TRIB
Ordinanza 13 giugno 2025
Ordinanza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 1254/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 06EB9M6), rappr.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mersia Pelliccioni;
ricorrente e Controparte_1
;
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 11.06.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 08.03.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di non riconoscere la protezione medesima. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 12.02.2024 e chiedeva il riconoscimento, nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e relative norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 251/20089; della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/98 con rilascio del relativo titolo di soggiorno In occasione dell'audizione amministrativa del 26.06.2023 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, dichiarava di essere nato a [...] nel distretto di Madaripur e di avervi vissuto insieme alla famiglia di origine composta dal padre e due sorelle, non è sposato. Appartenente al gruppo etnico DE, fede islamica, nel suo Paese viveva secondo le tradizioni del proprio gruppo. In merito alla propria vicenda riferiva, appunto, di appartenere al gruppo etnico DE e di aver per questo svolto la sua vita secondo i costumi tradizionali abitando in una barca, vendendo medicinali preparati dal padre trovando, saltuariamente, lavori comuni quali quello 1 di muratore. Viste le difficoltà economiche della famiglia via via crescenti, dopo aver interloquito con lo shardar della loro comunità, veniva aiutato ad espatriare nel gennaio 2022. Invitato ad indicare le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di rimpatrio dichiarava: “Se dovessi rientrare moriremo di fame per l'assenza di cibo. Sono l'unico figlio maschio che può guadagnare soldi, mio padre non può lavorare, ho due sorelle grandi che devono sposarsi. Ho anche un debito che devo pagare. Vorrei cambiare la situazione della mia comunità, non piacciamo a nessuno, ci maltrattano, nessuno ci aiuta. Vorrei aiutare la mia famiglia e il mio gruppo, lavorare qui per comprare un terreno e costruirci delle case per la mia comunità”. La non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza del 15.05.2025 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione con assegnazione di termine al 10.06.2025 per il deposito di documentazione integrativa aggiornata.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente che ha dichiarato di provenire da Mithapur nel distretto di Madaripur in Bangladesh. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 La Repubblica Popolare del Bangladesh è una repubblica parlamentare. Per quanto riguarda il contesto politico, le fonti riferiscono che, ottenuta l'indipendenza dal Pakistan nel 1971, il paese è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema politico in cui si alternavano al potere due partiti secolaristi: l'WA LE (AL) e il Bangladesh IS PA (BNP). Nelle ultime elezioni parlamentari del dicembre 2018 (prossime elezioni previste per dicembre 2023), il primo ministro Persona_1 sostenuto dal suo partito WA LE, hanno vinto il terzo mandato quinquennale consecutivo. Gli osserva considerato queste elezioni né libere né eque, in quanto inficiate da diverse irregolarità, tra le quali vengono segnalate il riempimento delle urne e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione. Con oltre l'80% dei voti, l'AL e i Con suoi alleati elettorali hanno vinto 288 dei 300 seggi eletti direttamente, mentre il principale partito di opposizione e i suoi alleati hanno ottenuto solo sette seggi. Il Parlamento ha conferito lo status ufficiale di opposizione al partito AT, una componente della coalizione di governo guidata da AL, che ha ospitato 22 membri in parlamento. Durante la campagna che ha portato alle elezioni, ci sono stati rapporti credibili di molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e violenze che hanno reso difficile per molti candidati dell'opposizione e i loro sostenitori incontrarsi, tenere raduni o fare campagna liberamente. Durante le elezioni nazionali del 2018, il governo non ha concesso credenziali o rilasciato visti entro i tempi necessari per condurre una missione di monitoraggio internazionale credibile alla maggior parte degli osservatori elettorali internazionali della Rete asiatica per le libere elezioni. Solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state approvate dal Ministero degli Affari Interni, dall'Ufficio per gli Affari delle ONG e dalla Commissione Elettorale per osservare le elezioni nazionali. La bassa affluenza alle urne, le intimidazioni, le irregolarità e la violenza su bassa scala contro i candidati nominati dall'opposizione durante le campagne elettorali e le votazioni hanno segnato diverse elezioni amministrative locali durante Con l'anno. Il 28 febbraio, il principale partito di opposizione ha annunciato che avrebbe boicottato le elezioni municipali in Con tutto il paese sulla base del fatto che la Commissione elettorale aveva "distrutto" il sistema elettorale. Il si è anche astenuto dal nominare candidati per le elezioni parlamentari suppletive tenutesi durante l'anno. Le elezioni hann to pochi elettori, e in alcune circoscrizioni i candidati al governo di AL sono stati "vincitori indiscussi". Co Vedi, , disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2048142.html (accesso 09.12.2022); , The CP_3 World Bangladesh, ultimo aggiornamento 02.12.2022, disponibile al link: https://www.cia.gov/ orld- factbook/countries/bangladesh/ (accesso 09.12.2022); on Human Rights Practices: Bangladesh, CP_5 Controparte_6 2021, disponibile al link: https://www.state.gov/reports uman-rights-practices/bangladesh (accesso 09.12.2022).
Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo con una popolazione di circa 165 milioni di abitanti (al 2022), ed una superficie di circa 147.000 kmq, la metà dell'estensione del territorio italiano. È suddiviso in 8 divisioni, 64 distretti (Zila) e 490 sotto-distretti (Upazila o Thanas). La povertà è diffusa, ma recentemente il Bangladesh è riuscito a ridurre la crescita della popolazione e a migliorare i sistemi sanitari e di istruzione. Si veda, ex multis, Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 22.08.2019, DFAT Country Information Report Bangladesh, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information-report-bangladesh.pdf (accesso 07.12.2022); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. 2 L'etnia nettamente prevalente è quella dei (98,8%), ma attraverso il Cultural Institution for Small Anthropological PE Groups Act del 2010, il governo del Bangladesh ha riconosciuto 27 gruppi indigeni. Ciononostante, come sottolineato da in Bangladesh non è ancora riconosciuto legalmente il concetto di “popolazione indigena” e a Controparte_7 ospiterebbe almeno 75 gruppi etnici e il numero dei membri appartenenti ai gruppi indigeni presenti sul territorio sarebbe sottostimato nei censimenti ufficiali, da ultimo quello del 2011. Secondo la Encyclopaedia Britannica, la maggior parte dei gruppi etnici indigeni vive nel Chittagong Hill Tracts (in italiano, Colline di Chittagong), ovvero una regione storica situata a sudest del Paese ricompresa nella divisione del Chittagong e comprendente i distretti Persona_3 AN e . Molti gruppi etnici indigeni sono legati alla popolazione Burma del Myanmar e sono di religione Per_4 buddista, anc smo e il cristianesimo hanno un significativo seguito nell'area. I gruppi etnici indigeni più consistenti in Per_ Per Per Bangladesh sono i i (Magh o , i (o e i I gruppi indigeni più piccoli sono invece i Per_5 Per_6 Per_8 Per_ Per_ Per Per_1 (o e preceden e Altr ppi indigeni presenti in Bangladesh sono i Per_11 Per_1 Per_ Per Per_1 Per_1 Per_ Per_
I vivono nel nordo Paese, i nel (situato a nordest, al confine Per_ Per_ Per Per_1 con le colline del nell , in India), mentre i e gli vivono nella parte nordorientale del Bangladesh. Vedi, Britannica, Ban , i ps://www.britannic /pla ladesh/Ethnic-groups#ref409336; Controparte_7
Bangladesh, https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso 07.12.2022).
[...]
L'art. 2A della Costituzione bengalese prevede che “la religione della Repubblica è l'SL, ma lo Stato deve garantire uguale status e uguali diritti di culto agli DÙ, ai Buddisti, ai Cristiani e alle altre religioni”, ma lo stesso testo promuove il principio del secolarismo (artt. 8 e 12 della Costituzione). Con una decisione del marzo 2016, la Corte Suprema del Bangladesh ha ribadito che l'SL rimane la religione di Stato, respingendo una petizione per il ripristino del principio secolarista presentata 28 anni prima. Vedi, The Government of the People's Republic of Bangladesh: The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, article 2A http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24549.html, (accesso 25.08.2021); UK Home Office, Country Policy and Information Note, Bangladesh: Religious minorities and atheists, version 2.0, October 2018, in https://bit.ly/2Xmsnh3 (accesso 07.12.2022). La maggior parte della popolazione è di religione musulmana (88% circa), con al suo interno una minoranza SC ed una Ahmadi, spesso stigmatizzata. La comunità DÙ rappresenta la maggiore minoranza religiosa (8,5% circa oggi), anche se in via di costante diminuzione dal dopoguerra a causa di migrazioni massive verso il Bengala Occidentale in India, seguita da quelle ST (0,6%), ST (0,3%) e MI (relativa prevalentemente alla minoranza Mro). Si veda: Controparte_7
Bangladesh, disponibile al link: https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso effettuato in data:
[...] he South Asia OL (Author), published by MRG – Minority Rights Group International: South Asia State of Minorities Report 2020; Minorities and Shrinking Civil Spaces, November 2020, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2044600/SASM2020-FullReport.pdf (accesso in data 09.12.2022).
Il sistema giuridico del Bangladesh è misto di common law per lo più inglese e legge islamica. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, secondo le fonti consultate, la legge prevede un sistema giudiziario indipendente, il diritto a un processo equo e pubblico, tuttavia il sistema giudiziario non è sempre in grado di garantire tale diritto a causa di problemi quali la corruzione, l'interferenza politica, la parzialità nonché la debolezza del personale e delle capacità istituzionali. Il governo, infatti, generalmente non ha rispettato l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura.
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che alcuni imputati non ottengono un processo equo anche a causa di manipolazioni di testimonianze, intimidazioni alle vittime o prove mancanti e possono quindi dover trascorrere molto tempo in detenzione nella fase preprocessuale. Secondo , il servizio COI norvegese, spesso le accuse contro persone che CP_8 possono esercitare pressioni economiche o politi no ritirate. Talune ONG, quali la Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), forniscono assistenza legale e consulenza legale gratuite a clienti indigenti e svantaggiati. Nel 2014 BLAST aveva fornito servizi di assistenza legale in 57.467 casi. BLAST, che dispone di oltre 450 collaboratori, si occupa anche di risoluzione alternativa delle controversie attraverso la mediazione, nonché di indagini, rinvii medici e servizi di sostegno vari. Gli osservatori dei diritti umani hanno sostenuto che magistrati, avvocati e funzionari giudiziari hanno, inoltre, chiesto tangenti agli imputati in molti casi, o che i tribunali hanno deciso sulla base dell'influenza o della lealtà alle reti di patrocinio politico. Gli osservatori hanno affermato che i giudici che hanno preso decisioni sfavorevoli al governo rischiano di essere trasferiti in altre giurisdizioni. Secondo quanto riferito, i funzionari hanno scoraggiato gli avvocati dal rappresentare gli imputati in alcuni casi. La corruzione e un notevole arretrato di cause hanno ostacolato il sistema giudiziario e la concessione di prolungamenti ha effettivamente impedito a molti imputati di ottenere processi equi. Durante la pandemia i media hanno riferito che molti Co tribunali sono stati chiusi e pochissimi hanno operato virtualmente, esacerbando gli arretrati. Si veda: , The World Factbook: Bangladesh, cit.; EASO Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh: Panoramica del paese, disponibile al link: Freedom House: "Libertà nel mondo 2022 - Bangladesh", Documento #2071851 - (accesso effettuato il 09.12.2022); CP_3 USDOS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh, 2021 In relazione alla situazione di instabilità e sicurezza, il Bangladesh è afflitto da una serie di violenze perpetrate da attori statali, che rimangono spesso impunite. Per l'organizzazione bengalese per i diritti umani Odhikar il predominio al potere della WA LE, il partito al governo dal 2009, avrebbe alimentato una “cultura dell'impunità del governo”, che avrebbe contribuito a sua volta a peggiorare la scarsa implementazione della normativa posta a tutela delle garanzie individuali e dei diritti fondamentali pur formalmente presente in Bangladesh. Un'ondata di violenze e repressioni si è verificata in occasione delle elezioni legislative del 2018. Vedi, France - Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA, DIDR), Bangladesh: Les élections législatives de décembre 2018 et la situation de l'opposition politique, 14.04.2020, disponibile al link : https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/2004_BGD_situation_opposition_politique.pdf (accesso 17.06.2021); Italy - National Commission for the Right of Asylum, Bangladesh - Situazione dei diritti umani, delle carceri, dei debitori e garanzie processuali, 11.06.2019, disponibile al link: https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019-6_- _Bangladesh_-_Diritti_umani-_debitori-_carceri-e-_garanzie_processuali.pdf (accesso 17.06.2021). 3 Dalle fonti consultate, non risultano conflitti armati interni in corso. Tuttavia, l'International Crisis Group segnala quali fattori di rischio la continua minaccia terroristica e il continuo aumento dei rifugiati provenienti dal Myanmar che tentano di PE2 entrare nel paese, il cui numero è più che triplicato dall'inizio della crisi a 021. Risulta che le autorità di frontiera birmane stanno costruendo una recinzione metallica di 200 km (124 miglia) progettata per scoraggiare il transito transfrontaliero illegale e le tensioni dall'accumulo militare lungo il confine. Vedi, International Crisis Group, Bangladesh, 05.2021, disponibile al link: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2021#bangladesh (accesso 17.06.2021); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. La pandemia da COVID-19 ha fortemente limitato l'accesso alle cure da parte della popolazione poichè il sistema sanitario, già fortemente sottofinanziato, non è stato in grado di sopportare l'impatto. La reale situazione è peraltro difficilmente conoscibile visto che il governo centrale ha fortemente limitato la libertà dei medici di diffondere informazioni sullo stato degli ospedali. Inoltre, si è registrato un iniquo accesso alle cure, dovuto anche alla corruzione, a favore delle elite politiche o delle persone più potenti. Vedi, Human Rights Watch, World Report 2021 – Bangladesh, 13.01.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2043519.html (accesso 18.06.2021); , Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 GO stat Controparte_13 committed in 2020, 10.12.2020, disponibile al link: http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-JST-013-2020/ (accesso 18.06.2021). Più di 150 manifestazioni si sono tenute in tutto il paese per protestare contro l'arresto il 17 maggio 2021 di di , Parte_2 una giornalista investigativa con l'accusa di aver rubato documenti del ministero della Sanità. La giornalista aveva o varie irregolarità nel settore sanitario del Bangladesh, tra cui la corruzione e la cattiva gestione nell'approvvigionamento di materiali e l'assunzione di personale sanitario durante la pandemia di coronavirus. Vedi, ACLED, Brief analysis of conflict- related incidents and protests in selected countries (covering 8 - 21 May 2021), 27.05.2021, disponibile al link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.com- Regional%20Overview%20South%20Asia%20and%20Afghanistan8-21%20May%20202.pdf (accesso 17.06.2021);
[...]
Bangladesh: NA SL must not be punished for her journalistic work, 19.05.2021, disponibil CP_14 https://www.ecoi.net/en/document/2051859.html (accesso 17.06.2021). Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo sviluppo, il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della popolazione a meno di un terzo, ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo del millennio per la salute materna e infantile e ha compiuto grandi progressi nella sicurezza alimentare dall'indipendenza. L'economia è cresciuta ad una media annua di circa il 6% negli ultimi due decenni. Nel 2021 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per consentire al Bangladesh di laurearsi ufficialmente dallo status di paese meno sviluppato (LDC) nel 2026, sulla base dei criteri della Banca Mondiale. Vedi, CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit.
Aggiornamento 2024: La prima ministra del Bangladesh, che ha 76 anni, si avvia verso un quinto mandato Persona_1 dopo aver vinto le elezioni legislative di domenica 07 gen ttate dal principale partito d'opposizione che le ha definite “elezioni farsa”.Il voto è stato boicottato anche da altri partiti, anch'essi decimati negli ultimi mesi da arresti di massa. Il partito di governo di la WA LE, “ha conquistato più del 50 per cento dei seggi” nel parlamento unicamerale, ha Per_1 dichiarato un portav commissione elettorale all'Afp poche ore dopo la chiusura dei seggi. L'WA LE non aveva praticamente avversari nei collegi elettorali in cui era presente. Secondo il capo della commissione elettorale nazionale, Pt_3 l'affluenza è stata intorno al 40 per cento. Molti bangladesi intervistati dall'Afp hanno detto di non aver votato
[...] risultato era scontato. Per mantenere l'ordine durante le elezioni sono stati schierati quasi 700mila agenti di polizia e riservisti e quasi centomila soldati. Le forze di sicurezza del Bangladesh sono state a lungo accusate di un uso eccessivo della forza, accusa che il governo nega. Da quando è tornata al potere nel 2009, ha rafforzato la sua presa sul potere dopo due elezioni Per_1 segnate da irregolarità e accuse di brogli. La popolarità di è stata a lungo sostenuta dai suoi successi economici. Persona_1 Ma di recente le difficoltà si sono moltiplicate, con l prezzi e le diffuse interruzioni di corrente. Fonte: https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/01/07/elezioni-senza-opposizione-in-bangladesh-vince-sheikh-hasina 07.01.2024 (ultimo accesso 12.01.2024).
L'Unione europea ha preso atto dei risultati delle elezioni parlamentari tenutesi in Bangladesh la scorsa domenica e ribadito che il partenariato di lunga data UE-Bangladesh si fonda sui valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. L'UE ha deplorato il fatto che non abbiano partecipato a queste elezioni tutti i principali partiti. L'UE ha accolto con favore l'accordo delle autorità a rendere pubbliche la prossima relazione e le raccomandazioni della missione di esperti elettorali dell'UE. Nello stesso spirito di trasparenza e responsabilità, ha invitato le autorità competenti a garantire un'indagine completa e tempestiva in merito a tutte le irregolarità elettorali segnalate. L'UE ha condannato gli atti di violenza avvenuti durante il periodo elettorale e invitato tutti ad astenersi dalla violenza nel periodo successivo alle elezioni. È inoltre fondamentale che in questo periodo e successivamente si rispettino e si difendano lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il giusto processo e il diritto di riunione pacifica. A tale proposito, la detenzione di esponenti dell'opposizione ha destato estrema preoccupazione. L'UE ha incoraggia vivamente tutti i portatori di interessi a rispettare il pluralismo politico, i valori democratici e le norme internazionali in materia di diritti umani, nonché ad avviare un dialogo pacifico. È essenziale che i media, la società civile e i partiti politici possano svolgere il loro lavoro senza censura e senza timore di rappresaglie. L'UE ha dichiarato che continuerà a cooperare con il governo del Bangladesh relativamente alle priorità che caratterizzano le relazioni di lunga data nei settori della politica, dei diritti umani, del commercio e dello sviluppo, ivi compreso l'eventuale accesso futuro del paese al sistema di preferenze generalizzate SPG+. Fonte: Comunicato stampa del 09.01.2024, Consiglio dell'UE, Alto rappresentante UE https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/01/09/bangladesh-statement-by-the-high-representative-on- behalf-of-the-european-union-on-the-parliamentary-elections/ (ultimo accesso 12.01.2024).
4 di sicurezza dell'area geografica da cui egli ha dichiarato di provenire ovvero relativa ad una sua condizione personale (quale individuo o parte di un gruppo sociale) posto che lo stesso ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per risolvere le condizioni economiche della propria famiglia divenuta nel tempo molto complesse. Quanto alla dichiarata appartenenza Per_ all'etnia quest'ultima è storicamente composta da un popolo nomade chiamato “zingari dei fiumi” perché tradizionalmente per dieci mesi l'anno si spostano lungo i corsi d'acqua di PE villaggio in villaggio;
le donne lavorano come guaritrici e costituiscono la principale PE fonte di reddito familiare. Per secoli i sono stati incantatori di serpenti e dediti ad arti magiche, ma nel tempo il numero di persone che crede alla medicina tradizionale è diminuito depauperando uno degli introiti tradizionali di questa etnia;
il declino è iniziato circa sessant'anni fa e oggi sono visti come dai paria in parte anche a causa del loro stile di vita, usi PE e costumi;
alcuni intraprendono altre attività (ad esempio fornai), ma la maggior parte resta nel retaggio di nascita affrontando la povertà e l'analfabetismo visto che i bambini raramente vengono avviati alla scuola. Si stima che la comunità includa 800.00 / 1.000.00 di persone di cui oltre il 95% vive al di sotto della soglia di povertà; i cambiamenti climatici hanno influenzato lo stile di vita della comunità venendo a mancare piante, erbe, animali con cui le donne, come detto, erano solite guadagnarsi da vivere poiché, in passato, erano le donne i capifamiglia mentre gli uomini restavano a casa;
il mutamento delle fonti di reddito tradizionali non è stata accompagnato da mezzi alternativi di sostentamento a fronte di una PE popolazione in crescita. I hanno ottenuto il diritto di voto nel 2008, il loro status sociale con la modernizzazione della società è venuto meno;
secondo l'Ong locale Gram PE Bangla attualmente i scontano le proprie abitudini tradizionali, alimentari e lo PE4 stile di vita a fronte di una società diversa sebbene non priva di difficoltà economiche;
ciò anche perché tali condotte si pongono in parziale contrasto con la tradizione islamica dominante anche per il ruolo svolto dalle donne controcorrente rispetto alla cultura bengalese dominante. (https://lanuovabq.it/it/protezione-umanitaria-per-gli-zingari-di- fiume-del- bangladesh#:~:text=I%20DE%20sono%20una%20etnia,fermandosi%20in%20decine%20 di%20villaggi ; https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it- bangladesh-final.pdf ).
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui
Ultimi aggiornamenti: of democracy, human rights and labour - 2023 Country Reports on Human Rights CP_15 Practices: Bangladesh 4 integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023-country- reports-on-human-rights-practices/bangladesh/ ; Bangladesh – edito luglio 2024 integralmente Controparte_16 disponibile al link https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh- Country_Focus.pdf ; – edito 16.01.2025 – integralmente disponibile al link Controparte_17 https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/bangladesh
5 criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie la , nel provvedimento impugnato, esponeva che Controparte_1
“(…) il richiedente, in sede di audizione, a fondamento dell'istanza di protezione internazionale, ha dichiarato di aver lasciato il Paese di origine nel gennaio del 2022 perché con i guadagni percepiti non riusciva a mantenere la famiglia, versante in stato di povertà; in caso di rientro, il richiedente ha dichiarato di temere che i suoi cari possano morire di stenti, essendo il padre non più in grado di lavorare;
il richiedente, a sostegno dell'istanza, ha prodotto documentazione lavorativa;
l'istante non ha riferito di discriminazioni su base etnica personali e dirette. Lo stesso, invero, pur definendosi parte della minoritaria comunità DE, ha motivato la fuga dal Paese e ancorato il timore di rientro a fattori di ordine economico;
insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non avendo il richiedente manifestato timori di persecuzione riconducibili all'art. 1, A), 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 251/2007 non emergendo elementi a fondamento dell'ipotesi di incorrere in uno dei danni gravi indicati dalla norma. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera c), le fonti consultate non consentono di rilevare nella zona di provenienza dell'istante, così come d'altronde nel resto del Paese, la presenza di un conflitto armato interno o internazionale generante una situazione di violenza indiscriminata ai sensi dell'art. 15, lett. c), Direttiva 2011/95/UE (…); insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008. Tenuto conto della durata del soggiorno in Italia e delle attività svolte, non emergono fondati motivi per ritenere integrata, in caso di allontanamento dal territorio nazionale, una violazione del diritto dell'istante al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98” e, sulla base di tale motivazione, decideva di non riconoscere la protezione internazionale. Il Tribunale, riscontrando alcune criticità, fissava l'udienza del 15.05.2025 per l'audizione del ricorrente che, comparso e opportunamente interrogato, dimostrava di parlare e comprendere la lingua italiana e dichiarava: “Confermo quanto riferito alla Commissione e mi riporto a quanto contenuto nel ricorso. Non voglio aggiungere nulla. Sono nato io 10.05.2003 in Bangladesh. Nel mio paese svolgevo l'attività di incantatore di serpenti, faccio parte di un gruppo etnico chiamato DE. Non sono sposato, la mia famiglia è composta da mio papà e due sorelle. Ho subito persecuzioni, danni o minacce nel mio paese perché la mia comunità vive sui fiumi nelle barche. Ho contratto un debito importante per ottenere il visto, ma non posso pagarlo, ho già riferito comunque tutto in Commissione. Sono espatriato in data 02.01.2022, dal mio paese ho raggiunto Dubai, Libia e poi sono arrivato in Italia via mare il
6 24.06.2022, durante il viaggio migratorio non ho lavorato. Sono di fede musulmana. Risiedo a San Benedetto del Tronto e ho una dichiarazione di ospitalità. Lavoro come magazziniere dal 25.10.2024 con contratto a tempo indeterminato come socio di una cooperativa”. Alla luce di quanto emerso nel presente giudizio e delle dichiarazioni rese in occasione dell'udienza di trattazione il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale nella misura in cui il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per risolvere le condizioni economiche della propria famiglia divenute nel tempo complesse, anche in conseguenza della malattia del padre non più in grado di conseguenze di contribuire all'economia domestica. Il ricorrente, altresì, riferiva di appartenere al gruppo etnico DE che, come visto nel paragrado 2), vive storicamente secondo tradizioni e costumi divenuti nel tempo desuete, perdendo il prestigio sociale che in tempi pregressi accompagnava la vita di questo gruppo. Nel caso di specie il ricorrente, invero, non ha riferito specifici episodi di persecuzione ovvero discriminazione personale tanto che, nel corso dell'audizione amministrativa, riferiva che la sua comunità riusciva ad ottenere di volta in volta i permessi per attraccare presso una località e svolgere le proprie azioni;
il mancato accesso allo studio veniva giustificato da ragioni di tipo pratico ovvero i continui spostamenti svolti dalla propria comunità, tanto quanto egli in prima persona PE riusciva non solo a svolgere le attività tradizionali del gruppo quali la vendita di oggetti particolari, pratiche curative con erbe naturali ovvero giochi con i serpenti, ma anche a trovare lavori consueti quale quello di muratore. Dall'analisi delle dichiarazioni, in effetti, non PE appare prevalente l'appartenenza ad una comunità minoritaria quale quella a ragione dell'espatrio, quanto piuttosto le difficoltà economiche discendenti dalla stessa che, al pari di altri cittadini del Bangladesh, lo inducevano a pianificare l'espatrio grazie all'aiuto economico del capo della sua comunità che, peraltro, si adoperava per fargli ottenere un documento di viaggio;
il ricorrente, altresì, menzionava l'ulteriore difficoltà economia discendente dai debiti contratti prima dell'espatrio quale timore nell'ipotesi di rientro unitamente all'indigenza cui sarebbe condannata la sua famiglia. Resta, infine, da evidenziare che nel mese di luglio 2024 in Bangladesh sono iniziate intense manifestazioni da parte degli studenti contro il sistema di quote voluto dal governo Per_1 per l'accesso ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione che assegna il 30 per cento degli stessi ai figli e ai nipoti dei veterani della guerra di liberazione dal Pakistan;
col montare delle proteste la presidente ha tenuti discorsi alla nazione che hanno sortito, se Per_1 possibile, un ulteriore inasprimento delle stesse con interventi di repressione violenta da parte della polizia e con i primi decessi in ragione degli scontri;
al 22.07.2024 più di cinquecento persone, tra cui leader dell'opposizione, sono state arrestate a Dhaka per le violenze e si è registrata l'uccisione di 163 persone trasformando le proteste studentesche contro la politicizzazione delle quote di ammissione agli impieghi pubblici nei peggiori disordini sotto il governo che ha imposto il coprifuoco, mentre dal 18.07.2024 un Per_1 blackout nazionale ha limitato il flusso di informazioni verso il mondo esterno. Il 05.08.2024 esautorata dal potere, la prima ministra ha rassegnato le proprie dimissioni e lasciato Per_1 il paese fuggendo in India dopo che il capo dell'esercito ha annunciato la formazione di un governo ad interim dopo un mese dall'inizio delle proteste antigovernative, mentre sono almeno 300 le persone uccise dall'inizio degli scontri (https://www.internazionale.it/notizie/junko-terao/2024/07/20/bangladesh-proteste- studenti;
https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/07/22/arresti-bangladesh-
7 proteste;
https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/08/05/prima-ministra- bangladesh-fuga ). Nel mese di marzo 2025 il movimento studentesco che nel 2024 hanno portato al rovesciamento del governo di si sono riuniti a Dhaka per annunciare la Parte_4 nascita del o Partito nazionale dei cittadini;
in vista delle elezioni, che Persona_25 dovrebbero tenersi entro la fine dell'anno, , uno dei leader del movimento PE6 studentesco che dopo la caduta di era entrato nel governo ad interim di Per_1 PE7
si è dimesso dall'incarico di consigliere per l'informazione per fondare la nuova forza
[...] politica (https://www.internazionale.it/magazine/2025/03/06/il-partito-degli-studenti ). Nel mese di febbraio 2025 il solo annuncio di un discorso online da parte della ex premier ha riacceso violente proteste di piazza sfociate nell'assalto e distruzione della Per_1 residenza del primo presidente del Bangladesh e padre di , Per_1 Controparte_18 diventato museo nel 1994; il fatto che l'assalto sia avvenuto senza che le forze dell'ordine intervenissero ha sollevato critiche contro il governo ad interim guidato da Persona_27
e di cui fanno parte anche rappresentanti degli studenti che hanno organizzato la rivolta nel 2024 (https://www.internazionale.it/opinione/junko-terao/2025/02/12/bangladesh- rivolta-sheikh-hasina ). Dalle fonti consultate emerge quindi una situazione di liquidità politica e tensioni sociali che, sia pur inidonee ad essere qualificate quali conflitto armato interno sia pur a bassa intensità con conseguenti necessità di tutela nei confronti dei richiedenti asilo, costituiscono elemento di attenzione nella complessiva valutazione delle relative istanze. Per le considerazioni che precedono, il Collegio condivide il giudizio dell'organo amministrativo nel senso della mancanza di persecuzioni subite dal ricorrente prima dell'espatrio in ragione della sua appartenenza ad un gruppo minoritario e conseguente irrilevanza ai fini delle protezioni maggiori invocate di cui si dirà, per completezza, in riferimento al caso dell'odierno ricorrente.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva
8 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori.
4.2 Protezioni minori La domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari risulta proposta dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018 e, pertanto, non potrà essere esaminata sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della stessa e, quindi, con la possibilità di riconoscere la protezione per ragioni umanitarie di cui all' art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/98 abrogata (sul punto si richiama Cass. S.U. n. 29460 /2019).6 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ciò premesso, procedendo ad un rapido excursus sulla normativa in materia, a decorrere dal 18.7.17, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1° della l. n. 110/17, è stato aggiunto dall'art. 3, co. 1°, della medesima legge, un comma 1.1. all'art. 19 del d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; Con il d.l. 4.10.18, n. 113, c.d. “decreto sicurezza” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 231 del 4.10.18, rubricato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché […]», è stata espunta la fattispecie aperta della protezione umanitaria con una serie di casistiche altamente tipizzate (il permesso di soggiorno per calamità naturali;
il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
il permesso di soggiorno per cure mediche;
il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica;
il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo;
il permesso di soggiorno per i minori vulnerabili;
il permesso per protezione speciale) e stringenti nei requisiti di legittimazione. A tale proposito è, però, significativo il parere espresso dal Corte Costituzionale laddove evidenzia : “[…] con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” … che l'abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell'art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta”
– potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario”3. A ben vedere, ciò che è mutato è stato l'approccio del legislatore: infatti, con l'art. 5, comma 6, i seri motivi di carattere umanitario costituivano il titolo per rimanere in Italia, mentre con le previsioni dei casi speciali di protezione, si individuavano le casistiche entro le quali non era possibile procedere con l'allontanamento dal territorio nazionale, quale espressione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché art. 4, protocollo addizionale n. 4 della CEDU, in materia di divieto di refoulement. Non è sufficiente però riscontrare l'esigenza di tutela in astratto, in quanto occorre poi verificare in concreto se la condizione personale del richiedente vissuta nel paese di origine e la situazione che incontrerebbe nel paese di rimpatrio, lo esporrebbero non ad una qualsivoglia vulnerabilità, bensì ad un'elevata vulnerabilità (i cd. seri motivi), intesa come esposizione al rischio grave di sacrificio dei propri diritti umani, nel senso che si troverebbe in una situazione irreversibile, se non abdicando all'esercizio dei diritti fondamentali. La situazione soggettiva del richiedente va, pertanto, collocata nell'ambiente socioculturale del paese di rientro per verificare se, una volta eseguito il rimpatrio coattivo, quest'ultimo possa esercitare il nucleo essenziale dei diritti inalienabili. Su tale impianto normativo è quindi intervenuto il DL 130/2020 che introduce una nuova regolamentazione della protezione minore o speciale7 prevedendo tale forma di protezione statuito che, benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili (cfr. SS.UU 29459/2019 e 29460/2019). qualora esistano fondati motivi per ritenere che il rimpatrio comporti per la persona del richiedente a) il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti b) una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare L'art. 15 del medesimo DL prevede che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso dinanzi alle sezioni specializzate, sicché si ritiene che la stessa sia applicabile non solo alle domande presentate successivamente al 5.10.2018 ma anche ai casi in cui la domanda sia stata presentata prima del 5.10.2018. In altri termini, qualora ve ne siano i presupposti, andrà in ogni caso valutato se sussistano gli estremi per il riconoscimento del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, avuto riguardo al radicamento sul territorio nazionale e alla vita privata e familiare ivi costruita dal richiedente asilo. Ed infatti il DL 130/2020 in esame aggiunge una nuova forma di protezione che è per alcuni tratti diversa da quella prevista dalla protezione umanitaria previgente al 5.10.2018 implicando diverse valutazioni dei presupposti oltre che una diversa durata, sicché non può ritenersi che la disposizione che ne prevede l'applicazione anche ai procedimenti in corso abbia in modo implicito abrogato le forme di protezione minori previgenti e applicabili ratio temporis alle ipotesi di domanda presentata prima del 5.10.2018. Dunque, in assenza di esplicita abrogazione della protezione umanitaria con effetto retroattivo, la previsione retroattiva di una forma di protezione diversa va ad aggiungersi a quella applicabile ai vari casi per effetto della data di presentazione della domanda. Vale la pena chiarire a tale riguardo che mentre per la concessione della protezione umanitaria ante 5.10.2018 era necessaria un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 4455/2018), con la protezione speciale introdotta dal DL 130/2020 viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare tenendo conto dell'integrazione sul territorio nazionale anche a prescindere da una situazione di vulnerabilità in patria. Peraltro, una conferma a tale interpretazione pare potersi trarre dalla Relazione del Massimario n. 94 del 20 novembre 2020 dove, a pag. 10, si legge: “Un'interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe dunque portare a ritenere che l'art. 15, comma 1, sia norma sì retroattiva, ma di portata limitata, dovendo essere fatto salvo l'affidamento sul regime più favorevole riposto da chi ha presentato la domanda in epoca anteriore al 5 ottobre 2018”. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso dell'odierno richiedente il Collegio ritiene che la situazione nel Paese di provenienza induca a considerare insussistente una valutazione di tali rischi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Controparte_1 Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, Controparte_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
11 generale condizione di elevata vulnerabilità dello stesso all'esito del rimpatrio, tenuto conto dell'inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall'art. 19, co. 2°, lett. a-d d. lgs. n. 286/98 (minori e donne in gravidanza) e tenuto conto che, avuto riguardo a quanto sopra descritto al paragrafo 2) sul paese di provenienza e al paragrafo 3) sulla rilevanza del racconto del ricorrente le criticità emerse non consentono di procedere a diversa valutazione. La situazione del Paese di provenienza può però indurre, per altro verso, a considerare le effettive ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Bangladesh visto che nel Paese per diverse fasce della popolazione sussiste una condizione di deprivazione economica e difficile esercizio dei diritti minimi posti alla base dello statuto della dignità della persona che consentono, nell'ottica del riconoscimento della protezione minore c.d. speciale di comparare il background socioeconomico di partenza del richiedente e le condizioni di vita effettivamente raggiunte dallo stesso in Italia all'esito del cui confronto sia possibile stabilire una effettiva condizione di vulnerabilità all'esito del rimpatrio che inciderebbe su diritti ormai acquisiti in ragione dell'integrazione raggiunta. Dagli atti del procedimento e nei limiti della domanda in subordine in relazione alla documentazione prodotta occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente ha depositato: copia UniLav datore tempo determinato 30.11.2022 – 31.12.2022, copia busta paga Parte_5 novembre – maggio 2023; copia contratto datrice tempo determinato Parte_6
06.06.2023 – 31.08.2023, copia trasformazione rapporto a tempo pieno decorrenza 15.06.2023, copia buste paga giugno – ottobre 2023; copia contratto datrice Azienda Agricola Malizia Andrea tempo determinato 05.11.2023 – 31.12.2023, copia buste paga novembre – dicembre 2023, copia contratto tempo determinato 05.01.2024 – 31.05.2024, copia buste paga febbraio – maggio 2024; copia contratto Parte_6 tempo determinato 01.06.2024 – 08.09.2024, copia buste paga aprile – settembre 2024; copia iscrizione Inps titolare di impresa gestione artigiani 25.10.2024, copia buste paga ottobre 2024 – aprile 2025 (ultima busta paga 872,00 – media precedenti euro 800,00); b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente, in occasione dell'udienza del 15.05.2025, ha dichiarato di vivere a San Benedetto del Tronto (AP) e di disporre di dichiarazione di ospitalità di cui copia è stata depositata agli atti;
c) la famiglia del ricorrente vive in Bangladesh;
d) all'udienza del 15.05.2025 il ricorrente ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
In un simile contesto processuale e probatorio può ritenersi verificata una condizione meritevole di tutela del ricorrente che, sulla base della documentazione prodotta, ha dimostrato continuità lavorativa e il relativo diritto a preservare una stabilità occupazionale ed economica come fondamento del proprio percorso di integrazione nel nostro Paese con i relativi diritti ad essa collegata quali quello alla casa, alla conservazione dei rapporti personali e/o professionali intessuti sul territorio. Risulta, infatti, una stabile occupazione lavorativa e un'adeguata remunerazione idonea a soddisfare i bisogni del ricorrente che, attualmente, vive nel centro di accoglienza di cui è beneficiario;
altresì l'istante ha dato prova di parlare e comprendere la lingua italiana in
12 occasione dell'udienza di trattazione del 15.05.2025 che, al pari del lavoro, è elemento di primaria importanza ai fini dell'effettiva valutazione dell'integrazione del richiedente nel paese europeo responsabile della domanda di asilo. Oltre a quanto sin qui evidenziato, la descritta instabilità interna del Bangladesh offre un ulteriore aspetto di riflessione e tutela nei confronti del ricorrente poiché sebbene la stessa non si possa qualificare quanto un conflitto armato, sia pur a bassa intensità, la complessiva situazione interna descrive fasi di transizione e scontro sociale meritevoli di valutazione che contribuiscono ad un favorevole giudizio in merito alla necessità di tutela del ricorrente, ben integrato in territorio nazionale e impegnato a sostenere economicamente la famiglia. Il Tribunale osserva che l'art. 19, co. 1.1, al terzo e quarto periodo stabilisce che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Sul punto si evidenzia che dalla documentazione amministrativa versata in atti risulta che il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023 convertito nella L. 50/2023 il che implica che nel caso di specie troverà applicazione la normativa appena richiamata. (data modello C3 27.09.2022). Alla luce del dato normativo la condizione del ricorrente deve, dunque, essere valutata nel senso di verificare se le attuali condizioni di vita dallo stesso consolidate in Italia risultino sufficienti per ritenere che, nell'ipotesi di rimpatrio, egli vivrebbe una condizione di vulnerabilità data dal ritorno in un contesto sociale deteriore e significante una lesione dei diritti acquisiti sul territorio nazionale quali la tutela della vita privata, familiare, del lavoro, della salute. Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta, si deve ritenere che il ricorrente abbia effettivamente consolidato un percorso di integrazione lavorativo e personale e che, in altri termini, non possa sotto tale punto di vista non ritenersi verificata una netta sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto dal ricorrente in Italia e quello pregresso nel suo Paese di origine anche in base ad una valutazione complessiva della sua vita privata e familiare di migrante;
tutto ciò consente di esprimere un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021) che giustifica il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. del D.lgs. 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
13 Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. Parte_1
– Codice CUI 06EB9M6) la protezione speciale ai sensi della C.F._1 normativa vigente al momento della formalizzazione della domanda e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015). 6 La previsione del permesso per casi speciali c.d. “di protezione speciale” del DL 113/2018 lasciava ancora aperti ambiti di discrezionalità dei giudici di merito avallati da alcune importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in base al principio di cui all'art. 11 delle preleggi ha finito per negare la portata retroattiva del DL 113/2018 affermando che, a seguito dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale, può essere disposto il rilascio di un titolo di soggiorno avente lo stesso contenuto del vecchio permesso umanitario, ossia un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina ed all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9 del d.l. n. 113/18.) È stato anche chiarito che per l'individuazione della normativa applicabile va dato rilievo non all'ingresso sul territorio italiano, ma al momento in cui il richiedente asilo avanza la sua domanda di protezione, in quanto solo in questo momento sorge in capo allo stato ospitante l'obbligo di provvedere in merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, 9 7 L'art. 1 comma 1 lett. e) del DL 130/202 ha , infatti, modificato l'art. 19 comma 1.1 del TUI che attualmente prevede:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 06EB9M6), rappr.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mersia Pelliccioni;
ricorrente e Controparte_1
;
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 11.06.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 08.03.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di non riconoscere la protezione medesima. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 12.02.2024 e chiedeva il riconoscimento, nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e relative norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 251/20089; della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/98 con rilascio del relativo titolo di soggiorno In occasione dell'audizione amministrativa del 26.06.2023 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, dichiarava di essere nato a [...] nel distretto di Madaripur e di avervi vissuto insieme alla famiglia di origine composta dal padre e due sorelle, non è sposato. Appartenente al gruppo etnico DE, fede islamica, nel suo Paese viveva secondo le tradizioni del proprio gruppo. In merito alla propria vicenda riferiva, appunto, di appartenere al gruppo etnico DE e di aver per questo svolto la sua vita secondo i costumi tradizionali abitando in una barca, vendendo medicinali preparati dal padre trovando, saltuariamente, lavori comuni quali quello 1 di muratore. Viste le difficoltà economiche della famiglia via via crescenti, dopo aver interloquito con lo shardar della loro comunità, veniva aiutato ad espatriare nel gennaio 2022. Invitato ad indicare le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di rimpatrio dichiarava: “Se dovessi rientrare moriremo di fame per l'assenza di cibo. Sono l'unico figlio maschio che può guadagnare soldi, mio padre non può lavorare, ho due sorelle grandi che devono sposarsi. Ho anche un debito che devo pagare. Vorrei cambiare la situazione della mia comunità, non piacciamo a nessuno, ci maltrattano, nessuno ci aiuta. Vorrei aiutare la mia famiglia e il mio gruppo, lavorare qui per comprare un terreno e costruirci delle case per la mia comunità”. La non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza del 15.05.2025 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione con assegnazione di termine al 10.06.2025 per il deposito di documentazione integrativa aggiornata.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente che ha dichiarato di provenire da Mithapur nel distretto di Madaripur in Bangladesh. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 La Repubblica Popolare del Bangladesh è una repubblica parlamentare. Per quanto riguarda il contesto politico, le fonti riferiscono che, ottenuta l'indipendenza dal Pakistan nel 1971, il paese è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema politico in cui si alternavano al potere due partiti secolaristi: l'WA LE (AL) e il Bangladesh IS PA (BNP). Nelle ultime elezioni parlamentari del dicembre 2018 (prossime elezioni previste per dicembre 2023), il primo ministro Persona_1 sostenuto dal suo partito WA LE, hanno vinto il terzo mandato quinquennale consecutivo. Gli osserva considerato queste elezioni né libere né eque, in quanto inficiate da diverse irregolarità, tra le quali vengono segnalate il riempimento delle urne e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione. Con oltre l'80% dei voti, l'AL e i Con suoi alleati elettorali hanno vinto 288 dei 300 seggi eletti direttamente, mentre il principale partito di opposizione e i suoi alleati hanno ottenuto solo sette seggi. Il Parlamento ha conferito lo status ufficiale di opposizione al partito AT, una componente della coalizione di governo guidata da AL, che ha ospitato 22 membri in parlamento. Durante la campagna che ha portato alle elezioni, ci sono stati rapporti credibili di molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e violenze che hanno reso difficile per molti candidati dell'opposizione e i loro sostenitori incontrarsi, tenere raduni o fare campagna liberamente. Durante le elezioni nazionali del 2018, il governo non ha concesso credenziali o rilasciato visti entro i tempi necessari per condurre una missione di monitoraggio internazionale credibile alla maggior parte degli osservatori elettorali internazionali della Rete asiatica per le libere elezioni. Solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state approvate dal Ministero degli Affari Interni, dall'Ufficio per gli Affari delle ONG e dalla Commissione Elettorale per osservare le elezioni nazionali. La bassa affluenza alle urne, le intimidazioni, le irregolarità e la violenza su bassa scala contro i candidati nominati dall'opposizione durante le campagne elettorali e le votazioni hanno segnato diverse elezioni amministrative locali durante Con l'anno. Il 28 febbraio, il principale partito di opposizione ha annunciato che avrebbe boicottato le elezioni municipali in Con tutto il paese sulla base del fatto che la Commissione elettorale aveva "distrutto" il sistema elettorale. Il si è anche astenuto dal nominare candidati per le elezioni parlamentari suppletive tenutesi durante l'anno. Le elezioni hann to pochi elettori, e in alcune circoscrizioni i candidati al governo di AL sono stati "vincitori indiscussi". Co Vedi, , disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2048142.html (accesso 09.12.2022); , The CP_3 World Bangladesh, ultimo aggiornamento 02.12.2022, disponibile al link: https://www.cia.gov/ orld- factbook/countries/bangladesh/ (accesso 09.12.2022); on Human Rights Practices: Bangladesh, CP_5 Controparte_6 2021, disponibile al link: https://www.state.gov/reports uman-rights-practices/bangladesh (accesso 09.12.2022).
Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo con una popolazione di circa 165 milioni di abitanti (al 2022), ed una superficie di circa 147.000 kmq, la metà dell'estensione del territorio italiano. È suddiviso in 8 divisioni, 64 distretti (Zila) e 490 sotto-distretti (Upazila o Thanas). La povertà è diffusa, ma recentemente il Bangladesh è riuscito a ridurre la crescita della popolazione e a migliorare i sistemi sanitari e di istruzione. Si veda, ex multis, Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 22.08.2019, DFAT Country Information Report Bangladesh, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information-report-bangladesh.pdf (accesso 07.12.2022); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. 2 L'etnia nettamente prevalente è quella dei (98,8%), ma attraverso il Cultural Institution for Small Anthropological PE Groups Act del 2010, il governo del Bangladesh ha riconosciuto 27 gruppi indigeni. Ciononostante, come sottolineato da in Bangladesh non è ancora riconosciuto legalmente il concetto di “popolazione indigena” e a Controparte_7 ospiterebbe almeno 75 gruppi etnici e il numero dei membri appartenenti ai gruppi indigeni presenti sul territorio sarebbe sottostimato nei censimenti ufficiali, da ultimo quello del 2011. Secondo la Encyclopaedia Britannica, la maggior parte dei gruppi etnici indigeni vive nel Chittagong Hill Tracts (in italiano, Colline di Chittagong), ovvero una regione storica situata a sudest del Paese ricompresa nella divisione del Chittagong e comprendente i distretti Persona_3 AN e . Molti gruppi etnici indigeni sono legati alla popolazione Burma del Myanmar e sono di religione Per_4 buddista, anc smo e il cristianesimo hanno un significativo seguito nell'area. I gruppi etnici indigeni più consistenti in Per_ Per Per Bangladesh sono i i (Magh o , i (o e i I gruppi indigeni più piccoli sono invece i Per_5 Per_6 Per_8 Per_ Per_ Per Per_1 (o e preceden e Altr ppi indigeni presenti in Bangladesh sono i Per_11 Per_1 Per_ Per Per_1 Per_1 Per_ Per_
I vivono nel nordo Paese, i nel (situato a nordest, al confine Per_ Per_ Per Per_1 con le colline del nell , in India), mentre i e gli vivono nella parte nordorientale del Bangladesh. Vedi, Britannica, Ban , i ps://www.britannic /pla ladesh/Ethnic-groups#ref409336; Controparte_7
Bangladesh, https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso 07.12.2022).
[...]
L'art. 2A della Costituzione bengalese prevede che “la religione della Repubblica è l'SL, ma lo Stato deve garantire uguale status e uguali diritti di culto agli DÙ, ai Buddisti, ai Cristiani e alle altre religioni”, ma lo stesso testo promuove il principio del secolarismo (artt. 8 e 12 della Costituzione). Con una decisione del marzo 2016, la Corte Suprema del Bangladesh ha ribadito che l'SL rimane la religione di Stato, respingendo una petizione per il ripristino del principio secolarista presentata 28 anni prima. Vedi, The Government of the People's Republic of Bangladesh: The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, article 2A http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24549.html, (accesso 25.08.2021); UK Home Office, Country Policy and Information Note, Bangladesh: Religious minorities and atheists, version 2.0, October 2018, in https://bit.ly/2Xmsnh3 (accesso 07.12.2022). La maggior parte della popolazione è di religione musulmana (88% circa), con al suo interno una minoranza SC ed una Ahmadi, spesso stigmatizzata. La comunità DÙ rappresenta la maggiore minoranza religiosa (8,5% circa oggi), anche se in via di costante diminuzione dal dopoguerra a causa di migrazioni massive verso il Bengala Occidentale in India, seguita da quelle ST (0,6%), ST (0,3%) e MI (relativa prevalentemente alla minoranza Mro). Si veda: Controparte_7
Bangladesh, disponibile al link: https://minorityrights.org/country/bangladesh/ (accesso effettuato in data:
[...] he South Asia OL (Author), published by MRG – Minority Rights Group International: South Asia State of Minorities Report 2020; Minorities and Shrinking Civil Spaces, November 2020, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2044600/SASM2020-FullReport.pdf (accesso in data 09.12.2022).
Il sistema giuridico del Bangladesh è misto di common law per lo più inglese e legge islamica. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, secondo le fonti consultate, la legge prevede un sistema giudiziario indipendente, il diritto a un processo equo e pubblico, tuttavia il sistema giudiziario non è sempre in grado di garantire tale diritto a causa di problemi quali la corruzione, l'interferenza politica, la parzialità nonché la debolezza del personale e delle capacità istituzionali. Il governo, infatti, generalmente non ha rispettato l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura.
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che alcuni imputati non ottengono un processo equo anche a causa di manipolazioni di testimonianze, intimidazioni alle vittime o prove mancanti e possono quindi dover trascorrere molto tempo in detenzione nella fase preprocessuale. Secondo , il servizio COI norvegese, spesso le accuse contro persone che CP_8 possono esercitare pressioni economiche o politi no ritirate. Talune ONG, quali la Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), forniscono assistenza legale e consulenza legale gratuite a clienti indigenti e svantaggiati. Nel 2014 BLAST aveva fornito servizi di assistenza legale in 57.467 casi. BLAST, che dispone di oltre 450 collaboratori, si occupa anche di risoluzione alternativa delle controversie attraverso la mediazione, nonché di indagini, rinvii medici e servizi di sostegno vari. Gli osservatori dei diritti umani hanno sostenuto che magistrati, avvocati e funzionari giudiziari hanno, inoltre, chiesto tangenti agli imputati in molti casi, o che i tribunali hanno deciso sulla base dell'influenza o della lealtà alle reti di patrocinio politico. Gli osservatori hanno affermato che i giudici che hanno preso decisioni sfavorevoli al governo rischiano di essere trasferiti in altre giurisdizioni. Secondo quanto riferito, i funzionari hanno scoraggiato gli avvocati dal rappresentare gli imputati in alcuni casi. La corruzione e un notevole arretrato di cause hanno ostacolato il sistema giudiziario e la concessione di prolungamenti ha effettivamente impedito a molti imputati di ottenere processi equi. Durante la pandemia i media hanno riferito che molti Co tribunali sono stati chiusi e pochissimi hanno operato virtualmente, esacerbando gli arretrati. Si veda: , The World Factbook: Bangladesh, cit.; EASO Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh: Panoramica del paese, disponibile al link: Freedom House: "Libertà nel mondo 2022 - Bangladesh", Documento #2071851 - (accesso effettuato il 09.12.2022); CP_3 USDOS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh, 2021 In relazione alla situazione di instabilità e sicurezza, il Bangladesh è afflitto da una serie di violenze perpetrate da attori statali, che rimangono spesso impunite. Per l'organizzazione bengalese per i diritti umani Odhikar il predominio al potere della WA LE, il partito al governo dal 2009, avrebbe alimentato una “cultura dell'impunità del governo”, che avrebbe contribuito a sua volta a peggiorare la scarsa implementazione della normativa posta a tutela delle garanzie individuali e dei diritti fondamentali pur formalmente presente in Bangladesh. Un'ondata di violenze e repressioni si è verificata in occasione delle elezioni legislative del 2018. Vedi, France - Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA, DIDR), Bangladesh: Les élections législatives de décembre 2018 et la situation de l'opposition politique, 14.04.2020, disponibile al link : https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/2004_BGD_situation_opposition_politique.pdf (accesso 17.06.2021); Italy - National Commission for the Right of Asylum, Bangladesh - Situazione dei diritti umani, delle carceri, dei debitori e garanzie processuali, 11.06.2019, disponibile al link: https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019-6_- _Bangladesh_-_Diritti_umani-_debitori-_carceri-e-_garanzie_processuali.pdf (accesso 17.06.2021). 3 Dalle fonti consultate, non risultano conflitti armati interni in corso. Tuttavia, l'International Crisis Group segnala quali fattori di rischio la continua minaccia terroristica e il continuo aumento dei rifugiati provenienti dal Myanmar che tentano di PE2 entrare nel paese, il cui numero è più che triplicato dall'inizio della crisi a 021. Risulta che le autorità di frontiera birmane stanno costruendo una recinzione metallica di 200 km (124 miglia) progettata per scoraggiare il transito transfrontaliero illegale e le tensioni dall'accumulo militare lungo il confine. Vedi, International Crisis Group, Bangladesh, 05.2021, disponibile al link: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2021#bangladesh (accesso 17.06.2021); CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit. La pandemia da COVID-19 ha fortemente limitato l'accesso alle cure da parte della popolazione poichè il sistema sanitario, già fortemente sottofinanziato, non è stato in grado di sopportare l'impatto. La reale situazione è peraltro difficilmente conoscibile visto che il governo centrale ha fortemente limitato la libertà dei medici di diffondere informazioni sullo stato degli ospedali. Inoltre, si è registrato un iniquo accesso alle cure, dovuto anche alla corruzione, a favore delle elite politiche o delle persone più potenti. Vedi, Human Rights Watch, World Report 2021 – Bangladesh, 13.01.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2043519.html (accesso 18.06.2021); , Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 GO stat Controparte_13 committed in 2020, 10.12.2020, disponibile al link: http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-JST-013-2020/ (accesso 18.06.2021). Più di 150 manifestazioni si sono tenute in tutto il paese per protestare contro l'arresto il 17 maggio 2021 di di , Parte_2 una giornalista investigativa con l'accusa di aver rubato documenti del ministero della Sanità. La giornalista aveva o varie irregolarità nel settore sanitario del Bangladesh, tra cui la corruzione e la cattiva gestione nell'approvvigionamento di materiali e l'assunzione di personale sanitario durante la pandemia di coronavirus. Vedi, ACLED, Brief analysis of conflict- related incidents and protests in selected countries (covering 8 - 21 May 2021), 27.05.2021, disponibile al link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acleddata.com- Regional%20Overview%20South%20Asia%20and%20Afghanistan8-21%20May%20202.pdf (accesso 17.06.2021);
[...]
Bangladesh: NA SL must not be punished for her journalistic work, 19.05.2021, disponibil CP_14 https://www.ecoi.net/en/document/2051859.html (accesso 17.06.2021). Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo sviluppo, il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della popolazione a meno di un terzo, ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo del millennio per la salute materna e infantile e ha compiuto grandi progressi nella sicurezza alimentare dall'indipendenza. L'economia è cresciuta ad una media annua di circa il 6% negli ultimi due decenni. Nel 2021 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per consentire al Bangladesh di laurearsi ufficialmente dallo status di paese meno sviluppato (LDC) nel 2026, sulla base dei criteri della Banca Mondiale. Vedi, CIA, The World Factbook: Bangladesh, cit.
Aggiornamento 2024: La prima ministra del Bangladesh, che ha 76 anni, si avvia verso un quinto mandato Persona_1 dopo aver vinto le elezioni legislative di domenica 07 gen ttate dal principale partito d'opposizione che le ha definite “elezioni farsa”.Il voto è stato boicottato anche da altri partiti, anch'essi decimati negli ultimi mesi da arresti di massa. Il partito di governo di la WA LE, “ha conquistato più del 50 per cento dei seggi” nel parlamento unicamerale, ha Per_1 dichiarato un portav commissione elettorale all'Afp poche ore dopo la chiusura dei seggi. L'WA LE non aveva praticamente avversari nei collegi elettorali in cui era presente. Secondo il capo della commissione elettorale nazionale, Pt_3 l'affluenza è stata intorno al 40 per cento. Molti bangladesi intervistati dall'Afp hanno detto di non aver votato
[...] risultato era scontato. Per mantenere l'ordine durante le elezioni sono stati schierati quasi 700mila agenti di polizia e riservisti e quasi centomila soldati. Le forze di sicurezza del Bangladesh sono state a lungo accusate di un uso eccessivo della forza, accusa che il governo nega. Da quando è tornata al potere nel 2009, ha rafforzato la sua presa sul potere dopo due elezioni Per_1 segnate da irregolarità e accuse di brogli. La popolarità di è stata a lungo sostenuta dai suoi successi economici. Persona_1 Ma di recente le difficoltà si sono moltiplicate, con l prezzi e le diffuse interruzioni di corrente. Fonte: https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/01/07/elezioni-senza-opposizione-in-bangladesh-vince-sheikh-hasina 07.01.2024 (ultimo accesso 12.01.2024).
L'Unione europea ha preso atto dei risultati delle elezioni parlamentari tenutesi in Bangladesh la scorsa domenica e ribadito che il partenariato di lunga data UE-Bangladesh si fonda sui valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. L'UE ha deplorato il fatto che non abbiano partecipato a queste elezioni tutti i principali partiti. L'UE ha accolto con favore l'accordo delle autorità a rendere pubbliche la prossima relazione e le raccomandazioni della missione di esperti elettorali dell'UE. Nello stesso spirito di trasparenza e responsabilità, ha invitato le autorità competenti a garantire un'indagine completa e tempestiva in merito a tutte le irregolarità elettorali segnalate. L'UE ha condannato gli atti di violenza avvenuti durante il periodo elettorale e invitato tutti ad astenersi dalla violenza nel periodo successivo alle elezioni. È inoltre fondamentale che in questo periodo e successivamente si rispettino e si difendano lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il giusto processo e il diritto di riunione pacifica. A tale proposito, la detenzione di esponenti dell'opposizione ha destato estrema preoccupazione. L'UE ha incoraggia vivamente tutti i portatori di interessi a rispettare il pluralismo politico, i valori democratici e le norme internazionali in materia di diritti umani, nonché ad avviare un dialogo pacifico. È essenziale che i media, la società civile e i partiti politici possano svolgere il loro lavoro senza censura e senza timore di rappresaglie. L'UE ha dichiarato che continuerà a cooperare con il governo del Bangladesh relativamente alle priorità che caratterizzano le relazioni di lunga data nei settori della politica, dei diritti umani, del commercio e dello sviluppo, ivi compreso l'eventuale accesso futuro del paese al sistema di preferenze generalizzate SPG+. Fonte: Comunicato stampa del 09.01.2024, Consiglio dell'UE, Alto rappresentante UE https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/01/09/bangladesh-statement-by-the-high-representative-on- behalf-of-the-european-union-on-the-parliamentary-elections/ (ultimo accesso 12.01.2024).
4 di sicurezza dell'area geografica da cui egli ha dichiarato di provenire ovvero relativa ad una sua condizione personale (quale individuo o parte di un gruppo sociale) posto che lo stesso ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per risolvere le condizioni economiche della propria famiglia divenuta nel tempo molto complesse. Quanto alla dichiarata appartenenza Per_ all'etnia quest'ultima è storicamente composta da un popolo nomade chiamato “zingari dei fiumi” perché tradizionalmente per dieci mesi l'anno si spostano lungo i corsi d'acqua di PE villaggio in villaggio;
le donne lavorano come guaritrici e costituiscono la principale PE fonte di reddito familiare. Per secoli i sono stati incantatori di serpenti e dediti ad arti magiche, ma nel tempo il numero di persone che crede alla medicina tradizionale è diminuito depauperando uno degli introiti tradizionali di questa etnia;
il declino è iniziato circa sessant'anni fa e oggi sono visti come dai paria in parte anche a causa del loro stile di vita, usi PE e costumi;
alcuni intraprendono altre attività (ad esempio fornai), ma la maggior parte resta nel retaggio di nascita affrontando la povertà e l'analfabetismo visto che i bambini raramente vengono avviati alla scuola. Si stima che la comunità includa 800.00 / 1.000.00 di persone di cui oltre il 95% vive al di sotto della soglia di povertà; i cambiamenti climatici hanno influenzato lo stile di vita della comunità venendo a mancare piante, erbe, animali con cui le donne, come detto, erano solite guadagnarsi da vivere poiché, in passato, erano le donne i capifamiglia mentre gli uomini restavano a casa;
il mutamento delle fonti di reddito tradizionali non è stata accompagnato da mezzi alternativi di sostentamento a fronte di una PE popolazione in crescita. I hanno ottenuto il diritto di voto nel 2008, il loro status sociale con la modernizzazione della società è venuto meno;
secondo l'Ong locale Gram PE Bangla attualmente i scontano le proprie abitudini tradizionali, alimentari e lo PE4 stile di vita a fronte di una società diversa sebbene non priva di difficoltà economiche;
ciò anche perché tali condotte si pongono in parziale contrasto con la tradizione islamica dominante anche per il ruolo svolto dalle donne controcorrente rispetto alla cultura bengalese dominante. (https://lanuovabq.it/it/protezione-umanitaria-per-gli-zingari-di- fiume-del- bangladesh#:~:text=I%20DE%20sono%20una%20etnia,fermandosi%20in%20decine%20 di%20villaggi ; https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it- bangladesh-final.pdf ).
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui
Ultimi aggiornamenti: of democracy, human rights and labour - 2023 Country Reports on Human Rights CP_15 Practices: Bangladesh 4 integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023-country- reports-on-human-rights-practices/bangladesh/ ; Bangladesh – edito luglio 2024 integralmente Controparte_16 disponibile al link https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh- Country_Focus.pdf ; – edito 16.01.2025 – integralmente disponibile al link Controparte_17 https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/bangladesh
5 criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie la , nel provvedimento impugnato, esponeva che Controparte_1
“(…) il richiedente, in sede di audizione, a fondamento dell'istanza di protezione internazionale, ha dichiarato di aver lasciato il Paese di origine nel gennaio del 2022 perché con i guadagni percepiti non riusciva a mantenere la famiglia, versante in stato di povertà; in caso di rientro, il richiedente ha dichiarato di temere che i suoi cari possano morire di stenti, essendo il padre non più in grado di lavorare;
il richiedente, a sostegno dell'istanza, ha prodotto documentazione lavorativa;
l'istante non ha riferito di discriminazioni su base etnica personali e dirette. Lo stesso, invero, pur definendosi parte della minoritaria comunità DE, ha motivato la fuga dal Paese e ancorato il timore di rientro a fattori di ordine economico;
insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non avendo il richiedente manifestato timori di persecuzione riconducibili all'art. 1, A), 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 251/2007 non emergendo elementi a fondamento dell'ipotesi di incorrere in uno dei danni gravi indicati dalla norma. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera c), le fonti consultate non consentono di rilevare nella zona di provenienza dell'istante, così come d'altronde nel resto del Paese, la presenza di un conflitto armato interno o internazionale generante una situazione di violenza indiscriminata ai sensi dell'art. 15, lett. c), Direttiva 2011/95/UE (…); insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008. Tenuto conto della durata del soggiorno in Italia e delle attività svolte, non emergono fondati motivi per ritenere integrata, in caso di allontanamento dal territorio nazionale, una violazione del diritto dell'istante al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98” e, sulla base di tale motivazione, decideva di non riconoscere la protezione internazionale. Il Tribunale, riscontrando alcune criticità, fissava l'udienza del 15.05.2025 per l'audizione del ricorrente che, comparso e opportunamente interrogato, dimostrava di parlare e comprendere la lingua italiana e dichiarava: “Confermo quanto riferito alla Commissione e mi riporto a quanto contenuto nel ricorso. Non voglio aggiungere nulla. Sono nato io 10.05.2003 in Bangladesh. Nel mio paese svolgevo l'attività di incantatore di serpenti, faccio parte di un gruppo etnico chiamato DE. Non sono sposato, la mia famiglia è composta da mio papà e due sorelle. Ho subito persecuzioni, danni o minacce nel mio paese perché la mia comunità vive sui fiumi nelle barche. Ho contratto un debito importante per ottenere il visto, ma non posso pagarlo, ho già riferito comunque tutto in Commissione. Sono espatriato in data 02.01.2022, dal mio paese ho raggiunto Dubai, Libia e poi sono arrivato in Italia via mare il
6 24.06.2022, durante il viaggio migratorio non ho lavorato. Sono di fede musulmana. Risiedo a San Benedetto del Tronto e ho una dichiarazione di ospitalità. Lavoro come magazziniere dal 25.10.2024 con contratto a tempo indeterminato come socio di una cooperativa”. Alla luce di quanto emerso nel presente giudizio e delle dichiarazioni rese in occasione dell'udienza di trattazione il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale nella misura in cui il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per risolvere le condizioni economiche della propria famiglia divenute nel tempo complesse, anche in conseguenza della malattia del padre non più in grado di conseguenze di contribuire all'economia domestica. Il ricorrente, altresì, riferiva di appartenere al gruppo etnico DE che, come visto nel paragrado 2), vive storicamente secondo tradizioni e costumi divenuti nel tempo desuete, perdendo il prestigio sociale che in tempi pregressi accompagnava la vita di questo gruppo. Nel caso di specie il ricorrente, invero, non ha riferito specifici episodi di persecuzione ovvero discriminazione personale tanto che, nel corso dell'audizione amministrativa, riferiva che la sua comunità riusciva ad ottenere di volta in volta i permessi per attraccare presso una località e svolgere le proprie azioni;
il mancato accesso allo studio veniva giustificato da ragioni di tipo pratico ovvero i continui spostamenti svolti dalla propria comunità, tanto quanto egli in prima persona PE riusciva non solo a svolgere le attività tradizionali del gruppo quali la vendita di oggetti particolari, pratiche curative con erbe naturali ovvero giochi con i serpenti, ma anche a trovare lavori consueti quale quello di muratore. Dall'analisi delle dichiarazioni, in effetti, non PE appare prevalente l'appartenenza ad una comunità minoritaria quale quella a ragione dell'espatrio, quanto piuttosto le difficoltà economiche discendenti dalla stessa che, al pari di altri cittadini del Bangladesh, lo inducevano a pianificare l'espatrio grazie all'aiuto economico del capo della sua comunità che, peraltro, si adoperava per fargli ottenere un documento di viaggio;
il ricorrente, altresì, menzionava l'ulteriore difficoltà economia discendente dai debiti contratti prima dell'espatrio quale timore nell'ipotesi di rientro unitamente all'indigenza cui sarebbe condannata la sua famiglia. Resta, infine, da evidenziare che nel mese di luglio 2024 in Bangladesh sono iniziate intense manifestazioni da parte degli studenti contro il sistema di quote voluto dal governo Per_1 per l'accesso ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione che assegna il 30 per cento degli stessi ai figli e ai nipoti dei veterani della guerra di liberazione dal Pakistan;
col montare delle proteste la presidente ha tenuti discorsi alla nazione che hanno sortito, se Per_1 possibile, un ulteriore inasprimento delle stesse con interventi di repressione violenta da parte della polizia e con i primi decessi in ragione degli scontri;
al 22.07.2024 più di cinquecento persone, tra cui leader dell'opposizione, sono state arrestate a Dhaka per le violenze e si è registrata l'uccisione di 163 persone trasformando le proteste studentesche contro la politicizzazione delle quote di ammissione agli impieghi pubblici nei peggiori disordini sotto il governo che ha imposto il coprifuoco, mentre dal 18.07.2024 un Per_1 blackout nazionale ha limitato il flusso di informazioni verso il mondo esterno. Il 05.08.2024 esautorata dal potere, la prima ministra ha rassegnato le proprie dimissioni e lasciato Per_1 il paese fuggendo in India dopo che il capo dell'esercito ha annunciato la formazione di un governo ad interim dopo un mese dall'inizio delle proteste antigovernative, mentre sono almeno 300 le persone uccise dall'inizio degli scontri (https://www.internazionale.it/notizie/junko-terao/2024/07/20/bangladesh-proteste- studenti;
https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/07/22/arresti-bangladesh-
7 proteste;
https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/08/05/prima-ministra- bangladesh-fuga ). Nel mese di marzo 2025 il movimento studentesco che nel 2024 hanno portato al rovesciamento del governo di si sono riuniti a Dhaka per annunciare la Parte_4 nascita del o Partito nazionale dei cittadini;
in vista delle elezioni, che Persona_25 dovrebbero tenersi entro la fine dell'anno, , uno dei leader del movimento PE6 studentesco che dopo la caduta di era entrato nel governo ad interim di Per_1 PE7
si è dimesso dall'incarico di consigliere per l'informazione per fondare la nuova forza
[...] politica (https://www.internazionale.it/magazine/2025/03/06/il-partito-degli-studenti ). Nel mese di febbraio 2025 il solo annuncio di un discorso online da parte della ex premier ha riacceso violente proteste di piazza sfociate nell'assalto e distruzione della Per_1 residenza del primo presidente del Bangladesh e padre di , Per_1 Controparte_18 diventato museo nel 1994; il fatto che l'assalto sia avvenuto senza che le forze dell'ordine intervenissero ha sollevato critiche contro il governo ad interim guidato da Persona_27
e di cui fanno parte anche rappresentanti degli studenti che hanno organizzato la rivolta nel 2024 (https://www.internazionale.it/opinione/junko-terao/2025/02/12/bangladesh- rivolta-sheikh-hasina ). Dalle fonti consultate emerge quindi una situazione di liquidità politica e tensioni sociali che, sia pur inidonee ad essere qualificate quali conflitto armato interno sia pur a bassa intensità con conseguenti necessità di tutela nei confronti dei richiedenti asilo, costituiscono elemento di attenzione nella complessiva valutazione delle relative istanze. Per le considerazioni che precedono, il Collegio condivide il giudizio dell'organo amministrativo nel senso della mancanza di persecuzioni subite dal ricorrente prima dell'espatrio in ragione della sua appartenenza ad un gruppo minoritario e conseguente irrilevanza ai fini delle protezioni maggiori invocate di cui si dirà, per completezza, in riferimento al caso dell'odierno ricorrente.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva
8 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori.
4.2 Protezioni minori La domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari risulta proposta dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018 e, pertanto, non potrà essere esaminata sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della stessa e, quindi, con la possibilità di riconoscere la protezione per ragioni umanitarie di cui all' art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/98 abrogata (sul punto si richiama Cass. S.U. n. 29460 /2019).6 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ciò premesso, procedendo ad un rapido excursus sulla normativa in materia, a decorrere dal 18.7.17, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1° della l. n. 110/17, è stato aggiunto dall'art. 3, co. 1°, della medesima legge, un comma 1.1. all'art. 19 del d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; Con il d.l. 4.10.18, n. 113, c.d. “decreto sicurezza” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 231 del 4.10.18, rubricato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché […]», è stata espunta la fattispecie aperta della protezione umanitaria con una serie di casistiche altamente tipizzate (il permesso di soggiorno per calamità naturali;
il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
il permesso di soggiorno per cure mediche;
il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica;
il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo;
il permesso di soggiorno per i minori vulnerabili;
il permesso per protezione speciale) e stringenti nei requisiti di legittimazione. A tale proposito è, però, significativo il parere espresso dal Corte Costituzionale laddove evidenzia : “[…] con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” … che l'abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell'art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta”
– potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario”3. A ben vedere, ciò che è mutato è stato l'approccio del legislatore: infatti, con l'art. 5, comma 6, i seri motivi di carattere umanitario costituivano il titolo per rimanere in Italia, mentre con le previsioni dei casi speciali di protezione, si individuavano le casistiche entro le quali non era possibile procedere con l'allontanamento dal territorio nazionale, quale espressione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché art. 4, protocollo addizionale n. 4 della CEDU, in materia di divieto di refoulement. Non è sufficiente però riscontrare l'esigenza di tutela in astratto, in quanto occorre poi verificare in concreto se la condizione personale del richiedente vissuta nel paese di origine e la situazione che incontrerebbe nel paese di rimpatrio, lo esporrebbero non ad una qualsivoglia vulnerabilità, bensì ad un'elevata vulnerabilità (i cd. seri motivi), intesa come esposizione al rischio grave di sacrificio dei propri diritti umani, nel senso che si troverebbe in una situazione irreversibile, se non abdicando all'esercizio dei diritti fondamentali. La situazione soggettiva del richiedente va, pertanto, collocata nell'ambiente socioculturale del paese di rientro per verificare se, una volta eseguito il rimpatrio coattivo, quest'ultimo possa esercitare il nucleo essenziale dei diritti inalienabili. Su tale impianto normativo è quindi intervenuto il DL 130/2020 che introduce una nuova regolamentazione della protezione minore o speciale7 prevedendo tale forma di protezione statuito che, benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili (cfr. SS.UU 29459/2019 e 29460/2019). qualora esistano fondati motivi per ritenere che il rimpatrio comporti per la persona del richiedente a) il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti b) una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare L'art. 15 del medesimo DL prevede che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso dinanzi alle sezioni specializzate, sicché si ritiene che la stessa sia applicabile non solo alle domande presentate successivamente al 5.10.2018 ma anche ai casi in cui la domanda sia stata presentata prima del 5.10.2018. In altri termini, qualora ve ne siano i presupposti, andrà in ogni caso valutato se sussistano gli estremi per il riconoscimento del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, avuto riguardo al radicamento sul territorio nazionale e alla vita privata e familiare ivi costruita dal richiedente asilo. Ed infatti il DL 130/2020 in esame aggiunge una nuova forma di protezione che è per alcuni tratti diversa da quella prevista dalla protezione umanitaria previgente al 5.10.2018 implicando diverse valutazioni dei presupposti oltre che una diversa durata, sicché non può ritenersi che la disposizione che ne prevede l'applicazione anche ai procedimenti in corso abbia in modo implicito abrogato le forme di protezione minori previgenti e applicabili ratio temporis alle ipotesi di domanda presentata prima del 5.10.2018. Dunque, in assenza di esplicita abrogazione della protezione umanitaria con effetto retroattivo, la previsione retroattiva di una forma di protezione diversa va ad aggiungersi a quella applicabile ai vari casi per effetto della data di presentazione della domanda. Vale la pena chiarire a tale riguardo che mentre per la concessione della protezione umanitaria ante 5.10.2018 era necessaria un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 4455/2018), con la protezione speciale introdotta dal DL 130/2020 viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare tenendo conto dell'integrazione sul territorio nazionale anche a prescindere da una situazione di vulnerabilità in patria. Peraltro, una conferma a tale interpretazione pare potersi trarre dalla Relazione del Massimario n. 94 del 20 novembre 2020 dove, a pag. 10, si legge: “Un'interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe dunque portare a ritenere che l'art. 15, comma 1, sia norma sì retroattiva, ma di portata limitata, dovendo essere fatto salvo l'affidamento sul regime più favorevole riposto da chi ha presentato la domanda in epoca anteriore al 5 ottobre 2018”. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso dell'odierno richiedente il Collegio ritiene che la situazione nel Paese di provenienza induca a considerare insussistente una valutazione di tali rischi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Controparte_1 Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, Controparte_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
11 generale condizione di elevata vulnerabilità dello stesso all'esito del rimpatrio, tenuto conto dell'inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall'art. 19, co. 2°, lett. a-d d. lgs. n. 286/98 (minori e donne in gravidanza) e tenuto conto che, avuto riguardo a quanto sopra descritto al paragrafo 2) sul paese di provenienza e al paragrafo 3) sulla rilevanza del racconto del ricorrente le criticità emerse non consentono di procedere a diversa valutazione. La situazione del Paese di provenienza può però indurre, per altro verso, a considerare le effettive ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Bangladesh visto che nel Paese per diverse fasce della popolazione sussiste una condizione di deprivazione economica e difficile esercizio dei diritti minimi posti alla base dello statuto della dignità della persona che consentono, nell'ottica del riconoscimento della protezione minore c.d. speciale di comparare il background socioeconomico di partenza del richiedente e le condizioni di vita effettivamente raggiunte dallo stesso in Italia all'esito del cui confronto sia possibile stabilire una effettiva condizione di vulnerabilità all'esito del rimpatrio che inciderebbe su diritti ormai acquisiti in ragione dell'integrazione raggiunta. Dagli atti del procedimento e nei limiti della domanda in subordine in relazione alla documentazione prodotta occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente ha depositato: copia UniLav datore tempo determinato 30.11.2022 – 31.12.2022, copia busta paga Parte_5 novembre – maggio 2023; copia contratto datrice tempo determinato Parte_6
06.06.2023 – 31.08.2023, copia trasformazione rapporto a tempo pieno decorrenza 15.06.2023, copia buste paga giugno – ottobre 2023; copia contratto datrice Azienda Agricola Malizia Andrea tempo determinato 05.11.2023 – 31.12.2023, copia buste paga novembre – dicembre 2023, copia contratto tempo determinato 05.01.2024 – 31.05.2024, copia buste paga febbraio – maggio 2024; copia contratto Parte_6 tempo determinato 01.06.2024 – 08.09.2024, copia buste paga aprile – settembre 2024; copia iscrizione Inps titolare di impresa gestione artigiani 25.10.2024, copia buste paga ottobre 2024 – aprile 2025 (ultima busta paga 872,00 – media precedenti euro 800,00); b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente, in occasione dell'udienza del 15.05.2025, ha dichiarato di vivere a San Benedetto del Tronto (AP) e di disporre di dichiarazione di ospitalità di cui copia è stata depositata agli atti;
c) la famiglia del ricorrente vive in Bangladesh;
d) all'udienza del 15.05.2025 il ricorrente ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
In un simile contesto processuale e probatorio può ritenersi verificata una condizione meritevole di tutela del ricorrente che, sulla base della documentazione prodotta, ha dimostrato continuità lavorativa e il relativo diritto a preservare una stabilità occupazionale ed economica come fondamento del proprio percorso di integrazione nel nostro Paese con i relativi diritti ad essa collegata quali quello alla casa, alla conservazione dei rapporti personali e/o professionali intessuti sul territorio. Risulta, infatti, una stabile occupazione lavorativa e un'adeguata remunerazione idonea a soddisfare i bisogni del ricorrente che, attualmente, vive nel centro di accoglienza di cui è beneficiario;
altresì l'istante ha dato prova di parlare e comprendere la lingua italiana in
12 occasione dell'udienza di trattazione del 15.05.2025 che, al pari del lavoro, è elemento di primaria importanza ai fini dell'effettiva valutazione dell'integrazione del richiedente nel paese europeo responsabile della domanda di asilo. Oltre a quanto sin qui evidenziato, la descritta instabilità interna del Bangladesh offre un ulteriore aspetto di riflessione e tutela nei confronti del ricorrente poiché sebbene la stessa non si possa qualificare quanto un conflitto armato, sia pur a bassa intensità, la complessiva situazione interna descrive fasi di transizione e scontro sociale meritevoli di valutazione che contribuiscono ad un favorevole giudizio in merito alla necessità di tutela del ricorrente, ben integrato in territorio nazionale e impegnato a sostenere economicamente la famiglia. Il Tribunale osserva che l'art. 19, co. 1.1, al terzo e quarto periodo stabilisce che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Sul punto si evidenzia che dalla documentazione amministrativa versata in atti risulta che il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023 convertito nella L. 50/2023 il che implica che nel caso di specie troverà applicazione la normativa appena richiamata. (data modello C3 27.09.2022). Alla luce del dato normativo la condizione del ricorrente deve, dunque, essere valutata nel senso di verificare se le attuali condizioni di vita dallo stesso consolidate in Italia risultino sufficienti per ritenere che, nell'ipotesi di rimpatrio, egli vivrebbe una condizione di vulnerabilità data dal ritorno in un contesto sociale deteriore e significante una lesione dei diritti acquisiti sul territorio nazionale quali la tutela della vita privata, familiare, del lavoro, della salute. Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta, si deve ritenere che il ricorrente abbia effettivamente consolidato un percorso di integrazione lavorativo e personale e che, in altri termini, non possa sotto tale punto di vista non ritenersi verificata una netta sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto dal ricorrente in Italia e quello pregresso nel suo Paese di origine anche in base ad una valutazione complessiva della sua vita privata e familiare di migrante;
tutto ciò consente di esprimere un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021) che giustifica il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. del D.lgs. 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
13 Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. Parte_1
– Codice CUI 06EB9M6) la protezione speciale ai sensi della C.F._1 normativa vigente al momento della formalizzazione della domanda e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015). 6 La previsione del permesso per casi speciali c.d. “di protezione speciale” del DL 113/2018 lasciava ancora aperti ambiti di discrezionalità dei giudici di merito avallati da alcune importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in base al principio di cui all'art. 11 delle preleggi ha finito per negare la portata retroattiva del DL 113/2018 affermando che, a seguito dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale, può essere disposto il rilascio di un titolo di soggiorno avente lo stesso contenuto del vecchio permesso umanitario, ossia un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina ed all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9 del d.l. n. 113/18.) È stato anche chiarito che per l'individuazione della normativa applicabile va dato rilievo non all'ingresso sul territorio italiano, ma al momento in cui il richiedente asilo avanza la sua domanda di protezione, in quanto solo in questo momento sorge in capo allo stato ospitante l'obbligo di provvedere in merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, 9 7 L'art. 1 comma 1 lett. e) del DL 130/202 ha , infatti, modificato l'art. 19 comma 1.1 del TUI che attualmente prevede:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella 10