 Controparte_3 ha disposto l'integrazione della CTU svolta in sede esecutiva “in ordine alle formalità pregiudizievoli sopravvenute e a quelle ventennali riguardanti la condividente non esecutata, nonché l'indicazione della provenienza della proprietà in capo alla condividente come da punto b del quesito della CTU dell'esecuzione”.
Depositata la CTU, l'attore, all'udienza del 30.5.2019, ha insistito per la vendita.
Con ordinanza del 16.7.2019 il giudice ha disposto la vendita degli immobili staggiti e nominato quale custode l'Istituto Vendite Giudiziarie.
In data 19.10.2019 si è costituita (depositando poi in data 26.11.2019 l'ammissione Controparte_3 al gratuito patrocinio) e in data 3.5.2020 si è costituito CP_2
Il 16.7.2020 è stata sospesa la vendita del Lotto 1 ex art. 54 ter del D.L. 18/2020, come convertito con legge del 24.4.2020 n. 27 (con cui è stata disposta la sospensione per la durata “di sei mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”) ed è stata disposta la prosecuzione della vendita per i lotti 2 e 3.
In data 31.5.2021 è intervenuto il , creditore sia di Controparte_6 CP_2
che di
[...] Controparte_3
In data 14.7.2021 è intervenuto il , dando atto di Controparte_7
3 essere creditore di e e di avere pignorato per l'intero gli immobili di loro CP_2 Controparte_3 proprietà, già pignorati pro quota nella procedura esecutiva n.1528/2016, iscrivendo la procedura esecutiva n.102/2021 RGE, poi riunita alle procedure n. 1528/2016 e n. 767/2020, quest'ultima nel frattempo instaurata dal nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_3
Con ordinanza del 16.9.2021 il Giudice, su istanza dei creditori, rimettendosi sul punto la parte debitrice , ha disposto la prosecuzione della vendita nella presente sede divisionale, Controparte_3 ferma la sottoposizione a successivo pignoramento anche della quota di . Controparte_3
Emesso il decreto di trasferimento degli immobili di cui ai lotti n. 2 e n. 3, la causa è stata riassegnata a questo Giudice;
all'esito delle operazioni di vendita del lotto n. 1, è stato emesso il relativo decreto di trasferimento ed è stato predisposto il progetto di divisione, ritualmente notificato, dichiarato esecutivo in data 11.9.2025, con assegnazione a ciascuno degli esecutati della somma di euro 41.580,26 sotto il vincolo del pignoramento.
Posto che a seguito delle operazioni di liberazione dell'immobile sono residuati ulteriori € 509,92, con ordinanza del 21.10.2025 il giudice ha provveduto a ripartire anche la predetta somma, assegnando a ciascuno degli esecutati l'importo di euro 254,96 sotto il vincolo del pignoramento, con progetto approvato e dichiarato esecutivo all'udienza dell'11.12.2025, nel corso della quale le parti comparse hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve rilevarsi come oggetto della presente decisione sia soltanto la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione dichiarato esecutivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione nel comune interesse, in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20, Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere, da un lato, la posizione del debitore esecutato da quella del comproprietario non esecutato e, dall'altra, i rapporti tra il creditore procedente, i creditori intervenuti nell'esecuzione, l'esecutato e i comproprietari non esecutati. È certo che il creditore procedente non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è, infatti, evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in
4 conseguenza dell'inadempimento del debitore, giacché, come ancora di recente precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24550/24), “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente (a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa) ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In particolare, quanto ai rapporti fra il condividente-debitore e il creditore procedente, deve applicarsi la regola generale della soccombenza, espressione del principio di causalità, dovendo il creditore ottenere dal debitore il rimborso per intero delle spese sostenute: la parte soccombente nei riguardi del creditore deve essere individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, “attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 2787/23).
Quanto invece ai comproprietari non esecutati, gli stessi non devono essere gravati delle spese legali sostenute dall'attore/procedente, atteso che il comproprietario subisce il giudizio di divisione reso necessario dall'insolvenza del comproprietario esecutato.
Devono invece porsi 'a carico della massa', e quindi pro quota a carico di tutti i comproprietari, le sole spese sostenute dal procedente nel comune interesse, ossia le 'spese vive' per la trascrizione della domanda, spese di pubblicità, ctu, eventuale documentazione ipocatastale, esposti documentati, ecc.; la regola generale dell'imputazione a carico della massa deve infatti essere applicata nei rapporti tra il comproprietario non esecutato e il creditore attore, considerato, per un verso, che tra questi soggetti non è ravvisabile una soccombenza, rilevante in sede di riparto delle spese di lite, e, per altro verso, che l'attività di questo creditore - pur legittimata dal credito vantato nei confronti del comproprietario debitore - è servita a realizzare lo scioglimento della comunione, producendo, all'esito della divisione endoesecutiva, un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato instaurato dall'altro comproprietario.
Per l'effetto, sussiste in capo ai comproprietari non esecutati la solidarietà con il condividente- debitore (nei confronti del creditore-attore che ha promosso il giudizio) solo in relazione ai descritti esborsi e solo in proporzione alla propria quota ed entro tale limite.
Ciò chiarito, la peculiarità del presente giudizio è data dal fatto che , inizialmente Controparte_3 comproprietaria non esecutata, è divenuta a sua volta debitrice esecutata nel corso del presente giudizio.
In particolare, sono allo stato creditori di entrambi gli esecutati: il , il Controparte_12
e il , mentre il Controparte_10 Controparte_7
e il vantano Controparte_8 Controparte_9 nell'esecuzione, allo stato, crediti nei confronti del solo CP_2
5 In applicazione dei principi sopra indicati il solo comproprietario esecutato , per il CP_2 principio di soccombenza, è tenuto a rimborsare per l'intero le spese legali dal creditore procedente che ha dato impulso al giudizio di divisione, CP_9 Controparte_8 coltivandolo sino alla sua definizione;
nulla si ritiene invero dovuto all'attore dalla comproprietaria esecutata in punto compensi per spese di lite, non essendo il Controparte_3 Controparte_13
, allo stato, creditore di nell'esecuzione n. 1528/2016.
[...] Controparte_3
Alla liquidazione delle spese di lite della parte attrice si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenendosi conto del valore della causa, computato con riferimento al prezzo ricavato dalla vendita della quota dell'esecutato (giusta la previsione dell'art. 5 D.M. 55/14), dell'attività CP_2 svolta e delle questioni trattate, applicandosi i valori minimi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale e medi per quella introduttiva, vista la particolarità del rito e la natura della causa (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 6345/20, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13), per complessivi € 4.411,00.
Entrambi i comproprietari esecutati sono invece tenuti a rimborsare al creditore attore, che ha dato impulso al giudizio di divisione, gli esposti documentati. Come da nota spese e documentazione depositata, spettano in questa sede al Condominio attore gli esborsi sostenuti per il giudizio di divisione e le operazioni di vendita, in particolare: C.U. e marca da bollo (€ 786,00), spese di notifica (€ 48,43), spese di trascrizione della domanda (€ 304,00), € 549,00 pagati per pubblicità ad
, non risultando prova del pagamento delle ulteriori fatture prodotte, non comprendendosi CP_14
a quale spese si riferisca il modello F24 prodotto in atti (neppure richiamato nella nota spese).
Quanto all'intervenuto (creditore del solo ), Controparte_11 CP_2 allo stesso spettano, come da nota spese, € 2540,00 per compensi per le quattro fasi (da porre a carico del solo ) ed esposti documentati per € 500,00 (per la pubblicità degli avvisi di vendita), CP_2 da porre a carico degli esecutati per la quota del 50% ciascuno.
Quanto al Condominio di , (creditore di entrambi gli esecutati), lo stesso CP_1 Controparte_5 risulta avere pagato per le operazioni di vendita la complessiva somma di € 978,10, pur non essendosi formalmente costituito nella presente divisione (se non dopo la rimessione della causa a decisione), presenziando ad alcune udienze e depositando poi le note conclusive e la relativa nota spese in data 31.10.2025.
Si liquidano pertanto allo stesso le sole fasi di studio e decisionale, importi minimi, per € 2.304,00 per compensi, oltre ad € 782,90 per esborsi, non essendo documentato il pagamento della fattura n.24186 del 9.8.2024 di Asta legale. Compensi ed esborsi devono essere posti a carico di entrambi gli esecutati per il 50% ciascuno.
Quanto al (creditore di entrambi gli esecutati, intervenuto Controparte_6 volontariamente il 31.3.2021, allorché era già stata disposta la vendita), come da nota spese si liquidano € 1.600,00 per compensi (per le fasi di studio, introduttiva, decisionale, con esclusione dell'istruttoria in ragione della data dell'intervento) ed € 315,21 quali esborsi sostenuti per le operazioni di vendita. Compensi ed esborsi devono essere posti a carico di entrambi gli esecutati per il 50% ciascuno.
Quanto al (creditore di entrambi gli esecutati), si CP_9 Controparte_7 liquidano € 2906,00 per compensi (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, decisionale, con 6 esclusione dell'istruttoria in ragione della data dell'intervento) ed € 495,20 per esborsi documentati. Compensi ed esborsi devono essere posti a carico di entrambi gli esecutati per il 50% ciascuno.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, devono essere poste a carico di ciascuno degli esecutati nella misura del 50% ciascuno e quindi, per a carico dell'Erario. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Liquida le spese sostenute dalla parte attrice Parte_2 in € 4.411,00 per compensi ed € 1687,43 per esposti oltre 15% Spese Generali, IVA
[...]
e CPA come per legge.
2) Condanna a rimborsare al CP_2 Parte_2 per intero le spese di lite liquidate al punto 1) per compensi.
[...]
3) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...] gli esposti liquidati al punto 1) per il 50% ciascuno. Parte_2
4) Liquida le spese sostenute dal creditore in € Controparte_11
2540,00 per compensi ed € 500,00 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna a rimborsare al CP_2 Controparte_11 per l'intero le spese di lite liquidate al punto 4) per compensi.
6) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...] gli esposti liquidati al punto 4) per il 50% ciascuno. Controparte_11
7) Liquida le spese sostenute dal creditore Parte_1 in € 2.304,00 per compensi ed € 782,90 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
8) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...]
i compensi e gli esposti liquidati al punto 7) per il 50% Parte_1 ciascuno.
9) Liquida le spese sostenute dal creditore in € Controparte_6
1.600,00 per compensi ed € 315,21 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
10) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...]
i compensi e gli esposti liquidati al punto 9) per il 50% ciascuno. Controparte_6
11) Liquida le spese sostenute dal creditore Controparte_7
in € 2.906,00 per compensi ed € 495,20 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA
[...] come per legge.
12) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...]
i compensi e gli esposti liquidati al punto 11) per il 50% Controparte_7 ciascuno.
13) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, a carico di per il 50% e a CP_2 carico di e, per quest'ultima, a carico dell'Erario per il restante 50%. Controparte_3
Torino, 17.12.2025
7 Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
8
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 17691/2018 promossa da:
(CF , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rita Antonietta Taglialatela;
PARTE ATTRICE - CREDITORE PROCEDENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Rocci;
CP_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA – DEBITORE ESECUTATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Bertoncini, Controparte_3 C.F._2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
PARTE CONVENUTA – DEBITRICE ESECUTATA
e nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marco Vouch;
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giulio Pellegrino e dell'Avv. Matteo Montemitro;
(CF , in persona Controparte_6 P.IVA_4 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Kräuter;
(C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_5 persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Comparetto;
CREDITORI INTERVENUTI
Oggetto: giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il in (all'udienza Controparte_8 CP_1 dell'11.12.2025, come da note depositate il 2.11.2025): “Ritenuta formalizzata la divisione della comunione tra e con l'assegnazione a ciascuno della somma di euro CP_2 Controparte_3
41.850,26 oltre 254,96 sotto il vincolo del pignoramento;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti comproprietari a rifondere, in via solidale tra loro, le spese di giudizio di divisione supportate dall'odierno creditore procedente;
- dedotte le spese della presente lite dal ricavato delle vendite, rimettere il saldo residuo nell'esecuzione immobiliare per l'ulteriore distribuzione delle somme a favore dei creditori procedente ed intervenuti.”
Per (come da comparsa di costituzione e risposta, considerato che non risultano CP_2 depositate in atti “note del 3.11.2025” come evocate in sede di precisazione delle conclusioni): “Nel merito ammettere la costituzione del sig. e , nella denegata e non creduta ipotesi di CP_2 mancato accoglimento delle richieste preliminari , concedere la rimessione in termini il sig. CP_2
– allo scadere del periodo di sospensione ex art. 54 ter legge 27/2020 – al momento di cui
[...] sarebbe dovuta avvenire la prima notifica da parte del creditore procedente , alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto , al fine di consentire il corretto esercizio del proprio diritto al contraddittorio e del proprio diritto di difesa . Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per (all'udienza dell'11.12.2025, come da note depositate il 3.11.2025): Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta divisione della comunione fra i Sigg.ri e con l'assegnazione a ciascuno della somma Controparte_3 CP_2 di Euro 42.105,22=, eventualmente condannare la Sig.ra alla rifusione delle spese Controparte_3 legali nei limiti del giusto e del provato”.
Per il in (all'udienza dell'11.12.2025, come da note Controparte_9 CP_1 datate 29.10.2025): “Voglia l'adito Tribunale di Torino, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: liquidare le spese sostenute dal creditore intervenuto come da nota spese allegata per compensi professionali di avvocato e per esposti documentati, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
condannare il sig. a rifondere al in i compensi CP_2 Controparte_9 CP_1 professionali di avvocato così come liquidati;
condannare il sig. e la sig.ra CP_2 [...]
, nella misura di ½ ciascuno, a rifondare al in gli CP_3 Controparte_9 CP_1 esposti sostenuti”.
Per il in (come da note datate 29.10.2025): “Voglia il Controparte_6 CP_1
Tribunale Illustrissimo, dato atto della intervenuta divisione della comunione fra i debitori esecutati
e con l'assegnazione a ciascuno della somma di euro 41.850,26 oltre CP_2 Controparte_3 ad € 254,96 sotto il vincolo del pignoramento dichiarare tenuti e condannare i convenuti comproprietari a rifondere, in via solidale tra loro, le spese del giudizio di divisione supportate dal odierno conchiudente;
dedotte le spese della presente lite dal ricavato delle vendite rimettere il saldo residuo nell'esecuzione immobiliare per l'ulteriore distribuzione delle somme a favore dei creditori procedenti ed intervenuti”.
Per il in (all'udienza dell'11.12.2025, Controparte_7 CP_1 come da note datate 29.9.2025): “Voglia liquidare, in favore di esso conchiudente, le spese del presente giudizio, come da nota seguente, oltre rimborso spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA
2 (22%) come per legge, ponendole a carico della massa, ovvero a carico dei soccombenti, in caso di contestazione”.
Per il in (all'udienza dell'11.12.2025, come Controparte_10 CP_1 da note depositate il 31.10.2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - confermare la declaratoria di esecutività del progetto divisionale;
- liquidare le spese sostenute dal creditore
, comprensive di onorari ed esborsi, oltre agli accessori Parte_1 di legge, ponendole per intero a carico dei debitori esecutati, ciascuno nei limiti della propria quota. In relazione al totale delle spese si produce la relativa nota”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , creditore procedente nell'esecuzione Parte_2 immobiliare iscritta al n. 1528/2016 RGE promossa nei confronti di con memoria CP_2 integrativa del 5.7.2018 ha evocato in giudizio il debitore esecutato, la comproprietaria
[...]
(all'epoca non ancora esecutata) e i creditori intervenuti CP_3 Controparte_6 CP_5
e al fine di ottenere lo scioglimento della
[...] Controparte_11 comunione esistente tra e la predetta comproprietaria sugli immobili oggetto CP_2 dell'espropriazione forzata per le quote indivise dell'esecutato, e precisamente:
-immobile sito in , C.so Giulio Cesare n. 109, piano primo, censito al NCEU al foglio n. 1148 CP_1 particella n. 290 sub. 4, Cat A/3;
- immobile sito in , Via Leinì n. 67 piano S, cat. C/6 Foglio 1148, particella 195 sub. 29; CP_1
- immobile sito in , Via Monte Nero n. 11 piano S, cat. C/6, Foglio 1130, particella 110 sub. CP_1
13.
In data 26.10.2018 si è costituito il creditore . Controparte_11
Dichiarata la contumacia di e di , all'udienza del 31.1.2019 il giudice CP_2 Controparte_3 ha disposto l'integrazione della CTU svolta in sede esecutiva “in ordine alle formalità pregiudizievoli sopravvenute e a quelle ventennali riguardanti la condividente non esecutata, nonché l'indicazione della provenienza della proprietà in capo alla condividente come da punto b del quesito della CTU dell'esecuzione”.
Depositata la CTU, l'attore, all'udienza del 30.5.2019, ha insistito per la vendita.
Con ordinanza del 16.7.2019 il giudice ha disposto la vendita degli immobili staggiti e nominato quale custode l'Istituto Vendite Giudiziarie.
In data 19.10.2019 si è costituita (depositando poi in data 26.11.2019 l'ammissione Controparte_3 al gratuito patrocinio) e in data 3.5.2020 si è costituito CP_2
Il 16.7.2020 è stata sospesa la vendita del Lotto 1 ex art. 54 ter del D.L. 18/2020, come convertito con legge del 24.4.2020 n. 27 (con cui è stata disposta la sospensione per la durata “di sei mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”) ed è stata disposta la prosecuzione della vendita per i lotti 2 e 3.
In data 31.5.2021 è intervenuto il , creditore sia di Controparte_6 CP_2
che di
[...] Controparte_3
In data 14.7.2021 è intervenuto il , dando atto di Controparte_7
3 essere creditore di e e di avere pignorato per l'intero gli immobili di loro CP_2 Controparte_3 proprietà, già pignorati pro quota nella procedura esecutiva n.1528/2016, iscrivendo la procedura esecutiva n.102/2021 RGE, poi riunita alle procedure n. 1528/2016 e n. 767/2020, quest'ultima nel frattempo instaurata dal nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_3
Con ordinanza del 16.9.2021 il Giudice, su istanza dei creditori, rimettendosi sul punto la parte debitrice , ha disposto la prosecuzione della vendita nella presente sede divisionale, Controparte_3 ferma la sottoposizione a successivo pignoramento anche della quota di . Controparte_3
Emesso il decreto di trasferimento degli immobili di cui ai lotti n. 2 e n. 3, la causa è stata riassegnata a questo Giudice;
all'esito delle operazioni di vendita del lotto n. 1, è stato emesso il relativo decreto di trasferimento ed è stato predisposto il progetto di divisione, ritualmente notificato, dichiarato esecutivo in data 11.9.2025, con assegnazione a ciascuno degli esecutati della somma di euro 41.580,26 sotto il vincolo del pignoramento.
Posto che a seguito delle operazioni di liberazione dell'immobile sono residuati ulteriori € 509,92, con ordinanza del 21.10.2025 il giudice ha provveduto a ripartire anche la predetta somma, assegnando a ciascuno degli esecutati l'importo di euro 254,96 sotto il vincolo del pignoramento, con progetto approvato e dichiarato esecutivo all'udienza dell'11.12.2025, nel corso della quale le parti comparse hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve rilevarsi come oggetto della presente decisione sia soltanto la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione dichiarato esecutivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione nel comune interesse, in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20, Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere, da un lato, la posizione del debitore esecutato da quella del comproprietario non esecutato e, dall'altra, i rapporti tra il creditore procedente, i creditori intervenuti nell'esecuzione, l'esecutato e i comproprietari non esecutati. È certo che il creditore procedente non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è, infatti, evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in
4 conseguenza dell'inadempimento del debitore, giacché, come ancora di recente precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24550/24), “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente (a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa) ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In particolare, quanto ai rapporti fra il condividente-debitore e il creditore procedente, deve applicarsi la regola generale della soccombenza, espressione del principio di causalità, dovendo il creditore ottenere dal debitore il rimborso per intero delle spese sostenute: la parte soccombente nei riguardi del creditore deve essere individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, “attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 2787/23).
Quanto invece ai comproprietari non esecutati, gli stessi non devono essere gravati delle spese legali sostenute dall'attore/procedente, atteso che il comproprietario subisce il giudizio di divisione reso necessario dall'insolvenza del comproprietario esecutato.
Devono invece porsi 'a carico della massa', e quindi pro quota a carico di tutti i comproprietari, le sole spese sostenute dal procedente nel comune interesse, ossia le 'spese vive' per la trascrizione della domanda, spese di pubblicità, ctu, eventuale documentazione ipocatastale, esposti documentati, ecc.; la regola generale dell'imputazione a carico della massa deve infatti essere applicata nei rapporti tra il comproprietario non esecutato e il creditore attore, considerato, per un verso, che tra questi soggetti non è ravvisabile una soccombenza, rilevante in sede di riparto delle spese di lite, e, per altro verso, che l'attività di questo creditore - pur legittimata dal credito vantato nei confronti del comproprietario debitore - è servita a realizzare lo scioglimento della comunione, producendo, all'esito della divisione endoesecutiva, un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato instaurato dall'altro comproprietario.
Per l'effetto, sussiste in capo ai comproprietari non esecutati la solidarietà con il condividente- debitore (nei confronti del creditore-attore che ha promosso il giudizio) solo in relazione ai descritti esborsi e solo in proporzione alla propria quota ed entro tale limite.
Ciò chiarito, la peculiarità del presente giudizio è data dal fatto che , inizialmente Controparte_3 comproprietaria non esecutata, è divenuta a sua volta debitrice esecutata nel corso del presente giudizio.
In particolare, sono allo stato creditori di entrambi gli esecutati: il , il Controparte_12
e il , mentre il Controparte_10 Controparte_7
e il vantano Controparte_8 Controparte_9 nell'esecuzione, allo stato, crediti nei confronti del solo CP_2
5 In applicazione dei principi sopra indicati il solo comproprietario esecutato , per il CP_2 principio di soccombenza, è tenuto a rimborsare per l'intero le spese legali dal creditore procedente che ha dato impulso al giudizio di divisione, CP_9 Controparte_8 coltivandolo sino alla sua definizione;
nulla si ritiene invero dovuto all'attore dalla comproprietaria esecutata in punto compensi per spese di lite, non essendo il Controparte_3 Controparte_13
, allo stato, creditore di nell'esecuzione n. 1528/2016.
[...] Controparte_3
Alla liquidazione delle spese di lite della parte attrice si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenendosi conto del valore della causa, computato con riferimento al prezzo ricavato dalla vendita della quota dell'esecutato (giusta la previsione dell'art. 5 D.M. 55/14), dell'attività CP_2 svolta e delle questioni trattate, applicandosi i valori minimi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale e medi per quella introduttiva, vista la particolarità del rito e la natura della causa (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 6345/20, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13), per complessivi € 4.411,00.
Entrambi i comproprietari esecutati sono invece tenuti a rimborsare al creditore attore, che ha dato impulso al giudizio di divisione, gli esposti documentati. Come da nota spese e documentazione depositata, spettano in questa sede al Condominio attore gli esborsi sostenuti per il giudizio di divisione e le operazioni di vendita, in particolare: C.U. e marca da bollo (€ 786,00), spese di notifica (€ 48,43), spese di trascrizione della domanda (€ 304,00), € 549,00 pagati per pubblicità ad
, non risultando prova del pagamento delle ulteriori fatture prodotte, non comprendendosi CP_14
a quale spese si riferisca il modello F24 prodotto in atti (neppure richiamato nella nota spese).
Quanto all'intervenuto (creditore del solo ), Controparte_11 CP_2 allo stesso spettano, come da nota spese, € 2540,00 per compensi per le quattro fasi (da porre a carico del solo ) ed esposti documentati per € 500,00 (per la pubblicità degli avvisi di vendita), CP_2 da porre a carico degli esecutati per la quota del 50% ciascuno.
Quanto al Condominio di , (creditore di entrambi gli esecutati), lo stesso CP_1 Controparte_5 risulta avere pagato per le operazioni di vendita la complessiva somma di € 978,10, pur non essendosi formalmente costituito nella presente divisione (se non dopo la rimessione della causa a decisione), presenziando ad alcune udienze e depositando poi le note conclusive e la relativa nota spese in data 31.10.2025.
Si liquidano pertanto allo stesso le sole fasi di studio e decisionale, importi minimi, per € 2.304,00 per compensi, oltre ad € 782,90 per esborsi, non essendo documentato il pagamento della fattura n.24186 del 9.8.2024 di Asta legale. Compensi ed esborsi devono essere posti a carico di entrambi gli esecutati per il 50% ciascuno.
Quanto al (creditore di entrambi gli esecutati, intervenuto Controparte_6 volontariamente il 31.3.2021, allorché era già stata disposta la vendita), come da nota spese si liquidano € 1.600,00 per compensi (per le fasi di studio, introduttiva, decisionale, con esclusione dell'istruttoria in ragione della data dell'intervento) ed € 315,21 quali esborsi sostenuti per le operazioni di vendita. Compensi ed esborsi devono essere posti a carico di entrambi gli esecutati per il 50% ciascuno.
Quanto al (creditore di entrambi gli esecutati), si CP_9 Controparte_7 liquidano € 2906,00 per compensi (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, decisionale, con 6 esclusione dell'istruttoria in ragione della data dell'intervento) ed € 495,20 per esborsi documentati. Compensi ed esborsi devono essere posti a carico di entrambi gli esecutati per il 50% ciascuno.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, devono essere poste a carico di ciascuno degli esecutati nella misura del 50% ciascuno e quindi, per a carico dell'Erario. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Liquida le spese sostenute dalla parte attrice Parte_2 in € 4.411,00 per compensi ed € 1687,43 per esposti oltre 15% Spese Generali, IVA
[...]
e CPA come per legge.
2) Condanna a rimborsare al CP_2 Parte_2 per intero le spese di lite liquidate al punto 1) per compensi.
[...]
3) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...] gli esposti liquidati al punto 1) per il 50% ciascuno. Parte_2
4) Liquida le spese sostenute dal creditore in € Controparte_11
2540,00 per compensi ed € 500,00 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna a rimborsare al CP_2 Controparte_11 per l'intero le spese di lite liquidate al punto 4) per compensi.
6) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...] gli esposti liquidati al punto 4) per il 50% ciascuno. Controparte_11
7) Liquida le spese sostenute dal creditore Parte_1 in € 2.304,00 per compensi ed € 782,90 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
8) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...]
i compensi e gli esposti liquidati al punto 7) per il 50% Parte_1 ciascuno.
9) Liquida le spese sostenute dal creditore in € Controparte_6
1.600,00 per compensi ed € 315,21 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
10) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...]
i compensi e gli esposti liquidati al punto 9) per il 50% ciascuno. Controparte_6
11) Liquida le spese sostenute dal creditore Controparte_7
in € 2.906,00 per compensi ed € 495,20 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA
[...] come per legge.
12) Condanna e a rimborsare al CP_2 Controparte_3 [...]
i compensi e gli esposti liquidati al punto 11) per il 50% Controparte_7 ciascuno.
13) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, a carico di per il 50% e a CP_2 carico di e, per quest'ultima, a carico dell'Erario per il restante 50%. Controparte_3
Torino, 17.12.2025
7 Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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