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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 623/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via F. Parte_1 CodiceFiscale_1
Todaro 3, Messina, presso lo studio dell'Avv. Rosario Dovico che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Calderone, per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Lenzi 1, Messina, presso lo studio dell'Avv. Marcello Greco che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, appellata contumace, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 1671/24 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 17 luglio 2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1671/24 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva rigettato le domande svolte dall'odierno appellante nei confronti dell' Controparte_3 condannandolo al pagamento delle spese processuali. aveva agito nei confronti dell'Associazione “ Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito
[...] di un sinistro verificatosi in data 20 gennaio 2011 mentre stava partecipando ad una partita di calcetto nel campetto sito in Messina, c.da gestito dalla CP_1
Associazione convenuta. Il riferiva di essere caduto rovinosamente a terra a Pt_1 causa di un avvallamento del manto erboso sintetico, non visibile, e di avere riportati gravi lesioni personali.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il nesso eziologico tra le condizioni del campo da gioco e la caduta del Pt_1 senza considerare che i testi escussi e , tutti presenti al Pt_1 Tes_1 Tes_2 momento del fatto, avevano concordemente riferito della presenza di un avvallamento nella zona del campo in cui era caduto l'odierno appellante.
Con il secondo motivo di appello il ha lamentato la condanna al Pt_1 pagamento delle spese processuali disposta a suo carico dal Tribunale nonché la misura dei compensi liquidati.
Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate con condanna dell' , odierna appellata, al CP_3 pagamento in suo favore della somma di € 14.497,98 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
L' costituendosi, ha contestato la Controparte_3 fondatezza delle doglianze svolte dal evidenziando anche che le lesioni Pt_1 lamentate dallo stesso non erano riconducibili al sinistro in questione, essendo state diagnostaticate dopo alcuni mesi rispetto alla caduta. Ha chiesto il rigetto del gravame.
L' pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e deve CP_2 esserne dichiarata la contumacia.
2 Il primo motivo di appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'istruttoria svolta non ha permesso di ritenere che la caduta di sia avvenuta a causa Parte_1 delle condizioni pericolose del manto erboso del campo di calcetto.
Nessuno dei testi escussi, pur presenti al fatto, ha descritto la dinamica del sinistro;
, e hanno tutti riferito Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 di aver visto il cadere, precisando che lo stesso si trovava nella zona di Pt_1 centro campo e non stava partecipando ad alcuna azione di gioco;
tuttavia, e tale rilievo appare dirimente, nessuno ha in concreto individuato la causa della caduta, visto sprofondare il piede dell'appellante o anche inciampare lo stesso in una anomalia del manto erboso. Non sono state allegate fotografie del e, in Pt_2 particolare, del lamentato avvallamento al fine di consentire di verificare se l'ampiezza, la profondità e anche la tipologia dello stesso, descritto in modo generico dai testi (v. teste : appoggiando il piede, sentivamo come se Tes_2 mancasse il terreno di sotto, come se ci fosse un vuoto) potesse effettivamente cagionare la caduta di un giocatore che, al momento del sinistro, non era impegnato in una azione di gioco. Sul punto, poi, occorre considerare che il campetto era stato totalmente rifatto appena sei mesi prima del sinistro, come emerge anche dalla documentazione allegata dall'Associazione appellata.
Come costantemente affermato dalla S.C., in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. Civ. Sez. 3, 18 dicembre 2024 n. 33129); nel caso in esame, come già evidenziato, l'esistenza di un avvallamento del manto erboso del campetto in assenza di documentazione fotografica raffigurante la dedotta anomalia e di una compiuta descrizione della stessa nonché della esatta dinamica della caduta impedisce ogni accertamento in ordine alla idoneità della lamentata irregolarità del manto erboso a cagionare il sinistro in questione.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di gravame.
3 Il ha censurato la condanna al pagamento delle spese processuali Pt_1 disposta a suo carico dal Tribunale anche sotto il profilo della quantificazione dei compensi, avendo il giudice di prime cure, secondo la tesi dell'appellante, applicato un errato scaglione di valore per la determinazione dei compensi.
Nell'atto di citazione di primo grado il aveva chiesto la condanna Pt_1 dell'Associazione convenuta al pagamento della somma di € 14.497,98 a titolo di risarcimento dei danni subiti sicchè il Tribunale, nella liquidazione dei compensi spettanti all' convenuta, avrebbe dovuto applicare lo scaglione di CP_3 valore fino ad € 26.000,00; il giudice di primo grado, invece, ha liquidato i compensi secondo i parametri minimi dello scaglione di valore fino ad €
260.000,00. In accoglimento di tale censura, pertanto, i compensi spettanti all'Associazione odierna appellata in relazione al primo grado di giudizio devono liquidarsi, secondo i parametri minimi indicati dal Tribunale sulla scorta del corretto scaglione di valore, in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Le spese del presente grado, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'appello, devono essere compensate in ragione di 1/3 tra le parti con condanna dell'appellante al pagamento dei restanti 2/3, liquidati come da dispositivo, a favore dell'Avv. Marcello Greco, procuratore dell'Associazione appellata, distrattario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1671/24 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il al pagamento, a Pt_1 favore dell' , delle spese processuali Controparte_3 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
compensa, in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio tra le parti e condanna al pagamento dei restanti 2/3 liquidati, a favore Parte_1
4 dell'Avv. Marcello Greco, procuratore dell'Associazione appellata, distrattario ex art. 93 c.p.c., in € 2.200,00 per compensi (€ 600,00 fase studio, € 500,00 fase introduttiva, € 1.000,00 fase trattazione, € 1.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Messina, 23 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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