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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 212/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pierantozzi
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), rappresentati e Controparte_2 C.F._3 difesi dall'Avv. Vittorio D'Angelo
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 522/2022 pubblicata il
03.08.2022 del Tribunale di Ascoli Piceno CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da atto di citazione in appello: “…accertata e dichiarata la responsabilità di e pertanto dei suo Controparte_3 avente causa, nella causazione dei danni de quibus, condannare i suoi eredi e a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2 la somma di euro 12.600,00 (ovvero 9/15 di Parte_1
21.000,00) per la demolizione del fabbricato oltre il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di riedificare in loco, da valutarsi in via equitativa per le causali di cui al ricorso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al saldo effettivo;
Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati ed appellanti incidentali, come da comparsa di costituzione e risposta: “…In Accoglimento dell'Appello Incidentale, riformare la sentenza parziale 400/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
con conseguente rigetto dell'interposta impugnazione;
- In
[...] ogni caso, nel merito, rigettare l'Appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti;
- Con vittoria di spese e competenze legali del .” Pt_2
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
e volta ad ottenere il risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2 asseritamente patiti a seguito della demolizione, da parte del dante causa dei convenuti, di una porzione di fabbricato rurale ubicato in frazione Porchiano del Comune di Ascoli Piceno di proprietà, tra gli altri, dell'attore condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU della fase di istruzione preventiva e di merito. II) ha proposto appello deducendo i motivi di Parte_1 seguito esaminati, insistendo nella fondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento della propria domanda.
Gli appellati e nel costituirsi, hanno CP_1 Controparte_2 spiegato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza parziale n. 400/2021 e, nel merito, concludendo per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e, in ogni caso, per il rigetto dell'impugnazione.
III) Con ordinanza del 28.06.2023 pubblicata il 07.07.2023, il
Collegio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante principale.
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in appello, premessi i fatti di causa e lo svolgimento dei procedimento per accertamento tecnico preventivo e del giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 522/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno censurandola sia nella parte ove ha dichiarato che la demolizione per cui è causa non avrebbe arrecato alcun danno patrimoniale al proprietario che in quella in cui ha ritenuto che la somma versata da in sede penale, Controparte_3 sia da considerarsi integralmente satisfattiva delle pretese avanzate.
In particolare, posta la circostanza della demolizione del bene/porzione di bene di cui è coerede/comproprietario, l'appellante ha censurato la decisione del giudice che ha escluso che fossero stati prodotti danni (eccetto quelli risarciti in sede penale) poiché, al momento della demolizione, l'edificio non era integro e ciò pur dopo aver dato atto del fatto che i danni derivati e derivanti dalla demolizione del fabbricato erano stati accertati da tre diverse perizie: quella del Geom. Per_1 (consulente di parte attrice ed appellante), quella del CTU Arch. in sede di ATP e quella del CTU Geom. nel corso dello Per_2 CP_4 stesso giudizio di primo grado.
Il primo aveva stimato il valore dell'edificio e dei diritti spettanti sull'antistante corte in complessivi € 33.018,00, l'Arch. in Per_2 sede di ATP, aveva quantificato i danni in complessivi € 135.780,00
(valore dell'immobile ante demolizione € 46.500,00 oltre a perdita della facoltà di riedificare per la stessa volumetria € 89.280,00) mentre il
Geom. aveva quantificato il valore dell'immobile in € 21.000,00 e CP_4 nullo il danno derivante dalla perdita della facoltà di riedificare.
L'appellante ha, dunque, evidenziato tre diverse anomalie:
a) nella prima ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori il giudice non aveva disposto alcun rinnovo della CTU e solo poi, con una seconda ordinanza ed in assenza di qualsiasi istanza di riesame o modifica del provvedimento già adottato, aveva deciso di rinnovare la consulenza tecnica ritenendo di non considerare congrua la relazione redatta in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo e di dover, quindi, procedere alla nomina di un nuovo consulente;
b) Pur dopo aver nominato il nuovo consulente e pur a fronte della nuova perizia, il giudice aveva stabilito che l'appellante non avesse subito danni e che la somma ricevuta in sede penale (€
5.000,00) fosse satisfattiva;
c) Il CTU incaricato aveva dapprima affermato di non potersi esprimere sul danno da perdita della facoltà di riedificare
(quantificato, invece, in sede di a.t.p. in € 89.280,00) salvo, poi, citando contratti locatizi o altre rendite che nulla hanno a che vedere con la possibilità di riedificare, omettere di valutare economicamente la facoltà di demolire e ricostruire l'abitazione.
L'appellante ha, quindi, censurato la pronuncia per avere il tribunale equiparato e confuso la somma versata in sede penale ex art. 35 d.lgs. 274/2000 ad una forma di risarcimento dei danni subiti. L'appellante ha evidenziato che la sentenza di estinzione ex art. 35 d.lgs.
274/2000 costituisce una pronuncia di accertamento del fatto con cui il giudice assolve il reo perché ritiene, ai soli fini penali, soddisfacente e sufficiente la sua condotta riparatoria la quale, tuttavia, non può considerarsi un anticipo del risarcimento del danno civile.
In definitiva, secondo la prospettazione dell'appellante, la pronuncia andrà riformata riconoscendo un danno da demolizione pari ad
€ 21.000,00 (valore dell'immobile) oltre al danno da perdita della possibilità di riedificare, da valutarsi in via equitativa sulla base delle perizie in atti.
2 e nel costituirsi, hanno eccepito la CP_1 Controparte_2 mancanza di specificità dei motivi dell'appello ed hanno dedotto che, pur risolvendosi il gravame in una generale critica alla consulenza svolta in primo grado, in tal sede non fosse stata formulata alcuna contestazione formale, né fosse stata avanzata alcuna richiesta di chiarimenti o di rinnovazione della consulenza finendo, anzi, l'appellante per chiedere al giudice di appello la liquidazione, a titolo di risarcimento, proprio della somma riconosciuta dal consulente il cui operato ha costituito principale oggetto di contestazione.
In definitiva, gli appellati – che hanno negato che i lavori eseguiti dal proprio dante causa fossero consistiti in una demolizione quanto piuttosto nella semplice rimozione delle porzioni di immobile, già diruto, che minacciavano l'altrui incolumità in quanto pericolanti - hanno integralmente contestato il gravame poiché infondato in fatto ed in diritto concludendo per il suo rigetto.
2.1)Gli appellati hanno, inoltre, formulato appello incidentale avverso la sentenza parziale N. 400/2021 resa il 22.05.2021 chiedendone la riforma per aver il giudice omesso di considerare – in sede di esame dell'eccezione preliminare di legittimazione attiva dagli stessi sollevata – l'intervenuta usucapione dell'intero fabbricato per cui è causa da parte di a seguito della sentenza n. 245/2004 Controparte_3 del Tribunale di Ascoli Piceno. Secondo gli appellati, avrebbe usucapito tutta la Controparte_3 particella 123 Fg. 23 e, dunque, anche la porzione di fabbricato asseritamente demolita con ciò facendo venir meno il diritto dell'appellante di avanzare alcuna domanda risarcitoria.
3)L'esame dell'appello incidentale deve logicamente precedere quello riguardante l'appello principale.
Con la sentenza parziale n. 400/21 il Tribunale di Ascoli Piceno ha riconosciuto la legittimazione attiva di nella sua Parte_1 qualità di erede di e “per le quote facenti Persona_3 Persona_4 capo a questi ultimi sulla residua porzione di fabbricato rurale non usucapita da ” (v. sentenza n. 400/21, in atti) ritenendo Controparte_3 indubitabile detta qualità, dimostrata dalla documentazione anagrafica versata in atti e dalla domanda di usucapione a suo tempo avanzata anche nei suoi confronti.
e hanno insistito nell'eccezione CP_1 Controparte_2 sostenendo che la legittimazione in parola difetterebbe a fronte di altra pronuncia dello stesso Tribunale, la sentenza n. 345/2004, con cui – secondo la prospettazione degli appellanti incidentali – sarebbe stata dichiarata l'intervenuta usucapione, da parte del loro dante causa
[...]
del diritto di proprietà su tutto il fabbricato di Porchiano, ivi CP_3 compresa la porzione oggetto del presente giudizio.
L'eccezione va respinta.
Indiscussa la titolarità dei precedenti proprietari, tra i quali si annoverano gli ascendenti del signor – ossia Parte_1 [...]
e - l'assunto dell'appellante incidentale non Per_3 Persona_4 trova supporta nella interpretazione della richiamata sentenza di usucapione basata sul solo fatto che essa ha avuto oggetto una porzione dell'immobile e che gli appellanti erano già intestatari di altra porzione dello stesso edificio.
Peraltro elementi di segno contrario rispetto alla tesi degli appellanti incidentali si ricavano dalla stessa CTU condotta in primo grado dalla quale risulta che, esaminati gli atti catastali, il consulente ha potuto appurare come il fabbricato in questione, distinto al foglio n. 23, particella 123, fosse stato inizialmente intestato a per Controparte_3 diritti di proprietà pari ad 1/1, in forza della sentenza n. 345/2004 e che con variazione d'ufficio del 31.08.2012 n. 2217.1/2012, la particella 123 ha assunto la qualità di Fabbricato rurale diviso in subalterni ed al
Catasto Terreni sono stati costituiti il sub 1 ed il sub 2. Con tipo Mappale
n. 183239 del 07.11.2012 il sub 1 (intestato a è stato Controparte_3 trasferito al Catasto Fabbricati mentre il sub 2, oggetto di causa, è rimasto censito al Catasto Terreni. In perizia si legge, inoltre, che “La proprietà oggetto di causa è attualmente distinta al Catasto Terreni del
Comune di Ascoli Piceno come segue: Foglio 23 part. 123 sub. 2 qualità
Porz. Rur. FP, superficie mq. 00, Intestati catastali – Persona_5
Guerrieri usufruttuario parziale – nata a [...]_5 il 31.05.1931, proprietà per 2/15 – fu , proprietà Persona_3 CP_3 per 7/15 – nato a [...] il [...], proprietà Controparte_3 per 2/15 – Fu , proprietà per 2/15 – Controparte_6 CP_3 Per_4 fu , proprietà per 2/15. La proprietà in esame, fa parte
[...] Per_6 della maggiore consistenza di un fabbricato, censito al foglio 23 , part.
123, qualità Fabbricato Promiscuo di superficie catastale pari a mq. 570.
Tale fabbricato, sulla base dell'elaborato planimetrico depositato all'Agenzia delle Entrate, è costituito dalle seguenti unità immobiliari: -
Unità immobiliare urbana distinta al Catasto Fabbricati al foglio 23 part.
123 sub. 1 ed attualmente intestata ai Signori e Controparte_2
per i diritti di proprietà pari ad ½ cadauno – Porzione Controparte_1 rurale di fabbricato promiscuo distinti al Catasto Terreni al foglio 23 particella 123 sub. 2, che individua la porzione di fabbricato oggetto di causa ed intestata come sopra riferito – Bene Comune Non Censibile distinto al foglio 23 part. 123 sub. 3 che individua la corte comune ai sub. 1 e 2”.
Quanto detto comporta il rigetto dell'appello incidentale e la conferma della sentenza parziale n. 400/2021. 4)Passando all'esame dell'appello principale, va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati poiché l'atto di appello contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda:
l'appellante ha difatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, indicando i motivi di dissenso – tanto che gli stessi appellati hanno poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente - per cui i requisiti della ammissibilità e della specificità dei motivi dell'appello sono da ritenersi, nella fattispecie, rispettati.
Ciò posto, va osservato che il gravame si concentra sostanzialmente nella critica della decisione di non riconoscere che i lavori realizzati da abbiano provocato danni (ivi Controparte_3 compreso quello da perdita della capacità di riedificare) e nella scelta di ritenere la somma offerta in sede di procedimento penale satisfattiva delle pretese avanzate dall'odierno appellante.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che attorno al 2011/2012 ha commissionato lavori di abbattimento e rimozione Controparte_3 presso l'immobile de quo. Sentito all'udienza dell'8 giugno 2022, il signor
(teste di parte convenuta ed odierna appellata) ha Testimone_1 dichiarato, infatti, che “[…] mi chiese di rimuovere con Controparte_3 la mia ruspa quello che era rimasto della casa. Ho eseguito il lavoro in data che non so precisare. Forse era il 2011 o il 2012. […] Quindi i muri rimasti erano due: uno posto a monte che non ho rimosso ed è rimasto in loco;
l'altro posto a valle che abbiamo abbattuto per i motivi già detti.”
(v. verbale udienza 08.06.2022).
Una volta appresa tale circostanza, l'appellante ha incaricato un proprio perito per la stima dei danni e, di seguito, sono state elaborate altre due perizie, una in sede di accertamento tecnico preventivo e l'altra nel corso del giudizio di primo grado. A proposito di quest'ultima, si osserva che “In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorché formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio.” (Cass. n. 9461/2010). Alla luce di tale principio e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcuna anomalia può ravvisarsi nella scelta del primo giudice di procedere alla nomina del consulente solo in un secondo momento e senza alcuna sollecitazione delle parti che, peraltro, nel caso di specie, è possibile rinvenire nella richiesta di rinnovazione della ctu o di chiamata a chiarimenti del consulente avanzata dalla parte convenuta ed odierna appellata in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. (v. fascicolo di parte di primo grado).
Dalla CTU elaborata in corso di causa (anche sulla base della consulenza del tecnico di parte, Geom. e dell'elaborato Persona_7 peritale realizzato in sede di ATP a firma del CTU Architetto
[...]
– principale oggetto di contestazione del presente appello – Per_8 risulta anzitutto che “Alla data del sopralluogo, dell'immobile oggetto di causa, risultava visibile solo una porzione del muro in conci di tufo che era comune fra le due unità immobiliari […] e porzioni di setti murari, posti verso sud, realizzati in pietrame di tufo e laterizi, di modestissime altezze e dimensioni” e ancora che “In sede di sopralluogo, con l'ausilio della documentazione allegata agli atti di causa ed alle indicazioni fornite dalle parti presenti, si è proceduto a visionare lo stato dei luoghi per accertare ove era posizionata la porzione di fabbricato in esame e ad oggi demolita/crollata e, per quanto possibile a ricostruirne la consistenza. […] in base a quanto rilevabile dall'elaborato planimetrico, si sviluppava su due piani fuori terra oltre un piano sottotetto” (v. pag. 5 – CTU . CP_4
Risulta pertanto che alla data in cui si svolsero le operazioni peritali, l'intera porzione di fabbricato in proprietà – pro quota – dell'odierno appellante era stata demolita.
Come anticipato più sopra, è lo stesso teste a Testimone_1 confermare la circostanza della demolizione: (Cap. 7) “La circostanza è vera. mi chiese di rimuovere con la mia ruspa quello Controparte_3 che era rimasto della casa. Ho eseguito il lavoro in data che non so precisare. Forse era il 2011 o il 2012. Della casa era rimasta in piedi una parete della parte di sopra, che è ancora lì e non era pericolante e il muro di sotto dove è attualmente una piazzola di cemento. Si trattava di una parete di pietre e terra che era pericolante. Quindi i muri rimasti erano due: uno posto a monte che non ho rimosso ed è rimasto in loco;
l'altro posto a valle che abbiamo abbattuto per i motivi già detti. Preciso che la casa, anche se costituita da due unità, presentava solo i due muri di cui ho parlato, uno dei quali abbiamo abbattuto” ( v. verbale udienza escussione testi 08.06.2022).
Ciò posto, è evidente che, per stabilire l'esatto ammontare dei danni (che nessuna delle tre perizie in atti ha negato, pur quantificandoli diversamente) subiti con la demolizione, occorre stabilire quale fosse lo stato dell'immobile prima dell'abbattimento.
Al proposito, va osservato che in sede di escussione testimoniale il signor ha dichiarato che “Si trattava di vecchia Testimone_1 struttura ed i solai erano costituiti da travi in legno che erano andate giù”. Sentito alla stessa udienza, il signor ha affermato Testimone_2 che “Il solaio della casa era distrutto e io e mio fratello camminammo sul cordolo perimetrale del solaio che era rimasto in piedi. Il cordolo a un certo punto, al nostro passaggio, ha ceduto facendomi cadere al piano sottostante” (v. verbale ud. 08.06.2022). Il CTU ha, inoltre, CP_4 riportato le dichiarazioni rilasciate sia da in sede di Testimone_1 sommarie informazioni a seguito della denuncia sporta per danneggiamento da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(“l'abitazione di versava in pessime condizioni, il tetto era in Pt_1 parte crollato, le mura perimetrali erano danneggiate, in particolare quello di facciata e quello laterale. Il muro che divideva le due proprietà era in discrete condizioni”), sia quelle di anch'esso Persona_9 sentito a sommarie informazioni nel contesto delle indagini eseguite dopo la denuncia sporta (“il casolare versava in pessime condizioni, era disabitato da diversi anni, il tetto era in parte crollato, le mura perimetrali erano intatte solo nella zona posteriore una parte del muro era rovinato”). Lo stesso consulente di parte appellante, nel descrivere lo stato dell'immobile ante demolizione, ha dichiarato che “[…] pur se
l'edificio in esame attualmente è quasi completamente demolito, possiamo procedere alla sua descrizione anti demolizione con una possibile piccola percentuale di errore dovuta ad eventuali dichiarazioni non veritiere delle parti;
e, più precisamente, tale edificio da tempi remoti in uso al Signor confinante con quello in uso al Parte_1
Signor , era realizzato con struttura portante verticale in Controparte_3 muratura di tufo mista a mattoni pieni legata con malta di calce;
al riguardo va detto che le stesse murature necessitavano in varie zone di intervento di restauro con sistema “cuci e scuci” mentre il muro comune che divideva le due proprietà versava in buone condizioni statiche;
gli impalcati erano in legno ed in precarie condizioni manutentive addirittura parte di quello del tetto era crollato” (v. perizia Geom. Persona_7 in atti).
Le testimonianze raccolte nel corso del primo grado di giudizio e quelle riportate dai periti consentono, in sostanza, di considerare l'immobile in questione in pessimo stato di conservazione prima che questo venisse definitivamente abbattuto.
Quanto, invece, al tema del danno da perdita della facoltà di riedificare, il tecnico ha ritenuto che “Viste le rendite ricavabili dall'immobile, i costi da sostenere per ottenerle, i valori di mercato di fabbricati siti nella zona in esame o in zone ad essa paragonabile, lo scrivente ritiene l'investimento non conveniente da un punto di vista economico. Considerato inoltre che, il mercato immobiliare in località
Porchiano è fermo da tempo, anche a causa della non favorevole presenza della discarica GETA, lo scrivente ritiene che non vi sia alcuna certezza sulla possibilità di locare immobili e quindi di ricavare rendite. Si ritiene inoltre che la futura vendita dell'immobile ristrutturato non consentirà di recuperare le spese da sostenere per la sua riparazione. Per
i motivi sopra esposti, lo scrivente ritiene che non vi è un danno futuro derivante dalla demolizione/crollo dell'immobile, in quanto non è ragionevole sperare che dallo stesso si potevano ricavare rendite tali da recuperare l'investimento oppure plusvalenze in caso di vendita dell'immobile successivamente all'intervento di ristrutturazione” (v. perizia ctu . CP_4
Le considerazioni del consulente del giudice – alla ricerca di un parametro oggettivo di valutazione - si riferiscono alla eventuale riedificazione in termini di mero investimento che non tengono in debita considerazione altri elementi quale la possibilità che l'appellante ben avrebbe potuto riedificare per godere personalmente dell'immobile come, peraltro, ha fatto il vicino, dante causa degli odierni appellati.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, ossia dello stato dell'immobile ante demolizione così come emerso dalle testimonianze e della perizie oltre che dell'analisi condotta dal ctu in tema di danno da perdita della possibilità di riedificare, va ritenuta congrua la stima formulata dal Geom. - in quanto elaborata al termine di indagini CP_4 complete e coerenti, che hanno tenuto in debita considerazione tutti gli elementi a disposizione - da ritenersi comprensiva del danno da perdita della possibilità di riedificare, attesa la compressione delle possibilità edificatorie e di godimento quali facoltà necessariamente correlate alla volontà degli altri comproprietari (“Visto quanto sopra riferito, lo scrivente ritiene che i danni subiti dall'odierno ricorrente a causa della demolizione, compresa la perdita della facoltà di riedificare per l'intero da parte del ricorrente è pari ad €. 21.000,00 (Euro Ventunomila/00).” – v. perizia ctu primo grado).
L'insieme delle suesposte considerazioni comporta il riconoscimento, in favore di della somma, pro quota, Parte_1 di € 12.600,00 (9/15 di € 21.000,00), a titolo di risarcimento del danno, posto che i crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono tra loro autonomi e che tra i danneggiati non si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la comune origine del credito posto che a solidarietà attiva, diversamente da quella passiva, non si presume, ma deve risultare dalla legge o dal titolo, senza che si possa addivenire a conclusioni diverse posto che nella fattispecie in esame l'azione risarcitoria personale è stata esercitata non attiene al mero sacrificio delle facoltà di godimento e/o di disposizione ma alla perdita, almeno parziale del bene.
Dall'importo sopra indicato va, quindi, decurtato quanto già ricevuto in sede di giudizio penale (€ 5.000,00) attesa la natura risarcitoria di quanto versato in sede penale per cui va pronunciata condanna per la somma di € 7.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5)L'accoglimento del gravame impone, in definitiva, la riforma della sentenza di primo grado, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio, vanno compensate nella misura di un terzo, in ragione del divario esistente fra la somma inizialmente richiesta e quella riconosciuta, e poste per la restante parte a carico di e in CP_1 Controparte_2 applicazione del principio di soccombenza, liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii. ed esclusa quanto al presente grado la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
Sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
522/2022 pubblicata il 03.08.2022 e sull'appello incidentale avverso la sentenza parziale n. 400/21 del 22.05.2021 del Tribunale di Ascoli
Piceno, rigettato l'appello incidentale, in riforma della sentenza definitiva, così provvede:
- Rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 [...]
CP_2
- Condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno in favore di nella Parte_1 misura di € 7.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che pone per la restante parte a carico di e in solido, liquidate per CP_1 Controparte_2
l'intero, quanto al primo grado, in €. 700,00 per fase di studio,
€. 600,00 per fase introduttiva, €. 1.200,00 per fase istruttoria,
€. 1.300,00 per fase decisionale e €. 406,50 per esborsi e, quanto al presente grado, in €. 900,00 per fase di studio, €.
900,00 per fase introduttiva ed €. 1.400,00 per fase decisionale,
€. 382,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. - Spese di CTU della fase di istruzione preventiva e della fase di merito come già liquidate, a carico della parte appellata.
- Sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228 .
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 05.05.2025
Il Consigliere Est.
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pierantozzi
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), rappresentati e Controparte_2 C.F._3 difesi dall'Avv. Vittorio D'Angelo
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 522/2022 pubblicata il
03.08.2022 del Tribunale di Ascoli Piceno CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da atto di citazione in appello: “…accertata e dichiarata la responsabilità di e pertanto dei suo Controparte_3 avente causa, nella causazione dei danni de quibus, condannare i suoi eredi e a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2 la somma di euro 12.600,00 (ovvero 9/15 di Parte_1
21.000,00) per la demolizione del fabbricato oltre il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di riedificare in loco, da valutarsi in via equitativa per le causali di cui al ricorso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al saldo effettivo;
Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati ed appellanti incidentali, come da comparsa di costituzione e risposta: “…In Accoglimento dell'Appello Incidentale, riformare la sentenza parziale 400/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
con conseguente rigetto dell'interposta impugnazione;
- In
[...] ogni caso, nel merito, rigettare l'Appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti;
- Con vittoria di spese e competenze legali del .” Pt_2
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
e volta ad ottenere il risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2 asseritamente patiti a seguito della demolizione, da parte del dante causa dei convenuti, di una porzione di fabbricato rurale ubicato in frazione Porchiano del Comune di Ascoli Piceno di proprietà, tra gli altri, dell'attore condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU della fase di istruzione preventiva e di merito. II) ha proposto appello deducendo i motivi di Parte_1 seguito esaminati, insistendo nella fondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento della propria domanda.
Gli appellati e nel costituirsi, hanno CP_1 Controparte_2 spiegato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza parziale n. 400/2021 e, nel merito, concludendo per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e, in ogni caso, per il rigetto dell'impugnazione.
III) Con ordinanza del 28.06.2023 pubblicata il 07.07.2023, il
Collegio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante principale.
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in appello, premessi i fatti di causa e lo svolgimento dei procedimento per accertamento tecnico preventivo e del giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 522/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno censurandola sia nella parte ove ha dichiarato che la demolizione per cui è causa non avrebbe arrecato alcun danno patrimoniale al proprietario che in quella in cui ha ritenuto che la somma versata da in sede penale, Controparte_3 sia da considerarsi integralmente satisfattiva delle pretese avanzate.
In particolare, posta la circostanza della demolizione del bene/porzione di bene di cui è coerede/comproprietario, l'appellante ha censurato la decisione del giudice che ha escluso che fossero stati prodotti danni (eccetto quelli risarciti in sede penale) poiché, al momento della demolizione, l'edificio non era integro e ciò pur dopo aver dato atto del fatto che i danni derivati e derivanti dalla demolizione del fabbricato erano stati accertati da tre diverse perizie: quella del Geom. Per_1 (consulente di parte attrice ed appellante), quella del CTU Arch. in sede di ATP e quella del CTU Geom. nel corso dello Per_2 CP_4 stesso giudizio di primo grado.
Il primo aveva stimato il valore dell'edificio e dei diritti spettanti sull'antistante corte in complessivi € 33.018,00, l'Arch. in Per_2 sede di ATP, aveva quantificato i danni in complessivi € 135.780,00
(valore dell'immobile ante demolizione € 46.500,00 oltre a perdita della facoltà di riedificare per la stessa volumetria € 89.280,00) mentre il
Geom. aveva quantificato il valore dell'immobile in € 21.000,00 e CP_4 nullo il danno derivante dalla perdita della facoltà di riedificare.
L'appellante ha, dunque, evidenziato tre diverse anomalie:
a) nella prima ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori il giudice non aveva disposto alcun rinnovo della CTU e solo poi, con una seconda ordinanza ed in assenza di qualsiasi istanza di riesame o modifica del provvedimento già adottato, aveva deciso di rinnovare la consulenza tecnica ritenendo di non considerare congrua la relazione redatta in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo e di dover, quindi, procedere alla nomina di un nuovo consulente;
b) Pur dopo aver nominato il nuovo consulente e pur a fronte della nuova perizia, il giudice aveva stabilito che l'appellante non avesse subito danni e che la somma ricevuta in sede penale (€
5.000,00) fosse satisfattiva;
c) Il CTU incaricato aveva dapprima affermato di non potersi esprimere sul danno da perdita della facoltà di riedificare
(quantificato, invece, in sede di a.t.p. in € 89.280,00) salvo, poi, citando contratti locatizi o altre rendite che nulla hanno a che vedere con la possibilità di riedificare, omettere di valutare economicamente la facoltà di demolire e ricostruire l'abitazione.
L'appellante ha, quindi, censurato la pronuncia per avere il tribunale equiparato e confuso la somma versata in sede penale ex art. 35 d.lgs. 274/2000 ad una forma di risarcimento dei danni subiti. L'appellante ha evidenziato che la sentenza di estinzione ex art. 35 d.lgs.
274/2000 costituisce una pronuncia di accertamento del fatto con cui il giudice assolve il reo perché ritiene, ai soli fini penali, soddisfacente e sufficiente la sua condotta riparatoria la quale, tuttavia, non può considerarsi un anticipo del risarcimento del danno civile.
In definitiva, secondo la prospettazione dell'appellante, la pronuncia andrà riformata riconoscendo un danno da demolizione pari ad
€ 21.000,00 (valore dell'immobile) oltre al danno da perdita della possibilità di riedificare, da valutarsi in via equitativa sulla base delle perizie in atti.
2 e nel costituirsi, hanno eccepito la CP_1 Controparte_2 mancanza di specificità dei motivi dell'appello ed hanno dedotto che, pur risolvendosi il gravame in una generale critica alla consulenza svolta in primo grado, in tal sede non fosse stata formulata alcuna contestazione formale, né fosse stata avanzata alcuna richiesta di chiarimenti o di rinnovazione della consulenza finendo, anzi, l'appellante per chiedere al giudice di appello la liquidazione, a titolo di risarcimento, proprio della somma riconosciuta dal consulente il cui operato ha costituito principale oggetto di contestazione.
In definitiva, gli appellati – che hanno negato che i lavori eseguiti dal proprio dante causa fossero consistiti in una demolizione quanto piuttosto nella semplice rimozione delle porzioni di immobile, già diruto, che minacciavano l'altrui incolumità in quanto pericolanti - hanno integralmente contestato il gravame poiché infondato in fatto ed in diritto concludendo per il suo rigetto.
2.1)Gli appellati hanno, inoltre, formulato appello incidentale avverso la sentenza parziale N. 400/2021 resa il 22.05.2021 chiedendone la riforma per aver il giudice omesso di considerare – in sede di esame dell'eccezione preliminare di legittimazione attiva dagli stessi sollevata – l'intervenuta usucapione dell'intero fabbricato per cui è causa da parte di a seguito della sentenza n. 245/2004 Controparte_3 del Tribunale di Ascoli Piceno. Secondo gli appellati, avrebbe usucapito tutta la Controparte_3 particella 123 Fg. 23 e, dunque, anche la porzione di fabbricato asseritamente demolita con ciò facendo venir meno il diritto dell'appellante di avanzare alcuna domanda risarcitoria.
3)L'esame dell'appello incidentale deve logicamente precedere quello riguardante l'appello principale.
Con la sentenza parziale n. 400/21 il Tribunale di Ascoli Piceno ha riconosciuto la legittimazione attiva di nella sua Parte_1 qualità di erede di e “per le quote facenti Persona_3 Persona_4 capo a questi ultimi sulla residua porzione di fabbricato rurale non usucapita da ” (v. sentenza n. 400/21, in atti) ritenendo Controparte_3 indubitabile detta qualità, dimostrata dalla documentazione anagrafica versata in atti e dalla domanda di usucapione a suo tempo avanzata anche nei suoi confronti.
e hanno insistito nell'eccezione CP_1 Controparte_2 sostenendo che la legittimazione in parola difetterebbe a fronte di altra pronuncia dello stesso Tribunale, la sentenza n. 345/2004, con cui – secondo la prospettazione degli appellanti incidentali – sarebbe stata dichiarata l'intervenuta usucapione, da parte del loro dante causa
[...]
del diritto di proprietà su tutto il fabbricato di Porchiano, ivi CP_3 compresa la porzione oggetto del presente giudizio.
L'eccezione va respinta.
Indiscussa la titolarità dei precedenti proprietari, tra i quali si annoverano gli ascendenti del signor – ossia Parte_1 [...]
e - l'assunto dell'appellante incidentale non Per_3 Persona_4 trova supporta nella interpretazione della richiamata sentenza di usucapione basata sul solo fatto che essa ha avuto oggetto una porzione dell'immobile e che gli appellanti erano già intestatari di altra porzione dello stesso edificio.
Peraltro elementi di segno contrario rispetto alla tesi degli appellanti incidentali si ricavano dalla stessa CTU condotta in primo grado dalla quale risulta che, esaminati gli atti catastali, il consulente ha potuto appurare come il fabbricato in questione, distinto al foglio n. 23, particella 123, fosse stato inizialmente intestato a per Controparte_3 diritti di proprietà pari ad 1/1, in forza della sentenza n. 345/2004 e che con variazione d'ufficio del 31.08.2012 n. 2217.1/2012, la particella 123 ha assunto la qualità di Fabbricato rurale diviso in subalterni ed al
Catasto Terreni sono stati costituiti il sub 1 ed il sub 2. Con tipo Mappale
n. 183239 del 07.11.2012 il sub 1 (intestato a è stato Controparte_3 trasferito al Catasto Fabbricati mentre il sub 2, oggetto di causa, è rimasto censito al Catasto Terreni. In perizia si legge, inoltre, che “La proprietà oggetto di causa è attualmente distinta al Catasto Terreni del
Comune di Ascoli Piceno come segue: Foglio 23 part. 123 sub. 2 qualità
Porz. Rur. FP, superficie mq. 00, Intestati catastali – Persona_5
Guerrieri usufruttuario parziale – nata a [...]_5 il 31.05.1931, proprietà per 2/15 – fu , proprietà Persona_3 CP_3 per 7/15 – nato a [...] il [...], proprietà Controparte_3 per 2/15 – Fu , proprietà per 2/15 – Controparte_6 CP_3 Per_4 fu , proprietà per 2/15. La proprietà in esame, fa parte
[...] Per_6 della maggiore consistenza di un fabbricato, censito al foglio 23 , part.
123, qualità Fabbricato Promiscuo di superficie catastale pari a mq. 570.
Tale fabbricato, sulla base dell'elaborato planimetrico depositato all'Agenzia delle Entrate, è costituito dalle seguenti unità immobiliari: -
Unità immobiliare urbana distinta al Catasto Fabbricati al foglio 23 part.
123 sub. 1 ed attualmente intestata ai Signori e Controparte_2
per i diritti di proprietà pari ad ½ cadauno – Porzione Controparte_1 rurale di fabbricato promiscuo distinti al Catasto Terreni al foglio 23 particella 123 sub. 2, che individua la porzione di fabbricato oggetto di causa ed intestata come sopra riferito – Bene Comune Non Censibile distinto al foglio 23 part. 123 sub. 3 che individua la corte comune ai sub. 1 e 2”.
Quanto detto comporta il rigetto dell'appello incidentale e la conferma della sentenza parziale n. 400/2021. 4)Passando all'esame dell'appello principale, va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati poiché l'atto di appello contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda:
l'appellante ha difatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, indicando i motivi di dissenso – tanto che gli stessi appellati hanno poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente - per cui i requisiti della ammissibilità e della specificità dei motivi dell'appello sono da ritenersi, nella fattispecie, rispettati.
Ciò posto, va osservato che il gravame si concentra sostanzialmente nella critica della decisione di non riconoscere che i lavori realizzati da abbiano provocato danni (ivi Controparte_3 compreso quello da perdita della capacità di riedificare) e nella scelta di ritenere la somma offerta in sede di procedimento penale satisfattiva delle pretese avanzate dall'odierno appellante.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che attorno al 2011/2012 ha commissionato lavori di abbattimento e rimozione Controparte_3 presso l'immobile de quo. Sentito all'udienza dell'8 giugno 2022, il signor
(teste di parte convenuta ed odierna appellata) ha Testimone_1 dichiarato, infatti, che “[…] mi chiese di rimuovere con Controparte_3 la mia ruspa quello che era rimasto della casa. Ho eseguito il lavoro in data che non so precisare. Forse era il 2011 o il 2012. […] Quindi i muri rimasti erano due: uno posto a monte che non ho rimosso ed è rimasto in loco;
l'altro posto a valle che abbiamo abbattuto per i motivi già detti.”
(v. verbale udienza 08.06.2022).
Una volta appresa tale circostanza, l'appellante ha incaricato un proprio perito per la stima dei danni e, di seguito, sono state elaborate altre due perizie, una in sede di accertamento tecnico preventivo e l'altra nel corso del giudizio di primo grado. A proposito di quest'ultima, si osserva che “In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorché formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio.” (Cass. n. 9461/2010). Alla luce di tale principio e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcuna anomalia può ravvisarsi nella scelta del primo giudice di procedere alla nomina del consulente solo in un secondo momento e senza alcuna sollecitazione delle parti che, peraltro, nel caso di specie, è possibile rinvenire nella richiesta di rinnovazione della ctu o di chiamata a chiarimenti del consulente avanzata dalla parte convenuta ed odierna appellata in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. (v. fascicolo di parte di primo grado).
Dalla CTU elaborata in corso di causa (anche sulla base della consulenza del tecnico di parte, Geom. e dell'elaborato Persona_7 peritale realizzato in sede di ATP a firma del CTU Architetto
[...]
– principale oggetto di contestazione del presente appello – Per_8 risulta anzitutto che “Alla data del sopralluogo, dell'immobile oggetto di causa, risultava visibile solo una porzione del muro in conci di tufo che era comune fra le due unità immobiliari […] e porzioni di setti murari, posti verso sud, realizzati in pietrame di tufo e laterizi, di modestissime altezze e dimensioni” e ancora che “In sede di sopralluogo, con l'ausilio della documentazione allegata agli atti di causa ed alle indicazioni fornite dalle parti presenti, si è proceduto a visionare lo stato dei luoghi per accertare ove era posizionata la porzione di fabbricato in esame e ad oggi demolita/crollata e, per quanto possibile a ricostruirne la consistenza. […] in base a quanto rilevabile dall'elaborato planimetrico, si sviluppava su due piani fuori terra oltre un piano sottotetto” (v. pag. 5 – CTU . CP_4
Risulta pertanto che alla data in cui si svolsero le operazioni peritali, l'intera porzione di fabbricato in proprietà – pro quota – dell'odierno appellante era stata demolita.
Come anticipato più sopra, è lo stesso teste a Testimone_1 confermare la circostanza della demolizione: (Cap. 7) “La circostanza è vera. mi chiese di rimuovere con la mia ruspa quello Controparte_3 che era rimasto della casa. Ho eseguito il lavoro in data che non so precisare. Forse era il 2011 o il 2012. Della casa era rimasta in piedi una parete della parte di sopra, che è ancora lì e non era pericolante e il muro di sotto dove è attualmente una piazzola di cemento. Si trattava di una parete di pietre e terra che era pericolante. Quindi i muri rimasti erano due: uno posto a monte che non ho rimosso ed è rimasto in loco;
l'altro posto a valle che abbiamo abbattuto per i motivi già detti. Preciso che la casa, anche se costituita da due unità, presentava solo i due muri di cui ho parlato, uno dei quali abbiamo abbattuto” ( v. verbale udienza escussione testi 08.06.2022).
Ciò posto, è evidente che, per stabilire l'esatto ammontare dei danni (che nessuna delle tre perizie in atti ha negato, pur quantificandoli diversamente) subiti con la demolizione, occorre stabilire quale fosse lo stato dell'immobile prima dell'abbattimento.
Al proposito, va osservato che in sede di escussione testimoniale il signor ha dichiarato che “Si trattava di vecchia Testimone_1 struttura ed i solai erano costituiti da travi in legno che erano andate giù”. Sentito alla stessa udienza, il signor ha affermato Testimone_2 che “Il solaio della casa era distrutto e io e mio fratello camminammo sul cordolo perimetrale del solaio che era rimasto in piedi. Il cordolo a un certo punto, al nostro passaggio, ha ceduto facendomi cadere al piano sottostante” (v. verbale ud. 08.06.2022). Il CTU ha, inoltre, CP_4 riportato le dichiarazioni rilasciate sia da in sede di Testimone_1 sommarie informazioni a seguito della denuncia sporta per danneggiamento da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(“l'abitazione di versava in pessime condizioni, il tetto era in Pt_1 parte crollato, le mura perimetrali erano danneggiate, in particolare quello di facciata e quello laterale. Il muro che divideva le due proprietà era in discrete condizioni”), sia quelle di anch'esso Persona_9 sentito a sommarie informazioni nel contesto delle indagini eseguite dopo la denuncia sporta (“il casolare versava in pessime condizioni, era disabitato da diversi anni, il tetto era in parte crollato, le mura perimetrali erano intatte solo nella zona posteriore una parte del muro era rovinato”). Lo stesso consulente di parte appellante, nel descrivere lo stato dell'immobile ante demolizione, ha dichiarato che “[…] pur se
l'edificio in esame attualmente è quasi completamente demolito, possiamo procedere alla sua descrizione anti demolizione con una possibile piccola percentuale di errore dovuta ad eventuali dichiarazioni non veritiere delle parti;
e, più precisamente, tale edificio da tempi remoti in uso al Signor confinante con quello in uso al Parte_1
Signor , era realizzato con struttura portante verticale in Controparte_3 muratura di tufo mista a mattoni pieni legata con malta di calce;
al riguardo va detto che le stesse murature necessitavano in varie zone di intervento di restauro con sistema “cuci e scuci” mentre il muro comune che divideva le due proprietà versava in buone condizioni statiche;
gli impalcati erano in legno ed in precarie condizioni manutentive addirittura parte di quello del tetto era crollato” (v. perizia Geom. Persona_7 in atti).
Le testimonianze raccolte nel corso del primo grado di giudizio e quelle riportate dai periti consentono, in sostanza, di considerare l'immobile in questione in pessimo stato di conservazione prima che questo venisse definitivamente abbattuto.
Quanto, invece, al tema del danno da perdita della facoltà di riedificare, il tecnico ha ritenuto che “Viste le rendite ricavabili dall'immobile, i costi da sostenere per ottenerle, i valori di mercato di fabbricati siti nella zona in esame o in zone ad essa paragonabile, lo scrivente ritiene l'investimento non conveniente da un punto di vista economico. Considerato inoltre che, il mercato immobiliare in località
Porchiano è fermo da tempo, anche a causa della non favorevole presenza della discarica GETA, lo scrivente ritiene che non vi sia alcuna certezza sulla possibilità di locare immobili e quindi di ricavare rendite. Si ritiene inoltre che la futura vendita dell'immobile ristrutturato non consentirà di recuperare le spese da sostenere per la sua riparazione. Per
i motivi sopra esposti, lo scrivente ritiene che non vi è un danno futuro derivante dalla demolizione/crollo dell'immobile, in quanto non è ragionevole sperare che dallo stesso si potevano ricavare rendite tali da recuperare l'investimento oppure plusvalenze in caso di vendita dell'immobile successivamente all'intervento di ristrutturazione” (v. perizia ctu . CP_4
Le considerazioni del consulente del giudice – alla ricerca di un parametro oggettivo di valutazione - si riferiscono alla eventuale riedificazione in termini di mero investimento che non tengono in debita considerazione altri elementi quale la possibilità che l'appellante ben avrebbe potuto riedificare per godere personalmente dell'immobile come, peraltro, ha fatto il vicino, dante causa degli odierni appellati.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, ossia dello stato dell'immobile ante demolizione così come emerso dalle testimonianze e della perizie oltre che dell'analisi condotta dal ctu in tema di danno da perdita della possibilità di riedificare, va ritenuta congrua la stima formulata dal Geom. - in quanto elaborata al termine di indagini CP_4 complete e coerenti, che hanno tenuto in debita considerazione tutti gli elementi a disposizione - da ritenersi comprensiva del danno da perdita della possibilità di riedificare, attesa la compressione delle possibilità edificatorie e di godimento quali facoltà necessariamente correlate alla volontà degli altri comproprietari (“Visto quanto sopra riferito, lo scrivente ritiene che i danni subiti dall'odierno ricorrente a causa della demolizione, compresa la perdita della facoltà di riedificare per l'intero da parte del ricorrente è pari ad €. 21.000,00 (Euro Ventunomila/00).” – v. perizia ctu primo grado).
L'insieme delle suesposte considerazioni comporta il riconoscimento, in favore di della somma, pro quota, Parte_1 di € 12.600,00 (9/15 di € 21.000,00), a titolo di risarcimento del danno, posto che i crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono tra loro autonomi e che tra i danneggiati non si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la comune origine del credito posto che a solidarietà attiva, diversamente da quella passiva, non si presume, ma deve risultare dalla legge o dal titolo, senza che si possa addivenire a conclusioni diverse posto che nella fattispecie in esame l'azione risarcitoria personale è stata esercitata non attiene al mero sacrificio delle facoltà di godimento e/o di disposizione ma alla perdita, almeno parziale del bene.
Dall'importo sopra indicato va, quindi, decurtato quanto già ricevuto in sede di giudizio penale (€ 5.000,00) attesa la natura risarcitoria di quanto versato in sede penale per cui va pronunciata condanna per la somma di € 7.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5)L'accoglimento del gravame impone, in definitiva, la riforma della sentenza di primo grado, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio, vanno compensate nella misura di un terzo, in ragione del divario esistente fra la somma inizialmente richiesta e quella riconosciuta, e poste per la restante parte a carico di e in CP_1 Controparte_2 applicazione del principio di soccombenza, liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii. ed esclusa quanto al presente grado la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
Sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
522/2022 pubblicata il 03.08.2022 e sull'appello incidentale avverso la sentenza parziale n. 400/21 del 22.05.2021 del Tribunale di Ascoli
Piceno, rigettato l'appello incidentale, in riforma della sentenza definitiva, così provvede:
- Rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 [...]
CP_2
- Condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno in favore di nella Parte_1 misura di € 7.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che pone per la restante parte a carico di e in solido, liquidate per CP_1 Controparte_2
l'intero, quanto al primo grado, in €. 700,00 per fase di studio,
€. 600,00 per fase introduttiva, €. 1.200,00 per fase istruttoria,
€. 1.300,00 per fase decisionale e €. 406,50 per esborsi e, quanto al presente grado, in €. 900,00 per fase di studio, €.
900,00 per fase introduttiva ed €. 1.400,00 per fase decisionale,
€. 382,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. - Spese di CTU della fase di istruzione preventiva e della fase di merito come già liquidate, a carico della parte appellata.
- Sussistono, quanto al solo appello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228 .
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 05.05.2025
Il Consigliere Est.
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico