Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 02/12/2021, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 00503/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2021, proposto da
Asiago 3 Emme S.r.l., IV Novembre S.r.l. e Villa Rossi S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Bruno Barel e Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asiago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro e Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, n. 1050/2020 pubblicata in data 12 novembre 2020, provvisoriamente esecutiva, previa declaratoria di inefficacia ai sensi dell'articolo 114, comma 4 lett. c) CPA, per quanto occorrer possa in quanto emessa in violazione o elusione della su indicata sentenza, della deliberazione della Giunta comunale di Asiago n. 35 di data 11 marzo 2021 avente ad oggetto “sentenza del T.A.R. Veneto 1050/2020 – proposta di offerta economica non vincolante”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asiago;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre c.t.u., ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio le società in epigrafe hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente a dare ottemperanza alla sentenza di questo TAR nr. 1050/2020, previa declaratoria di inefficacia ai sensi dell’articolo 114, comma 4 lett. c) CPA, ove ritenuto necessario, della deliberazione della Giunta comunale di Asiago n. 35 di data 11 marzo 2021;
- le ricorrenti hanno infatti dedotto che con la delibera citata il Comune di Asiago avrebbe proposto, a titolo di risarcimento del danno patito dalle società interessate, secondo quanto accertato nella sentenza rimasta inattuata, una somma irrisoria e comunque determinata in violazione dei criteri fissati nella decisione di cui si chiede l’ottemperanza;
ritenuto dunque, non essendo stato raggiunto tra le parti un accordo sul quantum EA , che sia necessario procedere alla nomina di un C.T.U., a cui sarà affidato l’incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“ Premessa una breve descrizione degli immobili interessati dalla controversia in oggetto, quantifichi il consulente il danno patito da ciascuna delle ricorrenti, facendo applicazione dei seguenti criteri:
1. proceda, in primo luogo, il consulente a determinare l’ammontare degli esborsi documentati, sostenuti dalle ricorrenti per la progettazione del piano, sulla scorta della documentazione depositata nei giudizi NRG 1537-1538-1539 del 2012 instaurati dinanzi a questo TAR;
2. proceda, dunque, il consulente a determinare il danno da perdita dell’incremento di valore fondiario che sarebbe derivato dall’approvazione dei P.U.A. bocciati dall’Amministrazione resistente, secondo questi parametri:
2a. quantifichi il consulente il valore di mercato che gli immobili, secondo la rispettiva superficie, avrebbero avuto nell’anno 2007 in caso di favorevole delibazione del piano attuativo: a tal fine faccia riferimento al valore di mercato proprio in quell’epoca di immobili aventi requisiti analoghi a quelli in considerazione, preferibilmente reperiti nell’ambito del territorio comunale di Asiago, e, solo subordinatamente, nell’ambito di altri Comuni limitrofi e aventi caratteristiche corrispondenti, per quanto di interesse, al territorio di Asiago; il consulente potrà fare ricorso al metodo “sintetico-comparativo”, ovvero, in subordine a quello “analitico-ricostruttivo”;
2b. sottragga dall’importo così determinato una somma corrispondente al prezzo di acquisto degli immobili in oggetto, rivalutato all’anno 2007;
3. proceda alla rivalutazione monetaria dell’importo così ottenuto con riferimento al periodo intercorrente tra il 18.09.2007 fino al 12.11.2020;
4.calcoli, infine, su tale somma gli interessi nella misura legale fino all’attualità ”;
nomina consulente l’Ing. Antonio Montineri;
il consulente tecnico d’ufficio trasmetterà lo schema della propria relazione alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici di parte, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di versamento dell’acconto;
i consulenti tecnici di parte, se nominati, dovranno trasmettere al Consulente Tecnico d’Ufficio le proprie osservazioni entro il successivo termine di giorni 15 (quindici);
la relazione scritta finale del Consulente Tecnico d’Ufficio, con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico che avrà luogo presso la sede del TAR il giorno 24 marzo 2022 alle ore 13,00, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria;
fino alla data del conferimento dell’incarico è data facoltà a ciascuna delle parti di nominare un proprio consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 67 del CPA;
ritenuto di stabilire in Euro 3.000,00 l’anticipo del compenso del C.T.U., ordinandone la corresponsione in via provvisoria a carico delle ricorrenti, e di rinviare alla sentenza definitiva ogni decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio e sulla liquidazione del compenso definitivo del C.T.U., previa produzione da parte di quest’ultimo di apposita nota spese;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la pubblica udienza del 17 novembre 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
fissa per il conferimento dell’incarico la data del 24 marzo 2022 ore 13,00;
fissa per il prosieguo della causa la pubblica udienza del 17 novembre 2022.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO