Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2242/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NICOLARDI MARIA LUCIA e l'avv. PEDONE GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PACIFICO EMILIANO Controparte_1
Resistente
Oggetto: mansione e jus variandi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: “A – accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto sin dalla sua assunzione mansioni appartenenti ad un livello superiore a quello di inquadramento ed in particolare che egli ha svolto costantemente mansioni appartenenti al livello D 2; B – per l'effetto di quanto sub A, accertare ed affermare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato sin dalla sua assunzione quale dipendente amministrativo di livello D 2; C – per l'effetto di quanto sopra, condannare la datrice di lavoro in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento in favore del sig. della somma di €. 12.519,65 (calcolata come indicato al Parte_1
punto n. 14 della narrativa), oltre le differenze retributive maturande, maggiorazioni stipendiali non calcolate e rivalutazione ed interessi su ciascun rateo di retribuzione”.
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
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C e posizione economica C1 con mansioni di addetto al CUP/CALL CENTER presso il CUP/TICKET del Distretto Socio-Sanitario di Galatina, ha dedotto che “sin dall'inizio del rapporto lavorativo è stato comandato di svolgere all'interno della segreteria del Parte_2
molteplici attività diverse da quelle proprie di assunzione”.
In particolare, ha dedotto che “7 - tutta l'attività svolta dal dott. diversa da quella per la Pt_1
Cont quale è stato assunto dalla è stata prestata su richiesta della utilizzatrice e Controparte_1
con l'acquiescenza della convenuta” e che “9 – come si evince dal prospetto paga che si deposita il signor è stato inquadrato come impiegato di livello C 1. 10 – egli, invece, per le specifiche Pt_1
mansioni svolte dovrebbe essere inquadrato in qualità di impiegato di livello D 2”.
In senso contrario, la resistente ha eccepito, in via preliminare, che le attività che il ricorrente
Con deduce di avere svolto “… sono di esclusiva competenza della e devono essere svolte dal suo personale dipendente e non dai lavoratori della . La resistente non ha mai autorizzato CP_1
il sig. a svolgere mansioni diverse da quelle della categoria di appartenenza e definite Pt_1
contrattualmente e, soprattutto, non affidate alla mission della società in house providing.
Al riguardo, la resistente ha concluso eccependo che avrebbe svolto tali mansioni, non Pt_1
solo contravvenendo ai doveri assunti con la con la sottoscrizione del contratto di CP_1
assunzione, ma all'insaputa e contro la volontà del datore di lavoro”.
Nel merito, la resistente ha dedotto che “le mansioni che il ricorrente assume di aver svolto, in concreto e impropriamente, rientrano in ogni caso nella Cat. C del CCNL AIOP di appartenenza, pertanto la richiesta di inquadramento nella categoria superiore D2) è infondata”.
Tanto premesso, la domanda di inquadramento superiore appare infondata.
La materia è disciplinata dall'art. 2103 comma 1 c.c., in base al quale: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Nel caso di specie, dalla prova orale è emerso che il ricorrente, fin dalla data di assunzione, ha svolto mansioni diverse da quelle di addetto CUP/CALL CENTER per le quali è stato assunto.
I testimoni escussi hanno infatti concordemente riferito che, fin dal primo giorno, il ricorrente è stato addetto alla segreteria per sopperire ad alcune carenze di organico.
2 Cont La teste ha infatti dichiarato “A.D.R. ho lavorato per la dal 1991 fino a Testimone_1
questo anno con mansioni di addetta alla segreteria presso il Distretto di Galatina;
ho conosciuto il ricorrente nel 2020, era il periodo del Covid, anche egli era addetto alla segreteria come supporto a me, nel senso che la mia collega era andata in pensione e lui era venuto a darmi supporto;
svolgeva le mie stesse mansioni, ovvero protocollo, distribuzione ricettari medici, gestione del magazzino del distretto, telefonate in continuazione;
il ricorrente veniva chiamato anche a dare supporto al
CUP quando c'era carenza di personale”. La teste ha dichiarato: “A.D.R. lavoro Testimone_2
per la resistente dal 03.12.2018 con mansioni di impiegata CUP presso l'ospedale di Galatina.
Conosco il ricorrente dal 2020 quando ha iniziato a lavorare da noi a Galatina, ma preciso che non abbiamo mai lavorato insieme perché io ero allo sportello, mentre lui fin dal primo giorno ha lavorato alla segreteria del distretto;
quando è arrivato era il periodo della pandemia e ci disse che non sarebbe stato con noi perché in segreteria non c'era nessuno, in quanto i due impiegati Cont addetti in segreteria non c'erano; gli impiegati addetti alla segreteria erano dipendenti A.D.R. inizialmente la sua era una sostituzione, ma poi il ricorrente ha continuato a rimanere in segreteria, anche perché i due impiegati sono andati in pensione in momenti diversi, prima il sig.
e il ricorrente ha preso il suo posto, poi è andata in pensione anche la sig.ra ”. Per_1 Per_2
Tuttavia, le mansioni da lui svolte in concreto non sono riconducibili alla categoria superiore D rivendicata in ricorso. Il teste , direttore del distretto di Galatina, ha Testimone_3
infatti dichiarato che “le carenze di organico in segreteria che il ricorrente era chiamato a sopperire riguardavano personale in categoria B o, al massimo, C proprio perché si trattava di operazioni semplici, bastava avere una conoscenza di base del computer”.
Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di , il quale ha riferito: “sono dipendente Tes_4
Cont presso il distretto sanitario di Galatina con mansioni di collaboratore amministrativo;
il mio ufficio era accanto alla segreteria dove lavorava il ricorrente;
è arrivato in periodo Covid e siccome non c'era utenza presso il CUP fu assegnato in segreteria dove c'era un collega che era andato in pensione e l'altra collega spesso si assentava;
quindi fu chiamato a svolgere le stesse Pt_1
mansioni dei suddetti colleghi, protocollo, invio mail, ma poi andò a garantire la presenza al CUP quando fu necessario ripristinare il servizio;
il collega andato in pensione era un coadiutore amministrativo di 4° livello, cat. B;
l'altra collega rimasta in servizio era nel ruolo amministrativo ed aveva la qualifica di commessa, sempre categoria B;
svolgeva le loro mansioni, oltre a prestare servizio al CUP, ed aggiungo che è stato sempre una persona molto disponibile”.
3 Tanto premesso, il ricorrente ha quindi svolto mansioni riconducibili alla categoria B del CCNL per i dipendenti della Sanità; in particolare, appartiene a tale categoria la figura di “coadiutore amministrativo, con mansioni di archiviazione e protocollo di atti, compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video- scrittura o dattilografia, o di attività di sportello”. Ciò appare pacifico, in quanto fin dal primo
Cont giorno è stato chiamato a sostituire dipendenti con tale livello di inquadramento.
Ai fini per cui è causa, appaiono rilevanti altresì i requisiti per l'accesso al profilo di coadiutore amministrativo, ovvero: diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente al possesso di conoscenze informatiche di base;
non sembra che ciò sia compatibile con le mansioni superiori rivendicate dal ricorrente, il quale risulta in possesso del diploma di laurea.
Tali mansioni corrispondono sostanzialmente a quelle di impiegato di concetto cat. C livello C1 del CCNL del personale non medico operante presso le case di cura private AIOP-ARIS applicato al rapporto di lavoro tra le parti, che “svolge mansioni amministrativo contabili complesse con elaborazione concettuale, anche con l'ausilio di strumenti informatici, quali ad esempio ricezione e istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”. Lo svolgimento di compiti di segreteria appare quindi perfettamente compatibile con la categoria di appartenenza del ricorrente.
Le mansioni in concreto svolte dal ricorrente non appaiono invece riconducibili a quelle proprie della figura di collaboratore amministrativo (categoria D2), “richiedenti oltre a conoscenze teoriche e specialistiche in base al titolo di studio, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali, caratterizzate da discrezionalità operativa”.
I testi e (quest'ultimo collaboratore amministrativo) hanno infatti riferito che “si Tes_3 Tes_4
trattava di operazioni semplici, bastava avere una conoscenza di base del computer”, trattandosi di operazioni di “protocollo, invio mail”; ha inoltre riferito che “chi sta in segreteria si Tes_3
occupa di estrarre ed inserire i dati dal protocollo o dalla mail di segreteria, su cui anche io ho la possibilità di operare, e tali dati arrivano sempre sulla mia mail, per cui è in tale senso che l'attività di protocollo avviene sotto la mia supervisione;
lo stesso vale anche per il materiale cartaceo che arriva, per cui non vi è alcun documento che non venga visto da me prima di essere valutato”.
Come innanzi evidenziato, il possesso di una “conoscenza di base del computer” è pienamente compatibile con i requisiti di accesso al profilo di coadiutore amministrativo.
4 Sulla base delle dichiarazioni dei testi, mancano invece le “conoscenze teoriche e specialistiche”
e i requisiti di autonomia e discrezionalità propri del profilo di collaboratore amministrativo.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia, il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite. Il ricorrente è stato infatti chiamato a svolgere mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto e, sul punto, deve ritenersi smentita la tesi della resistente, circa la mancanza di consapevolezza al riguardo da parte del datore di lavoro;
si vedano al riguardo le seguenti dichiarazioni di : Testimone_2
“… la scelta di mandarlo a lavorare in segreteria era stata presa dal direttore del distretto;
di ciò
era a conoscenza, sia perché a volte il responsabile del personale e il segretario a CP_1
volte sono passati da Galatina e vedevano che nell'ufficio c'eravamo solo io e il collega e non c'era sia perché la prima volta noi facemmo un piano ferie a parte, che non comprendeva il Pt_1
ricorrente, l'allora responsabile del personale ci chiese perché e noi gli ricordammo che lavorava in segreteria;
da allora abbiamo fatto sempre un piano ferie separato rispetto al suo.” Ciò rende evidente che la resistente era perfettamente consapevole del fatto che il ricorrente era stato addetto a compiti diversi da quelli di addetto CUP/CALL CENTER per i quali è stato assunto.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20/02/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 29/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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