Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 543/2024 promossa da: NI TT (C.F.: ), nata a [...] il [...]. CodiceFiscale_1
Con il patrocinio dell'Avv. Filomena Giuliana Iannacone. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Simona Vivaldi Maimone. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1- affidare e in via condivisa a entrambi i genitori, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle bambine presso l'uno o l'altro;
2- disporre che e siano collocate prevalentemente presso la madre ed assegnare alla stessa la casa familiare Per_1 Per_2 in Cameri, via San Francesco d'Assisi n. 21, con i relativi mobili ed arredi;
3- disporre, con riferimento al regime di frequentazione padre -figlie, che il padre possa tenere con sé e Per_1 Per_2
- secondo w.e. alternati, dalle 18,00 del venerdì fino alle 21,00 della domenica;
- nelle settimane con il w.e. di sua spettanza, il mercoledì pomeriggio, prendendo le due figlie all'uscita dai rispettivi asili / scuole fino alle 21,00, riaccompagnandole presso la casa materna;
- nelle settimane in cui le bambine trascorreranno il w.e. con la madre, il martedì ed il mercoledì con pernotto al martedì, prendendole presso le rispettive scuole /asili o presso l'abitazione dei nonni materni il martedì alle 16,00, occupandosi di portarle a scuola il mattino seguente e tenerle a casa propria sino alle 21,00 del mercoledì, riaccompagnandole quindi presso la casa materna. Disponendo che sia il padre sia la madre possano avvalersi dei rispettivi genitori nella cura e gestione delle figlie;
- nelle vacanze di Pasqua, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e così anche nelle altre festività da calendario, iniziando dalla mamma;
- in occasione della festa del “papà” e del suo compleanno dall'uscita dall'asilo o dalle 18,00 fino alle 21,00 con previsione inversa in occasione della festa della mamma e del di lei compleanno, se cadenti in giornate di spettanza paterna;
- il giorno del compleanno delle bambine a pranzo o a cena, alternando con la madre annualmente i due momenti;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Con la previsione delle sospensioni delle visite dell'altro genitore nei periodi di vacanza di ciascuno;
con l'obbligo reciproco della comunicazione della località in cui di volta in volta si trascorra il periodo di vacanza con le figlie e di garantire contatti telefonici quotidiani delle bambine con il genitore che non le abbia con sé.
4- disporre, con riferimento al concorso economico paterno, che il sig. , dal mese di agosto 2024 e fino al mese di CP_1 luglio 2025 concorra al mantenimento in via indiretta delle figlie, corrispondendo alla madre, sul suo conto corrente personale, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 450,00 e che partecipi al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie secondo l'individuazione e regolamentazione del “Protocollo di Torino” del 15 marzo 2016; disponendo per l'assegno unico per i figli come per legge.
5- disporre, sempre con riferimento al concorso economico paterno, che il sig. , con decorrenza dal mese di agosto CP_1
2025 concorra al mantenimento indiretto delle figlie e che corrisponda alla signora TI, sul conto corrente personale della stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 soggetto a rivalutazione ISAT annuale e partecipi al 50% del costo delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, mediche e scolastiche, sportive ed extrascolastiche secondo l'individuazione e regolamentazione del “Protocollo di Torino” del 15 marzo 2016; con la previsione che l'Assegno Unico per i figli sia in favore esclusivo della signora TI a decorrere dal mese di agosto 2025.
6- il sig. si impegna a versare l'importo di € 1.000,00 alla sig.ra TT entro trenta giorni dalla data di CP_1 pubblicazione della sentenza, sul di lei conto corrente personale, quale contributo spese del procedimento;
7- spese di lite compensate.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.3.2024, TT NI rappresentava di aver intrattenuto, dall'anno 2019, una relazione sentimentale con , nel corso della quale, nascevano CP_1
(il 15.2.2020) e (il 27.2.2020). Per_1 Per_2
Nell'anno 2023, la relazione tra le parti si interrompeva. Chiedeva, quindi, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie. Si costituiva parte resistente che, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, chiedeva che il contributo di mantenimento della figlia fosse limitato all'importo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 18.2.2025 le parti formulavano conclusioni congiunte. Ritiene il Tribunale, invero che l'accordo raggiunto dalle parti merita di essere condiviso dal Collegio, in quanto equilibrato e proporzionato alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguato ai bisogni delle figlie. Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra la parti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- dispone l'affido di e in via condivisa ad entrambi i genitori, con l'esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle bambine presso l'uno o l'altro;
- dispone che e siano collocate prevalentemente presso la madre alla quale è Per_1 Per_2 assegnata la casa familiare in Cameri, via San Francesco d'Assisi n. 21, con i relativi mobili ed arredi;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo weekend alternati, dalle 18,00 del venerdì fino alle 21,00 della domenica;
nelle settimane con il weekend di sua spettanza, il mercoledì pomeriggio, prendendo le due figlie all'uscita dai rispettivi asili / scuole fino alle 21,00, riaccompagnandole presso la casa materna;
nelle settimane in cui le bambine trascorreranno il w.e. con la madre, il martedì ed il mercoledì con pernotto al martedì, prendendole presso le rispettive scuole /asili o presso l'abitazione dei nonni materni il martedì alle 16,00, occupandosi di portarle a scuola il mattino seguente e tenerle a casa propria sino alle 21,00 del mercoledì, riaccompagnandole quindi presso la casa materna;
sia il padre sia la madre possano avvalersi dei rispettivi genitori nella cura e gestione delle figlie;
nelle vacanze Natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre e 6 gennaio, con possibilità per i genitori di vedere le figlie due volte a settimana nel periodo di non spettanza, secondo accordi tra di loro;
nell'anno 2024 le bambine sono state con la mamma nel primo periodo e con il papà nel secondo periodo;
nelle vacanze di Pasqua, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e così anche nelle altre festività da calendario, iniziando dalla mamma;
in occasione della festa del
“papà” e del suo compleanno dall'uscita dall'asilo o dalle 18,00 fino alle 21,00 con previsione inversa in occasione della festa della mamma e del di lei compleanno, se cadenti in giornate di spettanza paterna;
il giorno del compleanno delle bambine a pranzo o a cena, alternando con la madre annualmente i due momenti;
durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
con la previsione delle sospensioni delle visite dell'altro genitore nei periodi di vacanza di ciascuno;
con l'obbligo reciproco della comunicazione della località in cui di volta in volta si trascorra il periodo di vacanza con le figlie e di garantire contatti telefonici quotidiani delle bambine con il genitore che non le abbia con sé.
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare, dal mese di agosto 2024 e fino al mese di CP_1 luglio 2025, a titolo di contributo paterno in via indiretta delle figlie, corrispondendo alla madre, sul suo conto corrente personale, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di
€450,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo l'individuazione e regolamentazione del
“Protocollo di Torino” del 15 marzo 2016; assegno unico per i figli come per legge.
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare, con decorrenza dal mese di agosto 2025 a CP_1 titolo di contributo paterno in via indiretta delle figlie, corrispondendo signora TI, sul conto corrente personale della stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 soggetto a rivalutazione ISAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, sportive ed extrascolastiche secondo l'individuazione e regolamentazione del
“Protocollo di Torino” del 15 marzo 2016; assegno unico per i figli sia in favore esclusivo della signora TI a decorrere dal mese di agosto 2025; - prende atto che il sig. si impegna a versare l'importo di € 1.000,00 alla sig.ra TI CP_1 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, sul di lei conto corrente personale, quale contributo spese del procedimento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in 7.3.2025 Il Presidente dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. dott. Niccolò Bencini