Articolo 50 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 49Articolo 51
Versione
23 maggio 1958
Art. 50.
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di eta'.
Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958