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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/11/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2315/2021 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Cosimelli, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barbieri, in Aulla (MS), Via della
Resistenza n. 40 opponente
nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Sturlese, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC PEC
Email_1 opposta Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c in data 17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: NEL MERITO voglia accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione e/o
l'inesistenza totale o parziale di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto dichiarare non fondato il diritto della convenuta a procedere in via esecutiva per le somme asseritamente portate dalle cartelle n. estratti di ruolo predisposti sulla base delle cartelle di seguito indicate: cartella n. 04120060018868891 esponente la somma di euro 955,47 (doc. 1); cartella
n. 04120070009145122 esponente la somma di euro 3.446,62 (doc. 2);
cartella n. 06620110002247786 esponente la somma di euro 24.136,40 (doc. 3);
cartella n. 06620110007515533 esponente la somma di euro 685,69 (doc. 4);
cartella n. 06620120000050848 esponente la somma di euro 29.936,09 (doc. 5);
cartella n. 06620120010085346 esponente la somma di euro 300,28 (doc. 6);
cartella n. 04120070017481255 esponente la somma di euro 501,52 (doc. 7);
cartella n. 04120070017481255 esponente la somma di euro 449,35 (doc. 7 bis);
cartella n. 06620090009797913 esponente la somma di euro 31,95 (doc. 8);
cartella n. 06620100012182029 esponente la somma di euro 211,85 (doc. 9);
cartella n. 06620110010134691 esponente la somma di euro 121,91 (doc.10);
cartella n. 06620130008943550 esponente la somma di euro 39,41 (doc. 11);
cartella n. 06620140001841262 esponente la somma di euro 38,19 (doc. 12);
cartella n. 06620130004685261 esponente la somma di euro 159,76 (doc. 13).
Condannare quindi l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
2 Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 17.05.2024 e foglio comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista;
§ dichiarare per le suesposte causali e ragioni, l'inammissibilità e/o la improponibilità e/o la improcedibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e per divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo e comunque per le causali e ragioni dedotti in atti, oltre a quanto rilevabile d'ufficio.
§ Respingere il ricorso ex adverso proposto e comunque tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e/o Controparte_2 improponibili e/o improcedibili e/o comunque infondate nel merito.
§ Dare atto, comunque ed in ogni caso, della regolarità e/o legittimità e/o validità e/o efficacia degli atti posti in essere da . Controparte_2
§ Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa depositata il 18.11.2021, riassumeva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa la causa dallo stesso già radicata, a seguito della sentenza della
Corte di Appello di Genova n. 975/2021, pubblicata il 24.09.2021, con la quale, il accoglimento del gravame proposto dal medesimo , ed in riforma dell'ordinanza Pt_1 emessa in primo grado dallo stesso Tribunale di Massa in data 19.09.2018, era stata dichiarata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (e quindi, per l'effetto, di quest'ultimo Giudice) relativamente “alle cartelle esattoriali relative all'omesso pagamento di tributi IR (docc. da 1 a 6 opponente), della tassa automobilistica ex
3 art. 17 L. 449/97 (docc. da 7 a 12 opponente) e della tassa smaltimento rifiuti (doc. 16 opponente), con conseguente rimessione della controversia dinanzi al Giudice già adito in primo grado;
ciò in riferimento all'opposizione all'esecuzione interposta dallo stesso in forza della quale è stata dedotta l'estinzione per intervenuta prescrizione dei Pt_1 crediti vantati dalle Amministrazioni e risultanti dal ruolo, portati n. 14 cartelle esattoriali
(come identificate nella comparsa di riassunzione).
Nel ribadire le difese già svolte nella prima fase del giudizio, l'opponente assumeva, in particolare, di aver appreso soltanto nel maggio 2017 dell'avvenuta iscrizione a ruolo delle suindicate cartelle esattoriali, inerenti a pretese creditorie per tributi IR (docc.
1 - 6), tassa automobilistica ex art. 17 L. 449/97 (docc. 7 - 12), contravvenzioni al
Codice della Strada L. 689/1981 (docc. 13 - 15) tassa smaltimento rifiuti (doc. 16), non avendo mai egli ricevuto la notificazione di tali cartelle. Contestava, altresì, gli interessi di mora con le stesse applicati, sul rilievo della nullità conseguente all'omessa indicazione della relativa base di calcolo. Concludeva instando affinchè, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli esattoriali trasfusi, per estratto, nelle cartelle opposte, venisse accertata e dichiarata l'estinzione dei crediti da queste ultime portate, per intervenuta prescrizione, nonché la conseguente inesistenza del diritto delle Amministrazioni che li avevano vantati di agire in executivis nei propri confronti.
Si costituiva , eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 carenza di interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) in capo all'opponente mediante impugnazione diretta ei ruoli esattoriali in riferimento al richiesto accertamento negativo dei crediti de quibus, così come, per altro verso, per le partite di ruolo inferiori ad €
1.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), azzerate fino al 31.12.2010 in forza dell'art. 4 comma 1 del 119/2018, tali risultando nel caso in questione, in particolare, le cartelle n. 04120060018868891 (notificata il
10.11.2006), n. 04120070017481255 (notificata il 15.01.2008), n. 06620090009797913
(notificata il 25.11.2009), n. 06620100012182029 (notificata il 7.12.2010), n.
06620130008943550 (notificata il 14.11.2013) e n. 06620140001841262 (notificata il
21.03.2014).
Nel merito, deduceva l'avvenuta regolare notificazione al debitore delle cartelle esattoriali relative all'esposizione debitoria per IR (doc.
1-6 opponente) tassa automobilistica e tassa smaltimento rifiuti rimaste insolute, in riferimento ai periodi ed
4 alle somme a tale titolo indicati nei ruoli, evidenziando la durata decennale del termine prescrizionale in relazione ai crediti IR, essendo ciascun periodo di imposta cui essi si riferivano caratterizzato da causa debendi continuativa, così come ogni altro attinente a prestazioni periodiche, mentre il termine di prescrizione concernente i crediti per tributi locali e tasse automobilistiche era pari, rispettivamente, a cinque anni ed a tre anni. Evidenziava che, in definitiva, in virtù dei rilievi difensivi suesposti, i crediti esattoriali oggetto del contendere effettivamente prescritti per i quali persisteva l'interesse ad agire in capo all'opponente risultavano soltanto quelli (IR) portati dalle cartelle n. 06620110002247786 (notificata il 13.04.2011), n. 06620110007515533
(notificata il 25.05.2011), n. 06620120000050848 (notificata il 13.04.2012), n.
06620120010085346 (notificata il 11.10.2012) e n. 04120070009145122 (notificata il
08.10.2007), per il credito (TARSU) portato dalla cartella n. 06620130004685261
(notificata il 28.06.2013), per quello di cui alla cartella e per il credito (per bollo auto) di cui alla cartella n. 06620110010134691 (notificata il 02.08.2011); ciò considerato anche che, quanto ai crediti portati dalle restanti cartelle oggetto di opposizione, in relazione a quello cui si riferiva la n. 04120060018868891 era stato notificato al (in data Pt_1
20.05.2008) un preavviso di fermo amministrativo ed a quello cui si riferiva la n.
06620120010085346000 era stata notificata (in data 27.07.2017) un'intimazione di pagamento, trattandosi di atti aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale, mentre, con riguardo a quelli portati dalle cartelle n. 06620090009797913 e n.
06620090011939943, risultavano effettuati versamenti di somme di denaro da parte dell'opponente, pagamenti integranti riconoscimento di debito provenienti dal medesimo obbligato, in quanto tali aventi efficacia interruttiva del relativo termine prescrizionale, così come l'istanza di rateizzazione da quest'ultimo presentata ed alle stesse attinente. Eccepiva, infine, l'inammissibilità e/o improponibilità dell'avversa doglianza concernente gli interessi di mora, risultando essa tardiva, in quanto non spiegata mediante specifica impugnativa delle cartelle di pagamento sub specie di opposizione agli atti esecutivi, essendo decorso il relativo termine decadenziale (di 20 giorni, ex art. 617 c.p.c.) decorrente dalle date di notificazione delle stesse cartelle
(rilevanti quali titoli esecutivi ed aventi anche la funzione dell'atto di precetto, secondo consolidata giurisprudenza), e ciò anche qualora l'opponente avesse effettivamente assunto conoscenza delle stesse cartelle soltanto nel maggio 2017, secondo quanto
5 dallo stesso prospettato in atto introduttivo. Rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della censura appena indicata anche in punto di merito, trattandosi di interessi moratori dovuti ex lege (anche relativamente all'aliquota applicabile) agli Enti impositori sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione di interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25.07.2011) in caso di mancato tempestivo pagamento entro 60 giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento e per il periodo intercorso da tale ultima data fino a quella di adempimento dell'obbligazione, in forza del disposto di cui all'art. 30 del
D.P.R. n. 602/1973; dati, questi, evincibili dal destinatario delle medesime cartelle, attraverso la lettura delle indicazioni ivi contenute.
concludeva, pertanto, per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'avversa opposizione per carenza di interesse in capo al alla Pt_1 sua proposizione, e, nel merito, per il rigetto delle domande svolte dalla controparte.
La causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
17.05.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, deve darsi atto, in primo luogo, che, a fronte della succitata sentenza della Corte d'Appello di Genova n.
975/2021, la presente decisione attiene soltanto all'opposizione inerente ai crediti esattoriali portati dalle cartelle di pagamento per debiti IR, per tasse automobilistiche e per tassa smaltimento rifiuti rimaste insolute (vedasi, rispettivamente, docc. 1-6, docc.
7-12 e doc. 16 dimessi a corredo della comparsa di riassunzione).
Non pare revocabile in dubbio la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al Pt_1 al fine di vedere accertata, ope exceptionis, l'estinzione dei crediti esattoriali oggetto di controversia, ove si consideri che, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate pubbliche, le cartelle ad essi inerenti rappresentano, una volta notificate, uno actu, l'estrinsecazione nei confronti del debitore delle pretese creditorie degli Enti impositori iscritte a ruolo (assumendo quindi, per loro stessa natura, aventi natura ed
6 attitudine di titolo esecutivo), nonché, asl contempo, di una contestuale intimazione di pagamento rivolta al medesimo obbligato, assumendo anche, sotto tale profilo, la funzione dell'atto di precetto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6721/2012, Id. n. 384/2016, Id.
n. 31560/2022, Id. n. 29383/2024); di tal che la reazione di quest'ultimo finalizzata a far valere l'estinzione della correlata esposizione debitoria per effetto di prescrizione si configura, in chiave processuale, di natura (ontologicamente e necessariamente) oppositiva. In definitiva, l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) è innegabilmente ravvisabile in capo al destinatario della pretesa creditoria esattoriale alla medesima stregua (e per la stessa ragione) per la quale detto interesse si presenta in capo al destinatario dell'atto di precetto che intenda contestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 c.p.c., il diritto del precettante di procedere in executivis ali fini della realizzazione forzosa di un credito del quale il primo faccia valere, per l'appunto,
l'estinzione per effetto di prescrizione, ope exceptionis o attraverso l'esperimento di un'azione di accertamento negativo. A ben vedere, peraltro, l'eccezione di carenza di interesse ad agire – sollevata da parte opposta già nella prima fase del giudizio di primo grado e ribadita anche nella presente fase di rinvio, successiva alla sentenza della Corte di Appello in sede di gravame, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del Tribunale adito - risulta pertinente nella prospettiva della mancata notificazione delle cartelle esattoriali, in conformità all'originario assunto difensivo del
, tale dovendosi ragionevolmente intendere quello espresso con la seguente Pt_1 locuzione, contenuta nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale è stata radicata la prima fase del presente giudizio: “Ferma ogni questione relativa alla mancata notifica delle cartelle esattoriali cui si riferiscono gli estratti di ruolo allegati, che sarà eventualmente onere dell' comprovare”; assunto che, al di là Controparte_1 dell'equivoco richiamo, trasfuso nella comparsa di riassunzione introduttiva della presente fase, alle allegazioni difensive sul punto già svolte in quella precedente – ivi inclusa la contestazione della notificazione delle cartelle (contestazione non a caso ravvisata anche dalla Corte di Appello nella richiamata sentenza, laddove ha per l'appunto evidenziato che “E' vero che … il … ha contestato innanzitutto la Pt_1 mancata notificazione delle cartelle di pagamento riproduttive dei ruoli”) – soltanto con la memoria di replica all'avversa comparsa conclusionale (a pag. 1) risulta in qualche modo effettivamente abbandonata (“Nel caso di specie … non si è trattato … - con
7 tutta evidenza - di contestazione sulla notifica delle cartelle”), sia pure, per quanto verrà in seguito chiarito, non senza l'intrinseca contraddittorietà che connota, sotto tale profilo, gli scritti difensivi conclusivi del . In effetti, in materia di riscossione Pt_1 di crediti esattoriali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata deve considerarsi inammissibile, per carenza d'interesse ad agire, l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione della pretesa creditoria in via di autotutela mediante sgravio della medesima;
mentre laddove risulti carente la preventiva notificazione della cartella di pagamento, deve ritenersi ammissibile l'impugnativa del ruolo esattoriale, della cui formazione il contribuente sia giunto a conoscenza aliunde, relativo alla medesima pretesa creditoria, al fine di far valere la prescrizione, sia antecedente che successiva all'iscrizione del credito a ruolo (cfr. Cass. SS.UU. n. 17904/2015).
Quanto al merito della controversia, l'opposizione radicata dal è tesa Pt_1 all'accertamento negativo dei crediti vantati dagli Enti impositori e richiamati nelle cartelle esattoriali dianzi indicate in virtù dell'eccepita prescrizione e quindi, non attenendo a profili di impugnativa di sorta pertinenti alle stesse cartelle (per ragioni formali o per difetto di elementi contenutistici loro propri), va qualificata in chiave di opposizione (preventiva) all'esecuzione fondata, per l'appunto, sull'assunto della
“prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo racchiuso nella cartella esattoriale”, secondo quanto ritenuto nella medesima richiamata sentenza resa inter partes in sede di gravame. Deve quindi ritenersi, in virtù della pronuncia della
Corte di Appello (cui questo Giudice è tenuto ad attenersi), che l'opponente abbia contestato il diritto a procedere in executivis in forza dei ruoli esattoriali contenuti, per estratto, nelle stesse cartelle esattoriali opposte, ancor prima che in punto quantum, con riguardo all'an debeatur (in virtù, per l'appunto, dell'eccezione di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla formazione dei titoli esecutivi trasfusi, per estratto, nelle ridette cartelle); sussistendo, in tal guisa, la giurisdizione del Giudice
Ordinario, trattandosi di controversia “che si colloca a valle” della notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. SS.UU. n. 34447/2019); e ciò, giova precisare, pur avendo lo stesso contestualmente negato – almeno inizialmente, per quanto verrà Pt_1
8 precisato (e comunque non senza intrinseca contraddittorietà delle proprie allegazioni difensive) - che esse gli siano state effettivamente notificate, non valendo siffatta prospettazione ad escludere l'intenzione dello stesso opponente di eccepire la prescrizione “quand'anche le relative cartelle siano state regolarmente notificate”, avendo egli in tal modo comunque fatto “valere un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo (ruolo) e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento”, secondo quanto espressamente rilevato nell'anzidetta pronuncia di secondo grado.
Quanto ai crediti per riscossione IR, di natura tributaria, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il termine prescrizionale è quello decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario previsto dall'art. 2946 c.c., non operando quello quinquennale ex art. 2948, comma 1,
n. 4, c.c., atteso che “l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”, dovendosi disattendere il rilievo difensivo del in Pt_1 proposito;
essendo peraltro il termine prescrizionale di pertinenza dell'obbligazione accessoria inerente ai relativi interessi e sanzioni quinquennale, rispettivamente in forza dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. e dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997
(cfr. Cass. n. 33213/2023, conf., ex plurimis, Id. n. 23052/2025, Id. n. 2045/2023, Id. n.
7846/2022, Id. n. 12740/2020, Id. n. 32308/2019).
Ciò posto, dall'esame degli atti si evince che parte opposta ha fornito prova per tabulas
(rispettivamente attraverso i referti di cui ai docc. 5, 6, 7, 8, 4 allegati alla propria comparsa di costituzione) dell'avvenuta rituale notificazione al delle seguenti Pt_1 cartelle inerenti a crediti IR: la n. 06620110002247786 (notificata il 13.04.2011), la n. 06620110007515533 (notificata il 25.05.2011), la n. 06620120000050848 (notificata il 13.04.2012), la n. 06620120010085346 (notificata il 11.10.2012), la n.
04120070009145122 (notificata il 08.10.2007). Fatto salvo il credito portato dall'ultima delle cartelle appena menzionate – in riferimento al quale, nelle more dell'introduzione del giudizio, il termine prescrizionale (decennale, per quanto concerne i tributi insoluti, quinquennale per i pertinenti interessi e sanzioni) è sicuramente decorso, in mancanza di allegazione (ancor prima che della relativa prova) di atti interruttivi di sorta, pare
9 evidente che per le altre suindicate cartelle alla data (02.02.2018) di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della prima fase del giudizio di opposizione la prescrizione non risultava ancora maturata, eccezion fatta – giova precisare - per i crediti accessori relativi agli interessi ed alle sanzioni, la cui prescrizione è quinquennale, per quanto dianzi chiarito.
In relazione al credito TARSU (comprensivo di interessi e sanzioni) portato dalla cartella 06620130004685261, notificata il 28.06.2013 (cfr. doc. 18) non risultava maturato il termine prescrizione quinquennale – trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24679/2011, Id. n. 4283/2010) - alla data di deposito del suddetto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (02.02.2018). La prescrizione era invece maturata a tale ultima data quanto al credito per tassa automobilistica (cf. bollo auto) e pertinenti accessori, di cui alla cartella n. 066 20110010134691, notificata il
02.08.2011 (cfr. doc. 12), essendo il relativo termine triennale, a norma dell'art. 5 del
D.L. n. 953/1982, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986, convertito in L. n. 60/1986.
L'interesse a conseguire la pronuncia giudiziale di accertamento negativo difetta in capo all'opponente con riguardo ai crediti portati dalle cartelle oggetto di sgravio ex lege, in quanto già affidati agli agenti del servizio di riscossione tra il 01.01.2000 ed il
31.12.2010 ed iscritti al ruolo per importi inferiori ad € 1.000,00, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2019; rilievo, questo, che assume portata assorbente rispetto alla pur eccepita prescrizione dei medesimi crediti;
emergendo per tabulas, dall'estratto aggiornato dei relativi ruoli prodotto dall'opposta sub doc. 19, che risultano essere state effettivamente per tale ragione annullate le seguenti cartelle: n. 04120060018868891
(notificata il 10.11.2006), n. 04120070017481255 (notificata il 15.01.2008), n.
06620090009797913 (notificata il 25.11.2009), n. 06620100012182029 (notificata il
07.12.2010), n. 06620130008943550 (notificata il 14.11.2013), n. 06620140001841262
(notificata il 21.03.2014). Con riferimento alla partita creditoria oggetto della prima delle cartelle appena indicate (la n. 04120060018868891), peraltro, va osservato, per mera completezza di motivazione - a fronte del carattere dirimente dell'evidenziata carenza di interesse ad agire – che al risulta essere stato notificato, in data 20.05.2008, Pt_1 preavviso di fermo amministrativo di veicolo n. 04120070000444665 (cfr. doc. 20 prodotto a corredo della comparsa di costituzione), atto avente innegabile efficacia interruttiva del termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 5469/2019). Il rilievo dell'opponente
10 (cfr. memoria di replica all'avversa comparsa conclusionale, pag. 1) secondo cui il suddetto preavviso di fermo si riferirebbe, piuttosto, al credito oggetto di altra cartella
(n. 0412006001886889) non può che essere disatteso, evincendosi per tabulas che la richiesta di documentazione inerente al medesimo preavviso reca espresso ed esclusivo riferimento alla cartella n. 04120060018868891, in conformità alla prospettazione di . Controparte_1
In ordine al credito portato dalla già menzionata cartella n. 06620120010085346
(notificata il 11.10.2012), in riferimento al quale il termine prescrizionale decennale non
è comunque maturato alla data di deposito del ricorso introduttivo, risulta essere stata peraltro notificata un'intimazione di pagamento in data 27.07.2017 (cfr. doc. 24). La contestazione circa l'asserita “inesistenza” o “nullità” di tale ultima notificazione, svolta dall'opponente soltanto in memoria di replica all'avversa conclusionale (a pag. 2), oltre che palesemente tardiva (in quanto intervenuta in violazione del regime preclusivo attinente all'onere assertivo delle parti previsto per il rito sommario di cognizione, quale applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) – e contraddittoria rispetto all'affermazione, trasfusa nello stesso scritto difensivo del , secondo cui in Pt_1 causa non sarebbe stata sollevata alcuna “contestazione sulla notifica delle cartelle”
(pag. 1) – pare comunque destituita di fondamento, ove si consideri che il D.Lgs. n.
58/2011 (rubricato “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva
97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”) ha liberalizzato il servizio postale italiano, in conformità alle linee dettate del legislatore comunitario (Direttiva n. 2008/6/CE del parlamento e del
Consiglio del 20.02.2008), ponendo di fatto termine al monopolio sino ad allora appannaggio di , che permane esclusivamente per quanto concerne le CP_3 notificazioni degli atti attinenti a violazioni del Codice della Strada e per gli atti giudiziari
(cfr. Cass. SS.UU. n. 29972020, Cass. n. 18541/2024); tale non potendosi considerare quella avente ad oggetto la richiamata intimazione di pagamento, così come altri atti impositivi inerenti a crediti esattoriali. La notificazione in questione, pertanto, non può dichiararsi inesistente o nulla, in difetto di specifica contestazione circa il possesso di licenza individuale per lo svolgimento di quel servizio in capo all'operatore privato cui essa venne affidata.
11 Con riguardo ai crediti portati dalle cartelle n. 06620090009797913 (comunque sgravata ex lege, per quanto dianzi precisato) e n. 06620090011939943 (notificata il
25.05.2011), infine, risultano effettuati versamenti di somme di denaro da parte dell'opponente, a fronte dell'istanza di rateizzazione che ne costituisce il presupposto
(cfr. docc. 21, 22 e 23 dimessi a corredo della comparsa di costituzione). Al riguardo, ribadito il rilievo assorbente del difetto di interesse ad agire in relazione alla prima delle cartelle appena indicate, con riguardo a quella n. 06620090011939943 (notificata il
25.05.2011) occorre verificare se il pagamento parziale eseguito il 05.06.2010 e la domanda di rateizzazione presentata il 10.05.2010, integrando riconoscimento di debito proveniente dal medesimo obbligato, possano effettivamente assumere efficacia interruttiva del relativo termine prescrizionale (cfr. docc. 22 e 23). A tal fine, occorre tenere conto della durata del termine prescrizionale relativo alle poste creditorie
(residue) di cui alla cartella appena menzionata, che – al di là della lacuna assertiva, ascrivibile ad entrambe le parti sul punto - risultano concernenti, rispettivamente, una sanzione per violazione del Codice della Strada e relative maggiorazione per il ritardo nel pagamento della stessa e spese di notifica (rispettivamente codici 5242, 5243 e
5354); termine corrispondente a cinque anni (in virtù del combinato disposto di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 285/1992 ed all'art. 28 della L. n. 689/1981). Per quanto dianzi precisato, pertanto, alla data della presentazione della domanda di rateizzazione in sede amministrativa, così come, a maggior ragione, a quella del versamento parziale eseguito, detto termine prescrizionale risultava ormai scaduto, a fronte della notificazione della ridetta cartella esattoriale in data 25.05.2011. La proposizione della domanda di rateizzazione, oltre ad assumere, ex art. 2944 c.c., efficacia di riconoscimento di debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. n.
16110/2025, Id. n. 27504/2024, Id. n. 9221/2024), integra nella specie rinuncia da parte dell'istante alla facoltà di far valere in giudizio l'estinzione dell'obbligazione per il decorso del termine prescrizionale già verificatosi al momento della proposizione della medesima domanda in sede amministrativa, trattandosi, tenuto conto del complessivo quadro istruttorio, di atto incompatibile con la contestazione di non aver mai ricevuto la notificazione della relativa cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 11338/2023), così come, di conseguenza, per l'appunto con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata al momento della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 2937,
12 commi 2 e 3 c.c., tenuto conto del complessivo quadro istruttorio (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 41489/2021, Id. n. 12624/2011, Id. n. 23746/2007). Assume rilievo al riguardo, quale argomento di prova in tal senso, ex art. 116 c.p.c., anche il contegno processuale tenuto dall'opponente, in considerazione del fatto che lo stesso soltanto in memoria di replica all'avversa comparsa ha contestato che il pagamento parziale intervenuto e la stessa istanza di rateizzazione dell'esposizione debitoria afferente alla cartella de qua non assumano efficacia interruttiva del termine prescrizionale e non integrino riconoscimento di debito;
trattandosi di difensiva evidentemente tardiva, di fatto surrettiziamente sottratta al contraddittorio processuale ed in contrasto con il regime preclusivo attinente all'onere assertivo gravante sulle parti. Il diritto di procedere ad esecuzione forzata va pertanto affermato che con riferimento alla cartella n.
06620090011939943 in esame.
L'opposizione del non risulta riproposta in sede di riassunzione (né nella Pt_1 relativa comparsa, né in sede di precisazione delle conclusioni) – e deve pertanto considerarsi tacitamente (ma inequivocamente) rinunciata - in riferimento ai crediti portati dalle cartelle 04120070039452408, notificata il 19.06.2008, e
04120070035376071 notificata il 09.07.2008) (vedasi estratto dei relativi ruoli dimesso a corredo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e docc. 15-16 dimessi a corredo della comparsa di costituzione a seguito della riassunzione), inerenti, rispettivamente, ad imposta sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali e ad altra sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada (Codici 5010 e 5011 e Codici 5242 e 5243).
Per quanto concerne la contestazione della debenza degli interessi moratori addebitati, in ragione dell'addotta omessa specificazione della base di calcolo degli stessi, essa non risulta espressamente ribadita con le difese svolte dall'opponente in sede di riassunzione, così come nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi conclusivi.
Ove il motivo di opposizione in questione non dovesse ritenersi rinunciato, è appena il caso di precisare che l'applicazione degli interessi di mora e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo è dovuta in conformità ad espresso dettato normativo
(rispettivamente ex art. 30 ed ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973). Con particolare riguardo alle modalità di calcolo degli stessi interessi, peraltro, come ha avuto modo di precisare la Corte regolatrice, anche a Sezioni Unite, allorquando la cartella di
13 pagamento “segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo” essa deve considerarsi
“congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990”; mentre qualora la cartella esattoriale costituisca “il primo atto riguardante la pretesa per interessi”, configurandosi, in tal guisa, quale atto “impoesattivo”, in tal caso, “al fine di soddisfare
l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa. ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”
(cfr. Cass. n. 10493/2024, conf. Cass. SS.UU. n. SS. UU. n. 22281/2022). Al riguardo, non può che rimarcarsi che l'onere assertivo, ancor prima che probatorio, gravante sull'opponente, ex art. 2697 c.c. – nella sua veste di attore nel giudizio di accertamento negativo del credito – non è stato assolto in giudizio, non avendo egli allegato se le cartelle esattoriali oggetto di causa siano state precedute dalla formazione di distinti atti impositivi anteriormente alla notificazione delle stesse (notificazione, come già evidenziata, almeno inizialmente contestata dal , salva successivo abbandono Pt_1 di tale eccezione, per quanto manifestata con allegazioni perplesse e contraddittorie),n né, tanto meno, prodotto le cartelle esattoriali de quibus, di tal che non è dato verificare se esse risultino effettivamente carenti degli elementi contenutistici occorrenti per l'indicazione del criterio e delle modalità di calcolo e di applicazione degli interessi.
Quanto appena esposto, peraltro, vale per completezza di motivazione, in ragione del dirimente rilievo dell'inammissibilità del motivo di opposizione in esame, che, attenendo ad ipotetico vizio formale delle stesse cartelle esattoriali (in ipotesi per carenza o inadeguatezza della motivazione in esse contenuta), avrebbe dovuto essere fatto valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., pertanto nel rispetto del termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione delle ridette cartelle, sotto tale profilo rilevanti quali strumenti di notificazione dei titoli esecutivi costituiti dai
14 ruoli esattoriali ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18207/2003, Id. n.
18691/2008); termine che, tenuto conto delle date nelle quali sono state notificate le cartelle oggetto di opposizione (quali dianzi indicate), non è stato evidentemente rispettato, con conseguente accoglimento dell'eccezione di decadenza sotto tale profilo ex adverso spiegata.
In considerazione dei profili di parziale reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura del 50%, con conseguente condanna del
– sul quale grava la prevalente soccombenza – alla rifusione del restante 50% Pt_1 di dette spese in favore di parte opposta, che, in tale ultima ridotta misura, si liquida come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
- Dichiara la sussistenza del diritto a procedere in executivis nei confronti dell'opponente in forza delle cartelle esattoriali Parte_1
- n. 06620130004685261 ai fini della realizzazione forzosa del credito TARSU dalla stessa portato (comprensivo di interessi e sanzioni),
- n. 06620090011939943 ai fini della realizzazione forzosa del credito per sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada dalla stessa portato
(comprensivo di relativi accessori),
- n. 06620110002247786, n. 06620110007515533, n. 06620120000050848, n.
06620120010085346, ai fini della realizzazione forzosa dei crediti IR dalle stesse portati, con esclusione di quelli per pertinenti interessi di mora e sanzioni, che dichiara invece estinti per prescrizione;
- Dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in executivis nei confronti di
[...]
in forza della cartella esattoriale n. 066 20110010134691 (notificata il Parte_1
02.08.2011), e della cartella esattoriale n. 04120070009145122 (notificata il
08.10.2007), ai fini della realizzazione forzosa dei crediti (rispettivamente per tassa automobilistica e per IR) dalle stesse portati, comprensivi di interessi di mora e sanzioni, dichiarando detti crediti estinti per prescrizione.
15 - Dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a in relazione Parte_1 all'accertamento negativo dei crediti (comprensivi di interessi di mora ed accessori) portati dalle cartelle esattoriali n. 04120060018868891, n. 04120070017481255, n.
06620090009797913, n. 06620100012182029, n. 06620130008943550 e n.
06620140001841262.
- Dichiara inammissibile, per omesso rispetto del termine decadenziale previsto ex art. 617 c.p.c., l'opposizione formulata in virtù della contestazione del criterio e/o della modalità di calcolo degli interessi addebitati al con i ruoli riprodotti, per estratto, Pt_1 nelle cartelle esattoriali oggetto di giudizio.
- Compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50%, condannando alla rifusione, in favore di , del Parte_1 Controparte_1 restante 50% di dette spese, che, in tale ridotta misura, liquida in complessivi €
7.300,00 per compenso professionale, rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 03.11.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2315/2021 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Cosimelli, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barbieri, in Aulla (MS), Via della
Resistenza n. 40 opponente
nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Sturlese, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC PEC
Email_1 opposta Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c in data 17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: NEL MERITO voglia accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione e/o
l'inesistenza totale o parziale di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto dichiarare non fondato il diritto della convenuta a procedere in via esecutiva per le somme asseritamente portate dalle cartelle n. estratti di ruolo predisposti sulla base delle cartelle di seguito indicate: cartella n. 04120060018868891 esponente la somma di euro 955,47 (doc. 1); cartella
n. 04120070009145122 esponente la somma di euro 3.446,62 (doc. 2);
cartella n. 06620110002247786 esponente la somma di euro 24.136,40 (doc. 3);
cartella n. 06620110007515533 esponente la somma di euro 685,69 (doc. 4);
cartella n. 06620120000050848 esponente la somma di euro 29.936,09 (doc. 5);
cartella n. 06620120010085346 esponente la somma di euro 300,28 (doc. 6);
cartella n. 04120070017481255 esponente la somma di euro 501,52 (doc. 7);
cartella n. 04120070017481255 esponente la somma di euro 449,35 (doc. 7 bis);
cartella n. 06620090009797913 esponente la somma di euro 31,95 (doc. 8);
cartella n. 06620100012182029 esponente la somma di euro 211,85 (doc. 9);
cartella n. 06620110010134691 esponente la somma di euro 121,91 (doc.10);
cartella n. 06620130008943550 esponente la somma di euro 39,41 (doc. 11);
cartella n. 06620140001841262 esponente la somma di euro 38,19 (doc. 12);
cartella n. 06620130004685261 esponente la somma di euro 159,76 (doc. 13).
Condannare quindi l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
2 Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 17.05.2024 e foglio comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista;
§ dichiarare per le suesposte causali e ragioni, l'inammissibilità e/o la improponibilità e/o la improcedibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e per divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo e comunque per le causali e ragioni dedotti in atti, oltre a quanto rilevabile d'ufficio.
§ Respingere il ricorso ex adverso proposto e comunque tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e/o Controparte_2 improponibili e/o improcedibili e/o comunque infondate nel merito.
§ Dare atto, comunque ed in ogni caso, della regolarità e/o legittimità e/o validità e/o efficacia degli atti posti in essere da . Controparte_2
§ Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa depositata il 18.11.2021, riassumeva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa la causa dallo stesso già radicata, a seguito della sentenza della
Corte di Appello di Genova n. 975/2021, pubblicata il 24.09.2021, con la quale, il accoglimento del gravame proposto dal medesimo , ed in riforma dell'ordinanza Pt_1 emessa in primo grado dallo stesso Tribunale di Massa in data 19.09.2018, era stata dichiarata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (e quindi, per l'effetto, di quest'ultimo Giudice) relativamente “alle cartelle esattoriali relative all'omesso pagamento di tributi IR (docc. da 1 a 6 opponente), della tassa automobilistica ex
3 art. 17 L. 449/97 (docc. da 7 a 12 opponente) e della tassa smaltimento rifiuti (doc. 16 opponente), con conseguente rimessione della controversia dinanzi al Giudice già adito in primo grado;
ciò in riferimento all'opposizione all'esecuzione interposta dallo stesso in forza della quale è stata dedotta l'estinzione per intervenuta prescrizione dei Pt_1 crediti vantati dalle Amministrazioni e risultanti dal ruolo, portati n. 14 cartelle esattoriali
(come identificate nella comparsa di riassunzione).
Nel ribadire le difese già svolte nella prima fase del giudizio, l'opponente assumeva, in particolare, di aver appreso soltanto nel maggio 2017 dell'avvenuta iscrizione a ruolo delle suindicate cartelle esattoriali, inerenti a pretese creditorie per tributi IR (docc.
1 - 6), tassa automobilistica ex art. 17 L. 449/97 (docc. 7 - 12), contravvenzioni al
Codice della Strada L. 689/1981 (docc. 13 - 15) tassa smaltimento rifiuti (doc. 16), non avendo mai egli ricevuto la notificazione di tali cartelle. Contestava, altresì, gli interessi di mora con le stesse applicati, sul rilievo della nullità conseguente all'omessa indicazione della relativa base di calcolo. Concludeva instando affinchè, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli esattoriali trasfusi, per estratto, nelle cartelle opposte, venisse accertata e dichiarata l'estinzione dei crediti da queste ultime portate, per intervenuta prescrizione, nonché la conseguente inesistenza del diritto delle Amministrazioni che li avevano vantati di agire in executivis nei propri confronti.
Si costituiva , eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 carenza di interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) in capo all'opponente mediante impugnazione diretta ei ruoli esattoriali in riferimento al richiesto accertamento negativo dei crediti de quibus, così come, per altro verso, per le partite di ruolo inferiori ad €
1.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), azzerate fino al 31.12.2010 in forza dell'art. 4 comma 1 del 119/2018, tali risultando nel caso in questione, in particolare, le cartelle n. 04120060018868891 (notificata il
10.11.2006), n. 04120070017481255 (notificata il 15.01.2008), n. 06620090009797913
(notificata il 25.11.2009), n. 06620100012182029 (notificata il 7.12.2010), n.
06620130008943550 (notificata il 14.11.2013) e n. 06620140001841262 (notificata il
21.03.2014).
Nel merito, deduceva l'avvenuta regolare notificazione al debitore delle cartelle esattoriali relative all'esposizione debitoria per IR (doc.
1-6 opponente) tassa automobilistica e tassa smaltimento rifiuti rimaste insolute, in riferimento ai periodi ed
4 alle somme a tale titolo indicati nei ruoli, evidenziando la durata decennale del termine prescrizionale in relazione ai crediti IR, essendo ciascun periodo di imposta cui essi si riferivano caratterizzato da causa debendi continuativa, così come ogni altro attinente a prestazioni periodiche, mentre il termine di prescrizione concernente i crediti per tributi locali e tasse automobilistiche era pari, rispettivamente, a cinque anni ed a tre anni. Evidenziava che, in definitiva, in virtù dei rilievi difensivi suesposti, i crediti esattoriali oggetto del contendere effettivamente prescritti per i quali persisteva l'interesse ad agire in capo all'opponente risultavano soltanto quelli (IR) portati dalle cartelle n. 06620110002247786 (notificata il 13.04.2011), n. 06620110007515533
(notificata il 25.05.2011), n. 06620120000050848 (notificata il 13.04.2012), n.
06620120010085346 (notificata il 11.10.2012) e n. 04120070009145122 (notificata il
08.10.2007), per il credito (TARSU) portato dalla cartella n. 06620130004685261
(notificata il 28.06.2013), per quello di cui alla cartella e per il credito (per bollo auto) di cui alla cartella n. 06620110010134691 (notificata il 02.08.2011); ciò considerato anche che, quanto ai crediti portati dalle restanti cartelle oggetto di opposizione, in relazione a quello cui si riferiva la n. 04120060018868891 era stato notificato al (in data Pt_1
20.05.2008) un preavviso di fermo amministrativo ed a quello cui si riferiva la n.
06620120010085346000 era stata notificata (in data 27.07.2017) un'intimazione di pagamento, trattandosi di atti aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale, mentre, con riguardo a quelli portati dalle cartelle n. 06620090009797913 e n.
06620090011939943, risultavano effettuati versamenti di somme di denaro da parte dell'opponente, pagamenti integranti riconoscimento di debito provenienti dal medesimo obbligato, in quanto tali aventi efficacia interruttiva del relativo termine prescrizionale, così come l'istanza di rateizzazione da quest'ultimo presentata ed alle stesse attinente. Eccepiva, infine, l'inammissibilità e/o improponibilità dell'avversa doglianza concernente gli interessi di mora, risultando essa tardiva, in quanto non spiegata mediante specifica impugnativa delle cartelle di pagamento sub specie di opposizione agli atti esecutivi, essendo decorso il relativo termine decadenziale (di 20 giorni, ex art. 617 c.p.c.) decorrente dalle date di notificazione delle stesse cartelle
(rilevanti quali titoli esecutivi ed aventi anche la funzione dell'atto di precetto, secondo consolidata giurisprudenza), e ciò anche qualora l'opponente avesse effettivamente assunto conoscenza delle stesse cartelle soltanto nel maggio 2017, secondo quanto
5 dallo stesso prospettato in atto introduttivo. Rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della censura appena indicata anche in punto di merito, trattandosi di interessi moratori dovuti ex lege (anche relativamente all'aliquota applicabile) agli Enti impositori sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione di interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25.07.2011) in caso di mancato tempestivo pagamento entro 60 giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento e per il periodo intercorso da tale ultima data fino a quella di adempimento dell'obbligazione, in forza del disposto di cui all'art. 30 del
D.P.R. n. 602/1973; dati, questi, evincibili dal destinatario delle medesime cartelle, attraverso la lettura delle indicazioni ivi contenute.
concludeva, pertanto, per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'avversa opposizione per carenza di interesse in capo al alla Pt_1 sua proposizione, e, nel merito, per il rigetto delle domande svolte dalla controparte.
La causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
17.05.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, deve darsi atto, in primo luogo, che, a fronte della succitata sentenza della Corte d'Appello di Genova n.
975/2021, la presente decisione attiene soltanto all'opposizione inerente ai crediti esattoriali portati dalle cartelle di pagamento per debiti IR, per tasse automobilistiche e per tassa smaltimento rifiuti rimaste insolute (vedasi, rispettivamente, docc. 1-6, docc.
7-12 e doc. 16 dimessi a corredo della comparsa di riassunzione).
Non pare revocabile in dubbio la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al Pt_1 al fine di vedere accertata, ope exceptionis, l'estinzione dei crediti esattoriali oggetto di controversia, ove si consideri che, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate pubbliche, le cartelle ad essi inerenti rappresentano, una volta notificate, uno actu, l'estrinsecazione nei confronti del debitore delle pretese creditorie degli Enti impositori iscritte a ruolo (assumendo quindi, per loro stessa natura, aventi natura ed
6 attitudine di titolo esecutivo), nonché, asl contempo, di una contestuale intimazione di pagamento rivolta al medesimo obbligato, assumendo anche, sotto tale profilo, la funzione dell'atto di precetto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6721/2012, Id. n. 384/2016, Id.
n. 31560/2022, Id. n. 29383/2024); di tal che la reazione di quest'ultimo finalizzata a far valere l'estinzione della correlata esposizione debitoria per effetto di prescrizione si configura, in chiave processuale, di natura (ontologicamente e necessariamente) oppositiva. In definitiva, l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) è innegabilmente ravvisabile in capo al destinatario della pretesa creditoria esattoriale alla medesima stregua (e per la stessa ragione) per la quale detto interesse si presenta in capo al destinatario dell'atto di precetto che intenda contestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 c.p.c., il diritto del precettante di procedere in executivis ali fini della realizzazione forzosa di un credito del quale il primo faccia valere, per l'appunto,
l'estinzione per effetto di prescrizione, ope exceptionis o attraverso l'esperimento di un'azione di accertamento negativo. A ben vedere, peraltro, l'eccezione di carenza di interesse ad agire – sollevata da parte opposta già nella prima fase del giudizio di primo grado e ribadita anche nella presente fase di rinvio, successiva alla sentenza della Corte di Appello in sede di gravame, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del Tribunale adito - risulta pertinente nella prospettiva della mancata notificazione delle cartelle esattoriali, in conformità all'originario assunto difensivo del
, tale dovendosi ragionevolmente intendere quello espresso con la seguente Pt_1 locuzione, contenuta nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale è stata radicata la prima fase del presente giudizio: “Ferma ogni questione relativa alla mancata notifica delle cartelle esattoriali cui si riferiscono gli estratti di ruolo allegati, che sarà eventualmente onere dell' comprovare”; assunto che, al di là Controparte_1 dell'equivoco richiamo, trasfuso nella comparsa di riassunzione introduttiva della presente fase, alle allegazioni difensive sul punto già svolte in quella precedente – ivi inclusa la contestazione della notificazione delle cartelle (contestazione non a caso ravvisata anche dalla Corte di Appello nella richiamata sentenza, laddove ha per l'appunto evidenziato che “E' vero che … il … ha contestato innanzitutto la Pt_1 mancata notificazione delle cartelle di pagamento riproduttive dei ruoli”) – soltanto con la memoria di replica all'avversa comparsa conclusionale (a pag. 1) risulta in qualche modo effettivamente abbandonata (“Nel caso di specie … non si è trattato … - con
7 tutta evidenza - di contestazione sulla notifica delle cartelle”), sia pure, per quanto verrà in seguito chiarito, non senza l'intrinseca contraddittorietà che connota, sotto tale profilo, gli scritti difensivi conclusivi del . In effetti, in materia di riscossione Pt_1 di crediti esattoriali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata deve considerarsi inammissibile, per carenza d'interesse ad agire, l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione della pretesa creditoria in via di autotutela mediante sgravio della medesima;
mentre laddove risulti carente la preventiva notificazione della cartella di pagamento, deve ritenersi ammissibile l'impugnativa del ruolo esattoriale, della cui formazione il contribuente sia giunto a conoscenza aliunde, relativo alla medesima pretesa creditoria, al fine di far valere la prescrizione, sia antecedente che successiva all'iscrizione del credito a ruolo (cfr. Cass. SS.UU. n. 17904/2015).
Quanto al merito della controversia, l'opposizione radicata dal è tesa Pt_1 all'accertamento negativo dei crediti vantati dagli Enti impositori e richiamati nelle cartelle esattoriali dianzi indicate in virtù dell'eccepita prescrizione e quindi, non attenendo a profili di impugnativa di sorta pertinenti alle stesse cartelle (per ragioni formali o per difetto di elementi contenutistici loro propri), va qualificata in chiave di opposizione (preventiva) all'esecuzione fondata, per l'appunto, sull'assunto della
“prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo racchiuso nella cartella esattoriale”, secondo quanto ritenuto nella medesima richiamata sentenza resa inter partes in sede di gravame. Deve quindi ritenersi, in virtù della pronuncia della
Corte di Appello (cui questo Giudice è tenuto ad attenersi), che l'opponente abbia contestato il diritto a procedere in executivis in forza dei ruoli esattoriali contenuti, per estratto, nelle stesse cartelle esattoriali opposte, ancor prima che in punto quantum, con riguardo all'an debeatur (in virtù, per l'appunto, dell'eccezione di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla formazione dei titoli esecutivi trasfusi, per estratto, nelle ridette cartelle); sussistendo, in tal guisa, la giurisdizione del Giudice
Ordinario, trattandosi di controversia “che si colloca a valle” della notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. SS.UU. n. 34447/2019); e ciò, giova precisare, pur avendo lo stesso contestualmente negato – almeno inizialmente, per quanto verrà Pt_1
8 precisato (e comunque non senza intrinseca contraddittorietà delle proprie allegazioni difensive) - che esse gli siano state effettivamente notificate, non valendo siffatta prospettazione ad escludere l'intenzione dello stesso opponente di eccepire la prescrizione “quand'anche le relative cartelle siano state regolarmente notificate”, avendo egli in tal modo comunque fatto “valere un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo (ruolo) e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento”, secondo quanto espressamente rilevato nell'anzidetta pronuncia di secondo grado.
Quanto ai crediti per riscossione IR, di natura tributaria, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il termine prescrizionale è quello decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario previsto dall'art. 2946 c.c., non operando quello quinquennale ex art. 2948, comma 1,
n. 4, c.c., atteso che “l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”, dovendosi disattendere il rilievo difensivo del in Pt_1 proposito;
essendo peraltro il termine prescrizionale di pertinenza dell'obbligazione accessoria inerente ai relativi interessi e sanzioni quinquennale, rispettivamente in forza dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. e dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997
(cfr. Cass. n. 33213/2023, conf., ex plurimis, Id. n. 23052/2025, Id. n. 2045/2023, Id. n.
7846/2022, Id. n. 12740/2020, Id. n. 32308/2019).
Ciò posto, dall'esame degli atti si evince che parte opposta ha fornito prova per tabulas
(rispettivamente attraverso i referti di cui ai docc. 5, 6, 7, 8, 4 allegati alla propria comparsa di costituzione) dell'avvenuta rituale notificazione al delle seguenti Pt_1 cartelle inerenti a crediti IR: la n. 06620110002247786 (notificata il 13.04.2011), la n. 06620110007515533 (notificata il 25.05.2011), la n. 06620120000050848 (notificata il 13.04.2012), la n. 06620120010085346 (notificata il 11.10.2012), la n.
04120070009145122 (notificata il 08.10.2007). Fatto salvo il credito portato dall'ultima delle cartelle appena menzionate – in riferimento al quale, nelle more dell'introduzione del giudizio, il termine prescrizionale (decennale, per quanto concerne i tributi insoluti, quinquennale per i pertinenti interessi e sanzioni) è sicuramente decorso, in mancanza di allegazione (ancor prima che della relativa prova) di atti interruttivi di sorta, pare
9 evidente che per le altre suindicate cartelle alla data (02.02.2018) di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della prima fase del giudizio di opposizione la prescrizione non risultava ancora maturata, eccezion fatta – giova precisare - per i crediti accessori relativi agli interessi ed alle sanzioni, la cui prescrizione è quinquennale, per quanto dianzi chiarito.
In relazione al credito TARSU (comprensivo di interessi e sanzioni) portato dalla cartella 06620130004685261, notificata il 28.06.2013 (cfr. doc. 18) non risultava maturato il termine prescrizione quinquennale – trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24679/2011, Id. n. 4283/2010) - alla data di deposito del suddetto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (02.02.2018). La prescrizione era invece maturata a tale ultima data quanto al credito per tassa automobilistica (cf. bollo auto) e pertinenti accessori, di cui alla cartella n. 066 20110010134691, notificata il
02.08.2011 (cfr. doc. 12), essendo il relativo termine triennale, a norma dell'art. 5 del
D.L. n. 953/1982, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986, convertito in L. n. 60/1986.
L'interesse a conseguire la pronuncia giudiziale di accertamento negativo difetta in capo all'opponente con riguardo ai crediti portati dalle cartelle oggetto di sgravio ex lege, in quanto già affidati agli agenti del servizio di riscossione tra il 01.01.2000 ed il
31.12.2010 ed iscritti al ruolo per importi inferiori ad € 1.000,00, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2019; rilievo, questo, che assume portata assorbente rispetto alla pur eccepita prescrizione dei medesimi crediti;
emergendo per tabulas, dall'estratto aggiornato dei relativi ruoli prodotto dall'opposta sub doc. 19, che risultano essere state effettivamente per tale ragione annullate le seguenti cartelle: n. 04120060018868891
(notificata il 10.11.2006), n. 04120070017481255 (notificata il 15.01.2008), n.
06620090009797913 (notificata il 25.11.2009), n. 06620100012182029 (notificata il
07.12.2010), n. 06620130008943550 (notificata il 14.11.2013), n. 06620140001841262
(notificata il 21.03.2014). Con riferimento alla partita creditoria oggetto della prima delle cartelle appena indicate (la n. 04120060018868891), peraltro, va osservato, per mera completezza di motivazione - a fronte del carattere dirimente dell'evidenziata carenza di interesse ad agire – che al risulta essere stato notificato, in data 20.05.2008, Pt_1 preavviso di fermo amministrativo di veicolo n. 04120070000444665 (cfr. doc. 20 prodotto a corredo della comparsa di costituzione), atto avente innegabile efficacia interruttiva del termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 5469/2019). Il rilievo dell'opponente
10 (cfr. memoria di replica all'avversa comparsa conclusionale, pag. 1) secondo cui il suddetto preavviso di fermo si riferirebbe, piuttosto, al credito oggetto di altra cartella
(n. 0412006001886889) non può che essere disatteso, evincendosi per tabulas che la richiesta di documentazione inerente al medesimo preavviso reca espresso ed esclusivo riferimento alla cartella n. 04120060018868891, in conformità alla prospettazione di . Controparte_1
In ordine al credito portato dalla già menzionata cartella n. 06620120010085346
(notificata il 11.10.2012), in riferimento al quale il termine prescrizionale decennale non
è comunque maturato alla data di deposito del ricorso introduttivo, risulta essere stata peraltro notificata un'intimazione di pagamento in data 27.07.2017 (cfr. doc. 24). La contestazione circa l'asserita “inesistenza” o “nullità” di tale ultima notificazione, svolta dall'opponente soltanto in memoria di replica all'avversa conclusionale (a pag. 2), oltre che palesemente tardiva (in quanto intervenuta in violazione del regime preclusivo attinente all'onere assertivo delle parti previsto per il rito sommario di cognizione, quale applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) – e contraddittoria rispetto all'affermazione, trasfusa nello stesso scritto difensivo del , secondo cui in Pt_1 causa non sarebbe stata sollevata alcuna “contestazione sulla notifica delle cartelle”
(pag. 1) – pare comunque destituita di fondamento, ove si consideri che il D.Lgs. n.
58/2011 (rubricato “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva
97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”) ha liberalizzato il servizio postale italiano, in conformità alle linee dettate del legislatore comunitario (Direttiva n. 2008/6/CE del parlamento e del
Consiglio del 20.02.2008), ponendo di fatto termine al monopolio sino ad allora appannaggio di , che permane esclusivamente per quanto concerne le CP_3 notificazioni degli atti attinenti a violazioni del Codice della Strada e per gli atti giudiziari
(cfr. Cass. SS.UU. n. 29972020, Cass. n. 18541/2024); tale non potendosi considerare quella avente ad oggetto la richiamata intimazione di pagamento, così come altri atti impositivi inerenti a crediti esattoriali. La notificazione in questione, pertanto, non può dichiararsi inesistente o nulla, in difetto di specifica contestazione circa il possesso di licenza individuale per lo svolgimento di quel servizio in capo all'operatore privato cui essa venne affidata.
11 Con riguardo ai crediti portati dalle cartelle n. 06620090009797913 (comunque sgravata ex lege, per quanto dianzi precisato) e n. 06620090011939943 (notificata il
25.05.2011), infine, risultano effettuati versamenti di somme di denaro da parte dell'opponente, a fronte dell'istanza di rateizzazione che ne costituisce il presupposto
(cfr. docc. 21, 22 e 23 dimessi a corredo della comparsa di costituzione). Al riguardo, ribadito il rilievo assorbente del difetto di interesse ad agire in relazione alla prima delle cartelle appena indicate, con riguardo a quella n. 06620090011939943 (notificata il
25.05.2011) occorre verificare se il pagamento parziale eseguito il 05.06.2010 e la domanda di rateizzazione presentata il 10.05.2010, integrando riconoscimento di debito proveniente dal medesimo obbligato, possano effettivamente assumere efficacia interruttiva del relativo termine prescrizionale (cfr. docc. 22 e 23). A tal fine, occorre tenere conto della durata del termine prescrizionale relativo alle poste creditorie
(residue) di cui alla cartella appena menzionata, che – al di là della lacuna assertiva, ascrivibile ad entrambe le parti sul punto - risultano concernenti, rispettivamente, una sanzione per violazione del Codice della Strada e relative maggiorazione per il ritardo nel pagamento della stessa e spese di notifica (rispettivamente codici 5242, 5243 e
5354); termine corrispondente a cinque anni (in virtù del combinato disposto di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 285/1992 ed all'art. 28 della L. n. 689/1981). Per quanto dianzi precisato, pertanto, alla data della presentazione della domanda di rateizzazione in sede amministrativa, così come, a maggior ragione, a quella del versamento parziale eseguito, detto termine prescrizionale risultava ormai scaduto, a fronte della notificazione della ridetta cartella esattoriale in data 25.05.2011. La proposizione della domanda di rateizzazione, oltre ad assumere, ex art. 2944 c.c., efficacia di riconoscimento di debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. n.
16110/2025, Id. n. 27504/2024, Id. n. 9221/2024), integra nella specie rinuncia da parte dell'istante alla facoltà di far valere in giudizio l'estinzione dell'obbligazione per il decorso del termine prescrizionale già verificatosi al momento della proposizione della medesima domanda in sede amministrativa, trattandosi, tenuto conto del complessivo quadro istruttorio, di atto incompatibile con la contestazione di non aver mai ricevuto la notificazione della relativa cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 11338/2023), così come, di conseguenza, per l'appunto con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata al momento della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 2937,
12 commi 2 e 3 c.c., tenuto conto del complessivo quadro istruttorio (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 41489/2021, Id. n. 12624/2011, Id. n. 23746/2007). Assume rilievo al riguardo, quale argomento di prova in tal senso, ex art. 116 c.p.c., anche il contegno processuale tenuto dall'opponente, in considerazione del fatto che lo stesso soltanto in memoria di replica all'avversa comparsa ha contestato che il pagamento parziale intervenuto e la stessa istanza di rateizzazione dell'esposizione debitoria afferente alla cartella de qua non assumano efficacia interruttiva del termine prescrizionale e non integrino riconoscimento di debito;
trattandosi di difensiva evidentemente tardiva, di fatto surrettiziamente sottratta al contraddittorio processuale ed in contrasto con il regime preclusivo attinente all'onere assertivo gravante sulle parti. Il diritto di procedere ad esecuzione forzata va pertanto affermato che con riferimento alla cartella n.
06620090011939943 in esame.
L'opposizione del non risulta riproposta in sede di riassunzione (né nella Pt_1 relativa comparsa, né in sede di precisazione delle conclusioni) – e deve pertanto considerarsi tacitamente (ma inequivocamente) rinunciata - in riferimento ai crediti portati dalle cartelle 04120070039452408, notificata il 19.06.2008, e
04120070035376071 notificata il 09.07.2008) (vedasi estratto dei relativi ruoli dimesso a corredo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e docc. 15-16 dimessi a corredo della comparsa di costituzione a seguito della riassunzione), inerenti, rispettivamente, ad imposta sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali e ad altra sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada (Codici 5010 e 5011 e Codici 5242 e 5243).
Per quanto concerne la contestazione della debenza degli interessi moratori addebitati, in ragione dell'addotta omessa specificazione della base di calcolo degli stessi, essa non risulta espressamente ribadita con le difese svolte dall'opponente in sede di riassunzione, così come nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi conclusivi.
Ove il motivo di opposizione in questione non dovesse ritenersi rinunciato, è appena il caso di precisare che l'applicazione degli interessi di mora e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo è dovuta in conformità ad espresso dettato normativo
(rispettivamente ex art. 30 ed ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973). Con particolare riguardo alle modalità di calcolo degli stessi interessi, peraltro, come ha avuto modo di precisare la Corte regolatrice, anche a Sezioni Unite, allorquando la cartella di
13 pagamento “segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo” essa deve considerarsi
“congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990”; mentre qualora la cartella esattoriale costituisca “il primo atto riguardante la pretesa per interessi”, configurandosi, in tal guisa, quale atto “impoesattivo”, in tal caso, “al fine di soddisfare
l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa. ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”
(cfr. Cass. n. 10493/2024, conf. Cass. SS.UU. n. SS. UU. n. 22281/2022). Al riguardo, non può che rimarcarsi che l'onere assertivo, ancor prima che probatorio, gravante sull'opponente, ex art. 2697 c.c. – nella sua veste di attore nel giudizio di accertamento negativo del credito – non è stato assolto in giudizio, non avendo egli allegato se le cartelle esattoriali oggetto di causa siano state precedute dalla formazione di distinti atti impositivi anteriormente alla notificazione delle stesse (notificazione, come già evidenziata, almeno inizialmente contestata dal , salva successivo abbandono Pt_1 di tale eccezione, per quanto manifestata con allegazioni perplesse e contraddittorie),n né, tanto meno, prodotto le cartelle esattoriali de quibus, di tal che non è dato verificare se esse risultino effettivamente carenti degli elementi contenutistici occorrenti per l'indicazione del criterio e delle modalità di calcolo e di applicazione degli interessi.
Quanto appena esposto, peraltro, vale per completezza di motivazione, in ragione del dirimente rilievo dell'inammissibilità del motivo di opposizione in esame, che, attenendo ad ipotetico vizio formale delle stesse cartelle esattoriali (in ipotesi per carenza o inadeguatezza della motivazione in esse contenuta), avrebbe dovuto essere fatto valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., pertanto nel rispetto del termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione delle ridette cartelle, sotto tale profilo rilevanti quali strumenti di notificazione dei titoli esecutivi costituiti dai
14 ruoli esattoriali ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18207/2003, Id. n.
18691/2008); termine che, tenuto conto delle date nelle quali sono state notificate le cartelle oggetto di opposizione (quali dianzi indicate), non è stato evidentemente rispettato, con conseguente accoglimento dell'eccezione di decadenza sotto tale profilo ex adverso spiegata.
In considerazione dei profili di parziale reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura del 50%, con conseguente condanna del
– sul quale grava la prevalente soccombenza – alla rifusione del restante 50% Pt_1 di dette spese in favore di parte opposta, che, in tale ultima ridotta misura, si liquida come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
- Dichiara la sussistenza del diritto a procedere in executivis nei confronti dell'opponente in forza delle cartelle esattoriali Parte_1
- n. 06620130004685261 ai fini della realizzazione forzosa del credito TARSU dalla stessa portato (comprensivo di interessi e sanzioni),
- n. 06620090011939943 ai fini della realizzazione forzosa del credito per sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada dalla stessa portato
(comprensivo di relativi accessori),
- n. 06620110002247786, n. 06620110007515533, n. 06620120000050848, n.
06620120010085346, ai fini della realizzazione forzosa dei crediti IR dalle stesse portati, con esclusione di quelli per pertinenti interessi di mora e sanzioni, che dichiara invece estinti per prescrizione;
- Dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in executivis nei confronti di
[...]
in forza della cartella esattoriale n. 066 20110010134691 (notificata il Parte_1
02.08.2011), e della cartella esattoriale n. 04120070009145122 (notificata il
08.10.2007), ai fini della realizzazione forzosa dei crediti (rispettivamente per tassa automobilistica e per IR) dalle stesse portati, comprensivi di interessi di mora e sanzioni, dichiarando detti crediti estinti per prescrizione.
15 - Dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a in relazione Parte_1 all'accertamento negativo dei crediti (comprensivi di interessi di mora ed accessori) portati dalle cartelle esattoriali n. 04120060018868891, n. 04120070017481255, n.
06620090009797913, n. 06620100012182029, n. 06620130008943550 e n.
06620140001841262.
- Dichiara inammissibile, per omesso rispetto del termine decadenziale previsto ex art. 617 c.p.c., l'opposizione formulata in virtù della contestazione del criterio e/o della modalità di calcolo degli interessi addebitati al con i ruoli riprodotti, per estratto, Pt_1 nelle cartelle esattoriali oggetto di giudizio.
- Compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50%, condannando alla rifusione, in favore di , del Parte_1 Controparte_1 restante 50% di dette spese, che, in tale ridotta misura, liquida in complessivi €
7.300,00 per compenso professionale, rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 03.11.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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