Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 859 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Guido Cammarella) Parte_1
appellante
E
(avv. Umberto Ferrato, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale) CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Pensione di reversibilità per figlio superstite studente universitario.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. nato il [...] e rimasto orfano di padre l'11.7.1994, ha Parte_1 percepito dall' , insieme alla vedova contitolare (che non è sua madre), la relativa CP_1
pensione di reversibilità fino al 20.7.2008, quando ha compiuto diciotto anni. Con ricorso del 17.4.2018 al tribunale di Paola (preceduto da istanza amministrativa del 13.4.2016), ha rivendicato i ratei della pensione che non gli erano stati erogati in seguito, nonostante egli avesse proseguito gli studi all'università. Ha quindi dedotto di aver diritto alla prestazione
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20.7.2016, e ha rivendicato pertanto l'importo di 11.544 euro oltre ai relativi aggiornamenti e agli interessi di legge.
2. Il tribunale ha rigettato la sua domanda perché ha rilevato che egli, pur essendo maggiorenne dal 20.7.2008, ha documentato di essersi iscritto all'università “soltanto nell'anno accademico 2009/2010” omettendo di allegare e provare la necessaria
“continuità scolastica, ovvero che dopo il compimento della maggiore età ha continuato a frequentare una scuola media superiore, iscrivendosi, una volta conseguito il diploma, ad un corso universitario”. Ha perciò ritenuto decisiva la “soluzione di continuità” tra il conseguimento del diploma e l'iscrizione all'università.
3. Il ricorrente appella la decisione. Imputa al tribunale di non aver considerato che egli, avendo raggiunto la maggiore età nel luglio del 2008, ha potuto completare il ciclo di studi di scuola superiore solo nell'anno scolastico 2008/2009 per poi iscriversi all'università nell'anno accademico 2009/2010, senza, dunque, alcuna soluzione di continuità nel suo percorso scolastico. Ha prodotto, per darne prova, copia del suo diploma di scuola media superiore.
4. Nella resistenza dell' che ribadito le proprie difese di primo grado che CP_1 ostano all'accoglimento della domanda di controparte, la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è fondato per quanto di ragione.
6. In effetti, come lamenta l'appellante, la soluzione di continuità nel suo percorso scolastico, che il tribunale ha ritenuto ostativa, non sussiste. Ha infatti documentato in appello di aver conseguito il diploma di scuola media superiore nel 2009, presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Paola, dopo aver già documentato in primo grado di essersi iscritto all'università Sapienza di Roma in quello stesso anno.
7. Proprio la pista probatoria offerta dal certificato di iscrizione universitaria in quell'anno e corroborata dalla constatazione che egli, avendo compiuto i diciotto anni nel
2008, ben avrebbe potuto completare l'anno dopo, come ordinariamente avviene, il ciclo di studi di scuola superiore che è propedeutico al percorso universitario giustifica, ex art.
Pag. 2 di 4 437 c.p.c., l'acquisizione in appello del diploma che ha prodotto allo scopo di riscontrare la relativa circostanza.
8. Superato in tal modo il rilievo preclusivo apprezzato dal tribunale, si reputa che le ragioni opposte dall' all'accoglimento della sua rivendicazione creditoria, di CP_1
seguito esposte, siano solo in parte meritevoli di essere condivise.
9. In primo luogo, l' riconosce dovuta la quota di pensione rivendicata CP_1 dall'appellante ai sensi dell'art. 22 della l. n. 903 del 1965, ma sostiene che le operazioni di ricostituzione, eseguite in sede amministrativa, abbiano determinato “un saldo pari a zero” perché l'importo spettante è “rimasto assorbito … dagli importi già riconosciuti a favore del coniuge a titolo di integrazione al trattamento minimo”. Sennonché l'eventuale indebito di cui abbia fruito la vedova dell'assicurato non può pregiudicare il credito del figlio di quest'ultimo, stante l'autonomia delle rispettive posizioni soggettive giuridiche e la conseguente impossibilità di portare in compensazione il credito vantato dal secondo nei confronti dell'ente previdenziale con il debito determinatosi, a favore del medesimo ente, in capo alla prima. L' non spiega, infatti, perché i crediti prestazionali che CP_1
vengono in rilievo e che maturano a vantaggio di soggetti diversi debbano essere accomunati dalle disgiunte vicende estintive, talché il credito del figlio dell'assicurato defunto possa ritenersi soddisfatto dalle erogazioni di cui abbia indebitamente beneficiato la vedova.
10. In secondo luogo, l' eccepisce che la prestazione rivendicata CP_1 dall'appellante non gli spetti in relazione al periodo “eccedente la durata legale nel corso di studi”. L'eccezione è fondata perché è pacifico che la pensione di reversibilità non competa allo studente universitario fuori corso (cfr. in mot. Cass. 24735/2015). E nella specie, dal certificato universitario che lo stesso ricorrente ha prodotto si evince che il corso di studi che ha intrapreso nel 2009 ha durata triennale, sicché dall'anno universitario
2012/2013 egli divenuto “fuori corso” e ha così perso, da allora, il diritto alla provvidenza.
11. In terzo luogo, l' eccepisce (senza meglio argomentare) la decadenza ex CP_1 art. 47 dPR n. 639/1970. Ma l'eccezione è manifestamente infondata perché è lo stesso a dare atto che la domanda giudiziale del 17.4.2018 è stata preceduta dall'istanza CP_2
amministrativa del 13.4.2016 e, pertanto, risulta proposta nel termine triennale di decadenza che è previsto dalla citata norma in materia di trattamenti pensionistici.
Pag. 3 di 4 12. In quarto luogo, l' ribadisce l'eccezione di prescrizione, già ritualmente CP_1 sollevata in primo grado, dei ratei arretrati che l'appellante rivendica. L'eccezione è in parte fondata, ai sensi dell'art. 47 bis del dPR n. 639/1970, perché il primo atto interruttivo del credito azionato è costituito dalla richiesta di pagamento che all' è pervenuta il CP_2
13.4.2016. Risultano pertanto prescritti i ratei pensionistici maturati sino al 13.4.2011.
13. All'appellante vanno pertanto riconosciuti i soli ratei maturati da quella data e sino alla data del 30.9.2012, in cui ha perso lo status di studente universitario “in corso”.
14. Stante il pacifico importo del rateo che rivendica nella misura di 111 euro mensili, gli spetta, per i diciassette mesi di quel lasso temporale, l'importo di 1.887 euro a cui si vanno ad aggiungere i relativi ratei di tredicesima, pari a 157,25 euro: per un totale di 2.044,25 euro.
15. Questo importo dovrà essere aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa del 13.4.2016 (con la quale, per la prima volta, ha reso nota all' la sua CP_1
condizione di studente universitario) e sino al soddisfo.
16. L'accoglimento parziale della domanda, negli esigui termini appena esposti, giustifica la compensazione tra parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 5/09/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Paola, giudice del lavoro, n. 132/23, pubblicata in data 28/03/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere all'appellante la somma di 2.044,25 CP_1
euro maggiorata ex art. 16, c. 6, l. n. 412/1991 dal 121° giorno successivo al
13.4.2016 e sino al soddisfo;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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