Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1989, n. 407
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1990
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20 settembre 1990
Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' destinato, in misura non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1. ((1)) 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990-1992, restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.553,164 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.286,376 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1990 e triennale 1990-1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire 1.147 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1990, 1991, e 1992, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall' articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , dall' articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' - e' integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso. ((1)) 10. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi, ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1990 ai sensi dell' articolo 13, comma terzo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'ammontare del fondo di cui al comma 9 del presente articolo e' ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991; inoltre ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407 , con quota parte delle maggiori entrate previste dal suddetto decreto 261/1990.
Entrata in vigore il 20 settembre 1990
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