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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14848 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20542/2024 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROLANDO CIRO e dell'avv. LAUDADIO SABINO ( ) C.F._1 Via Bianca Maria 37 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in Via Caracciolo 15 Napoli ITALIApresso il difensore avv. ROLANDO CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILI PIETRO, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CARLO MAGNO 21 ROMA, presso il difensore avv. MARSILI PIETRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la affidataria dei servizi di gestione Parte_1 CP_ del patrimonio immobiliare dell' premettendo che tra gli immobili in gestione rientrava l'appartamento sito in Roma, via Monte Cervialto, n. 164, Sc. A, piano 4, int. 8, adibito a uso abitativo, occupato senza titolo alcuno almeno dal 20.8.2022 da , tanto premesso, chiedeva che CP_2 fosse accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati e che fosse condannata al rilascio CP_2 immediato dell'immobile ed al pagamento della indennità di occupazione nella misura di euro 14.584,87 maturata fino al maggio del 2024, oltre alle mensilità successive ed oltre euro € 786,76 per ogni mese successivo alla sentenza di rilascio, con vittoria di spese di lite.
si costituiva in giudizio e dichiarava che aveva occupato l'appartamento per lo stato CP_2 di necessità determinato dalle sue condizioni familiari e che era disponibile a regolarizzare la propria posizione ed a pagare la giusta misura del dovuto. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, per la rideterminazione dell'indennità in misura proporzionata alle sue condizioni e per la regolarizzazione pagina 1 di 3 della propria posizione con predisposizione di un piano rateale di pagamento del pregresso rideterminato equamente dal giudice, con vittoria di spese di lite.
Disposta, su invito del giudice, la mediazione, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., la causa era trattenuta la causa in decisione.
^^^^^^^ In ordine alle richieste istruttorie reiterate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, non sono ravvisabili motivi per una rivalutazione dell'ordinanza del 27.3.2025, che sulle medesime ha provveduto, rigettandole.
Nel merito la domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice è comprovata dall'atto di compravendita del 25.11.63 Rep. n. 757583 rogato dal Notaio in virtù del quale la Persona_1
vendeva alla INPDAI una pluralità di edifici, tra cui quello avente Controparte_3 accesso da via Monte Cervialto 164. In virtù dell'art. 21 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, l'INPDAI è stato soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono stati trasferiti all' . CP_1
L'occupazione fin dall'agosto del 2022 all'attualità costituisce fatto ammesso dalla convenuta, oltre che comprovato dalla documentazione acquisita.
Difetta, invece, un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, nulla avendo in proposito la convenuta né allegato, né provato, né è ravvisabile alcuno stato di necessità, il quale può essere invocato solo in relazione ad un pericolo grave alla persona che rivesta i caratteri della attualità e della transitorietà e tale non è quello allegato dalla , che da oltre tre anni occupa stabilmente l'immobile, considerato, CP_2 vieppiù, che l'occupazione abusiva non può giammai essere giustificata dalla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in premessa CP_2 descritto dall'agosto del 2022 e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
La domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene, invece, non può trovare accoglimento.
È nota la giurisprudenza che nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui riconosce che il “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645), con la conseguenza che detto pregiudizio è in via di principio ravvisabile, CP_ anche considerata la qualifica di ente pubblico dell' in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
pagina 2 di 3 Proprio in ordine al quantum, inoltre, le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato e tale criterio è quello utilizzato dalla parte attrice per la determinazione del dovuto.
Vero è, tuttavia, che la parte attrice non ha allegato, né provato come abbia determinato la misura mensile del canone richiesta, essendosi limitata ad indicare il totale dovuto in ragione di euro 14584,87 e la misura dell'OMI preso a riferimento in euro 7,5 a metro quadro, quest'ultimo comprovato dall'allegato 6, ma nulla ha né allegato, né tanto meno provato in ordine all'ulteriore parametro preso in considerazioni ai fini della determinazione del dovuto, né tali circostanze risultano dalla scheda della morosità depositata, che, peraltro, non assume valore in tal senso probante, tanto più che la parte convenuta ha contestato la misura del canone richiesta.
Devono, infine, essere rigettate le domande di regolarizzazione e di rideterminazione della misura dell'indennità spiegate dalla convenuta in via riconvenzionale, venendo in rilievo ambiti riservati alla CP_ valutazione propria dell' e presupponendo, vieppiù, la seconda una occupazione lecita, nella specie totalmente da escludere.
La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione tra le medesime delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal 2.8.2022 l'immobile sito in CP_2 Roma, via Monte Cervialto, n. 164, Sc. A, piano 4, int. 8 e, per l'effetto, condanna CP_2
all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della
[...] parte attrice;
2. Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice;
3. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
CP_2
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 26 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20542/2024 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROLANDO CIRO e dell'avv. LAUDADIO SABINO ( ) C.F._1 Via Bianca Maria 37 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in Via Caracciolo 15 Napoli ITALIApresso il difensore avv. ROLANDO CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILI PIETRO, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CARLO MAGNO 21 ROMA, presso il difensore avv. MARSILI PIETRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la affidataria dei servizi di gestione Parte_1 CP_ del patrimonio immobiliare dell' premettendo che tra gli immobili in gestione rientrava l'appartamento sito in Roma, via Monte Cervialto, n. 164, Sc. A, piano 4, int. 8, adibito a uso abitativo, occupato senza titolo alcuno almeno dal 20.8.2022 da , tanto premesso, chiedeva che CP_2 fosse accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati e che fosse condannata al rilascio CP_2 immediato dell'immobile ed al pagamento della indennità di occupazione nella misura di euro 14.584,87 maturata fino al maggio del 2024, oltre alle mensilità successive ed oltre euro € 786,76 per ogni mese successivo alla sentenza di rilascio, con vittoria di spese di lite.
si costituiva in giudizio e dichiarava che aveva occupato l'appartamento per lo stato CP_2 di necessità determinato dalle sue condizioni familiari e che era disponibile a regolarizzare la propria posizione ed a pagare la giusta misura del dovuto. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, per la rideterminazione dell'indennità in misura proporzionata alle sue condizioni e per la regolarizzazione pagina 1 di 3 della propria posizione con predisposizione di un piano rateale di pagamento del pregresso rideterminato equamente dal giudice, con vittoria di spese di lite.
Disposta, su invito del giudice, la mediazione, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., la causa era trattenuta la causa in decisione.
^^^^^^^ In ordine alle richieste istruttorie reiterate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, non sono ravvisabili motivi per una rivalutazione dell'ordinanza del 27.3.2025, che sulle medesime ha provveduto, rigettandole.
Nel merito la domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice è comprovata dall'atto di compravendita del 25.11.63 Rep. n. 757583 rogato dal Notaio in virtù del quale la Persona_1
vendeva alla INPDAI una pluralità di edifici, tra cui quello avente Controparte_3 accesso da via Monte Cervialto 164. In virtù dell'art. 21 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, l'INPDAI è stato soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono stati trasferiti all' . CP_1
L'occupazione fin dall'agosto del 2022 all'attualità costituisce fatto ammesso dalla convenuta, oltre che comprovato dalla documentazione acquisita.
Difetta, invece, un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, nulla avendo in proposito la convenuta né allegato, né provato, né è ravvisabile alcuno stato di necessità, il quale può essere invocato solo in relazione ad un pericolo grave alla persona che rivesta i caratteri della attualità e della transitorietà e tale non è quello allegato dalla , che da oltre tre anni occupa stabilmente l'immobile, considerato, CP_2 vieppiù, che l'occupazione abusiva non può giammai essere giustificata dalla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in premessa CP_2 descritto dall'agosto del 2022 e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
La domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene, invece, non può trovare accoglimento.
È nota la giurisprudenza che nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui riconosce che il “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645), con la conseguenza che detto pregiudizio è in via di principio ravvisabile, CP_ anche considerata la qualifica di ente pubblico dell' in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
pagina 2 di 3 Proprio in ordine al quantum, inoltre, le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato e tale criterio è quello utilizzato dalla parte attrice per la determinazione del dovuto.
Vero è, tuttavia, che la parte attrice non ha allegato, né provato come abbia determinato la misura mensile del canone richiesta, essendosi limitata ad indicare il totale dovuto in ragione di euro 14584,87 e la misura dell'OMI preso a riferimento in euro 7,5 a metro quadro, quest'ultimo comprovato dall'allegato 6, ma nulla ha né allegato, né tanto meno provato in ordine all'ulteriore parametro preso in considerazioni ai fini della determinazione del dovuto, né tali circostanze risultano dalla scheda della morosità depositata, che, peraltro, non assume valore in tal senso probante, tanto più che la parte convenuta ha contestato la misura del canone richiesta.
Devono, infine, essere rigettate le domande di regolarizzazione e di rideterminazione della misura dell'indennità spiegate dalla convenuta in via riconvenzionale, venendo in rilievo ambiti riservati alla CP_ valutazione propria dell' e presupponendo, vieppiù, la seconda una occupazione lecita, nella specie totalmente da escludere.
La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione tra le medesime delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal 2.8.2022 l'immobile sito in CP_2 Roma, via Monte Cervialto, n. 164, Sc. A, piano 4, int. 8 e, per l'effetto, condanna CP_2
all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della
[...] parte attrice;
2. Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice;
3. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
CP_2
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 26 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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