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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5186/2018 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
C.F. 1 · nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 - C.F.:
residente a[...] ed elett.te dom.to in Battipaglia alla Via Rosa
Jemma, 2 presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Gallevi
- c.f.:
-che lo rapp.ta e difende in virtù fi mandato prodotto in C.F. 2
calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE -
E
P.IVA_1 in persona del suo Procuratore, Controparte_1 C.F./P.IVA n.
con sede legale in Venezia Mestre (VE), viaDr.ssa Controparte_2
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv.to Marco Pesenti del Foro di Milano (C.F.
) con domicilio eletto, ai fini della presente procedura,Codice Fiscale_3 presso l'Avv. Benedetto Accarino (C.F. Codice Fiscale_4 ) c/o Avv. Camillo
Grisi; OPPOSTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 si opponeva al decretoCon atto di citazione in opposizione, ingiuntivo n. 1068/2018 (R.G. n. 3269/2018) emesso dal Tribunale di Salerno in data
12.04.2018, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla CP_1
[...], veniva condannato al pagamento della somma di “euro 9763,40 per la causale di al ricorso, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), C.P.A. ed I.V.A. come per legge." L'esposizione debitoria derivava dall'inadempimento relativo al "contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo" richiesto in data del 13.06.2007 presso l'esercizio commerciale SPADARO
S.p.A. Z.I. Salerno e originariamente stipulato con Controparte_3
Al riguardo parte opponente rassegnava le conclusioni "Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta alla Controparte_1 in relazione al contratto di credito al consumo di Parte_1 eapertura di linea di credito a tempo indeterminato da parte del sig. per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo NR. 1068/18 DEL 13.04.18 – R.G.N.
3269/18 con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori".
Controparte_1 1 fine diIn data 03.10.2018 si costituiva in giudizio la opposta impugnare e contestare le avverse domande e, per l'effetto chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del monitorio opposto. Alla prima udienza di comparizione veniva rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato a parte opposta il termine di 15 giorni per l'introduzione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, ritualmente esperito con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, dopo diversi rinvii per precisazione delle conclusioni, all'udienza del
02.04.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c
Sulla legittimazione di Controparte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della
CP_1 insistendo in ordine all'illegittimità della cessione del credito tra la banca opposta e la CP_3 L'eccezione è infondata. Con comparsadel 03.10.2018 la CP_1 i costituiva in giudizio, deducendo di essere divenuta titolare "pro soluto" di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli di Controparte_3 a seguito di un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa, subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente banca nel presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco.
Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi,
dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione.
La verifica della legittimazione attiva, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie, parte opposta in qualità di cessionaria, già in sede monitoria,
ha infatti regolarmente provato di essere legittimata ad agire per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'opponente depositando a) il contratto di cessione di crediti intervenuto tra in data 19/12/2017 Controparte_3 Controparte_1
(cfr. DOC. 3 fascicolo monitorio); b) l'elenco dei crediti ceduti (c.d. annex), idoneo a comprovare che credito oggetto della presente causa è ricompreso nell'ambito della cessione in esame (cfr. DOC. 2); c) la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito nei confronti del sig. Pt_1 , la cui notifica si è perfezionata in data
05/02/2018 (cfr. DOCC. 4 e 5 fascicolo monitorio).
Il merito Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 5).
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando già in sede monitoria la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del credito e l'inadempimento dell'opponente.
Nello specifico, ha depositato il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante una carta magnetizzata n. 4301528505294718 con l'allora Controparte_3 completo delle condizioni economiche e debitamente sottoscritto dall'opponente, nonché l'estratto conto analitico dall'introduzione del rapporto sino all'intervenuta decadenza dal beneficio del termine.
Di contro, parte opponente, si è limitata ad un'unica e generica contestazione circa la sussistenza del credito. Soltanto nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c,
sollevava una serie di eccezioni generiche circa il presunto superamento del tasso soglia, l'illegittima applicazione della capitalizzazione composta degli interessi in luogo di quella semplice, superamento del tasso medio e/o soglia fissato con D.M. nel periodo riferito all'erogazione del prestito, avuto riguardo alla particolare categoria di operazione finanziaria, relativamente alla determinazione degli interessi corrispettivi e/o moratori contrattualmente convenuti, tenuto conto delle condizioni di difficoltà economica dell'opponente. Si tratta in ogni caso di eccezioni inammissibili in quanto afferenti a fatti posti a fondamento di una nuova domanda proposta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1
c.p.c. Con la memoria di cui all'art.183 VI cpc è previsto che la parte possa solo precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e non introdurre domande nuove. La questione si sostanzia nella distinzione tra la emendatio libelli e la mutatio libelli. La mutatio libelli non consentita consiste in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, capace di alterare il regolare svolgimento del processo in quanto introduce nel processo un tema di indagine completamente nuovo, determinando uno spostamento dei termini della contestazione e disorientando la difesa predisposta dalla controparte.
L'emendatio, invece, è configurabile quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, o sul petitum nella sola prospettiva di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr.sent. Cass.n.20870/2019). Nel caso di specie, trattasi di una cd. "mutatio libelli" in quanto con l'atto di opposizione parte opponente nel fare la distinzione tra cessione del contratto e cessione del credito ha sostanzialmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della parte opposta. In merito alla richiesta di pagamento e al contratto sottostante nulla ha dedotto né ha preso posizione, come era suo onere fare, sui fatti posti a fondamento della domanda. Vi è da considerare che il convenuto deve prendere posizione tempestivamente sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”. Inoltre
la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che "La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass.
19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022,
n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n.
5356)."
Pertanto qualsiasi argomento introdotto con la prima memoria 183 comma VI è da ritenersi nuovo in quanto mai introdotto nel giudizio.
Ne consegue che l' opposizione deve essere rigettata e il decreto Ingiuntivo n.
1068/2018 va confermato.
Le spese
Quanto alle spese, esse sono poste a carico di Parte_1 soccombente nel
presente giudizio, e liquidate in € 2.540 applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1068/2018 (R.G. n.da Parte_1
3269/2018), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1068/2018
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.540 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisionale € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5186/2018 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
C.F. 1 · nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 - C.F.:
residente a[...] ed elett.te dom.to in Battipaglia alla Via Rosa
Jemma, 2 presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Gallevi
- c.f.:
-che lo rapp.ta e difende in virtù fi mandato prodotto in C.F. 2
calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE -
E
P.IVA_1 in persona del suo Procuratore, Controparte_1 C.F./P.IVA n.
con sede legale in Venezia Mestre (VE), viaDr.ssa Controparte_2
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv.to Marco Pesenti del Foro di Milano (C.F.
) con domicilio eletto, ai fini della presente procedura,Codice Fiscale_3 presso l'Avv. Benedetto Accarino (C.F. Codice Fiscale_4 ) c/o Avv. Camillo
Grisi; OPPOSTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 si opponeva al decretoCon atto di citazione in opposizione, ingiuntivo n. 1068/2018 (R.G. n. 3269/2018) emesso dal Tribunale di Salerno in data
12.04.2018, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla CP_1
[...], veniva condannato al pagamento della somma di “euro 9763,40 per la causale di al ricorso, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), C.P.A. ed I.V.A. come per legge." L'esposizione debitoria derivava dall'inadempimento relativo al "contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo" richiesto in data del 13.06.2007 presso l'esercizio commerciale SPADARO
S.p.A. Z.I. Salerno e originariamente stipulato con Controparte_3
Al riguardo parte opponente rassegnava le conclusioni "Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta alla Controparte_1 in relazione al contratto di credito al consumo di Parte_1 eapertura di linea di credito a tempo indeterminato da parte del sig. per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo NR. 1068/18 DEL 13.04.18 – R.G.N.
3269/18 con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori".
Controparte_1 1 fine diIn data 03.10.2018 si costituiva in giudizio la opposta impugnare e contestare le avverse domande e, per l'effetto chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del monitorio opposto. Alla prima udienza di comparizione veniva rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato a parte opposta il termine di 15 giorni per l'introduzione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, ritualmente esperito con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, dopo diversi rinvii per precisazione delle conclusioni, all'udienza del
02.04.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c
Sulla legittimazione di Controparte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della
CP_1 insistendo in ordine all'illegittimità della cessione del credito tra la banca opposta e la CP_3 L'eccezione è infondata. Con comparsadel 03.10.2018 la CP_1 i costituiva in giudizio, deducendo di essere divenuta titolare "pro soluto" di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli di Controparte_3 a seguito di un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa, subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente banca nel presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco.
Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi,
dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione.
La verifica della legittimazione attiva, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie, parte opposta in qualità di cessionaria, già in sede monitoria,
ha infatti regolarmente provato di essere legittimata ad agire per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'opponente depositando a) il contratto di cessione di crediti intervenuto tra in data 19/12/2017 Controparte_3 Controparte_1
(cfr. DOC. 3 fascicolo monitorio); b) l'elenco dei crediti ceduti (c.d. annex), idoneo a comprovare che credito oggetto della presente causa è ricompreso nell'ambito della cessione in esame (cfr. DOC. 2); c) la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito nei confronti del sig. Pt_1 , la cui notifica si è perfezionata in data
05/02/2018 (cfr. DOCC. 4 e 5 fascicolo monitorio).
Il merito Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 5).
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando già in sede monitoria la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del credito e l'inadempimento dell'opponente.
Nello specifico, ha depositato il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante una carta magnetizzata n. 4301528505294718 con l'allora Controparte_3 completo delle condizioni economiche e debitamente sottoscritto dall'opponente, nonché l'estratto conto analitico dall'introduzione del rapporto sino all'intervenuta decadenza dal beneficio del termine.
Di contro, parte opponente, si è limitata ad un'unica e generica contestazione circa la sussistenza del credito. Soltanto nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c,
sollevava una serie di eccezioni generiche circa il presunto superamento del tasso soglia, l'illegittima applicazione della capitalizzazione composta degli interessi in luogo di quella semplice, superamento del tasso medio e/o soglia fissato con D.M. nel periodo riferito all'erogazione del prestito, avuto riguardo alla particolare categoria di operazione finanziaria, relativamente alla determinazione degli interessi corrispettivi e/o moratori contrattualmente convenuti, tenuto conto delle condizioni di difficoltà economica dell'opponente. Si tratta in ogni caso di eccezioni inammissibili in quanto afferenti a fatti posti a fondamento di una nuova domanda proposta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1
c.p.c. Con la memoria di cui all'art.183 VI cpc è previsto che la parte possa solo precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e non introdurre domande nuove. La questione si sostanzia nella distinzione tra la emendatio libelli e la mutatio libelli. La mutatio libelli non consentita consiste in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, capace di alterare il regolare svolgimento del processo in quanto introduce nel processo un tema di indagine completamente nuovo, determinando uno spostamento dei termini della contestazione e disorientando la difesa predisposta dalla controparte.
L'emendatio, invece, è configurabile quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, o sul petitum nella sola prospettiva di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr.sent. Cass.n.20870/2019). Nel caso di specie, trattasi di una cd. "mutatio libelli" in quanto con l'atto di opposizione parte opponente nel fare la distinzione tra cessione del contratto e cessione del credito ha sostanzialmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della parte opposta. In merito alla richiesta di pagamento e al contratto sottostante nulla ha dedotto né ha preso posizione, come era suo onere fare, sui fatti posti a fondamento della domanda. Vi è da considerare che il convenuto deve prendere posizione tempestivamente sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”. Inoltre
la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che "La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass.
19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022,
n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n.
5356)."
Pertanto qualsiasi argomento introdotto con la prima memoria 183 comma VI è da ritenersi nuovo in quanto mai introdotto nel giudizio.
Ne consegue che l' opposizione deve essere rigettata e il decreto Ingiuntivo n.
1068/2018 va confermato.
Le spese
Quanto alle spese, esse sono poste a carico di Parte_1 soccombente nel
presente giudizio, e liquidate in € 2.540 applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1068/2018 (R.G. n.da Parte_1
3269/2018), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1068/2018
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.540 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisionale € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara