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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AF SILVERIO, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5654/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri
elettivamente domiciliato presso Comune Di Cerveteri Comune 00052 Cerveteri RM
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4528/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 11/04/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138172012 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società «Ricorrente_1 S.r.l.» impugnava la cartella di pagamento n. 09720200138172012 I.C.I. con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le aveva ingiunto, per conto del Comune di Cerveteri, il pagamento della complessiva somma di euro 25.662,00 a titolo di ICI relativa agli anni 2005, 2006, 2007, 2010 (oltre oneri e diritti di riscossione).
Con unico motivo eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto, con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Cerveteri.
La CGT di I grado di Roma, Sez.n.14, con la sentenza n.4528/2023 depositata il giorno 11-4-2023 accoglieva il ricorso limitatamente all'ICI dovuta per gli anni 2005, 2006 e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato limitatamente alle predette annualità; compensava le spese di giudizio.
Ritenevano i primi giudici che:
“ 1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2.La cartella di pagamento impugnata è stata notificata alla ricorrente il 01/12/2021. Dalla sua lettura risulta che:
a) i ruoli sono stati resi esecutivi tutti il 21/02/2020 e consegnati all'agente della riscossione il 25/03/2020;
b) il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2005 e all'anno 2006 era stato sollecitato con ingiunzioni notificate entrambe l'8/11/2012;
c) il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2007 era stato sollecitato con ingiunzione notificata il 18/12/2015;
d) il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2010 era stato sollecitato con ingiunzione notificata l'11/09/2018.
2.1. L'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, così recita: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
2.2.Il comma 163 della stessa legge recita: «Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»
2.3.Che si tratti di termine di decadenza non può francamente porsi in dubbio, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma. La ricorrente non contesta la ricezione delle ingiunzioni che, effettivamente, sono tutte tardive, essendo state tutte notificate oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale l'ICI avrebbe dovuto essere pagata. Pertanto, quando i ruoli sono stati resi esecutivi e consegnati all'agente della riscossione, il Comune era già decaduto dalla pretesa. Tuttavia, la mancata impugnazione delle ingiunzioni comporta l'impossibilità di eccepire oggi la decadenza della pretesa.
2.4.L'atto impugnato deve però essere annullato limitatamente all'ICI relativa agli anni 2005 e 2006 posto che, alla data della notifica della cartella, erano decorsi più di cinque anni dalla notifica dell'ingiunzione. Non altrettanto può dirsi per l'ICI relativa all'anno 2007 perché il termine quinquennale di prescrizione (che maturava il 31/12/2020) è stato sospeso dal mese di marzo 2020 fino al 31/08/2021 (d.l. n. 73 del 2021, conv. con mod. dalla legge n. 106 del 2021).
2.5.La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese. “
Presentava appello la società, insisteva sui motivi di ricorso e chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, volersi dichiarare l'annullamento anche dei tributi Ici relativi agli anni 2007 e 2010.
Non risulta costituito il Comune di Cerveteri.
Si costituiva l'Ader e ribadiva la legittimità delle attività svolte avendo provveduto tempestivamente a notificare la cartella di pagamento n. 09720200138172012 in data 1.12.2021, il cui ruolo era stato reso esecutivo il
21.02.2020, consegnato il 25.03.2020. Poi regolarmente notificato successivamente alla sospensione delle notifiche degli atti esattoriali per il periodo emergenziale (Covid19).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Ritiene la Corte infondato l'appello proposto dalla società e pertanto lo rigetta e conferma la sentenza di primo grado.
Devono essere rigettate le eccezioni riproposte dalla società ricorrente in secondo grado, in quanto come già ben chiarito dai primi giudici, le argomentazioni dell'appellante vengono superate dalle disposizioni dettate in materia di Covid-19 che hanno sospeso i termini di prescrizione, per cui il termine quinquennale di prescrizione dell'Ici degli anni 2007 e 2010 che maturava il 31-12-2020, è stato sospeso dal mese di marzo 2020 fino al 31/08/2021 (d.l. n. 73 del 2021, conv. con mod. dalla legge n. 106 del 2021).
La Corte pertanto rigetta l'appello della contribuente e conferma la debenza dell'Ici per gli anni 2007 e 2010, come già statuito da primi giudici nella sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 1500,00 € omnicomprensive.
Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NE ON IL AF
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AF SILVERIO, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5654/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri
elettivamente domiciliato presso Comune Di Cerveteri Comune 00052 Cerveteri RM
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4528/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 11/04/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138172012 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società «Ricorrente_1 S.r.l.» impugnava la cartella di pagamento n. 09720200138172012 I.C.I. con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le aveva ingiunto, per conto del Comune di Cerveteri, il pagamento della complessiva somma di euro 25.662,00 a titolo di ICI relativa agli anni 2005, 2006, 2007, 2010 (oltre oneri e diritti di riscossione).
Con unico motivo eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto, con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Cerveteri.
La CGT di I grado di Roma, Sez.n.14, con la sentenza n.4528/2023 depositata il giorno 11-4-2023 accoglieva il ricorso limitatamente all'ICI dovuta per gli anni 2005, 2006 e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato limitatamente alle predette annualità; compensava le spese di giudizio.
Ritenevano i primi giudici che:
“ 1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2.La cartella di pagamento impugnata è stata notificata alla ricorrente il 01/12/2021. Dalla sua lettura risulta che:
a) i ruoli sono stati resi esecutivi tutti il 21/02/2020 e consegnati all'agente della riscossione il 25/03/2020;
b) il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2005 e all'anno 2006 era stato sollecitato con ingiunzioni notificate entrambe l'8/11/2012;
c) il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2007 era stato sollecitato con ingiunzione notificata il 18/12/2015;
d) il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2010 era stato sollecitato con ingiunzione notificata l'11/09/2018.
2.1. L'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, così recita: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
2.2.Il comma 163 della stessa legge recita: «Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»
2.3.Che si tratti di termine di decadenza non può francamente porsi in dubbio, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma. La ricorrente non contesta la ricezione delle ingiunzioni che, effettivamente, sono tutte tardive, essendo state tutte notificate oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale l'ICI avrebbe dovuto essere pagata. Pertanto, quando i ruoli sono stati resi esecutivi e consegnati all'agente della riscossione, il Comune era già decaduto dalla pretesa. Tuttavia, la mancata impugnazione delle ingiunzioni comporta l'impossibilità di eccepire oggi la decadenza della pretesa.
2.4.L'atto impugnato deve però essere annullato limitatamente all'ICI relativa agli anni 2005 e 2006 posto che, alla data della notifica della cartella, erano decorsi più di cinque anni dalla notifica dell'ingiunzione. Non altrettanto può dirsi per l'ICI relativa all'anno 2007 perché il termine quinquennale di prescrizione (che maturava il 31/12/2020) è stato sospeso dal mese di marzo 2020 fino al 31/08/2021 (d.l. n. 73 del 2021, conv. con mod. dalla legge n. 106 del 2021).
2.5.La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese. “
Presentava appello la società, insisteva sui motivi di ricorso e chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, volersi dichiarare l'annullamento anche dei tributi Ici relativi agli anni 2007 e 2010.
Non risulta costituito il Comune di Cerveteri.
Si costituiva l'Ader e ribadiva la legittimità delle attività svolte avendo provveduto tempestivamente a notificare la cartella di pagamento n. 09720200138172012 in data 1.12.2021, il cui ruolo era stato reso esecutivo il
21.02.2020, consegnato il 25.03.2020. Poi regolarmente notificato successivamente alla sospensione delle notifiche degli atti esattoriali per il periodo emergenziale (Covid19).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Ritiene la Corte infondato l'appello proposto dalla società e pertanto lo rigetta e conferma la sentenza di primo grado.
Devono essere rigettate le eccezioni riproposte dalla società ricorrente in secondo grado, in quanto come già ben chiarito dai primi giudici, le argomentazioni dell'appellante vengono superate dalle disposizioni dettate in materia di Covid-19 che hanno sospeso i termini di prescrizione, per cui il termine quinquennale di prescrizione dell'Ici degli anni 2007 e 2010 che maturava il 31-12-2020, è stato sospeso dal mese di marzo 2020 fino al 31/08/2021 (d.l. n. 73 del 2021, conv. con mod. dalla legge n. 106 del 2021).
La Corte pertanto rigetta l'appello della contribuente e conferma la debenza dell'Ici per gli anni 2007 e 2010, come già statuito da primi giudici nella sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 1500,00 € omnicomprensive.
Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NE ON IL AF