Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2024 RGAC TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e anche nella qualità di eredi della madre Parte_4 sig.ra rappresentati e difesi dall'avv. DOMENICO Persona_1
ANTICO
ricorrenti E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nella persona dell'Avvocato dello Stato ERMELINDA BIESUZ
resistente Oggetto: riconoscimento dei benefici previsti dalle Leggi n. 302/90, n. 407/98, n. 222/2007 e n. 244/2007 a favore dei familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.03.2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere il riconoscimento dei benefici Controparte_1 di cui alle Leggi n. 302/1990, n. 407/1998, n. 222/2007 e n. 244/2007, previsti a favore dei familiari superstiti di vittime innocenti della criminalità organizzata. Rappresentavano che il 18.07.1983 il loro fratello veniva Per_2 barbaramente ucciso in seguito ad un agguato mafioso commesso lungo la Superstrada Cosenza-Paola mentre il congiunto faceva rientro, a bordo di
1
Svolgevano, poi, deduzioni e allegazioni in ordine alla matrice mafiosa dell'omicidio del fratello volte a ottenere dal Tribunale la Per_2 qualificazione «come “mafiosa" la matrice del delitto di e, in Controparte_3 seconda battuta, a giustificare il riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, dello status di “familiare superstite di vittima innocente della criminalità organizzata”». Specificavano, quindi, che le norme sopra citate hanno disciplinato i benefici invocati e richiesti con la domanda che occupa e concludevano chiedendo di: “ritenere e dichiarare che i ricorrenti sono familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata ex lege n. 302/90; 2. ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della speciale elargizione prevista dall'art. 4 della Legge n. 302/90, nonchè al riconoscimento dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della Legge n. 407/98 e, per l'effetto, condannare il alla corresponsione delle relative somme;
3. ritenere e Controparte_1 dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio non reversibile ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 2, comma 105 e, per l'effetto, condannare il alla corresponsione delle relative somme”. Controparte_1
Si costituiva il che eccepiva la mancanza da parte degli CP_1 istanti/ricorrenti della legittimazione ad agire, in quanto non rientranti nel tassativo ordine di priorità dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 466/1980, come integrato dall'art. 2 della legge n. 720/1981, nonché l'avvenuto decorso del termine di prescrizione decennale del diritto ai benefici invocati. 2 La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 07.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Le parti depositavano tempestivamente le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
Osserva in via preliminare il Tribunale che dalla documentazione in atti emerge che il Sig. è rimasto ucciso in un agguato le cui Controparte_3 caratteristiche consentono di qualificarne la matrice come mafiosa (cfr. pagg. 1075/1083 della sentenza n. 4/1997, c.d. processo “Garden”, da cui può anche evincersi che il Sig. sia stato vittima Controparte_3 innocente dell'azione omicidiaria, non emergendo alcun dato da cui inferire che lo stesso abbia “concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo sia connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale” o che non possedesse il requisito della totale estraneità “ad ambiente e rapporti delinquenziali” (art.1 comma 2 Legge n. 302/1990). Tale matrice e la qualità di vittima innocente del Sig. Controparte_3 non state, inoltre, specificamente contestate dal resistente. CP_1
Con riferimento alla domanda proposta dai ricorrenti nella loro qualità di eredi della madre della vittima, va premesso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti. Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di 3 certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale. Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico- giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.). D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di 4 protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi 9 dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.” (Cass., sez. Lav., sent. n. 17440/2022). Ne discende che non può riconoscersi alcun diritto “iure hereditatis” agli odierni ricorrenti, poiché non risulta che la madre della vittima, sig.ra
[...]
abbia presentato domanda amministrativa, con conseguente Per_1 subentro nella relativa posizione.
Tanto premesso, deve essere esaminata la norma di cui all'art. 82 c. 4 L. 388/2000, giacché è in contestazione l'appartenenza dei fratelli non conviventi alla categoria dei superstiti di vittime della criminalità organizzata. La rubrica dell'articolo in esame è “Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” e il comma quarto prevede che:
“gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della 5 legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono;
nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico”. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 22735/2018, chiamate ad affrontare la questione della “individuazione dei familiari superstiti di vittime del dovere mancando una specificazione nella normativa di cui alla L. n. 266/2005 - nozione in ordine alla quale, come evidenziato dalla Sezione Lavoro, si contrappongono due diverse interpretazioni - nonché alla corretta interpretazione dell'art 82 (la cui rubrica recita “disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” ) di cui alla L. n. 388/2000 ed alla possibilità di estendere i benefici previsti dalla normativa anche ai fratelli e sorelle non conviventi, così come previsto da tale norma, superstiti delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266/2005”, hanno così statuito: “ritengono queste Sezioni Unite che la domanda delle sorelle del militare di leva (…) non possa trovare accoglimento in quanto non conviventi o a carico . Il chiaro tenore letterale dell'art 82 citato, la cui portata applicativa costituisce oggetto specifico della questione posta dall'ordinanza interlocutoria, consente di escludere che le ricorrenti possano rientrare nella nozione di superstiti accolta da detta norma e che, comunque, l'art 82 citato fornisca la nozione di superstite valida al di fuori delle ipotesi da essa disciplinate e, dunque, in generale con riferimento alle vittime del dovere.
8. L'art 82 citato, intitolato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata , al comma 10, stabilisce che «al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata a decorrere dal 1 gennaio 1990 l'applicazione dei benefici previsti dalla citata I. n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998 n. 407». Al comma 4, dopo aver previsto a favore dei «superstiti di atti di terrorismo» la riliquidazione del beneficio di cui alla L. n. 466/1980, tenendo conto degli aumenti di cui alla L n 302/1990, al primo cpv estende i benefici i di cui alla legge n. 302/1990 «spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo» «in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, e successive modificazioni,» … «nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico».
9. L'esame della norma evidenzia che la sua rubrica contiene l'enunciazione che trattasi di disposizione in 6 favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
che i destinatari della norma sono il personale di cui all'art. 3 L. n. 466/1980 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) ed i suoi superstiti, nonché ai destinatari della L. n. 302/1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), ma la norma richiede, ulteriormente, con riferimento alla prima categoria di destinatari, che sia rimasto ferito o sia deceduto «nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose»; che, infine, nell'ampliare la platea dei destinatari dei superstiti anche ai germani non conviventi o a carico, è specificato che i benefici a questi estesi sono quelli di cui alla L. n. 302/1990 «spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo». La norma, dunque, delinea una specifica categorie di vittime del dovere ovvero le vittime del dovere, rese invalide o decedute, per una particolare e ben specifica causa e cioè tali a causa di «azioni criminose» ed attribuisce ad esse ed ai familiari superstiti ivi indicati i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (…) [anche sotto il profilo del] richiamo contenuto nella norma alla L. n. 466/1980 (…) La normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto dell'art. 82 della L. n 388/2000 che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo.” Ancora, “L'ordinanza interlocutoria di questa Corte ha, altresì, evidenziato che "le leggi successive (n. 222 del 2007 di conversione del d.l. n. 159 del 2007), mantenendo la tecnica della previsione per categorie separate propria della legge n. 266 del 2005 e delle normative precedenti, dimostrano, il permanere della distinzione tra le diverse tipologie di vittime del dovere e di servizio, seppure equiparato, e quelle della criminalità e del terrorismo, fermo restando il fine di estendere i benefici dell'una verso l'altra, sicché l'art. 82, comma quattro seconda parte, laddove si riferisce ai soli familiari delle vittime di atti di terrorismo può, plausibilmente, voler limitare l'estensione a tale unica categoria". Anche sotto tale profilo e sulla base di tali condivisili osservazioni la tesi delle controricorrenti non può trovare accoglimento”. Ebbene, su tale aspetto il Tribunale ritiene si debbano applicare i principi giurisprudenziali richiamati, giacché pare potersi escludere che la locuzione
“atti di terrorismo” sia utilizzata in senso atecnico e quindi tenda a superare 7 la differenza giuridica che sussiste tra atti di terrorismo (art. 1 c. 1 L. 302/1990) e fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale (art. 1, c. 2, L. 302/1990). Tale conclusione appare avvalorata anche dall'ordinanza interlocutoria n. 4230/2018, nella parte in cui si afferma che “dunque, relativamente ai superstiti, deve ritenersi ferma la formulazione dell'art. 6 della legge n. 466 del 1980 (modificata dall'art. 2 della legge n. 720 del 1981 ) e non è consentito integrare la categoria dei superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge n. 266 del 2005 estendendo il disposto dell'art. 88, comma 4, I. n. 388 del 2000 che, testualmente, si rivolge, quanto ai benefici di cui alla legge n. 302 del 1990, ai soli familiari delle vittime di atti di terrorismo…”… il comma quattro del medesimo articolo 82 si occupa, nella prima parte di riliquidare gli importi delle speciali elargizioni già concesse ai sensi della legge n. 466 del 1980 e nella seconda, in coerenza con la selettiva indicazione di cui al primo comma, detta le regole nuove sui superstiti con specifica limitazione ai familiari delle vittime di terrorismo…”. Conclusione, inoltre, del tutto coerente con la formulazione della norma di cui al comma 4 dell'art. 82 della legge n. 388/2000, che così recita “Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono;
nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico”. Non vale a superare la detta elaborazione giurisprudenziale la questione posta con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, n. 8683 del 02.04.2024, richiamata da parte ricorrente nelle note scritte.
8 In particolare, i sig.ri riportano la parte finale dell'ordinanza di CP_3 rimessione il cui richiamo alla “individuazione dei familiari beneficiari”, tuttavia, non riguarda la categoria dei beneficiari di cui all'art. 82 c. 4 L. 388/2000. Invero, nella motivazione della detta ordinanza che precede il quesito affidato alla elaborazione delle sezioni unite, si legge “la pronuncia nr. 22753 è stata resa in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle e si è occupata, in particolare, della portata applicativa dell'art. 82, comma 4, della legge nr. 388 del 2000. 46. In questa sede rileva, invece, principalmente l'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2006 [“rectius” 2007] ed è in relazione all'interpretazione di tale disposizione che il Collegio non ritiene di poter condividere i propri precedenti. 47. Il comma 105, infatti, richiama ed estende alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004 «come modificato dal comma 106». I benefici riguardano (oltre all'attribuzione di due annualità del trattamento pensionistico del de cuius, non rilevante nella presente fattispecie: art. 5 comma 4) lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili e l'assegno, non reversibile, di 500 mila lire mensile (art. 5 comma 3). 48. Il comma 106 innova l'art. 5 comma 3. La disposizione si riferisce alle vittime degli atti terroristici e ai relativi superstiti. La modifica concerne il perimetro degli aventi diritto. Viene, infatti, ampliata la platea dei beneficiari. Anche per l'assegno di lire 500 mila lire mensili, a decorrere dal 26 agosto 2004, è prevista l'erogazione «altresì» in favore dei «figli maggiorenni ancorché non conviventi». 39. La norma (art. 2 comma 106) -per la categoria delle vittime di atti terroristici- uniforma, quanto al piano degli aventi diritto, la disciplina dell'assegno vitalizio di lire 500 mila lire mensili a quella dello speciale assegno vitalizio di euro 1033 mensili che, con la medesima decorrenza (26 agosto 2004), già stabiliva l'erogazione della provvidenza ai figli maggiorenni. 40. Ora, sebbene la formulazione dell'art. 2, commi 105 e 106, non brilli per estrema chiarezza, a giudizio del Collegio, il richiamo, nel comma 105, ai «benefici» dell'art. 5 «come modificato dal comma 106» ha il significato, già sul piano letterale, di estendere, a decorrere dal 2008, alle categorie delle vittime della criminalità organizzata e del dovere la disciplina delle vittime degli atti terroristici, così come innovata, e quindi nella sua complessiva portata, tanto oggettiva (riferita ai benefici) quanto soggettiva ( riferita alla platea degli aventi diritto). 47. L'approdo esegetico offerto, sino ad ora, dalla Corte finisce per svilire la portata innovativa 9 della disposizione. 48. L'assegno vitalizio ex art. 2 della legge nr. 407 del 1989 (quello di 500 mila lire) già era riconosciuto alla platea dei soggetti che qui interessano. In particolare, il beneficio era stato esteso ai «superstiti» delle vittime della criminalità organizzata, per effetto dell'art. 82 della legge nr. 388 del 2000 e ai «superstiti» delle vittime del dovere, per effetto dell'art. 4 (lett.b) del DPR nr. 243 del 2006, a decorrere dal 2006. 49. Alcun senso avrebbe dunque la novella del 2007 nella parte in cui eroga «a decorrere dal 2008 […] alle vittime della criminalità organizzata […] e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere
[…] e ai loro familiari superstiti […] i benefìci di cui all'art. 5, commi 3, della legge nr. 206 del 2004» (tutti e non alcuni soltanto) se ad essa non si attribuisse la funzione di ampliare, per il futuro, non solo le provvidenze (nello specifico, lo speciale assegno vitalizio) ma, altresì, il perimetro dei beneficiari, inglobando, tra gli aventi diritto, anche i «figli maggiorenni ancorché non conviventi» (…)51. In ultimo, non è condivisibile quanto sostenuto nella sentenza impugnata, in punto di «vivenza a carico» e «convivenza». 52. È indubbio che le due nozioni esprimano, da un punto di vista giuridico, concetti differenti. 53. Tuttavia, ciò che rileva nella fattispecie è chiarire il senso espresso dalle parole «figli maggiorenni ancorché non conviventi». 54. Va rammentato che, alla stregua dell'indicazione ricavabile dall'art. 13, comma 3, DPR nr. 510 del 1999, per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. 55. Nel caso in esame, il riferimento ai «figli maggiorenni», contenuto nell'art. 5 della legge nr. 206 del 2004, sin dalla sua iniziale formulazione, e ai «figli maggiorenni ancorché non conviventi», ribadito, più incisivamente, dall'art. 2, comma 106, della legge nr. 244 del 2007, non può che avere il significato di individuare i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico. 56. Diversamente, l'inclusione nel novero dei beneficiari dei «figli maggiorenni», con l'ulteriore e successiva precisazione, «ancorché non conviventi» risulterebbe inutiliter data, a fronte di una espressione «figli a carico» contenuta nell'art. 6 della legge nr. del 1980 che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere, nel suo perimetro, tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall'età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi. 57. Pertanto, avendo la Corte pronunciato in modo difforme alle conclusioni che qui si propongono, va rimessa alle Sezioni Unite l'interpretazione dell'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 che, per 10 le ragioni sopra esposte, configura anche questione di massima di particolare importanza”. È di tutta evidenza, pertanto, che la nuova questione attiene all'interpretazione dell'art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244 del 2006 - già modificativo dell'art. 5, c. 3, L. 206/2004 e che aveva allargato la categoria dei beneficiari ai figli maggiorenni ancorché non conviventi con riferimento agli eventi terroristici - e se questa estensione certamente oggettiva debba ritenersi avvenuta anche sotto il profilo soggettivo. In altri termini, la questione posta all'esame delle S.U. è se la norma di cui all'art. 2 commi 105 e 106, L. n. 244 del 2006 debba intendersi riferita anche ai “figli maggiorenni non conviventi” superstiti delle vittime della criminalità organizzata e del dovere, giacché il legislatore ha indicato nella norma il chiaro riferimento, per entrambe le categorie di vittime, ai “loro familiari superstiti”, senza che sia rimessa in discussione la portata applicativa dell'art. 82 c. 4, L. 388/2000. In definitiva, i ricorrenti non hanno alcuna legittimazione sostanziale in quanto per i fratelli delle vittime di atti della criminalità organizzata vale ancora l'ordine di beneficiari di cui all'art. 6, c. 1, L. 466/1980, per cui è necessario il requisito della convivenza a carico, pacificamente non sussistente nel caso che occupa. Rimane assorbita ogni altra questione. La controvertibilità della valutazione posta a base della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 14/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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