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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- Quarta Sezione Civile-
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6349 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2023 pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Massimo Parte_1
Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vairano Scalo alla via Giovanni
XXIII n. 11;
RICORRENTE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
Con ricorso ex artt. 15 del dlgs 150 del 2011, 170 del DPR 115 del 2002 e 281 undecies
c.p.c. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione delle Parte_1
competenze in suo favore, quale CTU nel giudizio n. 13263 del 2020 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, decreto comunicato in data 13.9.2023.
In particolare, il ricorrente ha lamentato che la liquidazione effettuata dal Giudice di Pa- ce è illegittima per violazione di legge e non consona alla dignità professionale e che, inoltre, il Giudice di Pace ha omesso di liquidare le spese sostenute.
Non si sono costituiti i resistenti, sebbene ritualmente citati, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, atteso che lo stesso risulta de- positato telematicamente in data 22.9.2023, quindi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione impugnato.
1
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ai sensi dell'art. 170 del d.P.R.
n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011,
l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comu- nicazione o notificazione del provvedimento” (Cass. 4423/17).
Ciò detto, nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'attività svolta dal dott. , desunta dalla relazione peritale depositata in Parte_1
atti, ha riguardato l'accertamento della compatibilità dei danni subiti dai veicoli coinvol- ti con l'evento, nonché la quantificazione specifica dei danni subiti dal veicolo di parte attorea, con precisazione del valore medio della manodopera occorrente per le ripara- zioni.
Nell'istanza di liquidazione, il CTU dott. ha richiesto la somma totale Parte_1 di € 842,97, oltre accessori, di cui € 95,20 per spese, € 617,78 a titolo di onorario varia- bile a vacazioni ed € 129,99 a titolo di onorario fisso ai sensi dell'art. 17 del D.M. 182 del 2002.
Il Giudice di Pace ha liquidato la somma complessiva di € 350,00 per onorari.
La liquidazione effettuata dal Giudice di Pace nel decreto di liquidazione impugnato ri- sulta non motivata ed ingiusta.
Invero, la liquidazione dell'onorario in soli € 350,00 risulta non commisurata alla natura dell'incarico espletato.
Inoltre, alcuna liquidazione è stata disposta per le spese sostenute.
Va, in primo luogo, rilevato che, come è pacifico in giurisprudenza, ai fini della liquida- zione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal Magistrato e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancor- ché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (cfr., ad es., Cass. 23/3/2007,
n. 7186; Cass. 19/12/2002, n. 18092).
A tale conclusione deve pervenirsi non solo ove si tratti di distinti accertamenti, sia pure ricollegabili, però, al medesimo criterio di liquidazione, ma anche quando, come nella specie, debba farsi riferimento a diversi criteri di liquidazione, in ragione della oggettiva autonomia tra le varie attività espletate dall'ausiliare.
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Pertanto, nella fattispecie in esame, la determinazione del compenso spettante all'ausiliare doveva essere eseguita applicando sia il criterio dell'art. 17 del D.M. 182 del 2002 che il criterio delle vacazioni.
Tenuto conto dell'impegno profuso, della natura e caratteristiche dell'incarico, delle questioni affrontate e risolte e valutata l'attività espletata, risulta congruo riconoscere, oltre l'onorario fisso, l'onorario commisurato a 60 vacazioni.
Ebbene, applicando il criterio di cui all'art. 17 del D.M. 182 del 2002, tenuto conto del valore della controversia e considerando il valore medio, va riconosciuta la somma di €
117,68 a titolo di onorario fisso.
Va, poi, riconosciuta al CTU la somma di € 495,53 a titolo di onorario variabile, consi- derate 60 vacazioni.
Inoltre, va riconosciuta al CTU la somma di € 95,20 a titolo di spese.
Pertanto, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, va riconosciuta al CTU la somma complessiva di € 708,41, di cui € 95,20 per spese ed € 613,21 per onorari.
Pertanto, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, va liquidata in favore del
CTU, dott. , la somma complessiva di € 708,41, da porre a carico Parte_1
dell come da decreto di liquidazione che su tale aspet- Controparte_4
to non è stato impugnato.
Le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata sostanziale opposizione dei resistenti, rimasti contumaci, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) dichiara la contumacia dei resistenti;
b) in accoglimento dell'opposizione proposta, liquida in favore del dott. CP_5
[.
, per la consulenza svolta nel giudizio 13263 del 2020 dinanzi al Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere, la somma complessiva di € 708,41, detratto l'acconto se già corrisposto, oltre oneri fiscali e contributi previdenziali se dovuti per legge;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15.1.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
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