Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 2050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 269 c.c. da:
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) ed elett. dom. in Genova Via San Isonzo 38/16, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Fabio Batini;
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] elett. Controparte_1 CodiceFiscale_2 dom. in Genova Via Fieschi 20/4, presso lo studio dell'Avv. Silvia Scasso
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza, rilevata la fondatezza in fatto ed in diritto di quanto narrato nell'atto introduttivo, riconosciuta ed accertata la paternità del sig.
[...]
, ordinando il Tribunale al Comune stesso competente la trascrizione d'ufficio nei Controparte_1 registri dello Stato Civile e/o come meglio visto e ritenuto e conseguentemente dichiarare tenuto il sig.
[...]
a corrispondere mensilmente alla signora Controparte_1 Parte_3 il contributo al mantenimento della figlia nata a [...]
[...] Parte_2 il 25/11/2022 in € 250,00- e/o come meglio visto e ritenuto dalla data della nascita e, entro il cinque di ogni mese, fino alla autosufficienza economica della stessa, oltre al 50% delle spese extra come in uso presso la sezione famiglia di questo Ecc.mo Tribunale. Stabilire il regime di frequentazione padre/figlia, come meglio visto. Condannare il sig a rifondere tutte le spese del presente giudizio.” Controparte_1
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, anche in punto inammissibilità delle domande avversarie,
- previa declaratoria in ordine alla paternità della minore , nata a Genova il [...], in [...] capo al Sig. e adozione di ogni conseguente ordine di trascrizione e Controparte_1 annotazione, confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo tempi di frequentazione tra padre e figlia ampi e con modalità libere, onde consentire il consolidamento del rapporto tra i medesimi ed anche tra la minore e il fratellino, secondogenito dell'esponente, nato il [...]. In particolare, si chiede la conferma della frequentazione tra padre e figlia tutti i sabati dalle 14.00 alle 19,00, senza affiancamento della figura materna, sino al 30.04.2025.
A decorrere da tale data, si chiede stabilire almeno due week end al mese completi di spettanza paterna, con prelevamento da parte del padre il venerdì alle ore 19,30 circa, sino alla domenica sera alle 19,00 circa, con ritiro della minore da parte della madre presso la casa paterna. Nelle settimane in cui il padre non terrà la minore per l'intero week end, confermare le giornate del sabato, dalle ore 11,30 alle ore 18,00 circa.
Si chiede stabilirsi che entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi, tengano con sé la figlia minore in occasione delle festività principali secondo il principio dell'alternanza e il criterio della pariteticità, e così anche per il compleanno della bambina.
Per quanto concerne il periodo estivo, si chiede che venga disposto che la figlia minore trascorra con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, con onere di indicare il periodo prescelto con congruo anticipo, preferibilmente entro il mese di giugno.
Per quanto concerne il mantenimento della minore, si chiede che il contributo ordinario a carico dell'esponente sia stabilito in un importo non superiore a 200,00 euro mensili (considerati i significativi esborsi, oltre alla nascita del secondogenito e lo stato di disoccupazione dell'attuale compagna), oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente concordate e documentate, secondo i criteri di cui al Verbale di riunione del
Tribunale di Genova del 15.09.2024.
Vinte le spese di lite.”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione del 15.02.2024 la signora chiedeva Parte_1 accertarsi e dichiararsi la paternità del signor ei confronti della figlia Controparte_1 nata a [...] il [...] nonché regolamentarsi i Persona_1 correlati aspetti economici.
All'udienza del 20.06.2024 il GD interrogava liberamente le parti e con Ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c. del 02.07.2024, rilevato che il convenuto aderiva alla domanda di riconoscimento della figlia – comprovata dal “Rapporto di prova paternità” effettuato da. Laboratorio di scienze forensi –
Sezione genetica dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni in data 17.07.2023 prodotto dalla parte attrice sub prod n.
3 - affidava in forma condivisa la minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e disciplinava il regime di frequentazione con il padre e la figlia;
in punto economico, poneva a carico del padre la somma di euro 250,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il procedimento veniva quindi istruito tramite indagini di PT sul convenuto, il quale si costituiva formalmente con comparsa di risposta del 15.10.2024 ove confermava di aderire alla domanda di riconoscimento, ma chiedendo una riduzione del contributo economico a titolo di mantenimento della figlia.
Con provvedimento del 05.03.2025 il GD, lette le note scritte depositate dalle parti ove le medesime avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione per riferire al collegio.
*********
Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
Ai sensi dell'art. 269 c.c. “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso” e, per quanto riguarda il caso di specie, stante il rapporto di prova di paternità prodotto dalla ricorrente, non contestato dal convenuto il quale, ha quindi aderito alla domanda, ritiene il Collegio che sussista la prova della paternità del signor Controparte_1 ei confronti della minore
[...] Persona_1
La domanda va quindi accolta.
Regime di affidamento e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, dì ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale
e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, che nel caso di specie può certamente trovare accoglimento atteso che entrambe le parti hanno, sul punto, rassegnato conclusioni conformi e non sono state evidenziate ragioni che possano, in ipotesi giustificare un diverso regime.
Nel caso di specie la minore può essere affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
Il calendario di frequentazione con il padre potrà essere il più ampio possibile compatibilmente con le esigenze della minore e comunque potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- Un fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 19,00 circa sino alla domenica alle 19,00 circa per poi arrivare a fine settimana alternati a partire dal mese di giungo p.v. Nelle settimane che si concludono con il week end di competenza della madre, il padre potrà tenere la figlia il sabato dalle ore 11,30 alle ore 18,00 circa;
nel caso in cui sorgano difficoltà nell'attuazione del calendario il padre potrà rivolgersi al SS territorialmente competente.
- tutte le festività civili e religiose ed il compleanno della figlia seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
Sul contributo paterno per il mantenimento della figlia
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).” La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore
(Cass. Civ. Sez. I Ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, si ricava quanto segue
Redditi della ricorrente:
la predetta vive con la figlia con il fratello, la madre Persona_1 ed il marito della medesima nella casa di proprietà di quest'ultimo, onde è priva di oneri alloggiativi.
Inoltre; lavora presso una lavanderia industriale con stipendio mensile di circa euro 600,00 e
Percepisce per intero l'AU di circa euro 80,00 mensili.
Redditi del resistente:
anno 2021
- CU euro 3.262,45 datore di lavoro Staff S.p.a;
- CU euro 431,18 datore di lavoro D.I. Persona_2
- CU euro 1.680,09 datore di lavoro I-Courier S.r.l.;
- CU euro 933,21 datore di lavoro D.I. Kondenast Trasporti e logistica di CE Blas Ronald
Alan;
- CU euro 2.945,87 datore di lavoro Alessandra- Società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione.
Anno 2022
- CU euro 22.190,64 datore di lavoro I-Courier S.r.l.
Anno 2023
- CU euro 12.167,68 datore di lavoro I-Courier S.r.l.;
- CU euro 11.113,24 datore di lavoro Mov. Ing- Società a Responsabilità Limitata.
Il signor lavora come corriere con regolare contratto a tempo Controparte_1 determinato ed ha percepito redditi come sopra indicati, vive con la sua attuale compagna, la madre e i due fratelli della compagna e il loro figlio nato il [...] in [...] immobile in locazione il cui contratto è intestato alla madre della compagna con canone mensile di euro 700,00, secondo quanto dal medesimo dichiarato.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione all'età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo stabilire quale contributo paterno la somma di euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Accerta e dichiara che il signor nato a [...] il Controparte_1
11.09.1999 è il padre biologico di nata a [...] Persona_1
(GE) il 25.11.2022;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, passata in giudicato, sull'atto di nascita della minore nata a [...] Persona_1
(GE) il 25.11.2022;
- Affida la figlia minore nata il [...] in Persona_1 forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre, di vederla e tenerla con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese con decorrenza dalla data della domanda, in favore della signora
[...]
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 [...] nata il [...] la somma di euro 250,00 oltre Persona_1 rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Le spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni