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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1202 /2025
Oggi 10/06/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1202/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
D'Andrea ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 dalla data di presentazione della domanda amministrativa
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Giova preliminarmente rammentare che la pensione di inabilità istituita dall'articolo 12
della Legge 30 marzo 1971, n. 118 spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
88% (cfr. relazione in atti).
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. , ha concluso la sua relazione affermando Parte_1
che: “le predette infermità coesistenti tra di loro, valutate nel loro complesso attraverso il
calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano nel ricorrente un grado di invalidità
complessivo pari all'88% riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L.
23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica, a decorrere dalla
domanda amministrativa e fino all'età di 67 anni, che non dà diritto alla Pensione di inabilità (art.
12 L. 118/1971).
Appare priva di fondamento la censura attorea in merito alla errata valutazione da parte del CTU sulla “CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA CRONICA” ad un “INDICE
NYHA II”; il dott. ha invero compiutamente e puntualmente analizzato la Per_2
patologia del ricorrente ed i certificati medici prodotti precisando, in risposta alle osservazioni inviate a mezzo pec da parte ricorrente il 21.2.2025, che: “… si rileva che il
ricorrente – peraltro titolare di patente di guida tipo A B nr. , rinnovata con Numero_1
medico monocratico (e non presso la Commissione medico legale di Trapani) in data 30.01.2021,
con scadenza in data 05.12.2025, senza prescrizioni - proprio in occasione di una visita
pneumologica ambulatoriale datata 23.04.2024 (anch'essa agli atti) successiva alla visita
cardiologica, dichiarava di non lamentare dispnea a riposo e di avere solo una lieve dispnea per
3 sforzi intensi (…), dato anamnestico che mal si concilia con una classe NYHA III, atteso che
la classe III sottende uno scompenso cardiaco da moderato a grave in esito al quale,
l'attività fisica minima (come camminare per casa o salire mezza rampa di scale) provoca
dispnea o affaticamento.”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr.
Cass. Civ. 7160/2017) – vanno pertanto condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
2. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c..
Marsala, il 10.6.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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