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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 763/2023 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione Civile
* * *
Verbale di udienza del 11.6.2025
È presente, per gli attori, l'avv. Alessia APUZZO.
È, altresì, presente, per il convenuto, l'avv. Daniela TRIBUZIO.
L'avv. APUZZO, preliminarmente insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie per come già articolate in atti. In subordine, si riporta alle conclusioni rassegnate e ne chiede l'accoglimento e, in caso di rigetto delle stesse, chiede che siano compensate le spese in ragione della difesa di controparte che non ha sviluppato nuova attività riportandosi solo a quella già sviluppata nella fase del cautelare.
L'avv. TRIBUZIO si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori considerando che il
Giudice ha già provveduto in merito;
insiste, quindi, per il rigetto della domanda degli attori con condanna alle spese del giudizio da distrarsi in proprio favore atteso che, contrariamente a quanto affermato da controparte, è stata espletata attività difensiva anche nel presente giudizio di merito.
Il Giudice
preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sentenza con motivazione contestuale che si allega al verbale, costituendone parte integrante.
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1 N. 763/2023 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Alessia APUZZO (c.f. ) C.F._5
- attore -
contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._6
Daniela TRIBUZIO (c.f. ) C.F._7
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con ricorso depositato il 16.6.2023, ai sensi degli artt. 1168, 1169 c.c. e 703
c.p.c., e hanno Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiesto di essere reintegrati da nel possesso della servitù di Controparte_1
passaggio (pedonale e carrabile) in favore del fondo di proprietà della prima, identificato nel Catasto Terreni del Comune di Fuscaldo al foglio n. 49, particella n.
1855 (già particella 425), attraverso la rimozione dei paletti e della rete metallica posti dal convenuto sul confine per sbarrare l'accesso dalla stradella che collega il predetto fondo alla strada principale (spoglio di cui i ricorrenti si sono accorti soltanto nell'agosto 2022, in occasione delle ferie estive).
1.2. – Si è costituito che ha chiesto, preliminarmente, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine annuale di decadenza ex art. 1168 c.c. e, nel merito, di rigettarlo per infondatezza, deducendo che:
- dall'esame del ricorso e della missiva di del 9.1.2023 (ove si Parte_4 indica che l'accesso era stato intercluso il mese prima) emergono contraddizioni nella datazione dello spoglio;
- in realtà, egli ha legittimamente apposto i paletti con la rete metallica sul confine stradale da oltre tre anni;
- né i ricorrenti né le persone da loro autorizzate hanno mai percorso la stradella cementata in contestazione in quanto raggiungono il loro terreno attraverso la diversa stradella parallela in terra battura;
- nella citata missiva del 9.1.2023 la ammetteva di raggiungere il suo Pt_4
fondo, percorrendo una diversa stradella in terra battuta;
- del resto, il predetto terreno continua ad essere coltivato nonostante l'asserito spoglio.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta e nell'escussione degli informatori , Controparte_2 [...]
in data 13.5.2024 è stata emessa ordinanza con CP_3 Controparte_4
la quale la domanda cautelare dei ricorrenti è stata rigettata.
Introdotto, quindi, il giudizio di merito le parti, rispettivamente ciascuna per la propria posizione, hanno insistito nelle relative domande e conclusioni.
2.1. – La domanda dei ricorrenti deve essere rigettata.
Invero, in esito alla fase di merito, il quadro istruttorio è rimasto immutato.
3 Non vi sono, quindi, ragioni per discostarsi dall'ordinanza del 13.5.2024.
Infatti, gli informatori di parte ricorrente, assunti sotto il vicolo del giuramento, hanno reso dichiarazioni tra loro contrastanti e, pertanto, insufficienti a provare le circostanze dedotte con l'atto introduttivo.
Da un lato, ed il cognato hanno Controparte_2 Controparte_4
affermato che i ricorrenti percorrevano (a piedi e con mezzi) la stradina de qua per raggiungere il loro fondo (più specificamente il terreno risulta intestato a
[...]
, mentre gli altri ricorrenti sono i suoi figli) fino al posizionamento, da parte di Pt_4
di paletti con fil di ferro per bloccare l'ingresso, aggiungendo che Controparte_1 tale stradina costituisce l'unica via di accesso al predetto fondo;
dall'altro,
[...]
ha sostenuto che i ricorrenti accedono, ancora oggi, al loro terreno mediante CP_3
altra via, in quanto i paletti posti al confine con la c.d. stradella sono stati CP_1
posizionati addirittura nel 1981.
Tali dichiarazioni sono risultate incompatibili non solo in relazione alla sussistenza di altra via di accesso ma anche riguardo all'effettivo passaggio dei ricorrenti attraverso la stradina delimitata dal resistente, giacché il posizionamento dei paletti sin dal 1981 esclude l'ingresso da quel tratto.
Appare, quindi, scarsa l'attendibilità di tutti i dichiaranti.
Ciascuno di essi ha reso, infatti, dichiarazioni talmente favorevoli alla parte che lo ha indicato da superare persino le allegazioni difensive del presente giudizio. ha, infatti, affermato che i paletti che chiudono l'accesso al Controparte_3
fondo di dalla c.d. stradella risalgono al 1981, mentre Parte_4 CP_1
il resistente ha dedotto di averli posizionati molto dopo, ossia nel 2020 (tre anni prima la sua costituzione con memoria depositata il 18.8.2023).
ed il cognato hanno, invece, escluso Controparte_2 Controparte_4 con fermezza l'esistenza di altra via, che, invece, risulta ben raffigurata nella memoria depositata dai ricorrenti il 19.4.2024 ed ammessa con le loro note dell'1.5.2024.
È, poi, davvero sorprendente che l'informatore , pur interrogato CP_2
specificamente sulla cessione del terreno della (asserita dalla difesa del Pt_4 resistente), risponda all'udienza del 23.11.2023: “per quanto ne so tuttora tale terreno è di ”, dimenticando che egli stesso, meno di un mese prima, il Parte_5
30.10.2023, aveva stipulato una compravendita con la avente ad oggetto parte Pt_4
del fondo originariamente censito con la particella 425.
4 Al riguardo, occorre precisare – alla luce delle visure, delle rappresentazioni cartografiche, planimetriche e fotografiche della CTP del resistente (nei cui confronti non sono state messe censure di alcun tipo) –, che:
- la predetta particella è stata frazionata, in data 2.2.2023 (quattro mesi prima del giudizio), nelle particelle 1855 e 1856;
- la particella 1855 è stata a sua volta frazionata, il 4.8.2023 (meno di due mesi dopo la proposizione del ricorso), nelle particelle 1867 e 1868;
- esiste un'altra stradina (pressoché parallela a quella c.d. ), che, CP_1 partendo dalla medesima strada comunale S. Antonio, conduce all'originario fondo identificato con la particella 425, anche se, a seguito dei due Pt_4
frazionamenti del 2023, confina esclusivamente con le porzioni della 425 attualmente censite con i numeri 1856 e 1867.
Ebbene, con la compravendita del 30.10.2023 (per Notar di Paola), Per_1
stipulata tra ed i coniugi e Parte_4 Controparte_2 [...]
questi ultimi hanno acquistato, tra l'altro, per sé la particella 1856 e, ai CP_5 sensi dell'art. 1411 c.c., per il terzo (loro genero) la particella Controparte_6
1867.
Per effetto di tali cessioni – della cui stipula non può di certo dolersi la venditrice
– la porzione residua rimasta in capo a costei, identificata con la particella Pt_4
1868, non ha più accesso diretto alla c.d. stradina alternativa (parallela a quella c.d.
). CP_1
In definitiva, alla data di instaurazione del presente procedimento (il 16.6.2023), il terreno della era un unico fondo identificato con le particelle 1855 e 1856, Pt_4
ancorché il ricorso sia stato espressamente circoscritto soltanto alla particella 1855, che comunque, all'epoca, aveva ancora accesso diretto alla c.d. stradina alternativa.
È da credere che la ragione della delimitazione del ricorso alla sola particella 1855
(benché all'epoca costituisse un unico fondo con la particella 1856 ancora nella titolarità della ), oltre che di entrambi i frazionamenti, debba trovarsi proprio nella Pt_4
successiva compravendita del 30.10.2023.
Rese queste precisazioni, può tornarsi alla valutazione dell'attendibilità dell'informatore
. CP_2
Se non si si esclude che questi, interrogato all'udienza del 23.11.2023 sull'accesso al fondo , abbia negato il percorso alternativo alla c.d. stradella ANNUNZIO Pt_4
5 facendo riferimento alla porzione di terreno all'epoca ancora intestata alla predetta ricorrente (particella 1868), resta comunque incomprensibile il silenzio dell'informatore in merito alla compravendita del 30.10.2023, che ha avuto proprio l'effetto di inibire l'ingresso alla parte attualmente in capo alla dalla stradina alternativa, Pt_4 tradendo il concreto interesse del medesimo deponente all'accoglimento del ricorso: se, infatti, i ricorrenti non ottenessero il passaggio dalla stradella potrebbero CP_1
bussare alla porta degli acquirenti delle particelle 1856 e 1867.
I concreti e cospicui dubbi di attendibilità del narrato di si Controparte_2
riflettono, poi, sulle pedisseque dichiarazioni del cognato Controparte_4
anche lui risoluto nel negare una via alternativa di accesso al fondo , Pt_4
rimanendo silente sulla compravendita del 30.10.2023. Deve, infatti, ritenersi, sulla base del legame familiare con il e la conoscenza dei luoghi, che CP_2
fosse perfettamente a conoscenza della citata compravendita e, quindi, CP_4
della porzione di terreno rimasta in capo alla . Del resto, se così non fosse – Pt_4
cioè se ignorasse le cessioni della in data 30.10.2023 e pensasse ancora che il Pt_4 suo terreno coincidesse con le dimensioni dell'originaria particella 425 – le sue dichiarazioni sarebbero addirittura false e, quindi, penalmente rilevanti, in quanto contrarie all'evidenza della effettiva presenza di una strada alternativa che porta al terreno coincidente con la predetta particella.
Va, infine, evidenziato che non ricorrono elementi probatori esterni, idonei ad avallare le dichiarazioni di nessun informatore e, quindi, utili a dirimere il conflitto tra le loro dichiarazioni.
In particolare, è vero che, nella compravendita del 20.7.1985 tra ed i Parte_4
coniugi e la prima, quale venditrice, garantiva Controparte_7 CP_8
“il diritto di passaggio pedonale e carrabile attraverso la stradella in terra battuta che, partendo dalla strada comunale Sant'Antonio-Parantore, raggiunge il precitato fabbricato” oggetto di trasferimento;
ed inoltre che tale passaggio, pur genericamente indicato nell'atto, verosimilmente coincide (alla luce delle cartografie in atti) con la stradella c.d. per cui è causa. CP_1
Tuttavia, la predetta “garanzia”, ancorché contenuta in atto pubblico, è soltanto una dichiarazione di titolarità di servitù passaggio proveniente dalla medesima , Pt_4
che non costituisce prova né della formale appartenenza né dell'esercizio di fatto del diritto così affermato.
6 Il ricorso deve, quindi, essere rigettato perché i ricorrenti non hanno assolto al loro onere di dimostrare il possesso della servitù di passaggio vantata.
2.2. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa, in assenza di novità di alcun tipo nella fase di merito) previsti dal
DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in €
1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), CPA ed
IVA (come per legge), del convenuto, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), CPA ed IVA (come per legge), del convenuto, da distrarsi in favore del suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 11 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
7
TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione Civile
* * *
Verbale di udienza del 11.6.2025
È presente, per gli attori, l'avv. Alessia APUZZO.
È, altresì, presente, per il convenuto, l'avv. Daniela TRIBUZIO.
L'avv. APUZZO, preliminarmente insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie per come già articolate in atti. In subordine, si riporta alle conclusioni rassegnate e ne chiede l'accoglimento e, in caso di rigetto delle stesse, chiede che siano compensate le spese in ragione della difesa di controparte che non ha sviluppato nuova attività riportandosi solo a quella già sviluppata nella fase del cautelare.
L'avv. TRIBUZIO si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori considerando che il
Giudice ha già provveduto in merito;
insiste, quindi, per il rigetto della domanda degli attori con condanna alle spese del giudizio da distrarsi in proprio favore atteso che, contrariamente a quanto affermato da controparte, è stata espletata attività difensiva anche nel presente giudizio di merito.
Il Giudice
preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sentenza con motivazione contestuale che si allega al verbale, costituendone parte integrante.
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1 N. 763/2023 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Alessia APUZZO (c.f. ) C.F._5
- attore -
contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._6
Daniela TRIBUZIO (c.f. ) C.F._7
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con ricorso depositato il 16.6.2023, ai sensi degli artt. 1168, 1169 c.c. e 703
c.p.c., e hanno Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiesto di essere reintegrati da nel possesso della servitù di Controparte_1
passaggio (pedonale e carrabile) in favore del fondo di proprietà della prima, identificato nel Catasto Terreni del Comune di Fuscaldo al foglio n. 49, particella n.
1855 (già particella 425), attraverso la rimozione dei paletti e della rete metallica posti dal convenuto sul confine per sbarrare l'accesso dalla stradella che collega il predetto fondo alla strada principale (spoglio di cui i ricorrenti si sono accorti soltanto nell'agosto 2022, in occasione delle ferie estive).
1.2. – Si è costituito che ha chiesto, preliminarmente, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine annuale di decadenza ex art. 1168 c.c. e, nel merito, di rigettarlo per infondatezza, deducendo che:
- dall'esame del ricorso e della missiva di del 9.1.2023 (ove si Parte_4 indica che l'accesso era stato intercluso il mese prima) emergono contraddizioni nella datazione dello spoglio;
- in realtà, egli ha legittimamente apposto i paletti con la rete metallica sul confine stradale da oltre tre anni;
- né i ricorrenti né le persone da loro autorizzate hanno mai percorso la stradella cementata in contestazione in quanto raggiungono il loro terreno attraverso la diversa stradella parallela in terra battura;
- nella citata missiva del 9.1.2023 la ammetteva di raggiungere il suo Pt_4
fondo, percorrendo una diversa stradella in terra battuta;
- del resto, il predetto terreno continua ad essere coltivato nonostante l'asserito spoglio.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta e nell'escussione degli informatori , Controparte_2 [...]
in data 13.5.2024 è stata emessa ordinanza con CP_3 Controparte_4
la quale la domanda cautelare dei ricorrenti è stata rigettata.
Introdotto, quindi, il giudizio di merito le parti, rispettivamente ciascuna per la propria posizione, hanno insistito nelle relative domande e conclusioni.
2.1. – La domanda dei ricorrenti deve essere rigettata.
Invero, in esito alla fase di merito, il quadro istruttorio è rimasto immutato.
3 Non vi sono, quindi, ragioni per discostarsi dall'ordinanza del 13.5.2024.
Infatti, gli informatori di parte ricorrente, assunti sotto il vicolo del giuramento, hanno reso dichiarazioni tra loro contrastanti e, pertanto, insufficienti a provare le circostanze dedotte con l'atto introduttivo.
Da un lato, ed il cognato hanno Controparte_2 Controparte_4
affermato che i ricorrenti percorrevano (a piedi e con mezzi) la stradina de qua per raggiungere il loro fondo (più specificamente il terreno risulta intestato a
[...]
, mentre gli altri ricorrenti sono i suoi figli) fino al posizionamento, da parte di Pt_4
di paletti con fil di ferro per bloccare l'ingresso, aggiungendo che Controparte_1 tale stradina costituisce l'unica via di accesso al predetto fondo;
dall'altro,
[...]
ha sostenuto che i ricorrenti accedono, ancora oggi, al loro terreno mediante CP_3
altra via, in quanto i paletti posti al confine con la c.d. stradella sono stati CP_1
posizionati addirittura nel 1981.
Tali dichiarazioni sono risultate incompatibili non solo in relazione alla sussistenza di altra via di accesso ma anche riguardo all'effettivo passaggio dei ricorrenti attraverso la stradina delimitata dal resistente, giacché il posizionamento dei paletti sin dal 1981 esclude l'ingresso da quel tratto.
Appare, quindi, scarsa l'attendibilità di tutti i dichiaranti.
Ciascuno di essi ha reso, infatti, dichiarazioni talmente favorevoli alla parte che lo ha indicato da superare persino le allegazioni difensive del presente giudizio. ha, infatti, affermato che i paletti che chiudono l'accesso al Controparte_3
fondo di dalla c.d. stradella risalgono al 1981, mentre Parte_4 CP_1
il resistente ha dedotto di averli posizionati molto dopo, ossia nel 2020 (tre anni prima la sua costituzione con memoria depositata il 18.8.2023).
ed il cognato hanno, invece, escluso Controparte_2 Controparte_4 con fermezza l'esistenza di altra via, che, invece, risulta ben raffigurata nella memoria depositata dai ricorrenti il 19.4.2024 ed ammessa con le loro note dell'1.5.2024.
È, poi, davvero sorprendente che l'informatore , pur interrogato CP_2
specificamente sulla cessione del terreno della (asserita dalla difesa del Pt_4 resistente), risponda all'udienza del 23.11.2023: “per quanto ne so tuttora tale terreno è di ”, dimenticando che egli stesso, meno di un mese prima, il Parte_5
30.10.2023, aveva stipulato una compravendita con la avente ad oggetto parte Pt_4
del fondo originariamente censito con la particella 425.
4 Al riguardo, occorre precisare – alla luce delle visure, delle rappresentazioni cartografiche, planimetriche e fotografiche della CTP del resistente (nei cui confronti non sono state messe censure di alcun tipo) –, che:
- la predetta particella è stata frazionata, in data 2.2.2023 (quattro mesi prima del giudizio), nelle particelle 1855 e 1856;
- la particella 1855 è stata a sua volta frazionata, il 4.8.2023 (meno di due mesi dopo la proposizione del ricorso), nelle particelle 1867 e 1868;
- esiste un'altra stradina (pressoché parallela a quella c.d. ), che, CP_1 partendo dalla medesima strada comunale S. Antonio, conduce all'originario fondo identificato con la particella 425, anche se, a seguito dei due Pt_4
frazionamenti del 2023, confina esclusivamente con le porzioni della 425 attualmente censite con i numeri 1856 e 1867.
Ebbene, con la compravendita del 30.10.2023 (per Notar di Paola), Per_1
stipulata tra ed i coniugi e Parte_4 Controparte_2 [...]
questi ultimi hanno acquistato, tra l'altro, per sé la particella 1856 e, ai CP_5 sensi dell'art. 1411 c.c., per il terzo (loro genero) la particella Controparte_6
1867.
Per effetto di tali cessioni – della cui stipula non può di certo dolersi la venditrice
– la porzione residua rimasta in capo a costei, identificata con la particella Pt_4
1868, non ha più accesso diretto alla c.d. stradina alternativa (parallela a quella c.d.
). CP_1
In definitiva, alla data di instaurazione del presente procedimento (il 16.6.2023), il terreno della era un unico fondo identificato con le particelle 1855 e 1856, Pt_4
ancorché il ricorso sia stato espressamente circoscritto soltanto alla particella 1855, che comunque, all'epoca, aveva ancora accesso diretto alla c.d. stradina alternativa.
È da credere che la ragione della delimitazione del ricorso alla sola particella 1855
(benché all'epoca costituisse un unico fondo con la particella 1856 ancora nella titolarità della ), oltre che di entrambi i frazionamenti, debba trovarsi proprio nella Pt_4
successiva compravendita del 30.10.2023.
Rese queste precisazioni, può tornarsi alla valutazione dell'attendibilità dell'informatore
. CP_2
Se non si si esclude che questi, interrogato all'udienza del 23.11.2023 sull'accesso al fondo , abbia negato il percorso alternativo alla c.d. stradella ANNUNZIO Pt_4
5 facendo riferimento alla porzione di terreno all'epoca ancora intestata alla predetta ricorrente (particella 1868), resta comunque incomprensibile il silenzio dell'informatore in merito alla compravendita del 30.10.2023, che ha avuto proprio l'effetto di inibire l'ingresso alla parte attualmente in capo alla dalla stradina alternativa, Pt_4 tradendo il concreto interesse del medesimo deponente all'accoglimento del ricorso: se, infatti, i ricorrenti non ottenessero il passaggio dalla stradella potrebbero CP_1
bussare alla porta degli acquirenti delle particelle 1856 e 1867.
I concreti e cospicui dubbi di attendibilità del narrato di si Controparte_2
riflettono, poi, sulle pedisseque dichiarazioni del cognato Controparte_4
anche lui risoluto nel negare una via alternativa di accesso al fondo , Pt_4
rimanendo silente sulla compravendita del 30.10.2023. Deve, infatti, ritenersi, sulla base del legame familiare con il e la conoscenza dei luoghi, che CP_2
fosse perfettamente a conoscenza della citata compravendita e, quindi, CP_4
della porzione di terreno rimasta in capo alla . Del resto, se così non fosse – Pt_4
cioè se ignorasse le cessioni della in data 30.10.2023 e pensasse ancora che il Pt_4 suo terreno coincidesse con le dimensioni dell'originaria particella 425 – le sue dichiarazioni sarebbero addirittura false e, quindi, penalmente rilevanti, in quanto contrarie all'evidenza della effettiva presenza di una strada alternativa che porta al terreno coincidente con la predetta particella.
Va, infine, evidenziato che non ricorrono elementi probatori esterni, idonei ad avallare le dichiarazioni di nessun informatore e, quindi, utili a dirimere il conflitto tra le loro dichiarazioni.
In particolare, è vero che, nella compravendita del 20.7.1985 tra ed i Parte_4
coniugi e la prima, quale venditrice, garantiva Controparte_7 CP_8
“il diritto di passaggio pedonale e carrabile attraverso la stradella in terra battuta che, partendo dalla strada comunale Sant'Antonio-Parantore, raggiunge il precitato fabbricato” oggetto di trasferimento;
ed inoltre che tale passaggio, pur genericamente indicato nell'atto, verosimilmente coincide (alla luce delle cartografie in atti) con la stradella c.d. per cui è causa. CP_1
Tuttavia, la predetta “garanzia”, ancorché contenuta in atto pubblico, è soltanto una dichiarazione di titolarità di servitù passaggio proveniente dalla medesima , Pt_4
che non costituisce prova né della formale appartenenza né dell'esercizio di fatto del diritto così affermato.
6 Il ricorso deve, quindi, essere rigettato perché i ricorrenti non hanno assolto al loro onere di dimostrare il possesso della servitù di passaggio vantata.
2.2. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa, in assenza di novità di alcun tipo nella fase di merito) previsti dal
DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in €
1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), CPA ed
IVA (come per legge), del convenuto, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), CPA ed IVA (come per legge), del convenuto, da distrarsi in favore del suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 11 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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