Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3729/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025
da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PASUT MANUELA
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/08/2001 in COLLOREDO DI
MONTE ALBANO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2001;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in data 11/08/2001 in COLLOREDO DI Parte_2
MONTE ALBANO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD), al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che la figlia minore rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza materna in Colloredo di Monte Albano (UD), Via Braide
Bernart n. 22;
3) dispone che – avendo a riguardo la figlia minore e tenuto conto in particolare della sua età - venga rimessa alle determinazioni dei genitori la concreta e paritaria determinazione dei turni di responsabilità, e ciò nel rispetto degli impegni di studio e ludici della minore nonché lavorativi dei genitori;
4) assegna alla sig.ra la casa familiare – già di sua esclusiva proprietà - sita in Colloredo Pt_1 di Monte Albano (UD), Via Braide Bernart n.22;
5) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta anche per quanto attiene le spese straordinarie;
6) dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri (doc.3 e doc.4). ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2001;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 29/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini