Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2228/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CARDONE PAOLO, presso il cui studio sito in VIA LAMARMORA, 4 20122
MILANO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistito Controparte_1 C.F._2
e difeso dell'avv. INFUSO MARTA MARIA, presso il cui studio sito in VIA DAVERIO 6 MILANO
è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...], assistito Controparte_2 C.F._3
e difeso dell'avv. INFUSO MARTA MARIA, presso il cui studio sito in VIA DAVERIO 6
MILANO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...], Controparte_3 C.F._4 assistito e difeso dell'avv. INFUSO MARTA MARIA, presso il cui studio sito in VIA DAVERIO 6
MILANO è elettivamente domiciliato.
(iscritto nei registri del predetto Comune, n. 32, anno 1988, reg. 05, parte II, serie C)
Divorziati consentenza di divorzio n. 12422/2018 del 10.12.2018 del Tribunale di Milano
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 12422/2018 del 10.12.2018 del Tribunale di Milano in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) l'obbligo del sig. di pagamento del contributo al mantenimento dei figli Parte_1 dell'importo di Euro 580,55, come da sentenza di divorzio, quindi con spese mediche (ma solo se previamente autorizzate), spese di trasporto (tessera ATM mensile) e spese ricreative/sportive, cesserà automaticamente al 31/12/2025;
2) Il sig. verserà alla IG l'importo complessivo di € Parte_1 Controparte_3
20.301,00, pari al totale delle tasse di iscrizione sostenute dalla stessa per la laurea Magistrale in economia presso l'università Cattolica di Milano, alle seguenti scadenze: quanto ad € 916,00 contestualmente all'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
quanto ad € 9.697,00 il giorno in cui verrà omologato o ratificato con sentenza il presente accordo;
quanto ad € 9.697,00 verrà corrisposto sempre alla IG , detratto l'importo di € 400,00 a suo tempo prestato in Controparte_3 data 16/02/2023 dal padre alla IG, contestualmente al rogito di vendita della ex casa coniugale
(vedi punto 3);
3) la signora e il sig. comproprietari al 50% dell'immobile sito Controparte_1 Parte_1 in Via Fratelli Cervi Residenza Cantone app. 731 + box - Milano Due - Segrate (MI), si obbligano a mettere in vendita la ex casa coniugale a terzi il prima possibile, ma comunque dal 01/01/2026, tramite agenzia immobiliare identificata d'accordo tra le parti, al prezzo che verrà anch'esso concordato sulla base della valutazione dell'agenzia immobiliare. Se le parti non troveranno un'agenzia comune, indicheranno ognuno un'agenzia. Il prezzo di vendita, in quest'ultimo caso, verrà stabilito dalla media dei prezzi indicati dalle due agenzie, sempre che corrisponda a valori di mercato. 4) Qualora l'immobile sito in Via Fratelli Cervi Residenza Cantone app. 731 + box - Milano Due -
Segrate (MI) non sia ceduto a terzi entro il 31/12/2026 (o sia stato firmato un preliminare di vendita con un terzo), entrambe le parti avranno un'opzione di acquisto del 50% dell'immobile detenuto dall'altra parte, esercitabile a partire dal 01/01/2027. La parte che vorrà esercitare l'opzione di acquisto dovrà informare preventivamente per iscritto l'altra parte dell'intenzione di esercitare l'opzione entro il 15/12/2026. Nel caso la sig.ra informasse il dr. CP_1 Parte_1 di esercitare l'opzione dovrà presentare sempre entro il 15/12/2026 documentazione attestante la disponibilità di fondi (propri o concessione di un mutuo ipotecario anche acceso dai figli) per l'acquisto. Il valore dell'acquisto del 50% dell'immobile da parte di una delle due controparti sarà quello identificato sulla base della prima valutazione del valore dell'immobile da parte della agenzia immobiliare prescelta scontato del 10% ed il rogito dovrà avvenire entro e non oltre il 31/01/2027.
Qualora il dr. decidesse di esercitare l'opzione di acquisto, essa sarà subordinata Parte_1 al diritto di visita dell'immobile prima dell'esercizio dell'opzione da parte dello stesso dr. Parte_1
(il giorno precedente al rogito). Dopo la visita dell'immobile da parte del dr. tutte le Parte_1 chiavi dell'appartamento, del box e della cantina verranno consegnate all'avvocato del sig. che le terrà in via fiduciaria e le consegnerà al nuovo proprietario. Parte_1
5) La sig.ra e i figli e rinunciano fin da ora Controparte_1 Controparte_3 CP_2
a qualsiasi ricorso o appello per qualsiasi motivazione sia per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli che, in particolare, in merito alla messa in vendita della ex casa coniugale a partire dal 01/01/2026 dell'immobile sito in Via Fratelli Cervi Residenza Cantone app. 731 + box -
Milano Due - Segrate (MI).
6) Fermo il resto.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 12422/2018 del 10.12.2018 del Tribunale di Milano: 1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato