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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 21170/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE NARDO Parte_1 C.F._1 MAURIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MEOLA MARINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente e per Parte resistente:
“ Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre, il padre potrà vedere la minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: inizialmente un pomeriggio alla settimana dall'uscita dell'asilo (o dalle ore 16 in periodo non scolastico) fino alle ore 20 alla presenza della nonna paterna, dopo il passare di tre mesi due pomeriggi alla settimana, sempre dall'uscita dell'asilo fino alle 20 (o dalle ore 16 in periodo non scolastico), dopo successivi tre mesi oltre i due pomeriggi alla settimana un giorno intero (sabato o domenica) nel week end dalle ore 9 fino alle ore 20. Dal compimento del 5 anno di età la figlia potrà trascorrere con il padre due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera e un pomeriggio alla settimana, oltre 15 giorni nelle vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari) e dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
il padre corrisponderà alla signora entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese la somma di euro 100 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
la madre potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico. Disporre la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore. Spese legali compensate”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra le parti, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 27/11/2024 la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Si è costituito il sig. contestando le difese, le domande ed i documenti avversari, in CP_1 quanto del tutto infondati in fatto e diritto. Chiedeva, in particolare, l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, un contributo per la figlia di euro 50,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie ed un regime di visite padre-figlia.
All'udienza in data 23.06.2025 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nel verbale d'udienza in data 23.06.2025, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli del minore, il cui ascolto appare manifestamente superfluo.
Spese processuali compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 madre.
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
DISPONE che il padre possa vedere la minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: inizialmente un pomeriggio alla settimana dall'uscita dell'asilo (o dalle ore 16 in periodo non scolastico) fino alle ore 20 alla presenza della nonna paterna, dopo il passare di tre mesi due pomeriggi alla settimana, sempre dall'uscita dell'asilo fino alle 20 (o dalle ore 16 in periodo non scolastico), dopo successivi tre mesi oltre i due pomeriggi alla settimana un giorno intero (sabato o domenica) nel week end dalle ore 9 fino alle ore 20. Dal compimento del 5 anno di età la figlia potrà trascorrere con il padre due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera e un pomeriggio alla settimana, oltre 15 giorni nelle vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari) e dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni.
DISPONE che il padre corrisponda alla signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Pt_1 euro 100 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che la madre possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 21170/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE NARDO Parte_1 C.F._1 MAURIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MEOLA MARINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente e per Parte resistente:
“ Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre, il padre potrà vedere la minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: inizialmente un pomeriggio alla settimana dall'uscita dell'asilo (o dalle ore 16 in periodo non scolastico) fino alle ore 20 alla presenza della nonna paterna, dopo il passare di tre mesi due pomeriggi alla settimana, sempre dall'uscita dell'asilo fino alle 20 (o dalle ore 16 in periodo non scolastico), dopo successivi tre mesi oltre i due pomeriggi alla settimana un giorno intero (sabato o domenica) nel week end dalle ore 9 fino alle ore 20. Dal compimento del 5 anno di età la figlia potrà trascorrere con il padre due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera e un pomeriggio alla settimana, oltre 15 giorni nelle vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari) e dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
il padre corrisponderà alla signora entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese la somma di euro 100 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
la madre potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico. Disporre la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore. Spese legali compensate”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra le parti, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 27/11/2024 la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Si è costituito il sig. contestando le difese, le domande ed i documenti avversari, in CP_1 quanto del tutto infondati in fatto e diritto. Chiedeva, in particolare, l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, un contributo per la figlia di euro 50,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie ed un regime di visite padre-figlia.
All'udienza in data 23.06.2025 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nel verbale d'udienza in data 23.06.2025, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli del minore, il cui ascolto appare manifestamente superfluo.
Spese processuali compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 madre.
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
DISPONE che il padre possa vedere la minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: inizialmente un pomeriggio alla settimana dall'uscita dell'asilo (o dalle ore 16 in periodo non scolastico) fino alle ore 20 alla presenza della nonna paterna, dopo il passare di tre mesi due pomeriggi alla settimana, sempre dall'uscita dell'asilo fino alle 20 (o dalle ore 16 in periodo non scolastico), dopo successivi tre mesi oltre i due pomeriggi alla settimana un giorno intero (sabato o domenica) nel week end dalle ore 9 fino alle ore 20. Dal compimento del 5 anno di età la figlia potrà trascorrere con il padre due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera e un pomeriggio alla settimana, oltre 15 giorni nelle vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari) e dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni.
DISPONE che il padre corrisponda alla signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Pt_1 euro 100 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che la madre possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.