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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 79/2019
Oggi, 12/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Ciro RICCIO, per l'impresa il quale si riporta alle approntate difese e chiede CP_1
l'accoglimento dell'appello; avv.to Tiziana COPPOLA, per delega dell'avv. Maria Cristina VISCIANO, per CP_2
, la quale si riporta alle predisposte difese e chiede il rigetto dell'appello;
[...] rlo GARGANO, per l'impresa assicuratrice, il quale si riporta alle appontate difese e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 11
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 79/2019 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 5528/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_1 come da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, dall'Avv. Ciro Riccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in San
Giuseppe Vesuviano alla Via Leonardo Murialdo, n. 38;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello, dall'Avv. Giancarlo Gargano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Prudente, n. 9;
- APPELLATA -
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_2 comparsa di risposta, dall'Avv. Maria Cristina Visciano, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Angri alla Via Leonardo Da Vinci, n. 1;
- APPELLATA -
E in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
pagina 2 di 11 - APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 12.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, l'impresa aveva convenuto in giudizio innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore la sig.ra proprietaria del furgone “Renault Controparte_2
Kangoo” tg. CD444KB, nonché la società quale asserita PA Controparte_3
assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, onde sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali che avrebbe subito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Angri in data 1.4.15, intorno alle ore 18:45. Segnatamente, la difesa della CP_1 aveva sostenuto: che nel testé indicato frangente l'autocarro di proprietà di quest'ultima, nel citato frangente “fermo per motivi di viabilità” lungo via Stabia, sarebbe stato urtato da tergo dal sopraggiungente furgone di proprietà della sig.ra che, per l'effetto della testé descritta CP_2 collisione, l'autocarro dell'impresa allora attrice sarebbe stato proiettato in avanti ed avrebbe impattato l'automobile da cui era nell'occasione preceduto, a propria volta “ferma per motivi di viabilità”; che, in conseguenza dell'incidente de quo, il veicolo di proprietà della avrebbe riportato danni “al CP_1
paraurti anteriore, al rivestimento anteriore, al parafango anteriore sinistro, alla griglia anteriore, al proiettore anteriore destro e sinistro, al rivestimento posteriore, al paraurti posteriore, al radiatore”; che per la riparazione dell'autocarro sarebbe occorso versare la somma di euro 6.130,50; che presso il luogo teatro del sinistro sarebbero intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Angri, che avrebbero effettuato i rilievi del caso;
che la PA dopo esser stata Controparte_3
costituita in mora, avrebbe corrisposto all'allora attrice, a titolo di risarcimento dei pregiudizi lamentati, la somma di euro 1.000,00, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato che la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente del veicolo di proprietà della sig.ra CP_2
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di primo grado la PA
invocando la reiezione della domanda attorea. A fondamento del preteso Controparte_3
rigetto, la difesa della testé citata PA aveva sostenuto che la dinamica del sinistro sarebbe stata diversa da quella prospettata dalla evidenziando che dalle dichiarazioni raccolte nel verbale CP_1
redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti subito dopo la verificazione dell'evento dannoso emergerebbe che “la colpa dell'incidente è tutta in capo al conducente del veicolo Fiat Scudo pagina 3 di 11 della ; inoltre, aveva contestato la quantificazione del danno operata dall'allora attrice, CP_1
assumendo che il fiduciario della avrebbe stimato il valore commerciale del veicolo Controparte_3 attoreo alla data del sinistro nell'importo di euro 1.500,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.11.15, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la sig.ra chiedendo il rigetto della pretesa attorea. A sostegno della Controparte_2
pretesa reiezione, la difesa della predetta convenuta aveva recisamente contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro tratteggiata nel corpo dell'atto di citazione, assumendo che la verificazione dell'evento dannoso sarebbe stata imputabile esclusivamente all'agere colposo del conducente del veicolo di proprietà dell'impresa in particolare, aveva affermato che, in data 1.4.15, l'autocarro CP_1
della dianzi menzionata società, tg. CA034JP, sarebbe stato intento a percorrere via Stabia, con direzione “Angri centro”, allorquando, giunto all'altezza della ludoteca “Isola dei Pirati”, avrebbe
“indietreggiato per dislocarsi dalla colonna di auto in fila, scontrandosi con l'autovettura Renault
Kangoo”, di proprietà della sig.ra “che lo precedeva nello stesso senso di marcia”. CP_2
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, la sig.ra aveva chiesto di essere autorizzata ad CP_2 evocare in giudizio l'impresa quale PA assicuratrice per la RCA del veicolo tg. Controparte_4
CA034JP di proprietà della onde sentirla condannare, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle CP_1
assicurazioni private, al risarcimento dei danni – quantificati nell'importo di euro 2.724,00 – che avrebbe subito in conseguenza del sinistro asseritamente occorso in data 1.4.15, sostenendo che siffatto evento dannoso avrebbe dovuto essere ascritto al conducente dell'autocarro di proprietà dell'allora attrice, come, peraltro, sarebbe risultato dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti subito dopo la verificazione dello stesso.
Autorizzata, all'esito dell'udienza celebrata in data 24.11.15, la chiamata in causa, aveva provveduto a costituirsi l'impresa invocando la reiezione della domanda spiegata nei propri Controparte_4
confronti. A suffragio del preteso rigetto, detta PA aveva in limine formulato eccezione d'improponibilità della domanda de qua per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148,
III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
quanto al merito, aveva affermato che nessuna responsabilità avrebbe potuto essere ascritta al conducente del veicolo di proprietà della giacché il sinistro sarebbe stato causato dalla condotta colposa del CP_1 conducente del furgone di proprietà della sig.ra inoltre, aveva asserito che l'entità del CP_2
pregiudizio lamentato dalla predetta convenuta sarebbe stata eccessiva.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, il giudice di pace aveva rinviato la causa per conclusioni e pagina 4 di 11 discussione.
Con sentenza n. 5528/18, depositata in cancelleria in data 28.5.18, il primo giudicante, affermata la proponibilità delle proposte domande, ha rigettato la pretesa attorea ed accolto per quanto di ragione quella azionata in via riconvenzionale dalla sig.ra sulla scorta dell'argomentazione per la CP_2
quale dalle deposizioni di due dei tre testi escussi e dalle risultanze del verbale stilato dagli agenti della
Polizia Municipale di Angri intervenuti subito dopo la verificazione dell'incidente stradale di cui si discorre fosse emersa l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'impresa
CP_1
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame la società articolandolo in unico motivo CP_1
di gravame, con il quale ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., deducendo che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie, giacché le deposizioni rese dai due testi indicati dalla sig.ra non CP_2
avrebbero dovuto esser ritenute attendibili, asseritamente difettando di coerenza intrinseca ed estrinseca, nonché di verosimiglianza: con specifico riguardo alla testimonianza resa dalla sig.ra ha evidenziato che questa, dapprima, avrebbe riferito che al momento della verificazione Tes_1 dell'incidente il veicolo Renault Kangoo fosse stato “incolonnato” nel traffico e, successivamente, dichiarato che lo stesso stesse “sopraggiungendo a velocità commisurata ai luoghi”; in relazione, poi, alla deposizione sig. , ha asserito che questi, di là da non aver menzionato il coinvolgimento Tes_2
nel sinistro di un terzo veicolo, avrebbe dichiarato di non ricordare quante persone fossero trasportate a bordo del Fiat Scudo. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe mancato di tenere il debito conto le risultanze del verbale stilato da agenti della Polizia Municipale di Angri, nel corpo del quale l'incidente sarebbe stato eloquentemente definito “tamponamento”.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.4.19, si è costituita in giudizio l'impresa
[...]
chiedendo il rigetto dello spiegato gravame. A fondamento della pretesa reiezione, la CP_3 predetta PA ha sostenuto l'irreprensibilità dell'impugnata sentenza, assumendo che il giudice di pace avrebbe “ben esaminato le risultanze probatorie”: in particolare, ha affermato che la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall'originaria attrice non sarebbe stata suffragata da alcun elemento, giacché l'unico teste indicato dalla società avrebbe dichiarato di non aver assistito alla CP_1 verificazione dell'incidente per cui è disputa.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.4.19, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_2 invocando la reiezione del proposto appello. A sostegno dell'invocato rigetto, la summenzionata appellata ha in limine eccepito la tardività del proposto gravame, in quanto l'atto introduttivo del pagina 5 di 11 presente giudizio sarebbe stato messo in notifica in data 28.12.18, ma “la sentenza di primo grado, essendo stata pubblicata in data 28.5.18”, sarebbe “passata in giudicato in data 27.12.18”; quanto al merito, ha sostanzialmente dedotto che nel corso dell'istruttoria condotta nel giudizio di prime cure non sarebbe stato raccolto alcun elemento idoneo a fondare la prospettazione dell'impresa CP_1
Ad onta del rituale perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo, la PA CP_4
non ha provveduto a costituirsi.
[...]
A scioglimento della riservata assunta all'udienza celebrata in data 11.4.19, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine dichiararsi la contumacia dell'impresa che, pur se ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4
costituita.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello a fondamento della quale la sig.ra ha argomentato che l'atto introduttivo del presente giudizio sarebbe stato CP_2 messo in notifica in data 28.12.18, ma “la sentenza di primo grado, essendo stata pubblicata in data
28.5.18”, sarebbe “passata in giudicato in data 27.12.18”.
La stessa non è meritevole di accoglimento, risultando irrefutabilmente ex actis, da un lato, che l'impugnata pronuncia – mai notificata – è stata pubblicata in data 28.5.18 e, dall'altro, che l'appellante ha posto in notifica l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame in data 28.12.18, anteriormente alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 327 c.p.c., da computarsi tenendo conto del periodo di sospensione feriale.
Ciò posto, s'impone di scrutinare l'unico motivo in cui si articola proposto gravame. A tal fine, non può prescindersi dal dettato dell'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord.
n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave pagina 6 di 11 di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretativo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa pagina 7 di 11 presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Orbene, incontroversa, nonché coperta da giudicato interno, l'effettiva verificazione del sinistro per cui
è disputa, il proposto gravame deve essere rigettato, dovendo ritenersi superata la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c., poiché le accertate violazioni perpetrate dal conducente del veicolo di proprietà dell'odierna appellante escludono logicamente ogni responsabilità del guidatore del furgone di proprietà della sig.ra CP_2
Muovendo dalla deposizione della teste la stessa, premesso che in data 1.4.15, Testimone_3
intorno alle ore 18:30, stesse procedendo, a bordo della propria auto, lungo via Stabia, con direzione
“Angri-S. Antonio Abate”, ha riferito che un “furgone bianco, tipo Fiat Scudo, incolonnato nel senso opposto di marcia, […] improvvisamente indietreggiava per distaccarsi dalla fila”, aggiungendo che così facendo avesse, all'altezza della ludoteca “Isola dei pirati”, urtato “con la sua parte posteriore la parte anteriore di una Renault Kangoo, di colore verde, che lo precedeva”, nel frangente “anch'essa incolonnata”; inoltre, ha dichiarato che il furgone Fiat Scudo avesse, “poi”, impattato con “con la sua parte anteriore la parte posteriore” dell'automobile Volkswagen Golf da cui era preceduto;
infine, ha puntualizzato che a bordo del veicolo Renault Kangoo vi fossero due ragazze, una delle quali “si vedeva che era incinta”.
Di tenore non dissimile la deposizione del secondo teste indicato dall'originaria convenuta, sig.
[...]
il quale, preliminarmente evidenziato che in data 1.4.15, alle ore 18:30 circa, stesse Tes_4 percorrendo, alla guida della propria bicicletta, via Stabia, in direzione “S. Antonio Abate”, ha riferito che il veicolo di proprietà dell'originaria attrice, un furgone modello Fiat Scudo, mentre era incolonnato nel traffico, avesse “effettuato una retromarcia” ed avesse così urtato, con la propria “parte posteriore”, il veicolo della sig.ra che nel frangente precedeva, a bordo del quale CP_2 nell'occasione viaggiavano due ragazze;
infine, ha dichiarato che taluno avesse provveduto a chiedere pagina 8 di 11 l'intervento della Polizia Municipale, precisando, però, di essersi allontanato dopo aver lasciato le proprie generalità alla conducente del Renault Kangoo.
La ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dai predetti testi non è stata infirmata dalla deposizione resa dall'unico teste di cui ha chiesto l'escussione l'impresa sig. , il CP_1 Controparte_5 quale, premesso che fosse alla guida della propria vettura, nel frangente preceduta da un'altra automobile, a propria volta preceduta dal furgone Renault Kangoo, dianzi al quale vi era, “fermo”, il veicolo dell'originaria attrice, nell'occasione condotto da un proprio amico, sig. , ha Controparte_6 de facto riferito di non aver assistito al sinistro, bensì di aver soltanto udito “una botta”, aggiungendo di esser sceso dalla propria auto per verificare cosa fosse accaduto e di aver constatato che “le macchine si erano scontrate”.
Né, ad onta di quanto affermato dall'appellante, dalle risultanze del verbale stilato dagli agenti della
Polizia Municipale di Angri può arguirsi con sufficiente grado di certezza una diversa dinamica, tenuto conto che i verbalizzanti, giunti sul luogo del sinistro dopo che lo stesso si fosse verificato, si sono limitati a raccogliere le dichiarazioni dei conducenti di due dei tre veicoli coinvolti ed a descrivere i danni subiti da ciascuno degli stessi: con specifico riguardo a tali dichiarazioni, se la ricostruzione della dinamica del sinistro nell'occasione offerta dal conducente del furgone di proprietà dell'appellante, sig.
, è risultata sovrapponibile a quella tratteggiata nell'atto di citazione, la ricostruzione Controparte_6 prospettata dal conducente dell'automobile Volkswagen Golf – non incompatibile, in ogni caso, rispetto a quella desumibile dalle narrazioni dei testi escussi nel giudizio di prime cure – non appare particolarmente attendibile, tenuto conto che il conducente della summenzionata automobile, precedendo la stessa gli altri due veicoli coinvolti nell'incidente stradale, non ha verosimilmente avuto modo di percepire l'esatta dinamica della collisione tra i due furgoni che nel frangente precedeva, giacché per farlo avrebbe dovuto avere lo sguardo rivolto verso lo specchietto retrovisore o avrebbe dovuto esser voltato all'indietro.
Sulla scorta di siffatti elementi, non è revocabile in dubbio che il conducente del veicolo di proprietà dell'impresa non abbia rispettato le regole del codice della strada e della comune prudenza: CP_1
segnatamente, lo stesso ha violato – a tacer d'altro – il dettato dell'art. 154 C.d.S., in forza del quale lo stesso avrebbe dovuto dare precedenza ai veicoli in marcia ed assicurarsi, come testualmente prescritto dalla norma testé citata, “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Venendo all'agere del conducente del furgone di proprietà della sig.ra nessun contributo CP_2
causale ha fornito ai fini della verificazione del sinistro, atteso il collegamento eziologico esclusivo tra pagina 9 di 11 l'evento dannoso e l'imprudente manovra di retromarcia intrapresa dal conducente del veicolo dell'impresa infatti, quand'anche – come, comunque, non pare – si ritenesse che al momento CP_1 dell'impatto il furgone della sig.ra fosse stato, in ragione della condizione del traffico CP_2
veicolare, non già completamente fermo, bensì intento a procedere lentamente, il guidatore dello stesso nulla avrebbe potuto fare per evitare il sinistro, tenuto conto che direzione e traiettoria di marcia tenute dal furgone dell'originaria attrice avrebbero in ogni caso reso estremamente complesso evitare la collisione de qua.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in relazione al rapporto processuale intercorso tra l'appellante e la sig.ra devono essere, in ossequio al principio della soccombenza, poste a CP_2 carico dell'impresa CP_1
Con riguardo al rapporto processuale instauratosi tra l'odierna istante e la PA , le CP_3 spese devono essere poste a carico dell'appellante.
In relazione, infine, al rapporto processuale intercorso fra l'appellante e la PA rimasta contumace, nulla deve essere disposto, essendo quest'ultima rimasta contumace e non risultando la medesima soccombente nel presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'impresa Controparte_4
2. Rigetta il proposto appello;
3. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della PA , delle spese del CP_3
presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_2
giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Nulla per le spese in relazione alla posizione dell'impresa assicuratrice rimasta contumace;
6. Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002. pagina 10 di 11 Nocera Inferiore, 12.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 11 di 11