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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2377/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.4.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica, Contrada Mazzarella n. 3, presso lo studio dell'Avv. SAVERINO
DOMENICO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ), rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo di aver presentato domanda amministrativa e che, sottoposta a CP_1 visita, veniva riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%, nonché persona con disabilità ex art. 3 comma 1 l. 104/92.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 423/2023 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU, che le aveva riconosciuto un'invalidità pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità ex art. 3 comma 1 l. 104/92, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto all'indennità di accompagnamento e allo status di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/92.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 2.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 30.7.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 29.8.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che lo stesso ha valutato in misura eccessivamente restrittiva le patologie rilevate in diagnosi e che l'istante non è in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nell'atto introduttivo e, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha considerato e valutato correttamente e compiutamente tutte le patologie riscontrate.
In particolare, ai fini che qui interessano, ad esito della visita obiettiva il Consulente ha attestato che il quadro patologico dell'istante “è rappresentato dalla severa coronaropatia che ha determinato nel 2019 la necessità di un intervento cardiochirurgico per duplice bypass aortocoronarico. Dopo tale impegnativo intervento non è residuato significativo deficit della funzione di pompa cardiaca né alterazione patologica del ritmo cardiaco. Sugli agli altri elementi del complesso diagnostico si rileva: 1) il diabete mellito non è insulinodipendente e risulta essere in discreto controllo metabolico;
2) la patologia artrosica determina moderato impegno funzionale;
3) All'esame psichico in sede di visita peritale si è apprezzata depressione ma non segni di decadimento cognitivo-mnesico; 4) l'ipoacusia è lieve e non condiziona significativamente la socialità”. Il consulente, con riferimento al chiesto beneficio dell'indennità di accompagnamento, sottolineava che la ricorrente in sede di visita peritale manteneva una deambulazione fisiologica non ravvisando l'impossibilità deambulatoria richiesta dalla legge, analogamente, con riferimento alla necessità di assistenza continua e al riconoscimento dello status di persona con disabilità grave non riscontrava elementi che determinassero l'insorgenza del relativo diritto.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie ma lamenta semplicemente che il ctu ha “trattato brevemente la storia clinica della ricorrente” chiedendo, pertanto, ulteriori chiarimenti.
La documentazione sanitaria allegata, peraltro, non evidenzia alcun aggravamento ma
è riprodotta quella relativa alla fase di accertamento tecnico già riconosciuta e valutata dal consulente.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Del resto, affinché possa essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, è necessario che il soggetto sia incapace di attendere agli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare in maniera assoluta e permanente.
Osserva sul punto il giudicante che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso dell'indennità di accompagnamento il legislatore, con l'uso degli aggettivi qualificativi “continua” e “permanente”, ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere
“assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav. 01.7.2010, n.
15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999). Nel caso di specie, invece, il perito incaricato ha evidenziato che non ricorrono tali condizioni.
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente nella valutazione dell'incapacità assoluta e permanente ad attendere gli atti quotidiani della vita nonché di allegazioni idonee a evidenziare la connotazione di particolare gravità della disabilità della parte ricorrente, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti della CP_1
dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 03/04/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2377/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.4.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica, Contrada Mazzarella n. 3, presso lo studio dell'Avv. SAVERINO
DOMENICO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ), rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo di aver presentato domanda amministrativa e che, sottoposta a CP_1 visita, veniva riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%, nonché persona con disabilità ex art. 3 comma 1 l. 104/92.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 423/2023 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU, che le aveva riconosciuto un'invalidità pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità ex art. 3 comma 1 l. 104/92, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto all'indennità di accompagnamento e allo status di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/92.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 2.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 30.7.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 29.8.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che lo stesso ha valutato in misura eccessivamente restrittiva le patologie rilevate in diagnosi e che l'istante non è in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nell'atto introduttivo e, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha considerato e valutato correttamente e compiutamente tutte le patologie riscontrate.
In particolare, ai fini che qui interessano, ad esito della visita obiettiva il Consulente ha attestato che il quadro patologico dell'istante “è rappresentato dalla severa coronaropatia che ha determinato nel 2019 la necessità di un intervento cardiochirurgico per duplice bypass aortocoronarico. Dopo tale impegnativo intervento non è residuato significativo deficit della funzione di pompa cardiaca né alterazione patologica del ritmo cardiaco. Sugli agli altri elementi del complesso diagnostico si rileva: 1) il diabete mellito non è insulinodipendente e risulta essere in discreto controllo metabolico;
2) la patologia artrosica determina moderato impegno funzionale;
3) All'esame psichico in sede di visita peritale si è apprezzata depressione ma non segni di decadimento cognitivo-mnesico; 4) l'ipoacusia è lieve e non condiziona significativamente la socialità”. Il consulente, con riferimento al chiesto beneficio dell'indennità di accompagnamento, sottolineava che la ricorrente in sede di visita peritale manteneva una deambulazione fisiologica non ravvisando l'impossibilità deambulatoria richiesta dalla legge, analogamente, con riferimento alla necessità di assistenza continua e al riconoscimento dello status di persona con disabilità grave non riscontrava elementi che determinassero l'insorgenza del relativo diritto.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie ma lamenta semplicemente che il ctu ha “trattato brevemente la storia clinica della ricorrente” chiedendo, pertanto, ulteriori chiarimenti.
La documentazione sanitaria allegata, peraltro, non evidenzia alcun aggravamento ma
è riprodotta quella relativa alla fase di accertamento tecnico già riconosciuta e valutata dal consulente.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Del resto, affinché possa essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, è necessario che il soggetto sia incapace di attendere agli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare in maniera assoluta e permanente.
Osserva sul punto il giudicante che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso dell'indennità di accompagnamento il legislatore, con l'uso degli aggettivi qualificativi “continua” e “permanente”, ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere
“assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav. 01.7.2010, n.
15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999). Nel caso di specie, invece, il perito incaricato ha evidenziato che non ricorrono tali condizioni.
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente nella valutazione dell'incapacità assoluta e permanente ad attendere gli atti quotidiani della vita nonché di allegazioni idonee a evidenziare la connotazione di particolare gravità della disabilità della parte ricorrente, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti della CP_1
dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 03/04/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi