Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/11/2025, n. 21441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21441 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4374 del 2025, proposto da RE BO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Leuzzi, Domenico Cancilla Midossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l'ottemperanza della sentenza n. 313/23 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. VA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
In particolare, la questione riguarda l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 313/23 del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, che accerta il diritto del ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza menzionata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e termini che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Atteso che si tratta di ottemperanza a sentenza emessa da oltre due anni deve essere parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora, queste ultime però vanno fissate per ragioni di equità in misura pari agli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente come in dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata, v. Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016, n. 1247), con riduzione del 30% per l’assenza di questioni di fatto e di diritto, tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, pertanto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle penalità di mora, nei sensi di cui in motivazione.
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 400 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES OM, Presidente
VA AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AP | ES OM |
IL SEGRETARIO