Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4463/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4463/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1018/2023 del 12/09/2023 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 3373/2023), promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Doronzo e Rosalia Parte_1
Chiariello, giusta mandato in atti, dichiaratisi antistatari;
-opponente-
CONTRO
a mezzo della mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4 giugno 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n. 1018/2023 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di € Parte_1
24.900,84, oltre interessi moratori, spese legali, IVA e CPA, in favore della cessionaria del credito rinveniente dal contratto di finanziamento del 15 giugno 2007 Controparte_1 stipulato con Findomestic S.p.A. (i.e. cedente).
1
c) che l'estratto conto ex art. 50
TUB è incompleto nella parte in cui non riporta il nome del dirigente dell'istituto di credito (la cui firma è illeggibile) e, in ogni caso, non è idoneo ad assolvere l'onere della prova in questa fase procedimentale;
d) che l'opposta ha richiesto il pagamento di costi del credito non espressamente pattuiti per iscritto;
e) l'illegittimità degli interessi moratori, liquidati nel titolo monitorio in difformità rispetto a quanto domandato nel ricorso introduttivo;
f) l'intervenuta transazione con la precedente cessionaria, da ritenersi opponibile all'odierna titolare del credito;
g) la vessatorietà delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, aventi ad oggetto la decadenza dal beneficio del termine e la pattuizione degli interessi di mora;
h) l'applicazione di interessi moratori usurari. Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto di “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1018/2023 Trib. di Trani per difetto dei requisiti di cui all'art.633-634 c.pc. per le motivazioni esposte in atto;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del
Decreto Ingiuntivo n. 1018/2023 Trib. di Trani per violazione dell'art. 112 c.p.c. per le motivazioni esposte nel presente atto;
3) Per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 nei confronti del sig.
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] int 7(C.F.: Parte_1
per i motivi esposti nella presente narrativa;
Nel merito 4) Accertare e dichiarare C.F._1
l'intervenuta transazione del 30/10/2013 che il sig. ha stipulato con la società LOCAM SPA, di importo Pt_1 pari ad € 5000,00 a saldo e stralcio;
5) Accertare e dichiarare la validità ed efficacia ancora vigente della transazione del 30/10/2013 tra le parti contraenti e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo ivi opposto;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento del diritto di credito, rideterminare il credito vantato detratto della somma di € 1.480,00 (Euro millequattrocentottanta/00), portata da n. 16 bollettini postali (allegati al fascicolo di parte opponente); 7) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa all'applicazione di interessi moratori quale tasso di interesse usurario ai sensi del combinato disposto degli artt.
1815, II comma e artt. 33, lett. f e art. 36 del codice del consumo;
8) Per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 nei confronti del sig. per le argomentazioni esposte nella presente Parte_1 narrativa;
9) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento del diritto di credito della società
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Controparte_1 Controparte_1 sig. rideterminare l'ammontare del credito al solo capitale nonché detratto della somma di € Parte_1
1.480,00 (Euro millequattrocentottanta/00) versata in virtù della transazione del 30/10/2013;.”; il tutto con vittoria di spese del giudizio.
2 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la società opposta, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta tardivamente;
nel merito ha specificamente contestato le avverse doglianze, domandando, previa concessione della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, in subordine, la condanna al pagamento della somma ingiunta ovvero, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata da controparte, la condanna al pagamento della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Emesso il decreto ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le memorie integrative, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 settembre 2024, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 4 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di brevi note conclusive cui entrambe le parti hanno provveduto.
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L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Invero, nel caso di specie, per come documentato in atti, la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, stante l'assenza di persone indicate nell'art. 139 c.p.c., è stata affisso l'avviso e inviata la raccomandata informativa con avviso di ricevimento (racc. n. 668415287154). Tale raccomandata risulta ritirata in data 9 ottobre 2023 dalla moglie dell'odierno opponente. Sicchè, la notificazione si è perfezionata in tale data (cfr. Cass. n. 6089/2020 “Le notifiche "ex" art. 140
c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140
c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa”). A fronte del perfezionamento della notifica in data 9 ottobre 2023, l'atto di citazione in opposizione ex art. 3 645 c.p.c. è stato notificato in data 23 novembre 2023, ossia tardivamente, oltre il quarantesimo giorno di cui all'art. 641 c.p.c.
Come noto, trattasi di termine perentorio: la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile
(C.C. 15763/06).
Ne discende l'accoglimento dell'avanzata eccezione di inammissibilità, peraltro assorbente ogni ulteriore questione dedotta, inclusa quella relativa all'improcedibilità della domanda per essere stato irritualmente esperita la mediazione obbligatoria.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore da €
5.2001,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito ingiunto, con riconoscimento dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, stante la natura documentale della controversia e la pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta da Parte_1
2. per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1018/2023 (RG n. 3373/2023) emesso da questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653, co. 1 c.p.c.;
3. condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.387,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 12 giugno 2025
La Giudice
Diletta Calò
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