Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5069/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5029/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angela Imbriani, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 13.2.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2022 la sig.ra [nata il Parte_1
5.3.1979 a LE RA (Marocco), CF. ], premesso di C.F._1 aver contratto matrimonio in Marocco in data 17.11.2003 con il sig. CP_2
1
[...]
[nato il [...] a [...], CF. CP_1
] e che dalla loro unione erano nati i figli C.F._2 Per_1
(8.8.2004), (2.9.2008) e (21.9.2018), chiedeva pronunciarsi la Per_2 Pt_2 separazione dal coniuge con addebito e l'assegnazione della casa familiare. restava contumace. CP_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, data la mancata comparizione della resistente, venivano emessi con ordinanza del
12.9.2023 i provvedimenti provvisori ed il giudizio proseguiva. restava contumace restava contumace anche nella successiva CP_1 fase del giudizio nonostante la regolare notifica del verbale della udienza presidenziale.
Alla udienza del giorno 13.2.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alla ricorrente ex art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse mostrato dal resistente, la quale non ha ritenuto di comparire né all'udienza presidenziale, né a quella dinanzi al Giudice Istruttore;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
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Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto genericamente formulata e rimasta del tutto sfornita di prova.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795).
B) Nonostante l'assenza di domande espresse in relazione ai figli della coppia, il
Tribunale ritiene di dover disciplinare tali aspetti di ufficio.
Va sicuramente confermato l'affido esclusivo rafforzato dei minori Per_2
(2.9.2008) e (21.9.2018) alla madre, atteso che il padre si disinteressa dei Pt_2 figli da oltre tre anni avendo lasciato la casa coniugale senza dare più notizie di sé.
Emerge, dunque, inequivocabilmente una gravissima idoneità genitoriale del padre, ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte
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ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg.
v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità
e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario attesa la radicale inidoneità del padre ad assumere decisione nell'interesse dei figli minori di cui si è disinteressato da anni.
Quanto alla modalità di frequentazioni padre-figli, le circostanze emerse in ordine al totale disinteresse manifestato negli anni verso i figli, impongono di prevedere che il padre possa vedere i minori solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figli, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con i minori, interesse non merso nel corso del presente procedimento.
Va inoltre confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in
Castelnuovo di Conza (SA) Via L.go Taverna n. 3 dove già vive con i tre figli.
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Va, in ultimo, confermata la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 150,00 sia per ciascuno dei figli minori che per il figlio maggiorenne non autosufficiente (studente universitario) oltre all'onere di contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata il [...] a Parte_1
LE RA (Marocco), CF. ] e C.F._1 CP_1
[nato il [...] a [...], CF. ]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile ove è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- affida in via esclusiva alla madre (CF. ) Parte_1 C.F._1
i minori (2.9.2008) e (21.9.2018); le decisioni di Persona_3 Persona_4 maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio dei due minori potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- il padre potrà vedere i figli minori solo dopo positiva CP_1 attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio
Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle
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frequentazioni tra padre e figli, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con i minori, interesse non merso nel corso del presente procedimento;
- assegna la casa familiare sita in Castelnuovo di Conza (SA) Via L.go Taverna n.
3 alla signora Parte_1
-dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese per il mantenimento dei tre figli l'importo di euro 450,00 (150,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese CP_1 straordinarie per i figli nella misura del 50%;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 18.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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