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Ordinanza 11 giugno 2025
Ordinanza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 1162/2025
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr.ssa Laura Petitti, nel procedimento iscritto al n. 1162 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/6/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 10 giugno 2025 il Questore di TRAPANI ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero , nato in [...] Controparte_1 in data 23/10/1977 (alias nato il Persona_1
23/10/1978, nato il [...], Persona_2
nato il [...]), codice C.U.I. Parte_2
di cittadinanza tunisina. C.F._1
2. In data 11/6/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Luigi Minardi. All'esito di tale udienza, il rappresentante della
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 10 giugno 2025 alle ore 11:50 ed è stato trasmesso a questa Corte in data 10/6/2025 alle ore 12:25. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero, scarcerato il 10/6/2025 dalla casa circondariale di è entrato irregolarmente nel territorio dello Pt_1
Stato, per la prima volta, nell'anno 2008 (frontiera di Agrigento), successivamente il 13/6/2021 (sempre dalla frontiera di Agrigento) e da ultimo il 30/7/2024 (frontiera di;
Pt_1
- durante la detenzione presso la casa circondariale di Pt_1
, attraverso il proprio legale, ha Controparte_1 manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, confermata poi il 7/6/2025;
- il cittadino straniero risulta autore di moltissimi reati, tra cui false attestazioni a P.U., immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lesioni personali aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata, produzione e traffico di stupefacenti, rapina aggravata, violenza e minaccia a P.U. e furto aggravato, riportando numerose condanne in data 14/4/2009, 9/1/2010, 19/2/2010, 7/4/2010, 1/6/2010, 8/2/2011, 19/4/2011, 7/11/2012, 27/10/2021;
- ha presentato istanza, in data Controparte_1
11/10/2012, per un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rigettata per mancanza dei presupposti e disinteresse, mentre successivamente non ha mai provato a regolarizzare la propria posizione;
- a carico di risultano numerosi Controparte_1 provvedimenti di espulsione e, ciò nonostante, egli ha più volte fatto
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile rientro nel territorio nazionale;
- la richiesta di protezione internazionale deve essere trattata nelle forme della “procedura accelerata”, essendo CP
proveniente da Paese (Tunisia) considerato sicuro
[...] per i richiedenti P.I.;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 145/2015, in particolare, ai sensi della lettera b), il trattenuto “si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 2 lett. c in quanto sulla base di quanto descritto, della condotta e del tenore di vita, la persona rientra in una delle categorie del D. Lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”; inoltre, ai sensi della lettera c), il trattenuto
“costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico risultano numerose condanne”.
6. All'udienza dell'11/6/2025 ha Controparte_1 dichiarato: “confermo che le mie esatte generalità sono quelle che risultano dal fascicolo”;
“Sono entrato in Italia nell'anno 2024'';
“sono tornato in Tunisia nel 2009 perché mia madre stava morendo e la seconda volta perché avevo problemi in famiglia”;
“ho fatto precedentemente domanda di P.I., nel 2024, poi sono andato in carcere e il mio avvocato l'ha fatta per me di nuovo nel mese di marzo 2025”;
“sono stato scarcerato ieri, ma non so per quale motivo sono andato in carcere”;
“in questi anni mi sono mantenuto con l'aiuto della mia compagna e di mio fratello”;
“non ho mai dato un nome diverso, con questo stesso nome ho chiesto, nel 2012, il permesso di soggiorno”;
“ribadisco che il mio nome è quello che si legge nel fascicolo e se ho commesso qualcosa, io ho già pagato”;
“sono stato in Italia con la mia compagna, che è italiana e cristiana;
mi è piaciuta la sua religione e ho scelto di convertirmi, ma quando sono tornato in Tunisia la mia famiglia non ha accettato la mia nuova religione, i tatuaggi e l'uso di alcol, per cui mi hanno detto di andare via;
non mi accettano e per questo ho chiesto la P.I.”.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile A specifica domanda di chiarimento del Delegato della Questura (che ha rilevato che non risulta agli atti della Questura un precedente ingresso del trattenuto nel C.P.R. di Trapani-Milo prima del 10/6/2025, risultando anzi dal foglio notizie del 2024 la motivazione di ingresso nel territorio nazionale per “lavoro”),
ha ribadito quanto dichiarato, Controparte_1 precisando di essere arrivato in Italia nel 2024 entrando dalla frontiera di Marettimo, di essere stato portato presso il C.P.R. (dove è stato registrato tramite prelievo di impronte digitali), di essere stato al C.P.R. solo un giorno (perché poi è stato tradotto in carcere) e di aver fatto domanda di protezione internazionale. Il trattenuto, inoltre, ha negato di essere mai rientrato in Tunisia perché espulso (“sono andato via di mia spontanea volontà”).
7. Come premesso, la Questura ha disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 142/2015, i cui presupposti, alla luce degli elementi emersi, devono ritenersi in concreto sussistenti.
8. Ed invero, per quanto non risultino condanne per lesioni personali aggravate, porto di armi e rapina aggravata, di cui si fa menzione nel decreto di trattenimento, numerose sono le condanne definitive riportate da , risultanti Controparte_1 dai certificati del casellario riconducibili ai numerosi alias da lui forniti nel corso degli anni. Invero, CP
, a far data dal primo ingresso ne
[...]
Stato, nell'anno 2008, risulta dedito alla sistematica commissione di reati ed ha riportato numerose condanne definitive per detenzione illecita e vendita di sostanze stupefacenti, furto, resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle norme sull'immigrazione clandestina (contrariamente a quanto da lui dichiarato, infatti, il trattenuto risulta essere stato più volte espulso dal territorio nazionale, riportando condanne definitive per inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio e per ingresso e soggiorno illegale, in data 19/2/2010, 7/4/2010, 1/6/2010, 25/11/2011, 11/2/2019, 15/9/2021).
9. Tali circostanze inducono a ritenere che il trattenuto rientri tra le categorie di soggetti indicati dall'art. 6 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 142/2015 (in particolare, tra i soggetti coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, e che costituiscono
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica), mentre del tutto generici risultano i timori per la propria incolumità, rappresentati dal trattenuto al difensore e da quest'ultimo riferiti in udienza, derivanti, a suo dire, dalla presenza di numerosi cittadini di religione musulmana, a fronte della sua recente conversione alla religione cristiana.
10. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento di trattenimento precedentemente indicato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento emesso in data 10 giugno 2025, con cui il Questore di a disposto il trattenimento Pt_1 presso il C.P.R. di dello straniero Pt_1 CP
, nato in [...] in data [...]
[...]
(alias nato il [...], Persona_1 [...]
nato il [...], Persona_2 [...]
nato il [...]), codice C.U.I. Parte_2
di cittadinanza tunisina. C.F._1
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile dell'11/6/2025
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr.ssa Laura Petitti, nel procedimento iscritto al n. 1162 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/6/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 10 giugno 2025 il Questore di TRAPANI ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero , nato in [...] Controparte_1 in data 23/10/1977 (alias nato il Persona_1
23/10/1978, nato il [...], Persona_2
nato il [...]), codice C.U.I. Parte_2
di cittadinanza tunisina. C.F._1
2. In data 11/6/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Luigi Minardi. All'esito di tale udienza, il rappresentante della
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 10 giugno 2025 alle ore 11:50 ed è stato trasmesso a questa Corte in data 10/6/2025 alle ore 12:25. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero, scarcerato il 10/6/2025 dalla casa circondariale di è entrato irregolarmente nel territorio dello Pt_1
Stato, per la prima volta, nell'anno 2008 (frontiera di Agrigento), successivamente il 13/6/2021 (sempre dalla frontiera di Agrigento) e da ultimo il 30/7/2024 (frontiera di;
Pt_1
- durante la detenzione presso la casa circondariale di Pt_1
, attraverso il proprio legale, ha Controparte_1 manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, confermata poi il 7/6/2025;
- il cittadino straniero risulta autore di moltissimi reati, tra cui false attestazioni a P.U., immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lesioni personali aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata, produzione e traffico di stupefacenti, rapina aggravata, violenza e minaccia a P.U. e furto aggravato, riportando numerose condanne in data 14/4/2009, 9/1/2010, 19/2/2010, 7/4/2010, 1/6/2010, 8/2/2011, 19/4/2011, 7/11/2012, 27/10/2021;
- ha presentato istanza, in data Controparte_1
11/10/2012, per un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rigettata per mancanza dei presupposti e disinteresse, mentre successivamente non ha mai provato a regolarizzare la propria posizione;
- a carico di risultano numerosi Controparte_1 provvedimenti di espulsione e, ciò nonostante, egli ha più volte fatto
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile rientro nel territorio nazionale;
- la richiesta di protezione internazionale deve essere trattata nelle forme della “procedura accelerata”, essendo CP
proveniente da Paese (Tunisia) considerato sicuro
[...] per i richiedenti P.I.;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 145/2015, in particolare, ai sensi della lettera b), il trattenuto “si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 2 lett. c in quanto sulla base di quanto descritto, della condotta e del tenore di vita, la persona rientra in una delle categorie del D. Lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”; inoltre, ai sensi della lettera c), il trattenuto
“costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico risultano numerose condanne”.
6. All'udienza dell'11/6/2025 ha Controparte_1 dichiarato: “confermo che le mie esatte generalità sono quelle che risultano dal fascicolo”;
“Sono entrato in Italia nell'anno 2024'';
“sono tornato in Tunisia nel 2009 perché mia madre stava morendo e la seconda volta perché avevo problemi in famiglia”;
“ho fatto precedentemente domanda di P.I., nel 2024, poi sono andato in carcere e il mio avvocato l'ha fatta per me di nuovo nel mese di marzo 2025”;
“sono stato scarcerato ieri, ma non so per quale motivo sono andato in carcere”;
“in questi anni mi sono mantenuto con l'aiuto della mia compagna e di mio fratello”;
“non ho mai dato un nome diverso, con questo stesso nome ho chiesto, nel 2012, il permesso di soggiorno”;
“ribadisco che il mio nome è quello che si legge nel fascicolo e se ho commesso qualcosa, io ho già pagato”;
“sono stato in Italia con la mia compagna, che è italiana e cristiana;
mi è piaciuta la sua religione e ho scelto di convertirmi, ma quando sono tornato in Tunisia la mia famiglia non ha accettato la mia nuova religione, i tatuaggi e l'uso di alcol, per cui mi hanno detto di andare via;
non mi accettano e per questo ho chiesto la P.I.”.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile A specifica domanda di chiarimento del Delegato della Questura (che ha rilevato che non risulta agli atti della Questura un precedente ingresso del trattenuto nel C.P.R. di Trapani-Milo prima del 10/6/2025, risultando anzi dal foglio notizie del 2024 la motivazione di ingresso nel territorio nazionale per “lavoro”),
ha ribadito quanto dichiarato, Controparte_1 precisando di essere arrivato in Italia nel 2024 entrando dalla frontiera di Marettimo, di essere stato portato presso il C.P.R. (dove è stato registrato tramite prelievo di impronte digitali), di essere stato al C.P.R. solo un giorno (perché poi è stato tradotto in carcere) e di aver fatto domanda di protezione internazionale. Il trattenuto, inoltre, ha negato di essere mai rientrato in Tunisia perché espulso (“sono andato via di mia spontanea volontà”).
7. Come premesso, la Questura ha disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 142/2015, i cui presupposti, alla luce degli elementi emersi, devono ritenersi in concreto sussistenti.
8. Ed invero, per quanto non risultino condanne per lesioni personali aggravate, porto di armi e rapina aggravata, di cui si fa menzione nel decreto di trattenimento, numerose sono le condanne definitive riportate da , risultanti Controparte_1 dai certificati del casellario riconducibili ai numerosi alias da lui forniti nel corso degli anni. Invero, CP
, a far data dal primo ingresso ne
[...]
Stato, nell'anno 2008, risulta dedito alla sistematica commissione di reati ed ha riportato numerose condanne definitive per detenzione illecita e vendita di sostanze stupefacenti, furto, resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle norme sull'immigrazione clandestina (contrariamente a quanto da lui dichiarato, infatti, il trattenuto risulta essere stato più volte espulso dal territorio nazionale, riportando condanne definitive per inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio e per ingresso e soggiorno illegale, in data 19/2/2010, 7/4/2010, 1/6/2010, 25/11/2011, 11/2/2019, 15/9/2021).
9. Tali circostanze inducono a ritenere che il trattenuto rientri tra le categorie di soggetti indicati dall'art. 6 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 142/2015 (in particolare, tra i soggetti coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, e che costituiscono
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica), mentre del tutto generici risultano i timori per la propria incolumità, rappresentati dal trattenuto al difensore e da quest'ultimo riferiti in udienza, derivanti, a suo dire, dalla presenza di numerosi cittadini di religione musulmana, a fronte della sua recente conversione alla religione cristiana.
10. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento di trattenimento precedentemente indicato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento emesso in data 10 giugno 2025, con cui il Questore di a disposto il trattenimento Pt_1 presso il C.P.R. di dello straniero Pt_1 CP
, nato in [...] in data [...]
[...]
(alias nato il [...], Persona_1 [...]
nato il [...], Persona_2 [...]
nato il [...]), codice C.U.I. Parte_2
di cittadinanza tunisina. C.F._1
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile dell'11/6/2025
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile