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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1950 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo C.F._1
Vanzari, elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Latina, Via Eugenio di Savoia
n.5; opponente
E
Controparte_1
, con sede in codice fiscale e P. iva in
[...] CP_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Sperandio in Latina, in via Parigi n.1; opposta
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, 2° comma c.p.c. e 617, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “In via preliminare: si insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie per le motivazioni sopra esposte.
In via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio onde acquisire l'esito della espletanda ctu nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo pendente presso il
Tribunale di Siena. Nel merito: accogliere la domanda siccome articolata nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 96 c.p.c. e meglio dimostrata negli scritti successivi di causa tutti versati nel fascicolo, con vittoria di spese di giudizio.”.
Atto di citazione nel quale l'opponente ha chiesto: “Voglia dichiarare la nullità e
l'infondatezza del precetto e del pignoramento al quale è conseguito l'avvio procedura esecutiva n. 61/2021 R.G.E. per mancanza dei presupposti della tutela del credito azionato, poiché inesistente, […]; accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla notifica dell'atto di precetto, […]; accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione […], con conseguente dichiarazione di mancanza/inesigibilità del titolo esecutivo nei confronti del Sig. ; accertare e dichiarare la sussistenza Parte_1
della indeterminatezza dei tassi leasing con conseguente riconteggio degli importi dare
/ avere e ordinare la restituzione del quantum pagato in esubero rispetto al dovuto;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi applicati, […] con conseguente applicazione della normativa in materia di interessi illeciti;
accertare e dichiarare stante l'eccessività dell'azione a tutela del credito posta in essere dal creditore che ha optato per il pignoramento e non avendo proceduto il creditore ex art. 483 e 496 c.p.c. per la riduzione di pignoramento, previa dichiarazione della sussistenza della responsabilità processuale aggravata in capo a parte creditrice, per aver proposto un pignoramento sproporzionato rispetto al credito azionato, per avere resistito alla riduzione del pignoramento stesso, dando atto della sussistenza dell'abuso della sua posizione creditizia con colpa grave, per non aver utilizzato la normale diligenza nell'attività processuale disattendendo al principio di buona fede;
condannare il creditore procedente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., riservando la quantificazione dei danni diretti consistiti nella segnalazione della posizione nel circuito bancario, nella impossibilità di procedere ed estinguere immediatamente il debito e in tutte le conseguenze che verranno dimostrate in corso di causa nei termini di legge”.
Conclusioni di parte opposta: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità (oltre che infondatezza) della domanda relativa alla presunta violazione delle norme sulla notifica dell'atto di precetto, in quanto, costituendo un motivo di opposizione agli atti esecutivi, è stata ritenuta dal Giudice dell'opposizione tardiva, quindi, non riproponibile in tale sede il tutto come meglio dedotto in atti;
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.p.c., la litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente avanti al Tribunale di Siena (n. 2757/2019 R.G.) in relazione alle domande relative alla nullità della fideiussione per violazione della legge ABI;
alla nullità delle clausole contrattuali relative al tasso applicato, all'usura e all'anatocismo, nonché alla indeterminatezza dei tassi leasing in quanto formulate nel predetto giudizio e, quindi, disporre lo stralcio di tali domande dichiarandole inammissibili. Il tutto come meglio dedotto in narrativa;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dal Sig. sia in via Parte_1
principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che inammissibili e/o improponibili in tale sede per tutti i motivi indicati in atti con tutte le conseguenze di legge;
In ogni caso: rigettare l'avversaria richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. perché infondata in fatto e in diritto oltre che priva di prove per le causali esposte in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1
, ha introdotto la fase di merito relativa all'opposizione
[...] Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi, da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 61/2021. Con l'ordinanza dell'8.02.2022, il giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed ha fissato il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- di essere debitore esecutato nella procedura R.G.E. n. 61/2021 promossa dalla
[...]
nei suoi confronti, nella qualità di Controparte_1
fideiussore della società (ha, altresì, rappresentato che prima della Parte_2 notifica dell'atto di precetto la predetta società ha assunto la denominazione
[...]
; CP_3
- che il titolo esecutivo azionato è costituito dal decreto ingiuntivo n. 893/2019 (R.G.
2050/2019) emesso dal Tribunale di Siena ai danni della nonché dei Parte_2
fideiussori, in forza del contratto di leasing finanziario del 24.01.2012 n. 01421459/001;
- che avverso il provvedimento monitorio gli ingiunti hanno proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Siena (R.G. n. 2757/2019);
- che con ricorso ex artt. 615, 2° comma e 617, 2° comma c.p.c., ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi conclusasi con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; - che l'esecuzione intrapresa è illegittima essendo stato notificato l'atto di precetto presso l'abitazione dell'opponente, erroneamente individuata quale sede legale della
Parte_2
- che la fideiussione rilasciata in favore del creditore procedente è nulla, nullità già fatta valere nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per violazione della normativa Antitrust;
- che il contratto di leasing ha determinato il fenomeno dell'anatocismo e contiene, altresì, l'indicazione di interessi ultralegali;
- che il pignoramento è eccessivo rispetto alle ragioni di credito, essendo stati pignorati tutti i beni personali e strumentali dell'opponente, il cui valore supera di dieci volte il credito azionato, sicché il creditore dovrà essere condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che gli interessi indicati nell'atto di precetto sono illegittimi e usurari;
- che il titolo esecutivo è inesistente, in quanto emesso sulla base della fideiussione parzialmente o totalmente nulla e su importi contra legem.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 2.08.2022 si è costituita la Controparte_1
deducendo:
[...]
- l'irrilevanza e la tardività dell'eccezione relativa alla notifica dell'atto di precetto;
- l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle questioni relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, alla violazione dell'art. 1957 c.c. e alla nullità del contratto di leasing per anatocismo e per applicazione di interessi ultralegali, essendo, tali doglianze, già oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incardinato innanzi al Tribunale di Siena (R.G. n. 2757/2019);
- l'improponibilità dinanzi al Giudice dell'opposizione all'esecuzione dell'istanza di riduzione del pignoramento e, in ogni caso, la sua infondatezza;
- l'insussistenza dei presupposti previsti all'art. 96 c.p.c.;
- la correttezza degli interessi richiesti nell'atto di precetto i quali, per mero refuso, sono stati classificati quali interessi legali anziché moratori, calcolati, come da ingiunzione, dalla data di presentazione della domanda (20.07.2019) sino alla data di avvio dell'atto di precetto (23.11.2020), secondo le modalità indicate nel contratto di leasing;
- che il titolo esecutivo non è costituito dalla fideiussione, bensì dal decreto ingiuntivo n. 839/2019, sopra richiamato.
Ha concluso come in atti.
La causa, di natura documentale, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
****
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2° c.p.c.), per ciò che attiene alla contestazione relativa alla notificazione dell'atto di precetto, nonché dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. per gli altri motivi di opposizione relativi all'an debeatur.
Quanto all'opposizione agli atti esecutivi, difetta l'interesse di a Parte_1 dedurre i vizi di notifica dell'atto di precetto alla società che egli Parte_2
assume essere stato indirizzato in un luogo diverso rispetto alla sede legale della società.
Premesso, infatti, che il titolo posto alla base della procedura esecutiva R.G.E n.
61/2021, è costituito dal decreto ingiuntivo n. 893/2019, emesso dal Tribunale di Siena nei confronti dell'odierno opponente e del coniuge , nonché Controparte_4
nei confronti della società il vizio di notifica nei confronti di detto Parte_2
ultimo debitore ingiunto,, avrebbe potuto essere denunciato soltanto dalla società stessa.
Si fa rilevare come l'opponente nulla contesti in merito alla notifica dell'atto di intimazione nei suoi confronti.
A ciò si aggiunga che il motivo è stato tardivamente introdotto. Non soltanto l'atto di precetto non è stato opposto, ma, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento, intervenuta in data 18.02.2021, il ricorso è stato depositato soltanto il 6.05.2021, ben oltre il termine di decadenza di venti giorni.
Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione, formulati ai sensi dell'art. 615 comma
2° c.p.c., si fa rilevare l'inammissibilità di tutti gli argomenti che attengono alla fase genetica del titolo esecutivo giudiziale, quali la validità della fideiussione rilasciata dall'opponente in favore dell'opposta, nonché i vizi relativi al contratto di leasing stipulato tra quest'ultima e la società Parte_2
Osserva il Tribunale che. poiché il titolo posto in esecuzione è il decreto ingiuntivo n.
893/2019, emesso sulla base della prestazione della garanzia personale da parte dell'opponente in favore dell'opposta, nonché del contratto di leasing finanziario n.
1421459, tutte le contestazioni relative alla validità della fideiussione e del contratto di leasing, avrebbero dovuto essere, come effettivamente è stato, oggetto di opposizione avverso il titolo giudiziale.
È pacifico, infatti, che con l'opposizione all'esecuzione possono essere fatti valere unicamente fatti e circostanze sopravvenute, modificative o estintive della pretesa risultante dal titolo esecutivo, essendo preclusa la possibilità di dedurre nel predetto giudizio argomenti che riguardano la fase di formazione del titolo.
Ed infatti, il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo è riconosciuto al giudice dell'opposizione all'esecuzione soltanto in via residuale, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto. Negli altri casi, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può effettuare alcun controllo sul titolo, diretto a invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel corso del quale è stato pronunciato il titolo. Al giudice dell'opposizione all'esecuzione, è rimesso soltanto di controllare la persistenza della validità del titolo e, quindi, attribuire o meno rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione (Cass. 8928/2006; Cass. 12911/2012).
Con la presente opposizione il debitore non ha dedotto né l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, né la sua successiva caducazione, né ha negato la perdurante esistenza del diritto di credito, il quale trova evidenza nel titolo. Neppure ha contestato la legittimità dell'esercizio dell'azione nella direzione oggettiva o soggettiva in cui esso è avvenuto.
Dunque, fino a quando l'efficacia del decreto ingiuntivo non viene meno, ovvero fino a quando l'opponente non provi - previa allegazione di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria, risultante dal titolo, verificatisi successivamente alla sua formazione - il venir meno del diritto che legittima l'esecuzione forzata, questa prosegue.
Ne consegue l'inammissibilità del predetto motivo di opposizione.
Va, altresì, precisato che non sussiste litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione all'esecuzione, sia essa preventiva o successiva, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del diritto consacrato nel provvedimento monitorio (l'opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, il primo momento in cui si forma il contraddittorio tra il creditore e il debitore), mentre con la seconda, si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Non ricorre, dunque, l'identità di tutti gli elementi richiesti dalla legge ai fini della litispendenza e, segnatamente, del petitum e della causa petendi.
Quanto all'istanza di riduzione del pignoramento formulata dall'opponente nella fase sommaria e reiterata nella presente sede, si osserva che spetta al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, vagliare la richiesta. Nel caso di specie, è emerso che sull'istanza il giudice dell'esecuzione si è già pronunciato, escludendo dal pignoramento un immobile. Orbene, il provvedimento con il quale tale decisione è stata assunta, comunicato il 17.01.2023, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'esecuzione limitatamente al bene sito in Latina, Via Duca del Mare n.26, censito al foglio 142 particella 73 subalterno 56, non risulta opposto.
Con riferimento, poi, all'istanza, di sospensione del presente giudizio “onde acquisire
l'esito della espletanda ctu nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale di Siena”, avanzata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, si evidenzia che la Corte di Cassazione, in plurime pronunce ha ritenuto che tra il giudizio di merito sul titolo giudiziale e quello di opposizione all'esecuzione non ricorra un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. nn. 5273/2001;
16601/2005; 15909/2008; 4035/2018).
Passando ad esaminare l'ulteriore richiesta, formulata dall'opponente nella comparsa conclusionale, con la quale il predetto, dopo aver allegato che l'opposta si è fusa per incorporazione con la - con decorrenza dal Controparte_1
24.04.2023 - ha chiesto disporsi l'interruzione del giudizio, in attesa che l'incorporante provi la sua legittimazione, essa non può essere accolta.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 21970/2021, dirimendo il contrasto esistente sulla natura - modificativa ovvero estintiva del fenomeno della fusione societaria - ha affermato che “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione
a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati;
la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.”.
Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre (cfr. art. 2504 bis c.c.) che il processo non debba essere interrotto e, ciò, non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente affermato, con la sentenza n. 7700 del
21.03.2024, che “Nel caso in cui la società incorporante rimane estranea al processo, la società (incorporata o fusa) può impugnare la decisione (ed anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte) tramite lo stesso difensore della società incorporata per effetto di procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o nata dalla fusione paritaria.
Come già rilevato da questa Corte (Cass. 190/22), il principio dell'ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se
l'evento non si fosse verificato, si applica anche quando avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza e in pendenza del termine per proporre ricorso, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, né il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15724; Cass. 13685/2023).
Da tale principio di diritto scaturisce, quale inevitabile conseguenza giuridica,
l'affermazione relativa alla perdurante legittimazione ad impugnare in capo alla società incorporata che, sia pur cancellata dal registro delle imprese, non perde la propria legittimazione processuale se la fusione si è realizzata nel corso del giudizio e non è stata formalmente dichiarata.
Il principio dell'ultrattività del mandato (secondo l'impostazione ferma da Cass., Sez.
Un., 4 luglio 2014, n. 15295) consiste in una finzione la quale comporta che la parte deceduta debba essere considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente:
l'impiego di una simile finzione - sulla cui compatibilità con l'impianto secondato da
Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970, non viene presa alcuna posizione - ha senso almeno quando, come nel caso in esame, la procura sia stata conferita prima dell'estinzione.
Superando un proprio precedente orientamento (espresso da Cass., Sez. U.,
12/03/2013, n. 6070, seguita dalla Corte territoriale), questa Corte ha affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285, cod. proc. è idonea a far decorrere il termine per
l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass., Sez. U.,
04/07/2014, n. 15295, e successive conformi quali, ad esempio, subito dopo, Cass.,
17/09/2014, n. 19533, e, negli anni successivi, sempre tra le molte, Cass., 18/01/2016,
n. 710, Cass., 22/08/2018, n. 20964, Cass., 09/10/2018, n. 24845, in un caso di decesso successivo alla decisione di prime cure e appello, ritenuto ammissibile, notificato al difensore del deceduto, e, da ultimo, Cass., 23/03/2021, n. 8037, Cass., 26/07/ 2021, n.
21381, pagg.
6-8 Cass.11193/23; in materia di società il principio è stato ribadito, sempre tra le altre, da Cass., 05/01/2022, n. 190, in un caso di fusione per incorporazione, Cass., 07/07/2021, n. 19197, così come prima da Cass., 23/11/2018, n.
30341, e a risalire ancora da Cass., 21/08/2018, n. 20840, pag. 5, Cass., 09/10/2017, n.
23563, Cass., 31/01/2017, n. 2444, indirettamente a pag. 3, analogamente a Cass.,
22/07/2016, n. 15177, da Cass., 29/07/2016, n. 15762, Cass., 27/07/2015, n. 15724, menzionata dall'arresto del 2022 sopra ricordato, Cass., 17/12/2014, n. 26495, Cass.,
31/10/2014, n. 23141).”.
Orbene, nel caso di specie l'estinzione della società incorporata, determinatasi a seguito della fusione, è stata dichiarata dalla controparte e non già dal suo procuratore costituito, sicché la stessa è priva di effetti.
Con riferimento, poi, al quantum indicato nell'atto di precetto, in particolare, per ciò che attiene all'importo richiesto a titolo di “interessi legali” – pari ad euro 8.495,88 –
l'opponente ne deduce la relativa non debenza, assumendone la natura usuraria, frutto di saggi di interessi anatocistici e ultralegali.
Sul punto l'opposta ha allegato che, per mero refuso, ciò che nell'atto di precetto è stato indicato quale “interesse legale” in realtà deve intendersi quale “interesse di mora”, calcolato, come da ingiunzione, dalla data di presentazione della domanda (20.07.2019) sino alla data di avvio dell'atto di precetto (23.11.2020), ed applicando le modalità di calcolo indicate nel contratto di leasing, posto alla base del decreto ingiuntivo emesso, vale a dire tasso Euribor 3 mesi, rilevazione della media data scadenza rata precedente.
Precisazione sulla quale la difesa dell'attore nulla ha dedotto entro i termini processualmente previsti per le attività assertive deducendo, solamente in sede di memoria n. II ex art. 183, VI comma c.p.c., dunque, tardivamente, che “la lievitazione spropositata da un precetto all'altro senza indicare le modalità di calcolo utilizzate, è sintomo di illiceità della richiesta, tacciata di essere solamente un refuso, ma chiedendo in sostituzione di quelli legali, interessi moratori, determinando la mutatio libelli.
Questi ultimi, sono attentamente analizzati nella perizia del Dott. dove Persona_1 si evidenzia la sussistenza dell'anatocismo e dell'usura atteso che già nel ricorso per decreto ingiuntivo stesso, si raddoppiava la richiesta di interessi di mora, così come risulta duplicata anche nel contratto di leasing dove sono previsti due differenti criteri di quantificazione.” In merito a tale argomento, il quale, nel caso di specie, è stato, comunque, tardivamente allegato, si precisa che, nella determinazione del credito precettato, non è richiesto al creditore di indicare il ragionamento logico-giuridico posto alla base della quantificazione della somma. Invero, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha ritenuto che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1 c.p.c. non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguito per determinarla” (Cass. 8906/2022).
Inoltre, a fronte della contestazione operata dall'opponente, l'opposta, in sede di costituzione, ha precisato sia il titolo in forza del quale gli interessi indicati nell'atto di precetto sono stati richiesti, sia i criteri di calcolo utilizzati per la relativa determinazione. Detti criteri sono stati tardivamente contestati dall'opponente, il quale, in sede di memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c., ha richiamato le conclusioni rassegnate dal Dott. consulente incaricato dall'opponente al fine di Persona_1 verificare la validità e correttezza del contratto di leasing stipulato tra l'opposta e la
La validità del contratto di leasing, tuttavia, per tutti i motivi sopra Parte_2
dedotti, non può essere contestata in questa sede, dovendo, le relative doglianze, essere esaminate dal Giudice dinanzi al quale è stato impugnato il titolo giudiziale.
Sulla base di ciò si ritenuto di non disporre la consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dall'opponente, posto che l'attività del consulente avrebbe dovuto svolgersi in relazione a contestazioni relative alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, non ammissibili. Per quanto concerne, infine, la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., si evidenzia che la stessa non può essere esaminata da questo giudice, atteso che la relativa istanza va (e/o andava) proposta dinanzi al giudice innanzi al quale il titolo di formazione giudiziale è stato impugnato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto
o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo” (cfr. Cass. Sez. Un., 21/09/2021 n. 25478).
Ebbene, nel presente giudizio, l'opponente non ha dedotto, né emerge dagli atti di causa, che lo stesso si sia trovato nell'impossibilità, per preclusioni processuali, di proporre la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dinanzi al giudice di fronte al quale è stato impugnato il titolo giudiziale.
Comunque, la domanda è stata genericamente formulata, non essendo stato adeguatamente allegato se e in cosa sia consistito il danno che sarebbe derivato all'opponente dall'inizio della procedura esecutiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva R.G.E. n. 61/2021;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'opposta Controparte_5
, in euro 5.300,00 (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio;
[...] euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 13.02.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli