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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/11/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4698/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4698/2024, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 12.9.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del
9.10.2025, promossa da:
, (CF: ) quale impresa designata dal Parte_1 P.IVA_1
Fondo Garanzia per vittime della strada per la regione Campania, rapp. e difesa dall'avv.to Katy Rovini (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
pagina 1 di 8 (cf. , Controparte_2 C.F._3 Pt_2
(cf. ), (cf.
[...] C.F._4 Parte_3 [...]
), rapp. e difesi dall'avv.to IE ON (C.F. C.F._5 C.F._6
) elettivamente domiciliati a Pignataro Maggiore in via Roma n. 74, presso il
[...]
suo Studio del predetto difensore.
ALTRA ARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la , quale impresa designata Parte_1
alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione
Campania, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale nonché Controparte_1
e questi ultimi quali Controparte_2 Parte_2 Parte_3
eredi di ON IE, per sentirli condannare in solido tra loro, questi ultimi ciascuno per la propria quota ereditaria, al rimborso dell'importo di euro 160.000,00
pagina 2 di 8 oltre interessi, a titolo di regresso ex art. 292 co.1 D.Lgs. 209/2005 nei confronti dei responsabili del sinistro occorso in San Tammaro (Ce) sulla S.S. 7bis Km 1+400 il
26/11/2007, quando l'auto Ford Ka tg. BB071AG, di proprietà di e Controparte_1
priva di copertura assicurativa per la condotta dal defunto ON IE, de CP_3
cuius degli istanti, investiva , causandone il decesso. Avendo Parte_4
provveduto a transigere la vicenda nella qualità di impresa designata per la Regione
Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai sensi dell'art. 283 co.1 lett. B D.Lgs. 209/2005, corrispondendo agli eredi del defunto la somma di euro 160.000,00 in data 11/11/ 2008, l'attrice deduceva di agire in regresso ex art. 292, comma 1, del D. L. n. 209 del 7.9.2005 nei confronti dei condebitori solidali dei responsabili del sinistro, cioè i convenuti, tenuti ognuno nella rispettiva qualità e in via solidale, al rimborso della detta somma, per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
Si costituivano i convenuti e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
che contestavano in fatto ed in diritto l'avversa domanda. Deducevano in
[...]
via preliminare il difetto di prova in relazione alla loro legittimazione passiva, ed ancora la prescrizione della domanda, per il decorso sia del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 co.2 c.c., sia quello di prescrizione ex art. 2947 co.3 c.c.
Deducevano inoltre che la transazione era stata effettuata con pagamento in favore di soggetto non legittimato, mancando agli atti la relativa procura speciale dei fratelli del defunto e , altri eredi del defunto. Parte_5 Controparte_4
Nessuno si costituiva per di cui va dichiarata la contumacia Controparte_1
essendo lo stesso ritualmente convenuto come da atto di citazione agli atti di parte attorea.
Mutato nelle more del giudizio l'Istruttore al quale era stato originariamente assegnato il fascicolo, su richiesta delle parti all'udienza del 12.9.2025, la causa passava in decisione con provvedimento reso in data 9.10.2025.
pagina 3 di 8 Va in primis detto circa la proponibilità della domanda, che risulta agli atti documentata con le comunicazioni di rito, la cui eccezione dei convenuti risulta già ab origine inficiata dal contenuto degli atti relativi all'attività pregiudiziale svolta dalla spa attrice, che forniva tutti gli elementi necessari per avanzare la sua richiesta di rimborso.
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dai convenuti e in relazione alla Controparte_2 Parte_2 Parte_3
carenza di prova della loro legittimazione passiva.
Sin dal primo atto di giudizio, e cioè in comparsa di costituzione, i convenuti e rilevavano come la Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Part attrice non avesse fornito alcuna prova in ordine alla legittimità della loro chiamata in giudizio quali eredi di ON IE.
Una volta contestata dai convenuti costituiti la qualità loro indicata, la prova della loro corretta vocatio in jus ricadeva a carico della , che Parte_1
avrebbe dovuto fornire gli elementi necessari per ritenere gli stessi legittimati a stare nel presente giudizio, passivamente ed in via solidale tra loro e con l'altro convenuto
Controparte_1
In ordine a tale eccezione preliminare, però, la spa attrice non forniva alcuna prova che i convenuti e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
avessero compiuto atti espliciti della volontà di accettare l'eredità del loro congiunto defunto ON IE, e nemmeno davano la prova circa quali atti potessero essere compatibili e/o interpretabili, anche in via presuntiva, con la volontà dei convenuti di accettare l'eredità.
In tema, la Suprema Corte ha più volte ribadito il concetto che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di pagina 4 di 8 "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. (tra le tante, sentenza n. 10525 del 30/4/2010).
Da quanto appena esposto, consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
In senso conforme, è il disposto della sentenza n. 21436 del 30/8/2018, laddove la Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione la qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità (in tal senso anche Cass. Ordinanza n. 5247 del 6/3/2018).
Alla luce di quanto appena esposto, consegue la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti e Controparte_2 Parte_2
e, quindi, la loro estromissione dal giudizio. Parte_3
I convenuti eccepivano poi l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, riportandosi all'orientamento giurisprudenziale che inquadra l'azione di regresso riconosciuta all'impresa deputata alla gestione del F.G.V.S. come una fattispecie di surrogazione ex art. 1203 n. 5 c.c. nei diritti del danneggiato, con sostituzione nella sua posizione giuridica nei confronti del responsabile civile e conseguente termine di prescrizione biennale.
Sulla natura dell'azione riconosciuta all'impresa designata al F.G.V.S. ex art. 291 co. 1 CdA si sono alternati nel tempo, nelle pronunce della Corte di Cassazione, diversi indirizzi giurisprudenziali.
Effettivamente un orientamento relativamente risalente della Suprema Corte pagina 5 di 8 riconduce l'azione di regresso riconosciuta al Fondo allo schema della surrogazione ex art. 1203 c.c. co. 5, con surroga dell'impresa nella posizione del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato (Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. 15357/2006; Cass. Civ., Sez. 3, sent. 18446/2005; Cass. Civ., Sez. 3, sent. 366/2002).
L'esercizio del diritto di regresso sarebbe, quindi, soggetto a termine di prescrizione biennale.
Sulla natura dell'azione in parola si sono da ultimo espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza 21514 del 7.7.2022, hanno ritenuto che la stessa configuri “un'azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema atipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato”, connotata “dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunta dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile”. Tale specialità impedisce la parificazione “tra la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato”.
In tema di prescrizione la Suprema Corte ha concluso che “il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato” (Cass. Civ., S.U., sent. 21514/2022).
Nel caso di specie, seguendo il più recente orientamento della Corte, cui lo scrivente ritiene di aderire, il termine di prescrizione non è decorso, risultando prodotte agli atti comunicazioni interruttive ai convenuti costituiti, da questi ricevute, di cui ne contestavano la tempistica richiamata.
L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti è quindi infondata.
In ordine, poi, alla posizione del convenuto gli atti allegati al Controparte_1
Part fascicolo telematico della inducono inequivocabilmente alla sua Parte_1
pagina 6 di 8 condanna, attese le emergenze del rapporto dell'A.G. intervenuta sul luogo dei fatti, in particolare l'attestazione di proprietà del veicolo investitore nonché la rilevata assenza di garanzia valida a carico dello stesso al momento del sinistro, da cui originava l'intervento della spa attrice, nell'indicata qualità, nella vicenda risarcitoria.
Ciò posto, in ossequio al principio che l'azione di rivalsa del Fondo di Garanzia nasce ex lege, dopo che questo ha pagato l'intero debito, operando quindi all'interno del rapporto che lega i due condebitori, senza riflessi verso l'esterno, come dispone l'art. 1299 c.c. (Cass. 1818/81, Cass. 4678/84) e del principio che l'azione di rivalsa ha natura restitutoria e non risarcitoria, così come spiegato nelle proprie difese dalla spa attrice, il va condannato al pagamento della somma di euro Controparte_1
160.000,00 erogata in favore degli eredi del defunto , con Parte_4
interessi dalla domanda.
Sussistendone gli elementi, data la particolarità della materia trattata, si dichiarano interamente compensate le spese di lite tra la spa attrice ed i convenuti CP_2
, e seguono invece la soccombenza
[...] Parte_2 Parte_3
ex art. 91 comma 1 c.p.c. del nei confronti della Controparte_1 Parte_1
nella citata qualità, per cui vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella
n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014
n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_1
quale impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della
[...]
strada per la Regione Campania, nei confronti di nonché di Controparte_1
e questi ultimi quali Controparte_2 Parte_2 Parte_3
eredi di ON IE, così provvede:
- Dichiara l'estromissione dal presente giudizio dei convenuti CP_2
, e
[...] Parte_2 Parte_3
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il convenuto a pagare, per le causali di cui in parte motiva, l'importo di Controparte_1
euro 160.000,00, oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra la Parte_1
nella citata qualità ed i convenuti e Controparte_2 Parte_2
Parte_3
- Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte Controparte_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00, per compenso professionale ed euro 830,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 2/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4698/2024, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 12.9.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del
9.10.2025, promossa da:
, (CF: ) quale impresa designata dal Parte_1 P.IVA_1
Fondo Garanzia per vittime della strada per la regione Campania, rapp. e difesa dall'avv.to Katy Rovini (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
pagina 1 di 8 (cf. , Controparte_2 C.F._3 Pt_2
(cf. ), (cf.
[...] C.F._4 Parte_3 [...]
), rapp. e difesi dall'avv.to IE ON (C.F. C.F._5 C.F._6
) elettivamente domiciliati a Pignataro Maggiore in via Roma n. 74, presso il
[...]
suo Studio del predetto difensore.
ALTRA ARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la , quale impresa designata Parte_1
alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione
Campania, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale nonché Controparte_1
e questi ultimi quali Controparte_2 Parte_2 Parte_3
eredi di ON IE, per sentirli condannare in solido tra loro, questi ultimi ciascuno per la propria quota ereditaria, al rimborso dell'importo di euro 160.000,00
pagina 2 di 8 oltre interessi, a titolo di regresso ex art. 292 co.1 D.Lgs. 209/2005 nei confronti dei responsabili del sinistro occorso in San Tammaro (Ce) sulla S.S. 7bis Km 1+400 il
26/11/2007, quando l'auto Ford Ka tg. BB071AG, di proprietà di e Controparte_1
priva di copertura assicurativa per la condotta dal defunto ON IE, de CP_3
cuius degli istanti, investiva , causandone il decesso. Avendo Parte_4
provveduto a transigere la vicenda nella qualità di impresa designata per la Regione
Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai sensi dell'art. 283 co.1 lett. B D.Lgs. 209/2005, corrispondendo agli eredi del defunto la somma di euro 160.000,00 in data 11/11/ 2008, l'attrice deduceva di agire in regresso ex art. 292, comma 1, del D. L. n. 209 del 7.9.2005 nei confronti dei condebitori solidali dei responsabili del sinistro, cioè i convenuti, tenuti ognuno nella rispettiva qualità e in via solidale, al rimborso della detta somma, per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
Si costituivano i convenuti e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
che contestavano in fatto ed in diritto l'avversa domanda. Deducevano in
[...]
via preliminare il difetto di prova in relazione alla loro legittimazione passiva, ed ancora la prescrizione della domanda, per il decorso sia del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 co.2 c.c., sia quello di prescrizione ex art. 2947 co.3 c.c.
Deducevano inoltre che la transazione era stata effettuata con pagamento in favore di soggetto non legittimato, mancando agli atti la relativa procura speciale dei fratelli del defunto e , altri eredi del defunto. Parte_5 Controparte_4
Nessuno si costituiva per di cui va dichiarata la contumacia Controparte_1
essendo lo stesso ritualmente convenuto come da atto di citazione agli atti di parte attorea.
Mutato nelle more del giudizio l'Istruttore al quale era stato originariamente assegnato il fascicolo, su richiesta delle parti all'udienza del 12.9.2025, la causa passava in decisione con provvedimento reso in data 9.10.2025.
pagina 3 di 8 Va in primis detto circa la proponibilità della domanda, che risulta agli atti documentata con le comunicazioni di rito, la cui eccezione dei convenuti risulta già ab origine inficiata dal contenuto degli atti relativi all'attività pregiudiziale svolta dalla spa attrice, che forniva tutti gli elementi necessari per avanzare la sua richiesta di rimborso.
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dai convenuti e in relazione alla Controparte_2 Parte_2 Parte_3
carenza di prova della loro legittimazione passiva.
Sin dal primo atto di giudizio, e cioè in comparsa di costituzione, i convenuti e rilevavano come la Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Part attrice non avesse fornito alcuna prova in ordine alla legittimità della loro chiamata in giudizio quali eredi di ON IE.
Una volta contestata dai convenuti costituiti la qualità loro indicata, la prova della loro corretta vocatio in jus ricadeva a carico della , che Parte_1
avrebbe dovuto fornire gli elementi necessari per ritenere gli stessi legittimati a stare nel presente giudizio, passivamente ed in via solidale tra loro e con l'altro convenuto
Controparte_1
In ordine a tale eccezione preliminare, però, la spa attrice non forniva alcuna prova che i convenuti e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
avessero compiuto atti espliciti della volontà di accettare l'eredità del loro congiunto defunto ON IE, e nemmeno davano la prova circa quali atti potessero essere compatibili e/o interpretabili, anche in via presuntiva, con la volontà dei convenuti di accettare l'eredità.
In tema, la Suprema Corte ha più volte ribadito il concetto che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di pagina 4 di 8 "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. (tra le tante, sentenza n. 10525 del 30/4/2010).
Da quanto appena esposto, consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
In senso conforme, è il disposto della sentenza n. 21436 del 30/8/2018, laddove la Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione la qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità (in tal senso anche Cass. Ordinanza n. 5247 del 6/3/2018).
Alla luce di quanto appena esposto, consegue la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti e Controparte_2 Parte_2
e, quindi, la loro estromissione dal giudizio. Parte_3
I convenuti eccepivano poi l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, riportandosi all'orientamento giurisprudenziale che inquadra l'azione di regresso riconosciuta all'impresa deputata alla gestione del F.G.V.S. come una fattispecie di surrogazione ex art. 1203 n. 5 c.c. nei diritti del danneggiato, con sostituzione nella sua posizione giuridica nei confronti del responsabile civile e conseguente termine di prescrizione biennale.
Sulla natura dell'azione riconosciuta all'impresa designata al F.G.V.S. ex art. 291 co. 1 CdA si sono alternati nel tempo, nelle pronunce della Corte di Cassazione, diversi indirizzi giurisprudenziali.
Effettivamente un orientamento relativamente risalente della Suprema Corte pagina 5 di 8 riconduce l'azione di regresso riconosciuta al Fondo allo schema della surrogazione ex art. 1203 c.c. co. 5, con surroga dell'impresa nella posizione del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato (Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. 15357/2006; Cass. Civ., Sez. 3, sent. 18446/2005; Cass. Civ., Sez. 3, sent. 366/2002).
L'esercizio del diritto di regresso sarebbe, quindi, soggetto a termine di prescrizione biennale.
Sulla natura dell'azione in parola si sono da ultimo espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza 21514 del 7.7.2022, hanno ritenuto che la stessa configuri “un'azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema atipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato”, connotata “dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunta dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile”. Tale specialità impedisce la parificazione “tra la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato”.
In tema di prescrizione la Suprema Corte ha concluso che “il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato” (Cass. Civ., S.U., sent. 21514/2022).
Nel caso di specie, seguendo il più recente orientamento della Corte, cui lo scrivente ritiene di aderire, il termine di prescrizione non è decorso, risultando prodotte agli atti comunicazioni interruttive ai convenuti costituiti, da questi ricevute, di cui ne contestavano la tempistica richiamata.
L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti è quindi infondata.
In ordine, poi, alla posizione del convenuto gli atti allegati al Controparte_1
Part fascicolo telematico della inducono inequivocabilmente alla sua Parte_1
pagina 6 di 8 condanna, attese le emergenze del rapporto dell'A.G. intervenuta sul luogo dei fatti, in particolare l'attestazione di proprietà del veicolo investitore nonché la rilevata assenza di garanzia valida a carico dello stesso al momento del sinistro, da cui originava l'intervento della spa attrice, nell'indicata qualità, nella vicenda risarcitoria.
Ciò posto, in ossequio al principio che l'azione di rivalsa del Fondo di Garanzia nasce ex lege, dopo che questo ha pagato l'intero debito, operando quindi all'interno del rapporto che lega i due condebitori, senza riflessi verso l'esterno, come dispone l'art. 1299 c.c. (Cass. 1818/81, Cass. 4678/84) e del principio che l'azione di rivalsa ha natura restitutoria e non risarcitoria, così come spiegato nelle proprie difese dalla spa attrice, il va condannato al pagamento della somma di euro Controparte_1
160.000,00 erogata in favore degli eredi del defunto , con Parte_4
interessi dalla domanda.
Sussistendone gli elementi, data la particolarità della materia trattata, si dichiarano interamente compensate le spese di lite tra la spa attrice ed i convenuti CP_2
, e seguono invece la soccombenza
[...] Parte_2 Parte_3
ex art. 91 comma 1 c.p.c. del nei confronti della Controparte_1 Parte_1
nella citata qualità, per cui vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella
n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014
n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_1
quale impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della
[...]
strada per la Regione Campania, nei confronti di nonché di Controparte_1
e questi ultimi quali Controparte_2 Parte_2 Parte_3
eredi di ON IE, così provvede:
- Dichiara l'estromissione dal presente giudizio dei convenuti CP_2
, e
[...] Parte_2 Parte_3
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il convenuto a pagare, per le causali di cui in parte motiva, l'importo di Controparte_1
euro 160.000,00, oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra la Parte_1
nella citata qualità ed i convenuti e Controparte_2 Parte_2
Parte_3
- Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte Controparte_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00, per compenso professionale ed euro 830,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 2/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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