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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/09/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Giudice est./rel 2) Dott.ssa Aurelia Cuomo
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di R.G. n. 1033 / 2022 avente ad oggetto: separazione personale.
PROMOSSO DA Parte 1 (nato in [...] il [...]) rapp.to e difeso dall'avv.
FALCIANI GAETANO e dall'avv. FLORA ATTANA SIO, in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...]) rapp.tA e difesa dall'avv. MASIControparte_1
MARIA, in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 24.09.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto che fosse pronunciata la Con ricorso depositato il 23/02/2022 Parte 1
con cui aveva contratto matrimonio in Somma separazione dal coniuge Controparte_1
CP 2 e Persona 1 gemelli, Vesuviana il 03/04/2004 e dalla cui unione sono nati tre figli: nati il 30.01.2005 in Benevento, nonché Persona 2 nato il [...] a [...]
Regolarmente si è costituta in giudizio Controparte_1 la quale non si è opposta alla pronuncia di separazione.
All'udienza dell'08.5.2023, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Dinanzi al GI, i procuratori di entrambe le parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo in merito ai patti accessori alla pronunzia di separazione.
I procuratori delle parti concludevano in conformità, rinunziando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nelle note depositate in data 19.9.2025, nei modi e termini di cui al dispositivo, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte 1 in data
23/02/2022, così provvede:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi (nato in [...]_1
(nata in [...] il [...]) che (NA) il 28/06/1968 ) e Controparte 1
contrassero matrimonio in Somma Vesuviana il 03/04/2004 (Atto n. 9 Parte II Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2004);
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo depositato il 19-9-2025, da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 25.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Giudice est./rel 2) Dott.ssa Aurelia Cuomo
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di R.G. n. 1033 / 2022 avente ad oggetto: separazione personale.
PROMOSSO DA Parte 1 (nato in [...] il [...]) rapp.to e difeso dall'avv.
FALCIANI GAETANO e dall'avv. FLORA ATTANA SIO, in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...]) rapp.tA e difesa dall'avv. MASIControparte_1
MARIA, in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 24.09.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto che fosse pronunciata la Con ricorso depositato il 23/02/2022 Parte 1
con cui aveva contratto matrimonio in Somma separazione dal coniuge Controparte_1
CP 2 e Persona 1 gemelli, Vesuviana il 03/04/2004 e dalla cui unione sono nati tre figli: nati il 30.01.2005 in Benevento, nonché Persona 2 nato il [...] a [...]
Regolarmente si è costituta in giudizio Controparte_1 la quale non si è opposta alla pronuncia di separazione.
All'udienza dell'08.5.2023, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Dinanzi al GI, i procuratori di entrambe le parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo in merito ai patti accessori alla pronunzia di separazione.
I procuratori delle parti concludevano in conformità, rinunziando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nelle note depositate in data 19.9.2025, nei modi e termini di cui al dispositivo, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte 1 in data
23/02/2022, così provvede:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi (nato in [...]_1
(nata in [...] il [...]) che (NA) il 28/06/1968 ) e Controparte 1
contrassero matrimonio in Somma Vesuviana il 03/04/2004 (Atto n. 9 Parte II Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2004);
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo depositato il 19-9-2025, da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 25.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire