Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 11746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11746 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09346/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9346 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Scagliotti e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, seduta plenaria pomeridiana del 9 giugno 2021;
dell'ODG n.-OMISSIS- del 9 giugno 2021 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;
con i quali è stato negato all'odierno ricorrente il trasferimento dal Tribunale di Pordenone nelle funzioni di magistrato giudicante a quello di Treviso sempre nelle funzioni di magistrato giudicante;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al tramutamento richiesto sulla base della graduatoria approvata che lo vede in prima posizione,
e comunque di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti;
della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, seduta plenaria pomeridiana del 9 giugno 2021;
dell'ODG n.-OMISSIS- del 9 giugno 2021 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;
con i quali è stato negato all'odierno ricorrente il trasferimento dal Tribunale di Pordenone nelle funzioni di magistrato giudicante a quello di Treviso sempre nelle funzioni di magistrato giudicante;
- del decreto del Ministero della Giustizia 16.6.2021 pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 14 del 31.7.2021 nella parte in cui dispone il trasferimento del dott. -OMISSIS- – nato a [...] il [...] - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Treviso con le funzioni di giudice e nella parte in cui decreta il trasferimento della dott.ssa -OMISSIS- – nata a [...] il [...] - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Treviso con le funzioni di giudice.
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al tramutamento richiesto sulla base della graduatoria approvata che lo vede in prima posizione comunque di:
ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, con eventuale riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia;
Vista la memoria del 30 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che il dott.-OMISSIS-, in qualità di Giudice Onorario e con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, ha chiesto l’annullamento degli atti con i quali è stato negato all’odierno ricorrente il trasferimento dal Tribunale di Pordenone a quello di Treviso, sempre nelle funzioni di magistrato giudicante;
che nel ricorso si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
che a seguito della camera di consiglio del 17 novembre 2021 e con ordinanza n. 6515/2021, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione del 23 maggio 2025 e precisamente il 30 aprile 2025, il ricorrente ha depositato una memoria rilevando il sopravvenuto difetto di interesse, in quanto “ il dottor -OMISSIS-è stato immesso nelle sue funzioni di magistrato giudicante presso il Tribunale di Treviso a seguito di successivo trasferimento, come da verbale di immissione in possesso allegato alla presente, realizzandosi così il suo interesse sostanziale ”.
Ritenuto che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Considerato, pertanto, che a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., compensando le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO