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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/09/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1587/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 11,22 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. FUSCO FRANCESCO e l'avv. FRIGNANI FEDERICO Parte_1
ALESS dall'avv. Tommaso Zucconi Per essuno compare CP_1
Per nessuno compare. Controparte_2 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. Zucconi precisa le conclusioni come da note conclusive riportandosi agli atti e documenti di causa. Il Giudice, dato atto, si ritira in camera di consiglio esonerando la parte dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, alle ore 16,35, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Fusco e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Federico Alessandro Frignani ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Torino, via Bligny
15 , giusta delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Zampese ed elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Treviso, via Monterumici n. 8 , giusta delega in atti;
resistente
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3 resistente contumace
Avente ad oggetto: avviso di accertamento esecutivo – AN Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di respinta ogni diversa CP_2 domanda, eccezione, istanza In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Conclusioni di parte resistente: Voglia il Tribunale adito, ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito, in via principale Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente pagina 2 di 8 integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite. In via istruttoria: Si dimettono i documenti citati in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge
Fatto e motivi della decisione
La proponeva impugnazione innanzi al Giudice di Pace di avverso l'avviso di Parte_1 CP_2 accertamento esecutivo per il AN Unico anno 2021, n. 513 del 10.08.2023, eccependo l'annullamento dello stesso per la violazione ed erronea applicazione dei commi 818, 819, 821, e 823 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in quanto il non sarebbe più legittimato ad accertare Controparte_2
e riscuotere il menzionato AN .
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 410/2024 dichiarava la propria incompetenza per valore CP_2
a favore del Tribunale di Novara, assegnando i termini di legge per la riassunzione.
La causa, ritualmente riassunta e fissata udienza di comparizione delle parti in data 05/12/2024, giunge ora a decisione.
Ciò premesso, l'avviso in questione ha ad oggetto l'accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni accertato da CP_1 per il relativo all'annualità 2021. Controparte_2
La ricorrente ritiene di nulla dovere atteso che tutti gli impianti pubblicitari di cui all'avviso erano installati su strade non di proprietà comunale bensì di e lamentando l'illegittimità della CP_3 pretesa creditoria accertata a titolo di CUP in relazione all'impianto di esposizione pubblicitaria installato su SS 32, in quanto “rimosso”.
La , costituitasi in giudizio, contesta in fatto e in diritto la proposta domanda giacchè la CP_1 previsione normativa in oggetto che prevede il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari sostituisce un'imposta il cui gettito era di esclusiva competenza dei comuni (l'Imposta Comunale sulla
Pubblicità) con conseguente mantenimento della relativa legittimazione attiva in capo a questi ultimi, in linea di continuità con la precedente disciplina.
Orbene così sommariamente ripercorsi i termini della questione, preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del Controparte_2
Entrando in medias res deve premettersi che in regime dei previgenti prelievi in base al disposto di cui all'art. 38 comma 1. D.lgs 507/93 sia il Comune che la Provincia erano qualificati soggetti attivi della
TOSAP.
Il successivo art. 39 dettava la definizione di soggetto attivo e soggetto passivo, prevedendo che «La tassa era dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in pagina 3 di 8 mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio». Quindi, la tassa era dovuta per l'occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico “appartenente” al Comune o alla Provincia, essendo irrilevante il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzatorio.
In relazione alla pubblicità, invece, l'unico soggetto attivo d'imposta era il L'art. 1, comma 1, CP_2 del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeva: «La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate».
La aveva ed ha competenze autorizzatorie in materia di impianti pubblicitari, senza che ciò CP_4 implicasse il pagamento dell'imposta di pubblicità. Infatti, l'art. 23 (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”) del d.lgs. n. 285 del 1992, disposizione peraltro richiamata anche dall'art. 1, comma 821, lett.
h), della legge n. 160 del 2019, dispone al comma 4 che «La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza
è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale».
Pertanto, in precedenza, convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del tanto della Provincia, fermo restando che CP_2 nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari, fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell'autorizzazione.
Relativamente ai mezzi pubblicitari su strade provinciali la poteva pretendere la Tosap, ai CP_4 sensi dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, mentre il poteva pretendere l'imposta di CP_2 pubblicità, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, si trattava di pubblicità effettua nel “territorio” del CP_2
Con la L. 160/2019 all'articolo 1, commi dal 816 al 847 il legislatore ha riformato la materia prefiggendosi un intervento sistematico con l'obiettivo di semplificare la procedura amministrativa: all'articolo 1, commi dal 816 al 847, è stato istituito il AN Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria quale prelievo di spettanza dei Comuni, Province e Città
Metropolitane con abrogazione della pregressa ICP (Imposta Comunale di Pubblicità), TOSAP (Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), COSAP (AN Concessione Spazi ed Aree Pubbliche),
CIMP (AN Installazione Mezzi Pubblicitari) ed altri canoni minori ricognitori o concessori .
Sempre la medesima Legge 160/2019 cit., all'art. 1, commi dal 790 al 815, ha ridisegnato il pagina 4 di 8 procedimento di accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali ma non ha previsto uno spostamento di titolarità delle entrate pubbliche.
L'art. 1 comma 816 della richiamata legge prevede che “ A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da
817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il successivo comma 817 dispone che “il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
A sua volta il comma 818 prevede che “ nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 819 precisa che “ Il presupposto del canone e': a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il comma 820 dispone che “ L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Quindi dall'esame delle disposizioni in precedenza riportate si evince:
1) che il canone è costituito da due autonomi presupposti e precisamente (a) quello relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e dello spazio sotto e sovra stanti il suolo pubblico nonché b) quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
pagina 5 di 8 2) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali poste al di fuori dei centri abitati e all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti sono soggette al canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto alla Provincia e al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari dovuto al Comune
3) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale sono soggette all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari ma non del canone per l'occupazione di suolo pubblico per effetto del principio dell'assorbimento.
Pertanto la L.160/2019 ha inteso semplificare l'aspetto procedimentale senza spostare la titolarità/ soggettività attiva da un ente all'altro. Secondo il dettato della normativa citata e vigente, il AN (CUP) per la diffusione dei messaggi pubblicitari visibili sul territorio del Comune spetta esclusivamente al Comune medesimo
e proprio il “principio di unicità” del canone stesso (CUP) implica che il canone preteso per la diffusione dei messaggi pubblicitari ( art. 1comma 819 lett b) L 160/19) escluda di per sé il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 1 comma 819 la lettera a) L 160/19), con divieto di doppia imposizione come imposto dall' 1 comma 820 L.160/19). ( TAR Lazio sent. n. 3248/2022).
Tale conclusione trova conferma nel disposto di cui al comma 819 tant'è che la legge espressamente prevede che, anche dopo l'introduzione della nuova disciplina sul CUP, ciascun ente conserva lo stesso gettito che percepiva in precedenza.
Col nuovo CUP la potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico CP_4 collegata all'occupazione di suolo pubblico realizzata da impianti pubblicitari su strade provinciali, e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari che risulta in ogni caso, in continuità con i precedenti regimi di tassazione, dovuta al solo anche ai fini dell'invarianza di CP_2 gettito. Viceversa, quindi, il per i medesimi impianti pubblicitari di cui sopra, anche se ubicati CP_2 su strade provinciali, potrà pretendere solo il canone per la parte di diffusione di messaggi pubblicitari e non anche quello per l'occupazione di suolo pubblico. La c.d. “unicità” del CUP va riferita al soggetto attivo e non al soggetto passivo: è la Provincia che riscuoterà un unico canone laddove integrato il presupposto di legge (occupazione del suolo pubblico provinciale) e sarà il a riscuotere un CP_2 unico canone laddove vengano integrati entrambi i presupposti di legge (pubblicità percepibile dal territorio comunale ed occupazione del suolo pubblico comunale).
Di contro, il soggetto passivo che installi su suolo provinciale, visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, sarà tenuto al pagamento del canone al Comune per l'integrazione del presupposto pubblicitario (come accadeva con i previgenti ICP o CIMP) ed il canone alla Provincia per l'integrazione del presupposto occupazionale.
pagina 6 di 8 Peraltro come evidenziato da parte convenuta, non è ricompresa tra i soggetti titolari della CP_3 pretesa impositiva ai sensi dell'art. 1 co. 816 L. 160/2019, pertanto la stessa non sarebbe legittimata a riscuotere alcunché sui tratti di strada di sua proprietà.
Pertanto non si condivide l'assunto attoreo laddove richiama il divieto della doppia imposizione considerato che il divieto in oggetto fa riferimento esclusivamente al caso in cui la duplicazione del prelievo avvenga in favore del medesimo ente attivo e non nel caso di due soggetti diversi sulla base di presupposti impositivi differenti. Il principio di assorbimento previsto dal comma 820 si applica solo quando vi è coincidenza di soggettività attiva, cioè quando è il a riscuotere entrambi i CP_2 presupposti del comma 819, lettera a) e b).
Parimenti non si condivide l'argomentazione relativa al soggetto che rilascia l'autorizzazione giacché la potestà autorizzativa discende unicamente dal fatto di essere ente proprietario della strada ma non incide sulla spettanza del canone nelle sue diverse componenti.
Pertanto un impianto pubblicitario installato al di fuori del centro abitato su strada provinciale realizza entrambi i presupposti in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale nonché una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.
Ciò premesso nel caso de quo gli impianti pubblicitari risultano installati su strada statale gestita da e soddisfano il presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 1 co. 819 l. 160/2019, in quanto CP_3 diffondono messaggi pubblicitari entro i confini del territorio comunale. La componente in questione è quella che il comma 819, lettera b), L. 160/2019, descrive come “… la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Quindi, richiamate le argomentazioni di cui sopra , legittimamente, ha accertato per conto CP_1 del il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione Controparte_2 pubblicitaria sul presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 1 co. 819 L. 160/2019.
Parimenti infondata si palesa l'asserita illegittimità della pretesa creditoria accertata a titolo di CUP in relazione all'impianto di esposizione pubblicitaria installato su SS 32, in quanto “rimosso” in assenza di prova ma ancor prima di allegazione in ordine alla effettiva rimozione e alla collocazione temporale della asserita rimozione.
Quanto alla domanda svolta in via subordinata deve rilevarsi che nel caso in oggetto è stata correttamente applicata la sanzione ai sensi dell'art. 32 del Regolamento comunale per l'applicazione pagina 7 di 8 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dell'art. 7 bis del
D.Lgs. 267/2000.
Tirando le fila la proposta opposizione si palesa infondata e pertanto andrà disattesa così come la domanda avanzata in via subordinata.
La difficoltà interpretativa del dettato normativo e il contrasto giurisprudenziale allo stato sussistente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, 24 settembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1587/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 11,22 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. FUSCO FRANCESCO e l'avv. FRIGNANI FEDERICO Parte_1
ALESS dall'avv. Tommaso Zucconi Per essuno compare CP_1
Per nessuno compare. Controparte_2 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. Zucconi precisa le conclusioni come da note conclusive riportandosi agli atti e documenti di causa. Il Giudice, dato atto, si ritira in camera di consiglio esonerando la parte dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, alle ore 16,35, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Fusco e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Federico Alessandro Frignani ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Torino, via Bligny
15 , giusta delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Zampese ed elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Treviso, via Monterumici n. 8 , giusta delega in atti;
resistente
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3 resistente contumace
Avente ad oggetto: avviso di accertamento esecutivo – AN Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di respinta ogni diversa CP_2 domanda, eccezione, istanza In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Conclusioni di parte resistente: Voglia il Tribunale adito, ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito, in via principale Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente pagina 2 di 8 integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite. In via istruttoria: Si dimettono i documenti citati in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge
Fatto e motivi della decisione
La proponeva impugnazione innanzi al Giudice di Pace di avverso l'avviso di Parte_1 CP_2 accertamento esecutivo per il AN Unico anno 2021, n. 513 del 10.08.2023, eccependo l'annullamento dello stesso per la violazione ed erronea applicazione dei commi 818, 819, 821, e 823 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in quanto il non sarebbe più legittimato ad accertare Controparte_2
e riscuotere il menzionato AN .
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 410/2024 dichiarava la propria incompetenza per valore CP_2
a favore del Tribunale di Novara, assegnando i termini di legge per la riassunzione.
La causa, ritualmente riassunta e fissata udienza di comparizione delle parti in data 05/12/2024, giunge ora a decisione.
Ciò premesso, l'avviso in questione ha ad oggetto l'accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni accertato da CP_1 per il relativo all'annualità 2021. Controparte_2
La ricorrente ritiene di nulla dovere atteso che tutti gli impianti pubblicitari di cui all'avviso erano installati su strade non di proprietà comunale bensì di e lamentando l'illegittimità della CP_3 pretesa creditoria accertata a titolo di CUP in relazione all'impianto di esposizione pubblicitaria installato su SS 32, in quanto “rimosso”.
La , costituitasi in giudizio, contesta in fatto e in diritto la proposta domanda giacchè la CP_1 previsione normativa in oggetto che prevede il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari sostituisce un'imposta il cui gettito era di esclusiva competenza dei comuni (l'Imposta Comunale sulla
Pubblicità) con conseguente mantenimento della relativa legittimazione attiva in capo a questi ultimi, in linea di continuità con la precedente disciplina.
Orbene così sommariamente ripercorsi i termini della questione, preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del Controparte_2
Entrando in medias res deve premettersi che in regime dei previgenti prelievi in base al disposto di cui all'art. 38 comma 1. D.lgs 507/93 sia il Comune che la Provincia erano qualificati soggetti attivi della
TOSAP.
Il successivo art. 39 dettava la definizione di soggetto attivo e soggetto passivo, prevedendo che «La tassa era dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in pagina 3 di 8 mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio». Quindi, la tassa era dovuta per l'occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico “appartenente” al Comune o alla Provincia, essendo irrilevante il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzatorio.
In relazione alla pubblicità, invece, l'unico soggetto attivo d'imposta era il L'art. 1, comma 1, CP_2 del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeva: «La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate».
La aveva ed ha competenze autorizzatorie in materia di impianti pubblicitari, senza che ciò CP_4 implicasse il pagamento dell'imposta di pubblicità. Infatti, l'art. 23 (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”) del d.lgs. n. 285 del 1992, disposizione peraltro richiamata anche dall'art. 1, comma 821, lett.
h), della legge n. 160 del 2019, dispone al comma 4 che «La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza
è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale».
Pertanto, in precedenza, convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del tanto della Provincia, fermo restando che CP_2 nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari, fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell'autorizzazione.
Relativamente ai mezzi pubblicitari su strade provinciali la poteva pretendere la Tosap, ai CP_4 sensi dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, mentre il poteva pretendere l'imposta di CP_2 pubblicità, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, si trattava di pubblicità effettua nel “territorio” del CP_2
Con la L. 160/2019 all'articolo 1, commi dal 816 al 847 il legislatore ha riformato la materia prefiggendosi un intervento sistematico con l'obiettivo di semplificare la procedura amministrativa: all'articolo 1, commi dal 816 al 847, è stato istituito il AN Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria quale prelievo di spettanza dei Comuni, Province e Città
Metropolitane con abrogazione della pregressa ICP (Imposta Comunale di Pubblicità), TOSAP (Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), COSAP (AN Concessione Spazi ed Aree Pubbliche),
CIMP (AN Installazione Mezzi Pubblicitari) ed altri canoni minori ricognitori o concessori .
Sempre la medesima Legge 160/2019 cit., all'art. 1, commi dal 790 al 815, ha ridisegnato il pagina 4 di 8 procedimento di accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali ma non ha previsto uno spostamento di titolarità delle entrate pubbliche.
L'art. 1 comma 816 della richiamata legge prevede che “ A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da
817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il successivo comma 817 dispone che “il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
A sua volta il comma 818 prevede che “ nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 819 precisa che “ Il presupposto del canone e': a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il comma 820 dispone che “ L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Quindi dall'esame delle disposizioni in precedenza riportate si evince:
1) che il canone è costituito da due autonomi presupposti e precisamente (a) quello relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e dello spazio sotto e sovra stanti il suolo pubblico nonché b) quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
pagina 5 di 8 2) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali poste al di fuori dei centri abitati e all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti sono soggette al canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto alla Provincia e al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari dovuto al Comune
3) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale sono soggette all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari ma non del canone per l'occupazione di suolo pubblico per effetto del principio dell'assorbimento.
Pertanto la L.160/2019 ha inteso semplificare l'aspetto procedimentale senza spostare la titolarità/ soggettività attiva da un ente all'altro. Secondo il dettato della normativa citata e vigente, il AN (CUP) per la diffusione dei messaggi pubblicitari visibili sul territorio del Comune spetta esclusivamente al Comune medesimo
e proprio il “principio di unicità” del canone stesso (CUP) implica che il canone preteso per la diffusione dei messaggi pubblicitari ( art. 1comma 819 lett b) L 160/19) escluda di per sé il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 1 comma 819 la lettera a) L 160/19), con divieto di doppia imposizione come imposto dall' 1 comma 820 L.160/19). ( TAR Lazio sent. n. 3248/2022).
Tale conclusione trova conferma nel disposto di cui al comma 819 tant'è che la legge espressamente prevede che, anche dopo l'introduzione della nuova disciplina sul CUP, ciascun ente conserva lo stesso gettito che percepiva in precedenza.
Col nuovo CUP la potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico CP_4 collegata all'occupazione di suolo pubblico realizzata da impianti pubblicitari su strade provinciali, e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari che risulta in ogni caso, in continuità con i precedenti regimi di tassazione, dovuta al solo anche ai fini dell'invarianza di CP_2 gettito. Viceversa, quindi, il per i medesimi impianti pubblicitari di cui sopra, anche se ubicati CP_2 su strade provinciali, potrà pretendere solo il canone per la parte di diffusione di messaggi pubblicitari e non anche quello per l'occupazione di suolo pubblico. La c.d. “unicità” del CUP va riferita al soggetto attivo e non al soggetto passivo: è la Provincia che riscuoterà un unico canone laddove integrato il presupposto di legge (occupazione del suolo pubblico provinciale) e sarà il a riscuotere un CP_2 unico canone laddove vengano integrati entrambi i presupposti di legge (pubblicità percepibile dal territorio comunale ed occupazione del suolo pubblico comunale).
Di contro, il soggetto passivo che installi su suolo provinciale, visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, sarà tenuto al pagamento del canone al Comune per l'integrazione del presupposto pubblicitario (come accadeva con i previgenti ICP o CIMP) ed il canone alla Provincia per l'integrazione del presupposto occupazionale.
pagina 6 di 8 Peraltro come evidenziato da parte convenuta, non è ricompresa tra i soggetti titolari della CP_3 pretesa impositiva ai sensi dell'art. 1 co. 816 L. 160/2019, pertanto la stessa non sarebbe legittimata a riscuotere alcunché sui tratti di strada di sua proprietà.
Pertanto non si condivide l'assunto attoreo laddove richiama il divieto della doppia imposizione considerato che il divieto in oggetto fa riferimento esclusivamente al caso in cui la duplicazione del prelievo avvenga in favore del medesimo ente attivo e non nel caso di due soggetti diversi sulla base di presupposti impositivi differenti. Il principio di assorbimento previsto dal comma 820 si applica solo quando vi è coincidenza di soggettività attiva, cioè quando è il a riscuotere entrambi i CP_2 presupposti del comma 819, lettera a) e b).
Parimenti non si condivide l'argomentazione relativa al soggetto che rilascia l'autorizzazione giacché la potestà autorizzativa discende unicamente dal fatto di essere ente proprietario della strada ma non incide sulla spettanza del canone nelle sue diverse componenti.
Pertanto un impianto pubblicitario installato al di fuori del centro abitato su strada provinciale realizza entrambi i presupposti in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale nonché una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.
Ciò premesso nel caso de quo gli impianti pubblicitari risultano installati su strada statale gestita da e soddisfano il presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 1 co. 819 l. 160/2019, in quanto CP_3 diffondono messaggi pubblicitari entro i confini del territorio comunale. La componente in questione è quella che il comma 819, lettera b), L. 160/2019, descrive come “… la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Quindi, richiamate le argomentazioni di cui sopra , legittimamente, ha accertato per conto CP_1 del il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione Controparte_2 pubblicitaria sul presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 1 co. 819 L. 160/2019.
Parimenti infondata si palesa l'asserita illegittimità della pretesa creditoria accertata a titolo di CUP in relazione all'impianto di esposizione pubblicitaria installato su SS 32, in quanto “rimosso” in assenza di prova ma ancor prima di allegazione in ordine alla effettiva rimozione e alla collocazione temporale della asserita rimozione.
Quanto alla domanda svolta in via subordinata deve rilevarsi che nel caso in oggetto è stata correttamente applicata la sanzione ai sensi dell'art. 32 del Regolamento comunale per l'applicazione pagina 7 di 8 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dell'art. 7 bis del
D.Lgs. 267/2000.
Tirando le fila la proposta opposizione si palesa infondata e pertanto andrà disattesa così come la domanda avanzata in via subordinata.
La difficoltà interpretativa del dettato normativo e il contrasto giurisprudenziale allo stato sussistente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, 24 settembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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