CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NO EF VI EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1815/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale 625 89018 Villa San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento TASI anno 2019, n. 1717 del 06/12/2024, noficato in data 08/01/2025 dal Comune di Villa San Giovanni, limitatamente alla porzione di imposta relativo all'immobile identificato al Catasto alla Sez.B foglio 9, p.lla 129, sub03, sito alla Indirizzo_1, giacché costituente prima casa del ricorrente, come tale sente dal tributo. Il Comune di Villa San Giovanni, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Comune di Villa San Giovanni non si è costituito, sicché non ha trovato contrasto l'affermazione del ricorrente in ordine alla qualità di prima casa dell'immobile sopra indicato.
In conseguenza, il ricorso va accolto (fermo restando l'onere per il ricorrente del pagamento del residuo), mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente gli esborsi necessari all'avvio del giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NO EF VI EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1815/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale 625 89018 Villa San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento TASI anno 2019, n. 1717 del 06/12/2024, noficato in data 08/01/2025 dal Comune di Villa San Giovanni, limitatamente alla porzione di imposta relativo all'immobile identificato al Catasto alla Sez.B foglio 9, p.lla 129, sub03, sito alla Indirizzo_1, giacché costituente prima casa del ricorrente, come tale sente dal tributo. Il Comune di Villa San Giovanni, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Comune di Villa San Giovanni non si è costituito, sicché non ha trovato contrasto l'affermazione del ricorrente in ordine alla qualità di prima casa dell'immobile sopra indicato.
In conseguenza, il ricorso va accolto (fermo restando l'onere per il ricorrente del pagamento del residuo), mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente gli esborsi necessari all'avvio del giudizio.