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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4189/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Angela Paladina che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 ottobre 2019 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5099/2019 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva CP_2
l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 28 luglio 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 6 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n.
31164/2022).
E parte ricorrente con le ultime note ha rinunciato alla domanda di condanna.
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che il ricorrente
è affetto da “Esiti di intervento di L4-L5 posterolaterale sn” che tuttavia nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In merito ai motivi di opposizione, ha precisato che “Il legale della ricorrente commenta sintomatologia riferita dal ricorrente assolutamente soggettiva (come le parestesie) e cmq concordanti con il quadro clinico di esiti di intervento di L4-L5 cosi come riportato nei vari certificati, inoltre, il paziente all'esame obiettivo generale non ha manifestato alcuna difficoltà nella deambulazione ne nella stazione eretta con un buon trofismo e tono muscolare obiettivabile oggettivamente. Circa la condizione di dispnea da sforza, questa non era stata valutata poiché non crea alcuna difficoltà nella sua attività di pasticcere, tra l'altro nello stesso certificato si evince che tale condizione di BPCO era già presente da circa 15 anni senza aver mai creato problemi nella sua attività lavorativa. Infatti, ricordo al legale del ricorrente che lo stesso certificato documenta una saturazione sanguigna perfetta, cioè 97%!!!!” e conclude sostenendo che “Tenuto conto delle osservazioni rese dalle parti, si confermano le conclusioni precedentemente formulate e per le infermità di cui sopra, si giunge alla conclusione che per le infermità di cui sopra, non è possibile riconoscere al ricorrente,
Sig. , lo status invalido civile la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo in Parte_1 occupazioni confacenti le sue attitudini.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua Per_1
e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n.
23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione. 3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese CP_1
della c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 7.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro