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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2070/2021 R.G. vertente tra:
(Avv. MELPIGNANO MASSIMO) Parte_1
- ATTORE -
E
, già e già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(Avv. ARCUCCI GENNARO)
[...]
- CONVENUTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la (ora, , al fine di sentire Controparte_3 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare la violazione dell'art. 23 co. 1, D.lgs. n. 58/98, e degli artt.1418, co. 2 e 1325 c.c., 1343 c.c., e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o
l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento eseguite in assenza di contratto quadro, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore dell'odierna attrice, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
2.
Accertare la violazione dell'art. 21, co. 1, lett. a), b), c), d), D.lgs. n. 58/98 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di
1 investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
3.
Accertare la violazione dell'artt. 28, co. 1, lett. a), b), , nr. 11522/1998 e per l'effetto dichiarare CP_4 la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
4.
Accertare la violazione dell'art. 28, co. 2, , nr. 11522/1998, e per l'effetto dichiarare la nullità CP_4
e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore dell'odierna attrice, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
5. Accertare la violazione dell'art. 29, co. 1, 2 e 3, Del. Consob, nr. 11522/98 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
6. Accertare la violazione dell'art. 27, co. 1, 2, 3, Del. Consob, nr. 11522/98, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
7. Accertare la violazione degli artt. 39 E 40, Del. Consob, nr. 16190/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
8. Accertare la violazione dell'art. 21, co. 1 Bis, D.lgs. 58/89 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o
l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
9. Accertare la violazione dell'art.
31, co. 1, , nr. 16190/07 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o CP_4
l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
10. Accertare la violazione dell'art. 21, D.lgs.
58/1998 e della Comunicazione Consob 9019104/2009 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza
e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
11. Accertare e dichiarare
l'apocrifia della firma apparentemente riconducibile alla SI.ra , per quanto esposto in Parte_1 narrativa, sui moduli espressamente indicati. 12. in ogni caso, condannare la convenuta al CP_1
2 risarcimento del danno patrimoniale subito, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento della convenuta, sia sotto il profilo del danno emergente – pari alla somma investita, oltre CP_1 rivalutazione ed interessi dalla data di effettuazione del primo acquisto sino al soddisfo, sia del danno da lucro cessante, pari per un verso al mancato percepimento dei dividendi ed interessi legali e per altro verso al mancato lucro per il reimpiego delle predette somme, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa”; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituendosi, la banca convenuta ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati e chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande attoree nonché, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione del grave concorso colposo degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero in ragione dei frutti incassati da questi ultimi;
con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti, l'espletamento della prova orale a mezzo del teste la CTU grafologica della dott.ssa e la CTU Testimone_1 Persona_1 contabile del dott. . Persona_2
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 3.12.2024, il giudizio è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Venendo al merito della vicenda, le doglianze attoree riguardano le seguenti operazioni:
a) 17.05.2012 domanda di ammissione a socio per n. 500 azioni con un costo complessivo dell'operazione pari ad € 4.700,00;
b) 15.10.2012 domanda di aumento della quota sociale per n. 500 azioni con un costo complessivo dell'operazione pari ad € 4.700,00;
c) 07.01.2013 scheda di adesione all'offerta in opzione per n.
2.715 azioni e n.
2.715 obbligazioni, per un costo complessivo dell'operazione pari ad € 50.025,00 (le obbligazioni sono state poi convertite in n.
2.521,00 azioni con un controvalore di € 21.543,09);
d) 08.03.2013 domanda di aumento della quota sociale per n. 500 azioni con un costo complessivo dell'operazione pari ad € 4.700,00;
e) 25.11.2014 scheda di adesione all'offerta in opzione per n.
3.344 azioni e un costo complessivo dell'operazione pari ad € 29.928,80 (il contestuale acquisto di obbligazioni per € 20.064,00 non costituisce oggetto della presente trattazione, poiché le obbligazioni BPB 30/12/21 6.5% SUB sono state regolarmente rimborsate alla data della naturale scadenza, come accertato dal CTU);
f) 07.09.2015 acquisto di n. 612 azioni con un costo complessivo dell'operazione pari ad € 5.691,60.
3 In particolare, parte attrice lamenta la drastica perdita di valore dei titoli acquistati e una serie di omissioni e irregolarità informative, compiute dalla banca convenuta, fonte di risoluzione dei contratti e risarcimento del danno.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta. Sul punto, va osservato che le domande principali di risoluzione dei singoli contratti di investimento e di restituzione del capitale investito hanno ad oggetto operazioni effettuate con decorrenza dal 17.05.2012. Per
l'effetto, stante l'introduzione del presente giudizio con atto di citazione notificato in data 09.02.2021, il termine di prescrizione decennale non può dirsi maturato.
2.2. Occorre premettere che la dott.ssa ha accertato che le firme apposte sui Persona_1 predetti ordini di acquisto “sono grafologicamente riconducibili a;
esse, pertanto, sono Parte_1 autografe” (cfr. conclusioni di cui alla CTU della dott.ssa ). Per l'effetto, deve essere rigettata la Persona_1 domanda attorea di accertamento di apocrifia delle firme apposte sui moduli di acquisto.
2.3. Potendo, a questo punto, analizzare la condotta della banca convenuta nella commercializzazione dei titoli di cui alle lettere da a) ad f), si rileva quanto di seguito.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera cit.) e conseguentemente ad CP_4 CP_4 un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
(c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari
4 trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre,
Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una
5 responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto
d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che
l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Quindi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del c.d. contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del c.d. contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (tra le altre, più di recente, Cass. n.
10646/2023).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) un'informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso
Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione
Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di
6 mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
La Cassazione che ha altresì chiarito che qualora sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'articolo 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'articolo 1243 c.c. (tra le altre, Cass. n. 17948/2020).
Dunque, la restituzione del capitale investito, da un lato, e la restituzione delle cedole corrisposte, nonché dei titoli, dall'altro lato, costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.
Passando all'esame dell'acquisto eseguito dalla , occorre premettere che questa, in data Pt_1
18.05.2004, ha sottoscritto un primo contratto quadro, poi rinnovato in data 17.05.2012, recante n.
97/20020282/1 e consegnatole in copia;
tale contratto conteneva il servizio di deposito a custodia e amministrazione, il servizio di prestito titoli, nonché il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e il servizio accessorio della consulenza in materia di investimenti. (v. doc. n. 5 di parte convenuta).
Venendo all'analisi delle operazioni di cui alle lettere a), b), d), f), deve rilevarsi che le stesse sono state compiute in violazione dell'obbligo di informazione c.d. attiva (v. doc. 8, 10, 11 e 29 del fascicolo della banca convenuta) poiché l'intermediario ha omesso di consegnare la documentazione idonea a descrivere le caratteristiche dei prodotti finanziari commercializzati.
In particolare, dai documenti prodotti dalle parti, risulta che nei suddetti ordini di acquisto, per complessivi € 19.932,36 è stato fatto esclusivo riferimento alla presa visione delle norme statutarie della banca emittente, senza operare alcun rinvio all'avvenuta consegna del prospetto contenente, tra l'altro, il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 in CP_4 materia di prodotti illiquidi.
Alle medesime conclusioni, infatti, giunge lo stesso CTU, dott. , il quale precisa Persona_2 che “andando ad analizzare le informazioni fornite dall'intermediario aventi ad oggetto il tipo di investimento e il grado di rischiosità dello stesso si rappresenta che le stesse hanno carattere generico e impersonale. I contenuti, ripetuti nei vari documenti in modo più o meno simile, sono estremamente sintetici
e generici, sono dei format prestampati adattabili a qualsiasi tipologia di investimento, che non tengono conto della natura specifica della tipologia degli investimenti effettuati dagli attori né analizzano e rapprendano in modo compiuto tutte le componenti di rischio collegate a detti investimenti. Al riguardo lo
7 scrivente ritiene opportuno evidenziare che l'intermediario deve porsi in condizione di dimostrare di non aver assolto agli obblighi informativi in modo meramente formalistico. Nel merito, il corretto adempimento esige la preventiva conoscenza delle caratteristiche effettive del prodotto finanziario che s'intende proporre, fondata su parametri specifici di prevedibilità dell'andamento dell'investimento sul mercato e non solo sulle informazioni generalmente riscontrabili dalla stampa, ancorché di settore. Devono essere soddisfatte le specifiche esigenze del singolo rapporto e deve essere fornita “un'informazione adeguata in concreto”
(Cassazione civile, sentenza n. 7905/2019). Dovendo rispondere alle specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, il contenuto dell'informativa non potrà essere di carattere convenzionale, ma specifica e personalizzata sulla base del prodotto di investimento”.
Esaminando, invece, le operazioni c) e d) deve rilevarsi che le stesse sono state compiute nel rispetto dell'obbligo di informazione c.d. attiva (v. doc. 11 e 13 del fascicolo di parte attrice) che grava sull'intermediario, pur risultando lesive dell'art. 40 della delibera Consob n. 16190/2007.
Per quanto qui rileva, dalla lettura dei predetti contratti risulta che alla è stato attribuito un Pt_1 profilo di rischio medio-alto in considerazione dell'esperienza maturata in materia di investimenti e strumenti finanziari, nonché in relazione alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento. Tuttavia, la cliente, nelle profilazioni del 17.05.2012 e del 18.06.2014, ha dichiarato di essere disposta a perdere soltanto una parte media del proprio capitale (v. doc. n. 6 e 7 del fascicolo di parte attrice, nonché della banca convenuta).
Ebbene, come anche accertato dal CTU, “queste risposte rendono l'investimento in azioni, peraltro illiquide, assolutamente inadeguato. L'investimento in titoli azionari e illiquidi non può ritenersi compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato poiché, in astratto, comportano rischi anche di azzeramento totale dell'investimento, mentre la cliente ha dichiarato essere disposta ad accettare perdite se non in parte ovvero limitatamente ad una parte media del capitale, circostanze che l'investimento azionario non garantisce assolutamente. Pertanto, l'operazione doveva essere considerata non adeguata: la mancata segnalazione di tale circostanza costituisce pertanto inadempimento grave degli obblighi informativi gravanti sulla resistente” (cfr. pag. 27 della CTU).
Dunque, la banca, in spregio dell'obiettivo di investimento della cliente, ha acconsentito all'acquisto di titoli altamente rischiosi, ossia azioni BPB (nonché obbligazioni BPB 28/2/18 7% poi convertite in azioni) per il corrispettivo di ben €. 69.819,35. L'investimento azionario, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo dichiarato dalla NE di voler rischiare soltanto una parte media del proprio capitale.
All'uopo preme sottolineare che l'illiquidità delle azioni acquistate dalla è Pt_1 incontrovertibilmente accertata anche dal CTU, il quale precisa che “la banca non considera le proprie azioni illiquide, se non a partire dal 31.12.2015, mentre esse sono da considerarsi tali ai sensi della
8 Comunicazione del 02.03.2009. Infatti, a mente di tale comunicazione sono considerati titoli illiquidi CP_4 quelli: - con limiti nello smobilizzo;
- per i quali la società emittente NON garantisce il riacquisto in caso di difficoltà nella vendita” (cfr. pag. 17 e 18 della CTU).
In altre parole, per escludere la particolare rischiosità del titolo non può valere quanto dedotto dalla difesa della banca per cui al momento degli acquisti contestati le azioni BPB erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità ma certamente non illiquidi (divenendo tali soltanto a partire dal 31.12.015).
Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della convenuta, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita dello stesso (certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato come la borsa) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dell'attrice.
L'inadeguatezza dell'investimento non risulta affatto segnalata dalla convenuta in sede di sottoscrizione di aumento del capitale;
allo stesso modo, l'intermediario non ha neppure menzionato la concentrazione della partecipazione azionaria della , stante il possesso di quest'ultima di altre azioni Pt_1
BPB relative, quindi, al medesimo emittente.
La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
L'art 40 del Reg. 16190/2007 prevede che “sulla base delle informazioni ricevute dal CP_4 cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
Nel caso di specie, dunque, emerge il duplice profilo d'inadeguatezza, per incompatibilità con gli obiettivi di investimento della cliente e per eccessiva concentrazione.
Al delineato compendio probatorio nulla aggiunge la testimonianza resa dal dott. il quale si Tes_1 limita a dichiarare di aver rivestito il ruolo di consigliere di amministrazione della banca convenuta dal 2011 al 2019 e di non conoscere l'odierna attrice, all'uopo precisando soltanto che gli addetti alle vendite erano tenuti ad illustrare le caratteristiche degli strumenti finanziari.
9 Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda principale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per quanto concerne la totalità delle operazioni oggetto del presente giudizio atteso il grave deficit informativo della banca convenuta.
Invero, alla stregua dei richiamati obblighi di informazione c.d. attiva e di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, poiché può ritenersi che la cliente, ove la Banca avesse esplicitamente indicato le ragioni dell'inadeguatezza, non avrebbe concluso l'operazione.
Quanto al credito restitutorio, conseguente alla risoluzione del contratto, le somme investite vanno determinate in complessivi € 89.751,71. Tenuto conto delle cedole e dei dividendi riscossi dall'attrice, risultati pari ad € 2.487,35, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 87.264,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.
Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di obbligazione di valuta restitutoria e non avendo l'attrice specificamente allegato in citazione e provato il maggior danno (cfr. art. 1224 co. 2 c.c.), in specie la mancata percezione di maggiori introiti con diverso e più sicuro investimento.
La risoluzione dei contratti di acquisito comporta l'accoglimento della domanda subordinata della banca di restituzione delle azioni acquistate dall'attrice.
3. Stante la parziale soccombenza di parte attrice le spese di lite vanno compensate per ¼ e vanno liquidite come da dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 a (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'apocrifia delle firme apposte sui moduli di acquisto;
2) accerta e dichiara il grave inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta e, per l'effetto, dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle zioni della (già e già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, oggetto di lite;
[...]
3) condanna la (già e già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 per azioni), alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 87.264,36, oltre interessi legali dalla
10 domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
4) condanna (già e già per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 azioni), al pagamento di tre quarti delle spese processuali in favore dell'Avv. Massimo Melpignano, difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 10.577,25 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
5) pone le spese della CTU grafologica a carico di parte attrice, stante l'accertata autografia di tutte le sottoscrizioni;
mentre le spese della CTU elaborata dal dott. a carico di parte convenuta. Persona_2
Così deciso in Bari, il 04/03/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma
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