Articolo 14 della Legge 14 agosto 1982, n. 610
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10 settembre 1982
Art. 14. (Inquadramento nei ruoli dell'AIMA)

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Azienda il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Amministrazione dei monopoli di Stato nonche' il personale dell'Ufficio di ragioneria in servizio presso l'AIMA alla data del 30 giugno 1982, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto-regolamento.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale e' inquadrato in detti ruoli con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
Per il personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, inquadrato dalla Azienda in apposito ruolo speciale ad esaurimento, e' fatto salvo il trattamento economico acquisito mediante l'attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Entrata in vigore il 10 settembre 1982