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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
.
SENTENZA N.
N. 3179/2023, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29 settembre 2023,
DA
signora (c.f. ), cittadina italiana, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
13 ottobre 1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Barbaro del foro di OM (c.f. ) e Nadia Bassilana del C.F._2
foro di Milano (C.F ), con domicilio eletto in Milano, via San Senatore 10, C.F._3
CONTRO
Il signor (c.f. , cittadino italiano, nato a [...], il CP_1 C.F._4
17 aprile 1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
Silvia Prandi del Foro di OM (C.F. ), con domicilio eletto in OM, Via C.F._5
Mentana n. 8,
MATRIMONIO:
in data 17 ottobre 2011 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in LZ RI (Anno
2011, Atto n. 29, Parte II, Serie A).
Dall'unione non nascevano figli.
SEPARAZIONE: i coniugi si separavano consensualmente ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ RI (CO) in data 23 dicembre 2020, con atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 13, parte II, serie C, anno 2020 e confermato in data 1° febbraio 2021, con atto n. 3, parte II, serie C, anno 2021 (v. documenti in atti).
FATTO
con ricorso depositato in data 29 settembre 2023, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 17 ottobre 2011 in LZ CP_1
RI (CO) (Anno 2011, Atto n. 29, Parte II Serie A), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La ricorrente, sentita in camera di consiglio all'udienza del 30 aprile 2024, confermava la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 24 settembre 2024, si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di CP_1
divorzio insistendo per il resto nelle domande spiegate nella propria memoria difensiva.
Con note congiunte depositate in data 9 ottobre 2024 i difensori dichiaravano che le parti erano pervenute ad un accordo sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17 ottobre 2011 in LZ RI (CO) (Anno 2011, Atto n. 29, Parte 2 Serie A), alle condizioni di seguito indicate:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra la signora e lil signor , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della cessazione presso i registri competenti della sentenza sussistendo i presupposti di legge essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
2) i signori e ribadiscono come in sede di separazione era stata Parte_1 CP_1 concordata consensualmente la previsione che nessun obbligo di pagamento di somme di danaro o assegno periodico fosse riconosciuto a carico/a favore di entrambi i coniugi, fatto salvo il diritto per il sig. di asportare dalla ex casa coniugale (sita in LZ RI, via Don Galbusera 53 CP_1 di proprietà della signora dei propri beni ed effetti personali. Diritto che è stato esercitato Pt_1 dal sig. CP_1
3) Le parti ribadiscono di essere economicamente indipendenti e autosufficienti nonché che le rispettive capacità reddituali non sono mutate rispetto alla separazione;
4) Le parti concordano che le spese legali del presente procedimento e dell'attività stragiudiziale svolta dai rispettivi difensori siano integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
Le parti, pertanto, confermata la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni sopra riportate, chiedevano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LZ RI (Anno 2011, Atto n. 29,
Parte II, Serie A).
Il resistente, come richiesto a seguito della precedente udienza, ha rinunciato ad essere sentito in udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, confermando la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nelle note congiunte depositate in data 9 ottobre 2024.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'accordo consensuale ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 12
settembre 2014 n. 132 e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegua tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea,
la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti,
deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del matrimonio contratto dai coniugi in data 17 ottobre 2011, in LZ RI Parte_1 CP_1
(CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LZ RI (anno
2011, atto n. 29, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ RI (CO) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, l'8.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
SENTENZA N.
N. 3179/2023, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29 settembre 2023,
DA
signora (c.f. ), cittadina italiana, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
13 ottobre 1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Barbaro del foro di OM (c.f. ) e Nadia Bassilana del C.F._2
foro di Milano (C.F ), con domicilio eletto in Milano, via San Senatore 10, C.F._3
CONTRO
Il signor (c.f. , cittadino italiano, nato a [...], il CP_1 C.F._4
17 aprile 1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
Silvia Prandi del Foro di OM (C.F. ), con domicilio eletto in OM, Via C.F._5
Mentana n. 8,
MATRIMONIO:
in data 17 ottobre 2011 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in LZ RI (Anno
2011, Atto n. 29, Parte II, Serie A).
Dall'unione non nascevano figli.
SEPARAZIONE: i coniugi si separavano consensualmente ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ RI (CO) in data 23 dicembre 2020, con atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 13, parte II, serie C, anno 2020 e confermato in data 1° febbraio 2021, con atto n. 3, parte II, serie C, anno 2021 (v. documenti in atti).
FATTO
con ricorso depositato in data 29 settembre 2023, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 17 ottobre 2011 in LZ CP_1
RI (CO) (Anno 2011, Atto n. 29, Parte II Serie A), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La ricorrente, sentita in camera di consiglio all'udienza del 30 aprile 2024, confermava la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 24 settembre 2024, si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di CP_1
divorzio insistendo per il resto nelle domande spiegate nella propria memoria difensiva.
Con note congiunte depositate in data 9 ottobre 2024 i difensori dichiaravano che le parti erano pervenute ad un accordo sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17 ottobre 2011 in LZ RI (CO) (Anno 2011, Atto n. 29, Parte 2 Serie A), alle condizioni di seguito indicate:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra la signora e lil signor , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della cessazione presso i registri competenti della sentenza sussistendo i presupposti di legge essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
2) i signori e ribadiscono come in sede di separazione era stata Parte_1 CP_1 concordata consensualmente la previsione che nessun obbligo di pagamento di somme di danaro o assegno periodico fosse riconosciuto a carico/a favore di entrambi i coniugi, fatto salvo il diritto per il sig. di asportare dalla ex casa coniugale (sita in LZ RI, via Don Galbusera 53 CP_1 di proprietà della signora dei propri beni ed effetti personali. Diritto che è stato esercitato Pt_1 dal sig. CP_1
3) Le parti ribadiscono di essere economicamente indipendenti e autosufficienti nonché che le rispettive capacità reddituali non sono mutate rispetto alla separazione;
4) Le parti concordano che le spese legali del presente procedimento e dell'attività stragiudiziale svolta dai rispettivi difensori siano integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
Le parti, pertanto, confermata la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni sopra riportate, chiedevano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LZ RI (Anno 2011, Atto n. 29,
Parte II, Serie A).
Il resistente, come richiesto a seguito della precedente udienza, ha rinunciato ad essere sentito in udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, confermando la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nelle note congiunte depositate in data 9 ottobre 2024.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'accordo consensuale ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 12
settembre 2014 n. 132 e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegua tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea,
la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti,
deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del matrimonio contratto dai coniugi in data 17 ottobre 2011, in LZ RI Parte_1 CP_1
(CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LZ RI (anno
2011, atto n. 29, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ RI (CO) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, l'8.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao