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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/06/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 19.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8034 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Sabrina Natale ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2018 0007461954000 – notificato il CP_1
15.11.2023 – per l'importo, comprensivo di somme aggiuntive ed interessi, di € 11.309,96, preteso a titolo di contributi previdenziali a percentuale eccedenti il minimale relativi all'anno 2012, a favore della Gestione Commercianti. L'opponente ha esposto che la pretesa scaturirebbe da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'ammontare dei redditi per l'anno 2012 sarebbe stato maggiore di quello denunciato;
ha, quindi, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo azionato dall' previdenziale, atteso che l'unico atto con il quale l ha manifestato la volontà CP_2 CP_1 di esercitare il diritto è costituito dall'avviso di addebito, notificato, come già detto, solo in data 13.12.2023. Ha quindi chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato. Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito: di aver legittimamente provveduto alla CP_1 formazione e alla notifica dell'avviso di addebito;
quanto all'eccezione di prescrizione, di non aver potuto far valere il proprio diritto se non nel momento in cui è venuto a conoscenza dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, asseritamente notificato al ricorrente in data 23.06.2017.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che è dato pacifico in causa che l'importo richiesto è strettamente collegato ad un accertamento dell'Agenzia delle Entrate: nello specifico, l deduce che non avrebbe potuto far valere il proprio diritto se non a far CP_1 data dalla comunicazione del maggior reddito accertato dall'Amministrazione finanziaria, evidenziando altresì che “ai sensi dell'art. 2935 cc deve ritenersi che la prescrizione decorra solo dalla notifica dell'accertamento”.
Secondo le difese dell' , inoltre, “Il reddito d'impresa, base imponibile del contributo, CP_3 scaturisce da Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate “ACCERTAMENTO PF
TF7010401466-2017 (2012)”, notificato Il 23/06/2017”.
Tuttavia, in mancanza di prova dell'avvenuta notifica al contribuente dell'accertamento CP_ tributario (non essendo a tal fine idonea la documentazione versata in atti dall' ), nonché dell'epoca esatta in cui l'Istituto previdenziale è venuto a conoscenza degli esiti di detto accertamento, non può che ritenersi maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo afferente all'annualità 2012, azionato solo nel 2023; fermo restando che dalla data di presunta notifica dell'accertamento fiscale (23.06.2017) alla data di notifica dell'impugnato avviso di addebito (15.11.2023), è comunque trascorso oltre un quinquennio.
Ne consegue l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L'assenza di doglianze sul merito degli accertamenti fiscali e contributivi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) Annulla l'avviso di addebito n. 328 2018 0007461954000.
b) Compensa le spese. S.M.C.V., 20.06.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino